Art. 6-bis. (( I giovani assunti ai sensi degli articoli 9, quarto comma, e 26 della presente legge o al termine del contratto a tempo parziale e determinato o del corso pratico di formazione sul lavoro di cui al successivo articolo 16-bis, non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della fascia professionale o della qualifica per la quale sono stati assunti ))
Articolo 6Articolo 7
- Legge 1 giugno 1977, n. 285
Articolo 6 bis della Legge 1 giugno 1977, n. 285
Versione
26 agosto 1978
26 agosto 1978
Altri contenuti
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 272
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2012, n. 19618
- Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2016, n. 34744
- Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2017, n. 27975
- TAR Brescia, sez. II, sentenza 25/06/2026, n. 908
- Trib. Patti, sentenza 16/10/2025, n. 1797
- Trib. Teramo, sentenza 01/08/2025, n. 992
- Trib. Bari, sentenza 05/02/2026, n. 825
- Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 269
- Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 4185