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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2024, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Luca Gioffredi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato il 21.08.1991 a Milano cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Luca Gioffredi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in SA NA AN (MI) il 10.7.2018
(anno 2018 atto n. 22 parte 1 ufficio 1)
In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_3
, cittadino italiano;
C.F._3
- nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_4
, cittadino italiano;
C.F._4
- nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_5
, cittadino italiano. C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ad Parte_3 Parte_4 Parte_5 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere i figli quando vuole, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori (e previo avviso alla Sig.ra entro il giorno precedente), nonché di tenerli con sé: Pt_1
- una settimana: il mercoledì prelevando i figli alle ore 17.00 presso l'abitazione materna e tenendoli con sé sino alle ore 21:00, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
- l'altra settimana: il mercoledì prelevando i figli alle ore 17.00 presso l'abitazione materna e tenendoli con sé sino alle ore 21:00, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
nonché il venerdì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00 della domenica, prelevando e riaccompagnando i minori presso la residenza materna, e, così, alternativamente ogni settimana.
Durante le vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé i figli per 15 giorni nel mese di agosto, Pt_3 previo accordo con la Sig.ra in ordine al periodo, da determinarsi entro il 30 aprile di ogni Pt_1 anno.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre potrà tenere i figli con sé per la metà dei periodi
(metà periodo natalizio e metà pasquale).
In particolare, durante le vacanze natalizie 2024/2025: i figli trascorreranno il 23 e il 24 dicembre con la madre;
dal 25 dicembre sino al 30 dicembre compresi i figli resteranno con il padre (il quale li preleverà dalla casa materna alle ore 10:00 del 25 dicembre e li riaccompagnerà dalla madre il 30 dicembre alle ore
21:00),dal 30 dicembre al 6 gennaio 2025 i figli resteranno con la madre.
Durante le vacanze natalizie 2025/2026: i figli trascorreranno il 23 e il 24 dicembre con il padre (il quale provvederà a prelevarli alle ore 10:00 del 23 dicembre e a riaccompagnarli presso la casa materna alle ore 10:00 del 25 dicembre), dal 25 dicembre sino al 30 dicembre compresi i figli resteranno con la madre, dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026 i figli resteranno con il padre (il quale provvederà a prelevare i figli alle ore 18:00 del 30 dicembre presso la residenza materna e a riaccompagnarli alle ore 21:00 del 6 gennaio), e così alternativamente ogni anno.
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal Giovedì SAto sino al giorno di Pasqua compresi e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta al mercoledì successivo, e così alternativamente ogni anno, in ogni caso il padre preleverà e riaccompagnerà i minori presso la pagina 2 di 5 residenza materna.
Durante le vacanze pasquali 2025 i figli resteranno con la madre il giorno di Pasqua.
Per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza infra-annuali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, etc.), in genitori trascorreranno in via alternata ogni anno ciascun giorno di ferie.
Il Sig. nelle festività di sua spettanza preleverà e riaccompagnerà i minori presso la residenza Pt_3 materna.
I genitori sono concordi nel riservare l'uno all'altra la possibilità di frequentare i figli il giorno del loro compleanno, indipendentemente dal fatto che sia un giorno diverso da quello indicato nelle modalità di visita e compatibilmente con le esigenze dei figli e del genitore cui spetta la visita in quel giorno.
2) La casa familiare sita nel Comune di SA NA AN (MI) in Via Parri n. 31/b resterà assegnata, completa di tutto ciò che la arreda, alla signora che ivi vi abiterà con i figli. Pt_1
3) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Parte_2 Parte_1
€600,00 (€200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio SAitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
SAitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio SAitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio SAitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in SA NA AN (MI) in data 10.07.2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA NA AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.10.2024 da
1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Luca Gioffredi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato il 21.08.1991 a Milano cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Luca Gioffredi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in SA NA AN (MI) il 10.7.2018
(anno 2018 atto n. 22 parte 1 ufficio 1)
In comunione legale dei beni.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_3
, cittadino italiano;
C.F._3
- nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_4
, cittadino italiano;
C.F._4
- nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_5
, cittadino italiano. C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori , e vengono affidati congiuntamente ad Parte_3 Parte_4 Parte_5 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere i figli quando vuole, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori (e previo avviso alla Sig.ra entro il giorno precedente), nonché di tenerli con sé: Pt_1
- una settimana: il mercoledì prelevando i figli alle ore 17.00 presso l'abitazione materna e tenendoli con sé sino alle ore 21:00, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
- l'altra settimana: il mercoledì prelevando i figli alle ore 17.00 presso l'abitazione materna e tenendoli con sé sino alle ore 21:00, allorquando verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna;
nonché il venerdì dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00 della domenica, prelevando e riaccompagnando i minori presso la residenza materna, e, così, alternativamente ogni settimana.
Durante le vacanze estive, il Sig. potrà tenere con sé i figli per 15 giorni nel mese di agosto, Pt_3 previo accordo con la Sig.ra in ordine al periodo, da determinarsi entro il 30 aprile di ogni Pt_1 anno.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, il padre potrà tenere i figli con sé per la metà dei periodi
(metà periodo natalizio e metà pasquale).
In particolare, durante le vacanze natalizie 2024/2025: i figli trascorreranno il 23 e il 24 dicembre con la madre;
dal 25 dicembre sino al 30 dicembre compresi i figli resteranno con il padre (il quale li preleverà dalla casa materna alle ore 10:00 del 25 dicembre e li riaccompagnerà dalla madre il 30 dicembre alle ore
21:00),dal 30 dicembre al 6 gennaio 2025 i figli resteranno con la madre.
Durante le vacanze natalizie 2025/2026: i figli trascorreranno il 23 e il 24 dicembre con il padre (il quale provvederà a prelevarli alle ore 10:00 del 23 dicembre e a riaccompagnarli presso la casa materna alle ore 10:00 del 25 dicembre), dal 25 dicembre sino al 30 dicembre compresi i figli resteranno con la madre, dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026 i figli resteranno con il padre (il quale provvederà a prelevare i figli alle ore 18:00 del 30 dicembre presso la residenza materna e a riaccompagnarli alle ore 21:00 del 6 gennaio), e così alternativamente ogni anno.
Durante le vacanze pasquali i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal Giovedì SAto sino al giorno di Pasqua compresi e con l'altro genitore dal giorno di Pasquetta al mercoledì successivo, e così alternativamente ogni anno, in ogni caso il padre preleverà e riaccompagnerà i minori presso la pagina 2 di 5 residenza materna.
Durante le vacanze pasquali 2025 i figli resteranno con la madre il giorno di Pasqua.
Per quanto riguarda gli altri periodi di vacanza infra-annuali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, etc.), in genitori trascorreranno in via alternata ogni anno ciascun giorno di ferie.
Il Sig. nelle festività di sua spettanza preleverà e riaccompagnerà i minori presso la residenza Pt_3 materna.
I genitori sono concordi nel riservare l'uno all'altra la possibilità di frequentare i figli il giorno del loro compleanno, indipendentemente dal fatto che sia un giorno diverso da quello indicato nelle modalità di visita e compatibilmente con le esigenze dei figli e del genitore cui spetta la visita in quel giorno.
2) La casa familiare sita nel Comune di SA NA AN (MI) in Via Parri n. 31/b resterà assegnata, completa di tutto ciò che la arreda, alla signora che ivi vi abiterà con i figli. Pt_1
3) verserà a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Parte_2 Parte_1
€600,00 (€200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_2
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio SAitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
SAitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio SAitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio SAitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in SA NA AN (MI) in data 10.07.2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA NA AN perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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