Articolo 2 della Legge 22 maggio 1904, n. 204
Articolo 1
Versione
15 giugno 1904
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Entrata in vigore il 15 giugno 1904