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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7732 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. MI DI Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa LD IN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 4543 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2025 e vertente
TRA
( , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Trionfetti
( ) in virtù di procura in calce all'atto di appello C.F._1
- PARTE APPELLANTE -
E
in Roma ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Fegatelli
pag. 1 di 15 ( ) in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione e risposta in grado d'appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 2940/2023
pubblicata il 21.2.2023 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 18.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 4430/2018 del 21.2.2018 il Tribunale di Roma ingiunse al il pagamento, in favore della Parte_2
ricorrente (d'ora innanzi, per brevità, , della Parte_1 Pt_1 Pt_1
somma di € 32.540,98 (oltre interessi e spese della procedura), a titolo di residuo corrispettivo spettante per le opere eseguite in base al contratto del
27.12.2013, avente a oggetto lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio (rifacimento delle facciate) , portata dalle fatture CP_2
nn. 66/2014 e 71/2014.
Con atto di citazione notificato il 17.4.2018 il Condominio ingiunto propose opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni :
«voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, revocare il decreto ingiuntivo n° 4430/2018 (RG n° 541/2018) emesso dal pag. 2 di 15 Tribunale Ordinario di Roma nei confronti del ad istanza Controparte_3
della . e in accoglimento della presente opposizione: Controparte_4
1) revocare il decreto ingiuntivo opposto perché nullo, illegittimo e comunque inammissibile per violazione degli arti. 633, 636 e 640 c.p.c. per inesistenza del credito vantato dalla relativamente alla fatture n° 66/2014 e n° 71/2014, non essendo dovute Parte_1
le somme richieste, non essendo stato provato l'adempimento delle prestazioni e comunque per i motivi e le ragioni di cui al presente atto e stante anche l'inadempimento e la negligenza mantenuti dall'opposto;
2) in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale accertare e dichiarare che i lavori eseguiti dalla sono quelli indicati dal collaudatore in corso d'opera Arch. e Parte_1 CP_5
per l'effetto operare la compensazione degli importi dovuti alla in virtù Parte_1
dei lavori svolti con quelli versati dal e per l'effetto revocare il decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
3) in via subordinata e con espressa riserva di gravame nella denegata ipotesi che il Tribunale
ritenga di rigettare le ragioni dell'opponente, ridurre le ragioni del credito a quanto dovesse risultare provato e/o effettivamente dovuto in base al rapporto intercorsi tra le parti;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla nell'esecuzione e nella mancata Parte_1
esecuzione delle prestazioni assunte verso il alla Controparte_3
sottoscrizione dei contratti per il 1° e per il 2° tronco dell'appalto nonché in via ulteriore accertare e dichiarare il contegno gravemente lesivo posto in essere ai danni del CP_1
opponente e per l'effetto:
4a) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
corrispondere al , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
pag. 3 di 15 tempore, la somma di € 9.147,90 a titolo di restituzione di somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c., ex art. 2 contratto e comunque anche ex art. 2041 c.c., ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia
4b) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_3
corrispondere al , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, la somma di € 5.700,00 a titolo di penale per il ritardo, come quantificata in parte motiva ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
5) Con vittoria di spese e compensi.»
Instaurato il contraddittorio ed espletata consulenza tecnica di ufficio, il
Tribunale adito, con sentenza n. 2940/2023:
- accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò
l'opposta al pagamento della somma di € 9.147,90, oltre Pt_1 Pt_1
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, pari alla differenza tra il complessivo corrispettivo già versato dal Condominio (€ 79.877,45) e il corrispettivo spettante all'impresa per le opere eseguite e accertate, nel luglio 2014, dal collaudatore in corso d'opera arch. (€ 70.729,55); Per_1
- rigettò la domanda riconvenzionale di pagamento della penale da ritardo;
- condannò a rifondere le spese processuali, liquidate in «€ CP_6
14.148,00 (300 anticipazioni, 2.550 fase di studio, 1.628 fase introduttiva, 5.670 fase di trattazione e istruttoria, 4.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge»;
- pose definitivamente le spese relative alla c.t.u., liquidate con decreto del
CP_ 25.2.2021, a definitivo carico di Parte_4
pag. 4 di 15 2. Con atto di citazione notificato il 20.9.2023 ha proposto Parte_1
appello, fondato su tre motivi, chiedendo di «riformare l'impugnata sentenza ed in via principale, dichiarato valido il contratto stipulato tra le parti,
- Condannare il al pagamento in favore della Controparte_3 Parte_1
della somma di € 21.217,35 IVA compresa o, in subordine, di € 8.916,51 IVA compresa, o della diversa somma ritenuta di giustizia.
- Respingere le domande riconvenzionali formulate dal in Controparte_3
quanto infondate e comunque sprovviste di prova.
- Condannare il al pagamento delle spese di lite del Controparte_3
procedimento di primo grado in favore della o, in subordine, procedere alla Parte_1
loro compensazione.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa del presente giudizio.»
3. Si è costituito il appellato , che ha contestato la fondatezza CP_1
dell'appello, instando per il suo rigetto;
ha domandato altresì che, «Qualora la
Corte ritenesse di riformare in parte qua la sentenza di primo grado, voglia accogliere l'eccezione riconvenzionale già formulata in primo grado e, accertata l'esistenza incidenter tantum di un diritto di credito del opporre la somme in compensazione, nella CP_1
misura richiesta o in quella che sarà ritenuta e qua e di giustizia con quelle che dovessero essere riconosciute alla Con vittoria di spese e compensi». Parte_1
4. All'udienza del 18.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e, al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023
dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
pag. 5 di 15 5. L'appello è articolato in tre motivi.
Con il primo Fratini s.r.l., dopo avere ricostruito ampiamente la vicenda contrattuale e avere escluso ogni addebito a suo carico, contesta le argomentazioni poste a fondamento della revoca del decreto ingiuntivo n.
4430/2018. In particolare, critica la sentenza nella parte in cui il giudice,
dopo avere affermato che non fossero contestati la conclusione, la validità e l'esecuzione del contratto di appalto, stipulato con scrittura del 27.12.2013 e integrato il 5.5.2014, ha richiamato i principi generali in tema di opposizione a decreto ingiuntivo e onere della prova, concludendo nel senso che la parte opposta non aveva allegato e provato la controversa ultimazione dei lavori commissionati e negando quindi la sussistenza del diritto al pagamento del saldo del corrispettivo di € 32.540,98 azionato con il ricorso monitorio. Sul
punto si legge in sentenza che: «E' incontroverso che il ha conferito a CP_1
un'altra impresa l'appalto per l'ultimazione delle opere oggetto dei contratti già stipulati con e ciò va considerato per determinare l'entità dei lavori eseguiti da Parte_1
quest'ultima, pur in difetto di allegazione e prova da parte della medesima, non colmata dalla consulenza tecnica d'ufficio, poiché l'ausiliario non ha percepito la condizione dello stato delle opere oggetto dell'appalto per cui è causa nel momento in cui sono cessate, sicché, in difetto di adeguati chiarimenti, la consulenza tecnica d'ufficio va disattesa (cfr. Cass., Sez.
L., sentenza n. 17757-2014).
Richiamata la tabella contenente la quantità delle lavorazioni eseguite, elaborata dal collaudatore in corso d'opera Arch. (documento n. 7 allegato alla memoria ex art. 183 CP_5
c. VI c.p.c. di parte opponente) si rileva che, nel luglio 2014, sono state rilevate opere eseguite dall'attuale parte opposta per il complessivo corrispettivo di € 70.729,55 I.v.a.,
pag. 6 di 15 sicché a fronte dell'avvenuto pagamento di € 79.877,45, il ha diritto alla CP_1
restituzione di € 9.147,90, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.»
Secondo l'appellante la pronuncia sarebbe errata vuoi perché non è pacifico che i lavori sono stati completati da altra impresa, vuoi perché è possibile,
sulla base della documentazione prodotta, quantificare i lavori dalla stessa eseguiti;
in ogni caso, non avrebbero dovuto essere considerate valide le sole risultanze del collaudo in corso d'opera effettuato dall'arch. Persona_2
su incarico del , che ha quantificato il valore delle opere in soli € CP_1
64.299,59 oltre IV (e quindi € 70.729,54), di cui € 34.549,59 per il primo appalto ed € 29.750,00 per il secondo appalto;
ciò a differenza di quanto risultante degli stati di avanzamento lavori rilasciati dal direttore dei lavori ing. , che aveva calcolato il valore delle opere compiute Controparte_8
dall'impresa nella maggior somma di € 83.134,36 imponibili, pari a €
91.469,80 (IV compresa), ben superiore a quanto effettivamente versato dal
, con conseguente credito residuo nei confronti del CP_1 CP_1
di € 11.592,35, IV inclusa.
L'appellante contesta altresì le risultanze della c.t.u., che ha quantificato i lavori eseguiti in € 91.469,80 (IV compresa), sicché, detratti gli acconti percepiti per € 79.877,45, residuerebbe un credito di soli € 708,51; andrebbe conteggiata, invece, anche la somma di € 8.750,00, oltre IV (e quindi
9.635,00), per le opere di messa in sicurezza delle facciate , effettuate anteriormente alla stipula del contratto d'appalto.
L'importo ancora dovuto dal al netto degli acconti versati di € CP_1
79.877,45, quindi, ammonterebbe a € 21.217,35 (se si considerano le pag. 7 di 15 risultanze degli stati di avanzamento) o a € 8.916,51 (se si considerano le risultanze della c.t.u.).
6. Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna al pagamento in favore del
Condominio della somma di € 9.147,90, oltre interessi.
Sulla base delle considerazioni svolte sarebbe infondato il credito
Part riconosciuto al dovendo prendersi a riferimento i CP_1
i dal direttore dei lavori, non quelli del collaudatore, e dovendo Parte_6
aggiungersi l'importo di € 8.750,00 oltre IV per la messa in sicurezza già
compiuta.
7. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, attesa la stretta connessione logico-giuridica, sono infondati.
7.1. Si condividono le argomentazioni svolte dal primo giudice, il quale, con ragionamento immune da vizi logico -giuridici, ha correttamente applicato le regole in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che l'opposta l., che assume la posizione Parte_4
sostanziale di attore, non ha provato la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere in relazione al saldo del corrispettivo richiesto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati con contratto del
27.12.2013, integrati successivamente con il contratto del 5.5.2014, costituiti dal rifacimento delle facciate del fabbricato prospicienti su e via CP_3
SE LL e dal consolidamento statico della prima .
Non possono al riguardo considerarsi sufficienti , a fronte delle specifiche e puntuali contestazioni sollevate dall'opponente , i due contratti CP_1
pag. 8 di 15 di appalto e le due fatture azionate in via monitoria (prodotte unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo e depositate nel presente giudizio, al doc. 2) ,
che non provano l'adempimento a regola d'arte delle obbligazioni cui si riferisce il pagamento.
Con riferimento agli stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal direttore dei lavori ing. il ha evidenziato di averne Controparte_8 CP_1
contestato le risultanze già prima del giudizio, tanto da avere affidato all'arch. il collaudo tecnico amministrativo dei lavori in Persona_2
corso d'opera; collaudo che, effettuato in contraddittorio con l'impresa e il direttore dei lavori (per conto del ), ha verificato, in modo CP_1
dettagliato e preciso , la quantità effettiva dei lavori eseguiti alla data del
23.7.2014 e li ha contabilizzati ai prezzi concordati , arrivando a elaborare una tabella di raffronto e a determinare il corrispettivo maturato dall'impresa nell'importo di € 64.299,59 al netto di IV, di molto inferiore rispetto a quello (di € 83.154,36 al netto di IV) riportato nei Sal (doc. 6 memoria ex
art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del in primo grado;
doc. 17 fasc. CP_1
in appello). CP_1
Corretta appare, dunque, la decisione del primo giudice di considerare valide le risultanze del collaudo, mai contestate neppure genericamente da CP_6
, la quale nel presente giudizio si duole della decisione adottata, senza
[...]
confrontarsi con il consolidato orientamento secondo cui l'appaltatore che chiede il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del pag. 9 di 15 credito le fatture emesse né le risultanze della misurazione della quantità
dei lavori eseguiti, quali emergono dal certificat o sullo stato di avanzamento degli stessi (cfr. Cass. ord. n. 26517/2018; Cass. n. 10860/2007; Cas s. n.
4955/1999); certificato che può costituire prova del diritto dell'appaltatore soltanto nel caso – non ricorrente nella specie – in cui il committente non dimostri che per quantità di lavori eseguiti e prezzi applicati l'opera è
difforme da quella che da tali atti risulta (Cass. n. 106/2011).
7.2. La censura svolta dall'appellante circa la scelta del giudice di prime cure di prendere a riferimento gli accertamenti compiuti e le conclusioni elaborate dal collaudatore, anziché quelli del consulente tecnico di ufficio , va dichiarata inammissibile, per difetto del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile, successivo alla riforma di cui al d.l. n. 83/2012, conv. nella l. n. 134/2012 ). Invero, a fronte delle specifiche argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla mancata adesione alle risultanze del c.t.u. (anche sulla scorta delle specifiche critiche mosse dal ), dove è scritto che «l'ausiliario non ha percepito la CP_1
condizione dello stato delle opere oggetto dell'appalto per cui è causa nel momento in cui sono cessate, sicché, in difetto di adeguati chiarimenti, la consulenza tecnica d'ufficio va disattesa (cfr. Cass., Sez. L., sentenza n. 17757-2014)», l'appellante non contrappone argomentazioni volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime,
limitandosi a sostenere l'erroneità della statuizione (v. tra le tante, Cass. ord.
n. 10833/2025; Cass. ord. n. 17709/2023; Cass. ord. n. 20123/2022; Cass.
ord. n. 3691/2021).
pag. 10 di 15 Si aggiunga che l'appellante neppure riprende le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, che critica in modo generico, richiamando, senza nessuna motivata ragione, quanto riportato nei Sal, sebbene non idonei a provare la propria pretesa, per quanto sopra detto.
7.3. Reputa la Corte che sia infondata anche la doglianza riguardante il mancato riconoscimento a l. della somma di € 8.750,00 (IV Parte_4
esclusa), dovuta per interventi di messa in sicurezza già eseguiti al momento della conclusione del contrat to.
È indubbio che il contratto di appalto del 27.12.2013 includeva, nel prezzo dell'appalto, la somma di € 8.750,00, oltre IV, quale importo spettante per la
«messa in sicurezza», lavoro già effettuato da Parte_1
Il consulente tecnico di ufficio ha accertato che effettivamente l'impresa l., prima dell'inizio dei lavori, aveva effettuato lavori urgenti per CP_6
la messa in sicurezza della facciata dell'edificio di per CP_3
disposizione dei Vigili del Fuoco (del 23.10.2013) .
E da escludere, tuttavia, che il pagamento di tale importo sia stato mai chiesto da l. nel presente giudizio. CP_6
In particolare, si osserva che, con il ricorso monitorio, l'impresa ha chiesto al il pagamento della somma di € 19.635,00, portata dalla fattura CP_1
n. 66 del 3.6.2014, relativa al «SAL per opere straordinarie di consolidamento come da progetto della DDL », e della somma di € 21.905,98,
portata dalla fattura n. 71 del 30.6.2014, relativa al «II° SAL per lavori di manutenzione ordinaria facciate » (doc. 2 fasc. monitorio).
pag. 11 di 15 Nell'estratto conto cantiere allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 3
fasc. monitorio, indicato come «Copia prospetto pagamenti dare/avere/saldo») sono elencate, tra le altre voci, le due fatture citate , con date, importi e descrizione («Fattura n. 66/2014: 1 SAL consolidamenti » e
«Fattura n. 71: 2° SAL»).
I Sal depositati dalle parti non contengono alcun riferimento all'importo in questione, in quanto riguardante un lavoro già completato dall'impresa, per il quale era stato già pattuito il compenso.
Nulla è stato specificato da , la quale, nel costituirsi nel giudizio Parte_1
di opposizione con una breve comparsa di risposta, si è limitata a contestare le avverse pretese, e non ha depositato la prima memoria ex art. 183 c.p.c.;
nessun riferimento all'importo dovuto per l'attività di messa in sicurezza in precedenza svolto si rinviene neppure nella precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusional e.
Alla luce di tali considerazioni è da escludere che il presente giudizio riguardi anche la pretesa vantata dall'odierno appellante per i lavori di messa in sicurezza, non compresi nel ricorso per decreto ingiuntivo e non oggetto di successiva domanda nell'ambito del giudizio di opposizione;
domanda ritenuta ammissibile dalla più recente giurisprudenza, secondo cui, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, con la comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, il convenuto opposto può proporre una domanda nuova, differente da quella posta a base del ricorso monitorio, ove detta domanda si riferisca alla stessa vicenda sostanziale dedotta nella causa,
pag. 12 di 15 attenga al medesimo sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella ab origine proposta (Cass. S.U. n. 26727/2024).
In definitiva, appare corretta la decisione del giudice di primo grado, il quale, una volta escluso che spettasse all'appaltatore il residuo del corrispettivo di cui alle fatture emesse sulla base delle indicazioni riportate
Part nei non solo ha revocato il decreto ingiuntivo, ma ha condannato CP_6
[...
.l. a restituire la somma ricevuta in misura superiore a quella spettante per i lavori effettivamente eseguiti, quantificato sulla base delle precise e non contestate risultanze del citato collaudo;
ciò ha fatto, correttamente, senza considerare la pretesa relativa al compenso per l'attività di messa in sicurezza ormai completata, in quanto del tutto estranea all'oggetto del giudizio, nonostante l'accenno contenuto nella parte descrittiva della c.t.u.
8. Con il terzo motivo l'appellante contesta il capo delle spese, che andrebbe riformato, in caso di accoglimento dei motivi di appello, e, in ogni caso,
sarebbe errato, poiché il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre l'integrale compensazione delle spese, stante il parziale rigetto della domanda riconvenzionale riguardante il pagamento delle penali e la sussistenza del requisito della reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c.
Il motivo merita accoglimento nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Giova premettere che non ha appellato la sentenza contestando Parte_1
specificamente lo scaglione di riferimento in base al quale il giudice di prime cure ha liquidato le spese processuali , che, seppure non specificato , è quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, valori medi, indicato nel d.m. n.
pag. 13 di 15 55/2014 (aggiornati dal d.m. n. 147/2022), come si evince dagli importi liquidati nel dispositivo per le varie fasi .
Ne consegue che la Corte non p uò verificare la correttezza della decisione, in relazione all'applicazione dell'art. 10 c.p.c. e dell'art. 5, comma 1, del citato d.m. n. 55/2014 e dei principi giurisprudenziali in materia.
Si reputa, tuttavia, che nella specie ricorra il presupposto della reciproca parziale soccombenza, che giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, stante il rigetto della domanda di pagamento delle penali da ritardo, oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dal
Condominio, alla luce dei principi enunciati da Cass. S.U. n. 27172/2022.
I restanti due terzi vanno posti a carico di stante la prevalente Parte_1
soccombenza, e si liquidano in € 9.432,00 (di cui € 200,00 per esborsi ed €
9.232,00 per compensi), ridotta di un terzo la somma liquidata dal primo giudice in € 14.148,00.
In definitiva, la sentenza di primo grado va in parte riformata, condannando
.r.l. al pagamento del minore importo di € 9.432,00 per spese di lite, Parte_4
previa compensazione dei 2/3.
9. La parziale fondatezza dell'appello giustifica la compensazione delle spese del presente grado in misura di un quarto;
i restanti tre quarti devono essere rifusi dall'appellante, attesa la prevalente soccombenza, e si liquidano secondo i parametri di cui al citato d.m. n. 55/2014 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, attesa la ridotta attività difensiva svolta, valori medi per le altre tre fasi, in complessivi € 6.351,75 per compensi (€ 2.058,00 per pag. 14 di 15 fase di studio;
€ 1.418,00 per fase introduttiva;
€ 1.523,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 3.470,00 per fase decisionale;
e così complessivi
€ 8.469,00 per compensi, da ridurre di un quarto).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 2940/2023 pubblicata il 21.2.2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, compensa tra le parti per un terzo le spese del giudizio di primo grado e condanna l. Controparte_9
alla rifusione dei restanti due terzi, in favore del Controparte_1
[...
in Roma, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 9.432,00 per compensi,
oltre al rimborso di spese generali, IV e Cpa, come per legge;
2. compensa per un quarto le spese del giudizio di appello e co ndanna r.l. alla rifusione dei restanti tre quarti in favore del Controparte_10
in Roma, che liquida in € 6.351,75 per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, IV e Cpa, come per legge .
Così deciso in Roma in data 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- LD IN - - MI DI -
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