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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1198 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. , TE C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “L'esame degli atti e l'esame clinico concorrono nell'indicare che la capacità di lavoro della SI TE
, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta
[...] permanentemente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico del ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separati decreti
Trapani, 12.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. , TE C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno ordinario di invalidità
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente.
1 All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “L'esame degli atti e l'esame clinico concorrono nell'indicare che la capacità di lavoro della SI TE
, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta
[...] permanentemente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le stesse ragioni le spese di entrambe le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico del ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.800,00 (incluse quelle inerenti alla prima fase), oltre iva, CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di C.T.U. liquidate in separati decreti
Trapani, 12.6.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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