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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 06/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
NRG 388/2023
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 6 Marzo 2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 388/2023, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. DI FOLCO LOREDANA e LUCA ESPOSITO, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ITALICO PERLINI,
GAETANO CAPPUCCI E LUISA CELANI, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la soc. e Controparte_1 ha così concluso “accertato il mancato pagamento delle voci retributive di cui in premessa, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 17.087,26 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso
a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
B) accertato il mancato rimborso delle spese di viaggio di cui in premessa, condannare la al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma complessiva di euro 9.991,20 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa
e che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
C) condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver lavorato alle dipendenze della con Controparte_1 sede in Ferentino, Via della Stazione n. 104, dal 19/06/2013 al
14/12/2018;
-che in particolare, la società, all'epoca dei fatti di causa, operava nel settore del trasporto pubblico su gomma, fornendo i seguenti servizi: trasporto pubblico locale;
noleggio pullman gran turismo;
noleggio NCC;
servizi scuolabus;
servizi croceristici;
linee
FlixBus;
-che il rapporto di lavoro è stato regolato dapprima dal ccnl del settore “Autorimesse e Noleggio Automezzi” e, successivamente, a far data dal 01/06/2016, dal ccnl “Autoferrotranvieri”;
-che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto, in via esclusiva e con continuità, mansioni di autista, con inquadramento nel livello C2 nel primo periodo e nel parametro 140 nel secondo;
-che la società non possedeva unità produttive in Roma, le uniche sedi erano quella di Ferentino, in cui erano presenti la direzione, gli uffici amministrativi e l'officina, e l'unità locale di Sora (Fr); -che il ricorrente, durante l'intero rapporto di lavoro, per ogni questione riguardante la gestione del rapporto di lavoro (quali turni di lavoro, richiesta ferie e permessi, consegna e ricezione documenti, ecc) doveva recarsi presso la sede di Ferentino, ove la società curava ogni aspetto dei rapporti con clienti, fornitori e dipendenti;
-che dal 01 giugno 2016 al lavoratore veniva definitivamente richiesto di prendere servizio al di fuori della sede di Ferentino, presso la quale era stato assunto;
-che infatti da tale data e sino al 30/04/2018, lo stesso veniva adibito esclusivamente alla linea Flixbus “Roma – Milano
Malpensa” per la quale erano previsti i seguenti orari: partenza da Roma alle ore 23,35 ed arrivo a Milano Malpensa alle 9,30 del giorno successivo;
ripartenza da Milano Malpensa alle ore 21,55 e arrivo a Roma alle ore 9,00 del giorno successivo.
-che dal 01/05/2018 al 14/12/2018, lo stesso veniva adibito esclusivamente alla linea Flixbus “Roma – Marsiglia” per la quale erano previsti i seguenti orari: partenza da Roma alle ore 19,45 ed arrivo a Marsiglia alle 9,00 del giorno successivo;
ripartenza da
Marsiglia alle ore 20,00 e arrivo a Roma alle ore 9,30 del giorno successivo;
-che in particolare, durante i predetti periodi, per raggiungere il capolinea di Roma, sito presso la Stazione Tiburtina in Largo
Guido Mazzoni, e per rientrare nella sede aziendale impiegava 1 ora per l'andata ed altrettanto per il ritorno;
-che inoltre, prima delle partenze da Roma, Milano e Marsiglia, il lavoratore doveva eseguire le operazioni di emissione e controllo dei titoli di viaggio, di salita passeggeri e di carico dei bagagli, attività che richiedevano almeno mezz'ora; inoltre, giunto a destinazione, doveva occuparsi della discesa dei passeggeri e dello scarico dei bagagli, della pulizia del mezzo e del rifornimento, attività che richiedevano almeno un'ora;
-che quindi considerato il tempo di percorrenza del tragitto tra
Ferentino e il capolinea d Roma e viceversa, nonché quello necessario ad eseguire le operazioni accessorie descritte, il lavoratore ha di fatto osservato il seguente orario di lavoro settimanale: - dal 01/06/2016 al 30/04/2018: dalle 22,00 della domenica alle 11,00 del lunedì, dalle 21,30 del lunedì alle 11,00 del martedì; dalle 22,00 del mercoledì alle ore 11,00 del giovedì, dalle ore 21,30 del giovedì alle 11,00 del venerdì; infine ripartenza di domenica;
- dal 01/06/2018 al 30/04/2018: dalle 18,00 della domenica alle
11,00 del lunedì, dalle 19,00 del lunedì alle 11,30 del martedì; dalle 18,00 del mercoledì alle ore 11,00 del giovedì, dalle ore
19,00 del giovedì alle 11,30 del venerdì; infine ripartenza di domenica;
-che peraltro sia a Milano che a Marsiglia, il lavoratore aveva a disposizione una camera d'albergo ove riposare sino alla ripartenza.
Ciò premesso, il lavoratore ha allegato che le linee in questione prevedevano la presenza a bordo del doppio autista e che pertanto, durante tutti i viaggi, il Sig. si alternava alla guida con il Parte_1 collega in turni di 3 ore. Il ricorrente ha dedotto che nei tempi di intervallo, il lavoratore era tenuto a sedersi al fianco del collega alla guida ed a controllare che fosse sempre vigile ed efficiente.
Pertanto, il ha allegato di aver percepito solo parte di Parte_1 quanto dovuto per il lavoro ordinario, straordinario, notturno e festivo prestato e che gli è stato corrisposto solo parte di quanto dovuto a titolo di indennità di trasferta.
Infine, premettendo che per recarsi al capolinea di Roma dalla sede di Ferentino, distanti circa 80 km, il Sig. a settimane Parte_1 alterne con il collega in turno, utilizzava l'auto personale, una Volkswagen Golf VI, targata EZ465VM facendosi carico del pagamento del pedaggio autostradale che, per la tratta Ferentino –
Roma Est, era pari a euro 6,20, ha dedotto di non aver mai percepito il rimborso delle spese autostradali sostenute, né il rimborso chilometrico per l'utilizzo della propria autovettura.
Il ha dunque chiesto al Giudice di condannare la società Parte_1 convenuta al pagamento in so favore dell'importo di euro 17.087,26 per lavoro straordinario notturno e festivo e indennità di trasferta, nonché euro 9.991,20 per rimborso delle spese di viaggio, oltre accessori dalle scadenze al saldo. Si è costituita in giudizio la società chiedendo Controparte_2 il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La società ha evidenziato che nel caso di specie si è verificato un trasferimento del lavoratore che ha mutato la residenza di lavoro da Ferentino a Roma, con la conseguenza che la “residenza di lavoro” dell'autista coincide con il capolinea ovvero la tratta che gli è stata assegnata, ossia nella specie Roma.
La società ha poi dedotto che il tempo di viaggio va escluso dall'orario di lavoro cosi come non vanno rimborsate le spese di viaggio sostenute per raggiungere il posto di lavoro (Roma).
In ordine allo straordinario, parte convenuta ha dedotto che i tempi di attesa trascorsi sull'automezzo mentre è alla guida il secondo autista non sono compresi nell'orario di lavoro, ma al contrario sono “tempi di disponibilità” retribuiti dalla convenuta per uso aziendale al 50%.
Disposta l'escussione testimoniale richiesta dalle parti, la causa è stata discussa all'udienza odierna e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto di contestazione tra le parti è la spettanza di differenze retributive per lavoro straordinario, trasferte e rimborso spese di viaggio svolte dal ricorrente nel periodo dal 1.6.2016 al
14.12.2018.
Parte ricorrente ha in particolare dedotto che 1.6.2016 ha preso servizio al di fuori della sede di Ferentino, dove è stato originariamente assunto, ed è stato adibito esclusivamente alla linea notturna Flixbus “Roma Tiburtina - Milano Malpensa” con i seguenti orari: partenza dal Roma alle 23:35 ed arrivo a Milano
Malpensa alle 9:30 del giorno successivo;
partenza da Milano
Malpensa alle 22:55 e arrivo a Roma alle ore 9:00 del giorno successivo. Parte ricorrente ha ancora dedotto di essere stato adibito dal maggio 2018 al 14.12.2018 alla linea Flixbus Roma – Marsiglia e ritorno, con partenza da Roma alle 19.45 ed arrivo a Marsiglia alle
9.00 del giorno successivo, ripartenza da Marsiglia alle 20.00 ed arrivo a Roma alle 9,30 del giorno successivo.
Ha ancora osservato che, tenendo conto del tempo di viaggio impiegato per raggiungere dalla sede di Ferentino, il capolinea di
Roma (circa 1 ora per l'andata e altrettanto per il ritorno), nonché del tempo necessario per svolgere le operazioni accessorie al trasporto (quali emissione e controllo dei titoli di viaggio, salita discesa dei passeggieri e dei bagagli) ha osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, e precisamente:
- dal 1.6.2016 al 30.04.2018, dalle 22:00 della domenica alle 11:00 del lunedì; dalle 21:30 del lunedì alle ore 11:00 del martedì; dalle ore 22:00 del mercoledì alle ore 11:00 del giovedì e dalle ore 21:30 del giovedì alle 11:00 del venerdì;
-dal 01/05/2018 al 14/12/2018: dalle 18,00 della domenica alle
11,00 del lunedì, dalle 19,00 del lunedì alle 11,30 del martedì, dalle 18,00 del mercoledì alle 11,00 del giovedì, dalle 19,00 del giovedì alle 11,30 del venerdì.
Ha inoltre precisato che, per recarsi al capolinea di Roma dalla sede di Ferentino, utilizzava la sua auto personale;
a Milano disponeva di un alloggio presso una camera di albergo per riposarsi sino alla ripartenza e che durante il viaggio Roma-Milano si alternavano alla guida due autisti. Quando guidava il secondo autista, egli doveva comunque rimanere seduto a fianco del collega alla guida e controllare che fosse vigile ed efficiente.
Di contro, la ha dedotto che nel caso di specie Controparte_2 si è verificato un vero e proprio trasferimento del lavoratore che ha quindi mutato la sua residenza di lavoro da Ferentino a Roma, con esclusione del rimborso spese richiesto dal ricorrente.
Parte convenuta ha infine dedotto che i tempi di attesa trascorsi sull'automezzo mentre è alla guida il secondo autista non sono compresi nell'orario di lavoro, ma al contrario sono “tempi di disponibilità” retribuiti dalla convenuta per uso aziendale al 50%.
Orbene, è pacifico tra le parti, oltre che emerso dalle deposizioni testimoniale, che dal 1.6.2016 al 30.4.2018 il è stato Parte_1 stabilmente adibito alla linea notturna Flixbus Roma-Milano
Malpensa che aveva i seguenti orari: partenza da Roma alle ore
23:35 e arrivo a Milano Malpensa alle 9:30 del giorno successivo;
ripartenza da Milano Malpensa alle ore 22:55 e arrivo a Roma alle ore 9:00 del giorno successivo.
E' altresì emerso che dal maggio 2018 al 1.12.2018 il ricorrente è stato adibito alla linea Flixbus Roma-Marsiglia e ritorno, con partenza da Roma alle 19.4 e arrivo a Marsiglia alle 9.00 del giorno successivo, ripartenza da Marsiglia alle ore 20,00 ed arrivo a Roma alle 9,30 del giorno successivo.
Per quanto concerne in primo luogo il mutamento della sede di lavoro da Ferentino a Roma, si condivide quanto già statuito in fattispecie analoga dal Tribunale di Frosinone con sentenza n.
594/2021 (est. Dott.sa Laura Laureti), con la quale è stato chiarita la nozione di “residenza di lavoro” per l'autista, precisando che
“Ai sensi dell'art. 20/A del CCNL Autoferrotranvieri (23.7.1976) per residenza di lavoro “si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc. a cui l'agente appartiene”. Ai sensi del successivo all'art. 20/B “per residenza del personale si intende la località assegnata dalla azienda ad ogni singolo lavoratore”. L'art. 20/B disciplina poi la trasferta e nella parte relativa al calcolo dell'indennità stabilisce che “l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso”, con ciò confermando che la residenza di lavoro del personale viaggiante coincide con il capolinea. A supporto di questa tesi, si richiamano recenti pronunce della S.C., tra cui ord. n. 8298 del 2019 ove è affermato che “deve considerarsi residenza (di lavoro) del dipendente non già la sede dell'intera struttura aziendale o l'intero territorio a cui si riferisce la concessione del servizio, ma la località geografica e amministrativa in cui ha sede l'ufficio o la stazione … cui il lavoratore appartiene secondo la propria qualifica e le proprie mansioni” e sentenza n. 2138 del 2018 che ha individuato la residenza di lavoro dei dipendenti “nel deposito ove i predetti si recavano quotidianamente per prelevare gli automezzi sui quali prestavano servizio e delle linee, alcune delle quali ricadenti per lunghi tratti in aree extraurbana, alle quali essi erano stati addetti”, ritenendo quindi che “anche a volere intendere in senso "elastico" la nozione contrattuale collettiva di residenza, in quanto relativa non solo alla sede o deposito, bensì anche alla tratta, deve comunque farsi riferimento all'ambito comunale”
(cfr. anche Cass. n. 9548 del 2003, n. 22075 del 2007, n. 3921 del
1998). Inoltre ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 66 del 2003 per
“orario di lavoro” si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” e per
“periodo di riposo” “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. In proposito la S.C. ha chiarito che non rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il nomale luogo di lavoro e il luogo di lavoro non coincide con la sede o unità produttiva della azienda, salvo
l'ipotesi in cui per ragioni lavorative il dipendente deve recarsi presso la sede aziendale e poi al luogo di lavoro (Cass. n.
3760/2008, n. 5496/2006, n. 8275/1997)”.
Tali principi sono condivisibili e possono essere applicati anche al caso in esame, stante l'identità della fattispecie oggetto di giudizio.
Alla luce delle osservazioni sopra esposte è possibile concludere che dal 1.6.2016 il ricorrente è stato assegnato stabilmente alla tratta Flixbus Roma-Milano Malpensa e dal 1.5.2018 alla tratta
Roma-Marsiglia, con capolinea a Roma per entrambe le tratte. Per cui, sulla base delle considerazioni sopraesposte, dal 1.6.2016, dunque, il ricorrente ha mutato la propria “residenza di lavoro” da Ferentino a Roma.
Invero, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro oggetto di giudizio, il luogo di lavoro del ricorrente non è la sede dell'impresa (unità produttiva) ma è la cd. residenza di lavoro/servizio, che può consistere anche nel deposito ove l'autista si reca quotidianamente a prelevare il mezzo con cui rende la propria prestazione lavorativa, senza necessariamente costituire una vera e propria unità produttiva.
Dunque, per il ricorrente la residenza di lavoro inizialmente era
Ferentino e, poi, dal 1.6.2016 è divenuta Roma.
Ne deriva che il tempo impiegato per raggiungere da Ferentino il capolinea di Roma e viceversa (circa una ora a tratta) non va compreso nell'orario di lavoro, né va considerato ai fini del calcolo della indennità di trasferta. Neanche spetta il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per raggiungere da Ferentino la sua residenza di lavoro (ossia, per il viaggio da Ferentino a Roma e viceversa).
La domanda va quindi respinta.
Per quanto concerne invece il tempo trascorso sull'automezzo e in particolare il trattamento economico del secondo autista, la società ha affermato che le ore di disponibilità accanto al conducente, durante la marcia del veicolo, vengono retribuite al 50%, ciò sia per un uso aziendale da tempo vigente in azienda mai contestato da alcuno, sia in applicazione del CCNL Controparte_3
del 28.11.2015, che all'art.27 prevede che “il tempo
[...] passato a bordo dal secondo autista è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale”.
Secondo la ricostruzione della società convenuta, il tempo di attesa accanto al collega alla guida non va incluso nell'orario di lavoro in quanto costituisce “tempo di disponibilità” e non tempo di lavoro.
La convenuta ha richiamato a supporto la definizione di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 234/2007 secondo cui si considera orario di lavoro: “ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile é sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro”.
Nella successiva lettera b) la legge fornisce poi le definizioni di tempi di disponibilità, tra cui rientrano (punto 2): “per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo”.
In sostanza, secondo la tesi della il tempo trascorso CP_1 dal ricorrente al fianco del conducente durante la marcia del veicolo è tempo di disponibilità e non è computabile nell'orario di lavoro, come afferma espressamente il punto 3) della lettera a) del primo comma dell'art.1 D.Lgs. n. 234/2007: “Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo
6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b)”.
In applicazione della normativa descritta, la società convenuta ha computato i tempi di disponibilità predetti nell'orario di lavoro nella misura del 50%.
Va inquadrato in via preliminare la disciplina applicabile al caso di specie.
Venendo in rilievo un servizio di trasporto di persone su strada, trova indiscutibile applicazione la disciplina speciale richiamata dalla società e non il d.lgs n. 66/2003, richiamato dalla parte ricorrente.
Invero, il d.lgs n. 234/2007, emanato in attuazione della direttiva
2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, si applica, per quanto qui rileva, “ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate” (art 2).
In base alla richiamata normativa (art. 3), si intende “a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico
e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali”.
Il medesimo articolo, al punto 3) esclude espressamente “dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo
6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b)”. La previsione da ultimo richiamata (lettera b), rubricata “tempi di disponibilità”, prevede espressamente, per quanto qui rileva, che non rientra nell'orario di lavoro “per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo” (n.2).
Deve ancora osservarsi che il ccnl IE , CP_3 applicato pacificamente al rapporto, prevede, per quanto qui rileva
(art. 27 comma 3), che “Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell'orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative.
Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'art. 4 del richiamato Regolamento e all'art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Fermi restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 3, lett. e), dell'AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo.
In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all'esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all'art. 1, punto
5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell'A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL”.
Ciò premesso in via generale, deve osservarsi che la Corte di
Appello di Roma, con sentenza del 5.8.2024, n. 2477/2024, è intervenuta in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, e ha così statuito “
6.4. Così correttamente ricostruita la disciplina legale e collettiva, va da subito rilevata l'erroneità della prospettazione attrice, di fatto condivisa dal Tribunale, che non tiene conto delle richiamate disposizioni, innanzitutto indicando quale durata dell'orario di lavoro settimanale quella di 39 ore, prevista dal primo comma dell'art. 27 ccnl) senza neppure tenere conto delle articolate previsioni di tale comma e di quello successivo ( 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente
CCNL, la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda:
- entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
- limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs.
n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l'equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell'ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l'esame preventivo e periodico previsto dall'art. 3, lett. c), dell'AN 12 luglio 1985) così finendo per qualificare sic et simplicter come straordinario le ore settimanali eccedenti la 39^, in contrasto con la complessa disciplina collettiva.
6.5. Di contro, nel caso di specie deve trovare applicazione la previsione sopra richiamata del comma 7 dell'art. 27 e quindi innanzitutto “il computo dell'orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato” è regolato “ dal regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive” e pertanto non può considerarsi straordinario il mero superamento nella settimana della soglia delle 39 ore. 6.6. L'art. 27 comma 7 soprattutto, e diversamente da quanto sostenuto nel ricorso introduttivo e da quanto insistentemente affermato anche in questo grado, nell'ipotesi, come quella in esame di servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, non riconosce affatto un diritto incondizionato al compenso pieno orario ovvero con la maggiorazione dello straordinario per “il tempo trascorso a bordo dal secondo autista”, limitandosi a prevedere, con formula inequivoca, che detto tempo è considerato come lavoro effettivo ai soli “fini dei riposi giornalieri e/o settimanali” e rimettendo l'erogazione del compenso alla regolamentazione aziendale.
6.7. E' pacifico che all'epoca dei fatti non vi fosse alcun accordo aziendale in materia, ma è altrettanto pacifico, perché non contestato e comunque documentato dalle buste paga e dalle allegazioni dell'appellante, richiamate anche nella gravata sentenza, sebbene il Tribunale non ne colga l'effettiva portata in relazione alla disciplina di settore, definendole erroneamente
“contraddittorie”, che la società ha compensato come orario di disponibilità il 50% del tempo di percorrenza della tratta per ciascun autista. Più chiaramente, per come dedotto dall'appellante in primo grado, e ribadito anche nelle note di chiarimento depositate, “In pratica ipotizzando una tratta di n.10 ore, n.5 sono state considerate di guida e n.5 di disponibilità, e queste ultime sono state retribuite al 50% (e, dunque, è stata corrisposta la retribuzione per 2h e 30m). Inoltre sono state considerati e retribuiti, per tratta, n.30 minuti per operazioni accessorie per ciascun autista”, secondo il chiaro schema esplicativo di pg 6 del ricorso introduttivo e di pg 2 delle note del
10/6/2024, a cui per brevità si rinvia integralmente, evidenziandosi l'assenza di puntuali contestazioni sul punto.
6.8. Ed ancora. La società sin dal primo grado, ribadendolo in questa sede, ha dedotto di avere assunto informazioni presso la propria associazione di categoria (ANAV), apprendendo che molte aziende retribuivano il tempo trascorso a bordo dal secondo autista senza guidare con il 20/30% della retribuzione oraria, determinandosi, quale condizione di miglior favore, ad applicare ai tempi di attesa la maggiore misura del 50%.
6.9. Il Tribunale, così come lamentato nel gravame, non ha colto il rilievo effettivo dell'operato della società rispetto alla disciplina legale e contrattuale e la piena rispondenza a questa, così come non era stata colta e non viene colta dall'appellato, che non si preoccupa di confrontarsi con le norme applicabili alla fattispecie
o se lo fa ne finisce per stravolgere il senso (come assumere, contrariamente al testo dell'art. 27 comma 7, che il tempo trascorso a bordo dal secondo autista sarebbe considerato come lavoro effettivo, senza però tenere conto della successiva precisazione che tale valutazione rileva solo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali). (…) 6.12 A diverse conclusioni non induce quanto accertato dal Tribunale sulla scorta delle deposizioni assunte, e insistentemente sostenuto dall'appellato e più esattamente < che, quando il secondo autista era alla guida, il ricorrente doveva essere “vigile, ossia doveva controllare il collega alla guida e doveva rispondere alle richieste dei passeggeri” (teste ) e che “colui che non Parte_1 guidava per regolamento della Flixbus doveva controllare il guidatore, non poteva dormire” (teste )>. Testimone_1
6.13 Sia il Tribunale che l'appellato ancora una volta non si confrontano con la disciplina normativa e con quella collettiva, partendo dal presupposto, implicito, ma errato, che il secondo autista nelle pause di guida debba dormire o sospendere la propria prestazione lavorativa, presupposto che non trova alcuna fonte nel d.lgs n. 234/2007, neppure nel già richiamato art. 3 lettera b) punto 2) come reso chiaro dalla disgiuntiva “o” (quale equivalente di oppure) e come fatto chiaro dall'intera disciplina normativa in relazione alla prestazione lavorativa propria dell'autista e più esattamente la guida.
6.14. In conclusione, la sentenza va riformata laddove ha ritenuto computabile nell'orario di lavoro “il tempo trascorso a fianco del conducente” e ha riconosciuto conseguentemente compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo con riguardo all'orario < dalle ore 23:00 della domenica alle 9:30 del lunedì; dalle ore
22:15 del lunedì alle ore 9:15 del martedì; dalle 23:00 del mercoledì alle 9:30 del giovedì e dalle ore 22:15 del giovedì alle ore 9:15 del venerdì>.
Aderendo all'orientamento espresso recentemente dalla Corte di Appello di Roma, intervenuta in fattispecie analoga a quella oggetto di esame, ritiene il Giudicante, che non sia computabile nell'orario di lavoro “il tempo trascorso a fianco del conducente”, con la conseguenza che debba essere escluso il riconoscimento in favore del ricorrente dei compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo richiesti a tale titolo.
In altri termini, non può ritenersi che le ore trascorse dal ricorrente accanto al collega alla guida costituiscano prestazione lavorativa a tutti gli effetti e non devono quindi essere retribuite integralmente.
A nulla rileva dunque quanto emerso dalla prova testimoniale ovvero che quando il secondo autista era alla guida, il ricorrente doveva essere vigile, ossia doveva controllare il collega alla guida e doveva rispondere alle richieste dei passeggeri (cfr. teste Tes_2
, , ).
[...] Testimone_3 Testimone_1
Sul punto, come detto, la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2477/2024 ha chiarito che è errato il presupposto secondo cui il secondo autista nelle pause di guida debba dormire o sospendere la propria prestazione lavorativa, presupposto che non trova alcuna fonte nel d.lgs n. 234/2007, neppure nel già richiamato art. 3 lettera b) punto 2) come reso chiaro dalla disgiuntiva “o” (quale equivalente di oppure) e come fatto chiaro dall'intera disciplina normativa in relazione alla prestazione lavorativa propria dell'autista e più esattamente la guida.
Anche l'indennità di trasferta è stata correttamente erogata in applicazione dell'art.82/B del CCNL Autoferrotranvieri che prevede per il personale viaggiante ai fini del calcolo della durata della trasferta che “l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso”.
E' inoltre previsto che dall'art.20/B CCNL 23.7.1976 che
“qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in sua sostituzione, verrà corrisposta un'indennità di pernottamento nella misura di € 0,26”. E' pacifico in quanto non contestato che al ricorrente veniva fornito un idoneo alloggio e la società convenuta ha dimostrato di aver correttamente calcolato l'indennità di trasferta.
Infine, in ordine agli orari di lavoro asseritamente osservati dalla parte ricorrente, non può ritenersi provato l'effettuazione di un orario più ampio da parte del ricorrente, in quanto non vi è stata concordanza tra i testi in ordine agli effettivi orari. E' peraltro emerso che la società faceva riferimento ad una ditta esterna per le pulizie del mezzo. E' emerso che gli autisti prima delle partenze da Roma, Milano o Marsiglia, dovevamo eseguire le operazioni di emissione e controllo dei titoli di viaggio, di salita passeggeri e di carico dei bagagli, queste attività richiedevano almeno mezz'ora.
Orbene dai conteggi allegati dalla società emerge chiaramente che la società considerava come orario di lavoro 30 minuti per tratta proprio per tali operazioni accessorie.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite, possono essere interamente compensate stante la novità della questione giurisprudenziale e l'orientamento non uniforme seguito dalla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della soc. Parte_1 [...] in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., CP_1 nella causa iscritta al n. 388/2023 R.G.A.C.:
a) Respinge il ricorso;
b) Compensa le spese di lite.
Frosinone, 6 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 6 Marzo 2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 388/2023, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 con l'avv. DI FOLCO LOREDANA e LUCA ESPOSITO, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
-ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ITALICO PERLINI,
GAETANO CAPPUCCI E LUISA CELANI, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la soc. e Controparte_1 ha così concluso “accertato il mancato pagamento delle voci retributive di cui in premessa, condannare la Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro 17.087,26 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso
a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
B) accertato il mancato rimborso delle spese di viaggio di cui in premessa, condannare la al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente della somma complessiva di euro 9.991,20 o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa
e che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso a giudizio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
C) condannare, in ogni caso, la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipanti.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-di aver lavorato alle dipendenze della con Controparte_1 sede in Ferentino, Via della Stazione n. 104, dal 19/06/2013 al
14/12/2018;
-che in particolare, la società, all'epoca dei fatti di causa, operava nel settore del trasporto pubblico su gomma, fornendo i seguenti servizi: trasporto pubblico locale;
noleggio pullman gran turismo;
noleggio NCC;
servizi scuolabus;
servizi croceristici;
linee
FlixBus;
-che il rapporto di lavoro è stato regolato dapprima dal ccnl del settore “Autorimesse e Noleggio Automezzi” e, successivamente, a far data dal 01/06/2016, dal ccnl “Autoferrotranvieri”;
-che nel corso del rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto, in via esclusiva e con continuità, mansioni di autista, con inquadramento nel livello C2 nel primo periodo e nel parametro 140 nel secondo;
-che la società non possedeva unità produttive in Roma, le uniche sedi erano quella di Ferentino, in cui erano presenti la direzione, gli uffici amministrativi e l'officina, e l'unità locale di Sora (Fr); -che il ricorrente, durante l'intero rapporto di lavoro, per ogni questione riguardante la gestione del rapporto di lavoro (quali turni di lavoro, richiesta ferie e permessi, consegna e ricezione documenti, ecc) doveva recarsi presso la sede di Ferentino, ove la società curava ogni aspetto dei rapporti con clienti, fornitori e dipendenti;
-che dal 01 giugno 2016 al lavoratore veniva definitivamente richiesto di prendere servizio al di fuori della sede di Ferentino, presso la quale era stato assunto;
-che infatti da tale data e sino al 30/04/2018, lo stesso veniva adibito esclusivamente alla linea Flixbus “Roma – Milano
Malpensa” per la quale erano previsti i seguenti orari: partenza da Roma alle ore 23,35 ed arrivo a Milano Malpensa alle 9,30 del giorno successivo;
ripartenza da Milano Malpensa alle ore 21,55 e arrivo a Roma alle ore 9,00 del giorno successivo.
-che dal 01/05/2018 al 14/12/2018, lo stesso veniva adibito esclusivamente alla linea Flixbus “Roma – Marsiglia” per la quale erano previsti i seguenti orari: partenza da Roma alle ore 19,45 ed arrivo a Marsiglia alle 9,00 del giorno successivo;
ripartenza da
Marsiglia alle ore 20,00 e arrivo a Roma alle ore 9,30 del giorno successivo;
-che in particolare, durante i predetti periodi, per raggiungere il capolinea di Roma, sito presso la Stazione Tiburtina in Largo
Guido Mazzoni, e per rientrare nella sede aziendale impiegava 1 ora per l'andata ed altrettanto per il ritorno;
-che inoltre, prima delle partenze da Roma, Milano e Marsiglia, il lavoratore doveva eseguire le operazioni di emissione e controllo dei titoli di viaggio, di salita passeggeri e di carico dei bagagli, attività che richiedevano almeno mezz'ora; inoltre, giunto a destinazione, doveva occuparsi della discesa dei passeggeri e dello scarico dei bagagli, della pulizia del mezzo e del rifornimento, attività che richiedevano almeno un'ora;
-che quindi considerato il tempo di percorrenza del tragitto tra
Ferentino e il capolinea d Roma e viceversa, nonché quello necessario ad eseguire le operazioni accessorie descritte, il lavoratore ha di fatto osservato il seguente orario di lavoro settimanale: - dal 01/06/2016 al 30/04/2018: dalle 22,00 della domenica alle 11,00 del lunedì, dalle 21,30 del lunedì alle 11,00 del martedì; dalle 22,00 del mercoledì alle ore 11,00 del giovedì, dalle ore 21,30 del giovedì alle 11,00 del venerdì; infine ripartenza di domenica;
- dal 01/06/2018 al 30/04/2018: dalle 18,00 della domenica alle
11,00 del lunedì, dalle 19,00 del lunedì alle 11,30 del martedì; dalle 18,00 del mercoledì alle ore 11,00 del giovedì, dalle ore
19,00 del giovedì alle 11,30 del venerdì; infine ripartenza di domenica;
-che peraltro sia a Milano che a Marsiglia, il lavoratore aveva a disposizione una camera d'albergo ove riposare sino alla ripartenza.
Ciò premesso, il lavoratore ha allegato che le linee in questione prevedevano la presenza a bordo del doppio autista e che pertanto, durante tutti i viaggi, il Sig. si alternava alla guida con il Parte_1 collega in turni di 3 ore. Il ricorrente ha dedotto che nei tempi di intervallo, il lavoratore era tenuto a sedersi al fianco del collega alla guida ed a controllare che fosse sempre vigile ed efficiente.
Pertanto, il ha allegato di aver percepito solo parte di Parte_1 quanto dovuto per il lavoro ordinario, straordinario, notturno e festivo prestato e che gli è stato corrisposto solo parte di quanto dovuto a titolo di indennità di trasferta.
Infine, premettendo che per recarsi al capolinea di Roma dalla sede di Ferentino, distanti circa 80 km, il Sig. a settimane Parte_1 alterne con il collega in turno, utilizzava l'auto personale, una Volkswagen Golf VI, targata EZ465VM facendosi carico del pagamento del pedaggio autostradale che, per la tratta Ferentino –
Roma Est, era pari a euro 6,20, ha dedotto di non aver mai percepito il rimborso delle spese autostradali sostenute, né il rimborso chilometrico per l'utilizzo della propria autovettura.
Il ha dunque chiesto al Giudice di condannare la società Parte_1 convenuta al pagamento in so favore dell'importo di euro 17.087,26 per lavoro straordinario notturno e festivo e indennità di trasferta, nonché euro 9.991,20 per rimborso delle spese di viaggio, oltre accessori dalle scadenze al saldo. Si è costituita in giudizio la società chiedendo Controparte_2 il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La società ha evidenziato che nel caso di specie si è verificato un trasferimento del lavoratore che ha mutato la residenza di lavoro da Ferentino a Roma, con la conseguenza che la “residenza di lavoro” dell'autista coincide con il capolinea ovvero la tratta che gli è stata assegnata, ossia nella specie Roma.
La società ha poi dedotto che il tempo di viaggio va escluso dall'orario di lavoro cosi come non vanno rimborsate le spese di viaggio sostenute per raggiungere il posto di lavoro (Roma).
In ordine allo straordinario, parte convenuta ha dedotto che i tempi di attesa trascorsi sull'automezzo mentre è alla guida il secondo autista non sono compresi nell'orario di lavoro, ma al contrario sono “tempi di disponibilità” retribuiti dalla convenuta per uso aziendale al 50%.
Disposta l'escussione testimoniale richiesta dalle parti, la causa è stata discussa all'udienza odierna e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito indicati.
Oggetto di contestazione tra le parti è la spettanza di differenze retributive per lavoro straordinario, trasferte e rimborso spese di viaggio svolte dal ricorrente nel periodo dal 1.6.2016 al
14.12.2018.
Parte ricorrente ha in particolare dedotto che 1.6.2016 ha preso servizio al di fuori della sede di Ferentino, dove è stato originariamente assunto, ed è stato adibito esclusivamente alla linea notturna Flixbus “Roma Tiburtina - Milano Malpensa” con i seguenti orari: partenza dal Roma alle 23:35 ed arrivo a Milano
Malpensa alle 9:30 del giorno successivo;
partenza da Milano
Malpensa alle 22:55 e arrivo a Roma alle ore 9:00 del giorno successivo. Parte ricorrente ha ancora dedotto di essere stato adibito dal maggio 2018 al 14.12.2018 alla linea Flixbus Roma – Marsiglia e ritorno, con partenza da Roma alle 19.45 ed arrivo a Marsiglia alle
9.00 del giorno successivo, ripartenza da Marsiglia alle 20.00 ed arrivo a Roma alle 9,30 del giorno successivo.
Ha ancora osservato che, tenendo conto del tempo di viaggio impiegato per raggiungere dalla sede di Ferentino, il capolinea di
Roma (circa 1 ora per l'andata e altrettanto per il ritorno), nonché del tempo necessario per svolgere le operazioni accessorie al trasporto (quali emissione e controllo dei titoli di viaggio, salita discesa dei passeggieri e dei bagagli) ha osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, e precisamente:
- dal 1.6.2016 al 30.04.2018, dalle 22:00 della domenica alle 11:00 del lunedì; dalle 21:30 del lunedì alle ore 11:00 del martedì; dalle ore 22:00 del mercoledì alle ore 11:00 del giovedì e dalle ore 21:30 del giovedì alle 11:00 del venerdì;
-dal 01/05/2018 al 14/12/2018: dalle 18,00 della domenica alle
11,00 del lunedì, dalle 19,00 del lunedì alle 11,30 del martedì, dalle 18,00 del mercoledì alle 11,00 del giovedì, dalle 19,00 del giovedì alle 11,30 del venerdì.
Ha inoltre precisato che, per recarsi al capolinea di Roma dalla sede di Ferentino, utilizzava la sua auto personale;
a Milano disponeva di un alloggio presso una camera di albergo per riposarsi sino alla ripartenza e che durante il viaggio Roma-Milano si alternavano alla guida due autisti. Quando guidava il secondo autista, egli doveva comunque rimanere seduto a fianco del collega alla guida e controllare che fosse vigile ed efficiente.
Di contro, la ha dedotto che nel caso di specie Controparte_2 si è verificato un vero e proprio trasferimento del lavoratore che ha quindi mutato la sua residenza di lavoro da Ferentino a Roma, con esclusione del rimborso spese richiesto dal ricorrente.
Parte convenuta ha infine dedotto che i tempi di attesa trascorsi sull'automezzo mentre è alla guida il secondo autista non sono compresi nell'orario di lavoro, ma al contrario sono “tempi di disponibilità” retribuiti dalla convenuta per uso aziendale al 50%.
Orbene, è pacifico tra le parti, oltre che emerso dalle deposizioni testimoniale, che dal 1.6.2016 al 30.4.2018 il è stato Parte_1 stabilmente adibito alla linea notturna Flixbus Roma-Milano
Malpensa che aveva i seguenti orari: partenza da Roma alle ore
23:35 e arrivo a Milano Malpensa alle 9:30 del giorno successivo;
ripartenza da Milano Malpensa alle ore 22:55 e arrivo a Roma alle ore 9:00 del giorno successivo.
E' altresì emerso che dal maggio 2018 al 1.12.2018 il ricorrente è stato adibito alla linea Flixbus Roma-Marsiglia e ritorno, con partenza da Roma alle 19.4 e arrivo a Marsiglia alle 9.00 del giorno successivo, ripartenza da Marsiglia alle ore 20,00 ed arrivo a Roma alle 9,30 del giorno successivo.
Per quanto concerne in primo luogo il mutamento della sede di lavoro da Ferentino a Roma, si condivide quanto già statuito in fattispecie analoga dal Tribunale di Frosinone con sentenza n.
594/2021 (est. Dott.sa Laura Laureti), con la quale è stato chiarita la nozione di “residenza di lavoro” per l'autista, precisando che
“Ai sensi dell'art. 20/A del CCNL Autoferrotranvieri (23.7.1976) per residenza di lavoro “si intende la località in cui ha sede l'ufficio, la stazione, il deposito, la rimessa, l'impianto, l'officina, la tratta, ecc. a cui l'agente appartiene”. Ai sensi del successivo all'art. 20/B “per residenza del personale si intende la località assegnata dalla azienda ad ogni singolo lavoratore”. L'art. 20/B disciplina poi la trasferta e nella parte relativa al calcolo dell'indennità stabilisce che “l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso”, con ciò confermando che la residenza di lavoro del personale viaggiante coincide con il capolinea. A supporto di questa tesi, si richiamano recenti pronunce della S.C., tra cui ord. n. 8298 del 2019 ove è affermato che “deve considerarsi residenza (di lavoro) del dipendente non già la sede dell'intera struttura aziendale o l'intero territorio a cui si riferisce la concessione del servizio, ma la località geografica e amministrativa in cui ha sede l'ufficio o la stazione … cui il lavoratore appartiene secondo la propria qualifica e le proprie mansioni” e sentenza n. 2138 del 2018 che ha individuato la residenza di lavoro dei dipendenti “nel deposito ove i predetti si recavano quotidianamente per prelevare gli automezzi sui quali prestavano servizio e delle linee, alcune delle quali ricadenti per lunghi tratti in aree extraurbana, alle quali essi erano stati addetti”, ritenendo quindi che “anche a volere intendere in senso "elastico" la nozione contrattuale collettiva di residenza, in quanto relativa non solo alla sede o deposito, bensì anche alla tratta, deve comunque farsi riferimento all'ambito comunale”
(cfr. anche Cass. n. 9548 del 2003, n. 22075 del 2007, n. 3921 del
1998). Inoltre ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 66 del 2003 per
“orario di lavoro” si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni” e per
“periodo di riposo” “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. In proposito la S.C. ha chiarito che non rientra nell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per raggiungere il nomale luogo di lavoro e il luogo di lavoro non coincide con la sede o unità produttiva della azienda, salvo
l'ipotesi in cui per ragioni lavorative il dipendente deve recarsi presso la sede aziendale e poi al luogo di lavoro (Cass. n.
3760/2008, n. 5496/2006, n. 8275/1997)”.
Tali principi sono condivisibili e possono essere applicati anche al caso in esame, stante l'identità della fattispecie oggetto di giudizio.
Alla luce delle osservazioni sopra esposte è possibile concludere che dal 1.6.2016 il ricorrente è stato assegnato stabilmente alla tratta Flixbus Roma-Milano Malpensa e dal 1.5.2018 alla tratta
Roma-Marsiglia, con capolinea a Roma per entrambe le tratte. Per cui, sulla base delle considerazioni sopraesposte, dal 1.6.2016, dunque, il ricorrente ha mutato la propria “residenza di lavoro” da Ferentino a Roma.
Invero, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro oggetto di giudizio, il luogo di lavoro del ricorrente non è la sede dell'impresa (unità produttiva) ma è la cd. residenza di lavoro/servizio, che può consistere anche nel deposito ove l'autista si reca quotidianamente a prelevare il mezzo con cui rende la propria prestazione lavorativa, senza necessariamente costituire una vera e propria unità produttiva.
Dunque, per il ricorrente la residenza di lavoro inizialmente era
Ferentino e, poi, dal 1.6.2016 è divenuta Roma.
Ne deriva che il tempo impiegato per raggiungere da Ferentino il capolinea di Roma e viceversa (circa una ora a tratta) non va compreso nell'orario di lavoro, né va considerato ai fini del calcolo della indennità di trasferta. Neanche spetta il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per raggiungere da Ferentino la sua residenza di lavoro (ossia, per il viaggio da Ferentino a Roma e viceversa).
La domanda va quindi respinta.
Per quanto concerne invece il tempo trascorso sull'automezzo e in particolare il trattamento economico del secondo autista, la società ha affermato che le ore di disponibilità accanto al conducente, durante la marcia del veicolo, vengono retribuite al 50%, ciò sia per un uso aziendale da tempo vigente in azienda mai contestato da alcuno, sia in applicazione del CCNL Controparte_3
del 28.11.2015, che all'art.27 prevede che “il tempo
[...] passato a bordo dal secondo autista è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale”.
Secondo la ricostruzione della società convenuta, il tempo di attesa accanto al collega alla guida non va incluso nell'orario di lavoro in quanto costituisce “tempo di disponibilità” e non tempo di lavoro.
La convenuta ha richiamato a supporto la definizione di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 234/2007 secondo cui si considera orario di lavoro: “ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile é sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro”.
Nella successiva lettera b) la legge fornisce poi le definizioni di tempi di disponibilità, tra cui rientrano (punto 2): “per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo”.
In sostanza, secondo la tesi della il tempo trascorso CP_1 dal ricorrente al fianco del conducente durante la marcia del veicolo è tempo di disponibilità e non è computabile nell'orario di lavoro, come afferma espressamente il punto 3) della lettera a) del primo comma dell'art.1 D.Lgs. n. 234/2007: “Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo
6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b)”.
In applicazione della normativa descritta, la società convenuta ha computato i tempi di disponibilità predetti nell'orario di lavoro nella misura del 50%.
Va inquadrato in via preliminare la disciplina applicabile al caso di specie.
Venendo in rilievo un servizio di trasporto di persone su strada, trova indiscutibile applicazione la disciplina speciale richiamata dalla società e non il d.lgs n. 66/2003, richiamato dalla parte ricorrente.
Invero, il d.lgs n. 234/2007, emanato in attuazione della direttiva
2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, si applica, per quanto qui rileva, “ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che partecipano ad attività di autotrasporto di persone e merci su strada contemplate” (art 2).
In base alla richiamata normativa (art. 3), si intende “a) orario di lavoro: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico
e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali”.
Il medesimo articolo, al punto 3) esclude espressamente “dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo
6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b)”. La previsione da ultimo richiamata (lettera b), rubricata “tempi di disponibilità”, prevede espressamente, per quanto qui rileva, che non rientra nell'orario di lavoro “per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo” (n.2).
Deve ancora osservarsi che il ccnl IE , CP_3 applicato pacificamente al rapporto, prevede, per quanto qui rileva
(art. 27 comma 3), che “Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell'orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative.
Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'art. 4 del richiamato Regolamento e all'art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Fermi restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 3, lett. e), dell'AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo.
In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all'esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all'art. 1, punto
5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell'A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL”.
Ciò premesso in via generale, deve osservarsi che la Corte di
Appello di Roma, con sentenza del 5.8.2024, n. 2477/2024, è intervenuta in un caso analogo a quello oggetto di giudizio, e ha così statuito “
6.4. Così correttamente ricostruita la disciplina legale e collettiva, va da subito rilevata l'erroneità della prospettazione attrice, di fatto condivisa dal Tribunale, che non tiene conto delle richiamate disposizioni, innanzitutto indicando quale durata dell'orario di lavoro settimanale quella di 39 ore, prevista dal primo comma dell'art. 27 ccnl) senza neppure tenere conto delle articolate previsioni di tale comma e di quello successivo ( 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente
CCNL, la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda:
- entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore;
- limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs.
n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l'equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell'ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l'esame preventivo e periodico previsto dall'art. 3, lett. c), dell'AN 12 luglio 1985) così finendo per qualificare sic et simplicter come straordinario le ore settimanali eccedenti la 39^, in contrasto con la complessa disciplina collettiva.
6.5. Di contro, nel caso di specie deve trovare applicazione la previsione sopra richiamata del comma 7 dell'art. 27 e quindi innanzitutto “il computo dell'orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato” è regolato “ dal regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive” e pertanto non può considerarsi straordinario il mero superamento nella settimana della soglia delle 39 ore. 6.6. L'art. 27 comma 7 soprattutto, e diversamente da quanto sostenuto nel ricorso introduttivo e da quanto insistentemente affermato anche in questo grado, nell'ipotesi, come quella in esame di servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, non riconosce affatto un diritto incondizionato al compenso pieno orario ovvero con la maggiorazione dello straordinario per “il tempo trascorso a bordo dal secondo autista”, limitandosi a prevedere, con formula inequivoca, che detto tempo è considerato come lavoro effettivo ai soli “fini dei riposi giornalieri e/o settimanali” e rimettendo l'erogazione del compenso alla regolamentazione aziendale.
6.7. E' pacifico che all'epoca dei fatti non vi fosse alcun accordo aziendale in materia, ma è altrettanto pacifico, perché non contestato e comunque documentato dalle buste paga e dalle allegazioni dell'appellante, richiamate anche nella gravata sentenza, sebbene il Tribunale non ne colga l'effettiva portata in relazione alla disciplina di settore, definendole erroneamente
“contraddittorie”, che la società ha compensato come orario di disponibilità il 50% del tempo di percorrenza della tratta per ciascun autista. Più chiaramente, per come dedotto dall'appellante in primo grado, e ribadito anche nelle note di chiarimento depositate, “In pratica ipotizzando una tratta di n.10 ore, n.5 sono state considerate di guida e n.5 di disponibilità, e queste ultime sono state retribuite al 50% (e, dunque, è stata corrisposta la retribuzione per 2h e 30m). Inoltre sono state considerati e retribuiti, per tratta, n.30 minuti per operazioni accessorie per ciascun autista”, secondo il chiaro schema esplicativo di pg 6 del ricorso introduttivo e di pg 2 delle note del
10/6/2024, a cui per brevità si rinvia integralmente, evidenziandosi l'assenza di puntuali contestazioni sul punto.
6.8. Ed ancora. La società sin dal primo grado, ribadendolo in questa sede, ha dedotto di avere assunto informazioni presso la propria associazione di categoria (ANAV), apprendendo che molte aziende retribuivano il tempo trascorso a bordo dal secondo autista senza guidare con il 20/30% della retribuzione oraria, determinandosi, quale condizione di miglior favore, ad applicare ai tempi di attesa la maggiore misura del 50%.
6.9. Il Tribunale, così come lamentato nel gravame, non ha colto il rilievo effettivo dell'operato della società rispetto alla disciplina legale e contrattuale e la piena rispondenza a questa, così come non era stata colta e non viene colta dall'appellato, che non si preoccupa di confrontarsi con le norme applicabili alla fattispecie
o se lo fa ne finisce per stravolgere il senso (come assumere, contrariamente al testo dell'art. 27 comma 7, che il tempo trascorso a bordo dal secondo autista sarebbe considerato come lavoro effettivo, senza però tenere conto della successiva precisazione che tale valutazione rileva solo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali). (…) 6.12 A diverse conclusioni non induce quanto accertato dal Tribunale sulla scorta delle deposizioni assunte, e insistentemente sostenuto dall'appellato e più esattamente < che, quando il secondo autista era alla guida, il ricorrente doveva essere “vigile, ossia doveva controllare il collega alla guida e doveva rispondere alle richieste dei passeggeri” (teste ) e che “colui che non Parte_1 guidava per regolamento della Flixbus doveva controllare il guidatore, non poteva dormire” (teste )>. Testimone_1
6.13 Sia il Tribunale che l'appellato ancora una volta non si confrontano con la disciplina normativa e con quella collettiva, partendo dal presupposto, implicito, ma errato, che il secondo autista nelle pause di guida debba dormire o sospendere la propria prestazione lavorativa, presupposto che non trova alcuna fonte nel d.lgs n. 234/2007, neppure nel già richiamato art. 3 lettera b) punto 2) come reso chiaro dalla disgiuntiva “o” (quale equivalente di oppure) e come fatto chiaro dall'intera disciplina normativa in relazione alla prestazione lavorativa propria dell'autista e più esattamente la guida.
6.14. In conclusione, la sentenza va riformata laddove ha ritenuto computabile nell'orario di lavoro “il tempo trascorso a fianco del conducente” e ha riconosciuto conseguentemente compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo con riguardo all'orario < dalle ore 23:00 della domenica alle 9:30 del lunedì; dalle ore
22:15 del lunedì alle ore 9:15 del martedì; dalle 23:00 del mercoledì alle 9:30 del giovedì e dalle ore 22:15 del giovedì alle ore 9:15 del venerdì>.
Aderendo all'orientamento espresso recentemente dalla Corte di Appello di Roma, intervenuta in fattispecie analoga a quella oggetto di esame, ritiene il Giudicante, che non sia computabile nell'orario di lavoro “il tempo trascorso a fianco del conducente”, con la conseguenza che debba essere escluso il riconoscimento in favore del ricorrente dei compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo richiesti a tale titolo.
In altri termini, non può ritenersi che le ore trascorse dal ricorrente accanto al collega alla guida costituiscano prestazione lavorativa a tutti gli effetti e non devono quindi essere retribuite integralmente.
A nulla rileva dunque quanto emerso dalla prova testimoniale ovvero che quando il secondo autista era alla guida, il ricorrente doveva essere vigile, ossia doveva controllare il collega alla guida e doveva rispondere alle richieste dei passeggeri (cfr. teste Tes_2
, , ).
[...] Testimone_3 Testimone_1
Sul punto, come detto, la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 2477/2024 ha chiarito che è errato il presupposto secondo cui il secondo autista nelle pause di guida debba dormire o sospendere la propria prestazione lavorativa, presupposto che non trova alcuna fonte nel d.lgs n. 234/2007, neppure nel già richiamato art. 3 lettera b) punto 2) come reso chiaro dalla disgiuntiva “o” (quale equivalente di oppure) e come fatto chiaro dall'intera disciplina normativa in relazione alla prestazione lavorativa propria dell'autista e più esattamente la guida.
Anche l'indennità di trasferta è stata correttamente erogata in applicazione dell'art.82/B del CCNL Autoferrotranvieri che prevede per il personale viaggiante ai fini del calcolo della durata della trasferta che “l'assenza dalla residenza viene calcolata dall'orario di partenza dal capolinea a quello di ritorno al capolinea stesso”.
E' inoltre previsto che dall'art.20/B CCNL 23.7.1976 che
“qualora il personale usufruisca, per il pernottamento, di un idoneo alloggio assicuratogli dall'azienda, l'indennità di trasferta sarà ridotta di una frazione e, in sua sostituzione, verrà corrisposta un'indennità di pernottamento nella misura di € 0,26”. E' pacifico in quanto non contestato che al ricorrente veniva fornito un idoneo alloggio e la società convenuta ha dimostrato di aver correttamente calcolato l'indennità di trasferta.
Infine, in ordine agli orari di lavoro asseritamente osservati dalla parte ricorrente, non può ritenersi provato l'effettuazione di un orario più ampio da parte del ricorrente, in quanto non vi è stata concordanza tra i testi in ordine agli effettivi orari. E' peraltro emerso che la società faceva riferimento ad una ditta esterna per le pulizie del mezzo. E' emerso che gli autisti prima delle partenze da Roma, Milano o Marsiglia, dovevamo eseguire le operazioni di emissione e controllo dei titoli di viaggio, di salita passeggeri e di carico dei bagagli, queste attività richiedevano almeno mezz'ora.
Orbene dai conteggi allegati dalla società emerge chiaramente che la società considerava come orario di lavoro 30 minuti per tratta proprio per tali operazioni accessorie.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite, possono essere interamente compensate stante la novità della questione giurisprudenziale e l'orientamento non uniforme seguito dalla giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della soc. Parte_1 [...] in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., CP_1 nella causa iscritta al n. 388/2023 R.G.A.C.:
a) Respinge il ricorso;
b) Compensa le spese di lite.
Frosinone, 6 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore