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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2274/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. TAMBURELLO Parte_1
ANTONINA);
E
, nata a [...] il [...] (avv. Controparte_1
TAMBURELLO ANTONINA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta dell'udienza del
15/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PALERMO il 27/09/2014 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
15/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 06/04/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri
[...]
e contratto in data 27/09/2014, iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Palermo Atto n.87, parte 2 serie A, VOL.2600, anno 2014; ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo e del Comune di Rho (MI) a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di eseguire le annotazioni di rito;
- confermare che nessuna pretesa di natura economica verrà avanzata dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa, stante che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e tenuto conto della loro attuale situazione reddituale ed economica” (cfr ricorso congiunto depositato in data 06/05/2025).
I coniugi, pertanto, dato atto che dal matrimonio non sono nati figli e che gli stessi sono economicamente indipendenti, hanno chiesto unicamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza prevedere ulteriori pattuizioni.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine e ben possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 27/09/2014, da
[...]
, nato a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
[...] civile di detto Comune al n. 87, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 15/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2274/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. TAMBURELLO Parte_1
ANTONINA);
E
, nata a [...] il [...] (avv. Controparte_1
TAMBURELLO ANTONINA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta dell'udienza del
15/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PALERMO il 27/09/2014 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
15/09/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 06/04/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri
[...]
e contratto in data 27/09/2014, iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Palermo Atto n.87, parte 2 serie A, VOL.2600, anno 2014; ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo e del Comune di Rho (MI) a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di eseguire le annotazioni di rito;
- confermare che nessuna pretesa di natura economica verrà avanzata dall'uno nei confronti dell'altra e viceversa, stante che i coniugi sono economicamente indipendenti ed autosufficienti e tenuto conto della loro attuale situazione reddituale ed economica” (cfr ricorso congiunto depositato in data 06/05/2025).
I coniugi, pertanto, dato atto che dal matrimonio non sono nati figli e che gli stessi sono economicamente indipendenti, hanno chiesto unicamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza prevedere ulteriori pattuizioni.
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e all'ordine e ben possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 27/09/2014, da
[...]
, nato a [...] il [...], e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato
[...] civile di detto Comune al n. 87, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 15/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.