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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/10/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 849/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. CA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.11.2022 da
elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
-appellante- contro
CP_1
- appellato contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 218/22 del Tribunale di Vicenza
In punto: reddito di emergenza - REM
Causa trattata all'udienza del 9.10.2025 Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellante: “In riforma della sentenza del
Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 218/2022 pubblicata il
20.5.2022,
1 – In principalità: rigettare le domande di nei confronti di CP_1
Pt_1
2 – In subordine: liquidare le spese di lite del giudizio di primo grado nei limiti di cui all'art. 152 disp.att.cpc.
3 – Spese di lite del grado rifuse o comunque compensate interamente”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21.11.2022 (ultimo giorno utile in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata il 20.05.2022 e il
20.11.2022 cadeva di domenica), l' ha impugnato la sentenza Pt_1
indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Vicenza ha condannato l' a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 640 a titolo di Pt_1
reddito di emergenza ex art. 34 d.l. n. 34/2020 rilevando l'insussistenza della condizione ostativa rappresentata dall'ente di previdenza, consistente nel superamento del limite reddituale previsto dalla norma in relazione al mese di aprile 2020.
Propone appello l' sulla base di due motivi: Pt_1
a) Con il primo, richiamando la propria circolare n. 69/2020, rileva che la moglie del ricorrente, titolare di rapporto di lavoro, aveva beneficiato dell'intervento della FIS nel mese di aprile 2020 per un importo di Euro 575,92, corrispondente ad un reddito teorico superiore alla soglia reddituale prevista dalla norma (nel caso di specie Euro 640). Sostiene che ai fini del calcolo del valore del reddito familiare, per i soggetti beneficiari di FIS o Cassa
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
integrazione, si doveva considerare il reddito teorico corrispondente desumibile dalle denunce aziendali.
b) Con il secondo motivo censura la decisione di primo grado in punto spese, per averle liquidate in difformità rispetto al limite previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. secondo cui “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”. Poiché la prestazione in contestazione era pari ad Euro 640, le spese non potevano essere liquidate in misura superiore (nel caso di specie Euro
1.500 oltre accessori). Rileva che, inoltre, che l'importo di euro
640 sarebbe pari al massimo della tariffa applicabile.
Nonostante la rituale notificazione dell'appello, l'originario ricorrente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio, anche giustificati dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – L , nel proprio ricorso in appello, concorda con il giudice Pt_1
di prime cure laddove ha affermato che ai fini della decisione della causa rilevavano solo i redditi di aprile 2020 e che occorreva verificare per il mese di aprile 2020 il superamento o meno dell'importo soglia di Euro 640 (pag. 2 ricorso appello). La decisione
è stata, quindi, oggetto di specifico motivo d'appello con riferimento alla valutazione del Tribunale in merito al mancato superamento di tale limite reddituale (che secondo l doveva compiersi sulla Pt_1
base del reddito teorico e non del reddito effettivamente percepito
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con tramite l'intervento ) e, in via subordinata, per non aver scomputato dall'importo spettante a titolo di Rem il reddito percepito.
1.2 – Essendo questi i termini della vicenda all'attenzione di questa
Corte, si rileva che in base all'art. 82, co. 2, d.l. n. 34/2020, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: […] b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5 (nel caso di specie Euro 640); […]. I requisiti sub lettere a), c), d) non sono qui in discussione.
È dato pacifico e documentale che la moglie dell'appellato abbia percepito a titolo di FIS la somma di Euro 575,92 in relazione alla mensilità di aprile 2020; di importo, dunque, inferiore al limite soglia indicato dalla norma.
Secondo l' , tuttavia, si dovrebbe aver riguardo al reddito Pt_1
teorico corrispondente alla FIS percepita e tale importo sarebbe superiore alla soglia. Richiama sul punto la propria circolare n.
69/2020 in forza della quale “nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto
l'intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali;
tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse”.
1.3 – L'argomento non è condivisibile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, la formulazione della norma di legge primaria non giustifica quanto affermato dall' nella circolare, che finisce per Pt_1
assumere valore innovativo e integrativo della legge. Inoltre, leggendo la circolare nella sua interezza, si evince che la precisazione sopra riportata è riferita non al requisito reddituale di cui all'art. 82, co. 2, lett. b) che qui viene in rilievo, ma all'ulteriore requisito previsto
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
dall'art. 82, co. 3, lett. b) ove si prevede che il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda nella condizione di titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5. Questo requisito, a differenza di quello di cui al precedente comma 2, lett. b), va valutato non con riferimento alla mensilità di aprile 2020, ma al momento di proposizione della domanda (nel caso di specie giugno 2020). Posto che nel caso di specie l' non pone a fondamento del gravame la mancata Pt_1
valorizzazione da parte del giudice di prime cure della carenza del requisito di cui all'art. 82, co. 3, lett. b) (invero, neppure nella memoria difensiva di primo grado l' ha sollevato contestazioni Pt_1
sul punto), non può ritenersi applicabile quanto previsto dalla circolare ai fini della determinazione del reddito con esclusivo riferimento alla verifica di tale requisito di compatibilità, quando analoga precisazione non viene fatta dalla stessa circolare laddove analizza il requisito reddituale di cui all'art. 82, co. 2, lett. b).
1.4 – Sotto altro - e assorbente – profilo si deve rilevare che l'art. 82, co. 4, lett. b) prevede che ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem, “il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa”.
Ora, è ben vero che la moglie del ricorrente ha beneficiato in relazione alla mensilità di aprile 2020 dell'intervento FIS per un importo lordo di Euro 575,92, ma è altrettanto vero – come si ricava dalla documentazione in atti prodotta dall' (doc. 3) – che tale importo Pt_1
è stato pagato a giugno 2020. Dunque, in base al principio di cassa, il
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
reddito in questione è stato conseguito a giugno e non ad aprile (mese di competenza).
1.5 – Le suesposte considerazioni determinano il rigetto del primo motivo d'appello.
2 – È invece fondato il secondo motivo d'appello relativo alle spese di lite. Anche a voler prescindere dal disposto dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., l'importo di Euro 1.500 liquidato dal giudice di prime cure è incoerente con il valore della causa, pari ad Euro 640.
Le spese del primo grado vanno quindi rideterminate sulla base di valori prossimi ai medi di scaglione (sino a 1.100 euro), in Euro 490 oltre accessori.
2.1 – Le spese di lite del grado possono essere compensate tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'appello (peraltro, non nel merito della controversia, ma solo in punto liquidazione delle spese di lite di primo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina l'importo capitale delle spese di lite liquidate in primo grado in Euro 490;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Spese del grado compensate.
Venezia, 9.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI DA CA IO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. CA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. FI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21.11.2022 da
elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'avv. Antonella Tomasello che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
-appellante- contro
CP_1
- appellato contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 218/22 del Tribunale di Vicenza
In punto: reddito di emergenza - REM
Causa trattata all'udienza del 9.10.2025 Corte d'Appello di Venezia
Conclusioni per parte appellante: “In riforma della sentenza del
Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 218/2022 pubblicata il
20.5.2022,
1 – In principalità: rigettare le domande di nei confronti di CP_1
Pt_1
2 – In subordine: liquidare le spese di lite del giudizio di primo grado nei limiti di cui all'art. 152 disp.att.cpc.
3 – Spese di lite del grado rifuse o comunque compensate interamente”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21.11.2022 (ultimo giorno utile in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata il 20.05.2022 e il
20.11.2022 cadeva di domenica), l' ha impugnato la sentenza Pt_1
indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Vicenza ha condannato l' a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 640 a titolo di Pt_1
reddito di emergenza ex art. 34 d.l. n. 34/2020 rilevando l'insussistenza della condizione ostativa rappresentata dall'ente di previdenza, consistente nel superamento del limite reddituale previsto dalla norma in relazione al mese di aprile 2020.
Propone appello l' sulla base di due motivi: Pt_1
a) Con il primo, richiamando la propria circolare n. 69/2020, rileva che la moglie del ricorrente, titolare di rapporto di lavoro, aveva beneficiato dell'intervento della FIS nel mese di aprile 2020 per un importo di Euro 575,92, corrispondente ad un reddito teorico superiore alla soglia reddituale prevista dalla norma (nel caso di specie Euro 640). Sostiene che ai fini del calcolo del valore del reddito familiare, per i soggetti beneficiari di FIS o Cassa
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
integrazione, si doveva considerare il reddito teorico corrispondente desumibile dalle denunce aziendali.
b) Con il secondo motivo censura la decisione di primo grado in punto spese, per averle liquidate in difformità rispetto al limite previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. secondo cui “le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”. Poiché la prestazione in contestazione era pari ad Euro 640, le spese non potevano essere liquidate in misura superiore (nel caso di specie Euro
1.500 oltre accessori). Rileva che, inoltre, che l'importo di euro
640 sarebbe pari al massimo della tariffa applicabile.
Nonostante la rituale notificazione dell'appello, l'originario ricorrente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, dopo alcuni rinvii d'ufficio, anche giustificati dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 9.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – L , nel proprio ricorso in appello, concorda con il giudice Pt_1
di prime cure laddove ha affermato che ai fini della decisione della causa rilevavano solo i redditi di aprile 2020 e che occorreva verificare per il mese di aprile 2020 il superamento o meno dell'importo soglia di Euro 640 (pag. 2 ricorso appello). La decisione
è stata, quindi, oggetto di specifico motivo d'appello con riferimento alla valutazione del Tribunale in merito al mancato superamento di tale limite reddituale (che secondo l doveva compiersi sulla Pt_1
base del reddito teorico e non del reddito effettivamente percepito
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con tramite l'intervento ) e, in via subordinata, per non aver scomputato dall'importo spettante a titolo di Rem il reddito percepito.
1.2 – Essendo questi i termini della vicenda all'attenzione di questa
Corte, si rileva che in base all'art. 82, co. 2, d.l. n. 34/2020, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: […] b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5 (nel caso di specie Euro 640); […]. I requisiti sub lettere a), c), d) non sono qui in discussione.
È dato pacifico e documentale che la moglie dell'appellato abbia percepito a titolo di FIS la somma di Euro 575,92 in relazione alla mensilità di aprile 2020; di importo, dunque, inferiore al limite soglia indicato dalla norma.
Secondo l' , tuttavia, si dovrebbe aver riguardo al reddito Pt_1
teorico corrispondente alla FIS percepita e tale importo sarebbe superiore alla soglia. Richiama sul punto la propria circolare n.
69/2020 in forza della quale “nel caso di lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per i quali sia stato richiesto
l'intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali;
tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse”.
1.3 – L'argomento non è condivisibile per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, la formulazione della norma di legge primaria non giustifica quanto affermato dall' nella circolare, che finisce per Pt_1
assumere valore innovativo e integrativo della legge. Inoltre, leggendo la circolare nella sua interezza, si evince che la precisazione sopra riportata è riferita non al requisito reddituale di cui all'art. 82, co. 2, lett. b) che qui viene in rilievo, ma all'ulteriore requisito previsto
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
dall'art. 82, co. 3, lett. b) ove si prevede che il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda nella condizione di titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5. Questo requisito, a differenza di quello di cui al precedente comma 2, lett. b), va valutato non con riferimento alla mensilità di aprile 2020, ma al momento di proposizione della domanda (nel caso di specie giugno 2020). Posto che nel caso di specie l' non pone a fondamento del gravame la mancata Pt_1
valorizzazione da parte del giudice di prime cure della carenza del requisito di cui all'art. 82, co. 3, lett. b) (invero, neppure nella memoria difensiva di primo grado l' ha sollevato contestazioni Pt_1
sul punto), non può ritenersi applicabile quanto previsto dalla circolare ai fini della determinazione del reddito con esclusivo riferimento alla verifica di tale requisito di compatibilità, quando analoga precisazione non viene fatta dalla stessa circolare laddove analizza il requisito reddituale di cui all'art. 82, co. 2, lett. b).
1.4 – Sotto altro - e assorbente – profilo si deve rilevare che l'art. 82, co. 4, lett. b) prevede che ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem, “il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa”.
Ora, è ben vero che la moglie del ricorrente ha beneficiato in relazione alla mensilità di aprile 2020 dell'intervento FIS per un importo lordo di Euro 575,92, ma è altrettanto vero – come si ricava dalla documentazione in atti prodotta dall' (doc. 3) – che tale importo Pt_1
è stato pagato a giugno 2020. Dunque, in base al principio di cassa, il
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
reddito in questione è stato conseguito a giugno e non ad aprile (mese di competenza).
1.5 – Le suesposte considerazioni determinano il rigetto del primo motivo d'appello.
2 – È invece fondato il secondo motivo d'appello relativo alle spese di lite. Anche a voler prescindere dal disposto dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., l'importo di Euro 1.500 liquidato dal giudice di prime cure è incoerente con il valore della causa, pari ad Euro 640.
Le spese del primo grado vanno quindi rideterminate sulla base di valori prossimi ai medi di scaglione (sino a 1.100 euro), in Euro 490 oltre accessori.
2.1 – Le spese di lite del grado possono essere compensate tenuto conto del solo parziale accoglimento dell'appello (peraltro, non nel merito della controversia, ma solo in punto liquidazione delle spese di lite di primo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina l'importo capitale delle spese di lite liquidate in primo grado in Euro 490;
− Rigetta per il resto l'appello;
− Spese del grado compensate.
Venezia, 9.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
FI DA CA IO
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