Articolo 21 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 20Articolo 22
Versione
20 maggio 1975
Art. 21.
I punteggi, stabiliti dall' articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , per la valutazione del titolo della libera docenza, sono modificati come segue:
"libera docenza nella disciplina messa a concorso: punti 3;
libera docenza in disciplina affine: punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina: punti 0,75".
Il penultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente comma:
"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975
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