Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5373
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Sentenza 21 febbraio 2023

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In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l'art. 1, co. 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l'art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2023, n. 5373
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5373
    Data del deposito : 21 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

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