Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2001, n. 7269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7269 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
7269/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LA CORTE SUP EMAD CASSAZIONE Oggetto Affitto di terreno da SEZIONE TERZA CIVILE destinare a uso maneggio e rimessaggio di cavalli;
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: natura agraria del contratto, R.G.N. 16417/98 -- Presidente GIULIANODott. Angelo Rel. Consigliere Dott. AN Silvio COCO - Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 16756 Rep. 2576 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 02/03/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 OR dal Sig. domiciliato in ROMA per diritti L. 1500 DE ANGELIS ANGELO, elettivamente 1.2.9 MBG. 2001 IL CANCELLIEREVIA LAURENTINA 1571, presso lo studio dell'avvocato RICCIONI LUIGI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RO VA, elettivamente domiciliato in ROMA LGO PANNONIA 23, presso lo studio dell'avvocato MORGANTI + CARLO, che lo difende, giusta delega in atti;
0.77 11500 b controricorrente ANCELLERIA nonchè contro 2001 RI UN, AS EM, CELI HELLSTROM CATERINA, 3801820 423 FERRI TERESA, LL NI, LL IR, LL PI, QU LO;
intimati avversO la sentenza n. 83/98 della Corte d'Appello di 21/01/1998, depositata il 09/03/98;ANCONA, emessa RG. 154//95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. AN Silvio COCO;
udito l'Avvocato LUIGI RICCIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. Premesso in fatto che: in data 1.11.1986 AT AN aveva locato a De GE Angelo, DO RU, RI ID e Ricci- telli OL un proprio appezzamento di terreno con fab- bricato rurale per uso maneggio e rimessaggio di caval- li;
con atto notificato in data 16.9.1988, il AT ha citato davanti al Tribunale di Ascoli Piceno i condut- tori, chiedendo la risoluzione del contratto;
i convenuti hanno eccepito la incompetenza del Tri- bunale adito, dovendosi ritenere competente la Sezione Specializzata Agraria;
il Tribunale ha accolto la domanda di risoluzione, 2 con sentenza che la Corte d'Appello di Ancona ha con- fermato in data 21.1.1998, osservando per quanto anco- ra interessa in questa sede- che "l'uso degli immobili contrattualmente convenuto e in concreto svolto non era pertinente all'esercizio di un'impresa agricola, non comportando il rimessaggio e il maneggio dei cavalli attività di coltivazione del fondo o di allevamento del bestiame о comunque connessa"; pertanto era competente il Tribunale ordinario (e la stessa Corte d'Appello) e non la Sezione Specializzata Agraria;
di tale sentenza il De GE ha chiesto la cassa- zione con ricorso al quale il AT resiste con con- troricorso;
tutto ciò premesso in fatto, si osserva in diritto quanto segue. Con unico motivo formulato per violazione e falsa applicazione degli artt.
1-5 L. 2.3.1963, n. 320, 9, 46 e 47 L. n. 29/1990, il ricorrente censura la statuizio- ne sulla competenza, deducendo che il tipo di attività svolta dai conduttori rientrava nella categoria "allevamento del bestiame" e che la competenza della sezione specializzata sussiste anche quando sia
contro
- verso tra le parti il punto relativo alla quantifica- zione del rapporto come agrario. Il ricorso è inammissibile. 3 Infatti, avendo la sentenza impugnata pronunciato . 4 soltanto sulla competenza, la stessa poteva essere im- pugnata, a norma dell'art. 42 c.p.c., con istanza di regolamento di competenza. Il ricorso (ordinario) pre- sentato dal De GE non si può convertire in quello (O. per regolamento di competenza, non essendo stato ri- spettato il termine prescritto per tale tipo di impu- gnazione (trenta giorni dalla sentenza per la sua noti- fica). Dalla inammissibilità deriva la condanna del ricor- rente alle spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ri- corrente alle spese del giudizio di Cassazione, che li- 20000 quida in L. 288.000 e ai relativi onorari che* 270000 liquida in L.
2.000.000 in favore della controparte co- stituita. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2000. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTEPRESIDENTE have IL CANCELLIERE C1 AN MB then Depositata in Cancelleria oggi, lì 29 MAG. 2001 A CA M IL CANCELLIERE C1 E R P AN MB U 4 S R ' N O S I O C