Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 14.1.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 454/2023 R.G.L.
promossa da
1) cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
2) , cod. fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_2
3) cod. fisc. , Parte_3 CodiceFiscale_3
4) , cod. fisc. , Parte_4 CodiceFiscale_4
5) , cod. fisc. , Parte_5 CodiceFiscale_5
6) , cod. fisc. , Parte_6 CodiceFiscale_6
7) , cod. fisc. , Parte_7 CodiceFiscale_7
8) cod. fisc. , Parte_8 CodiceFiscale_8
9) cod. fisc. , Parte_9 CodiceFiscale_9
10) , cod. fisc. , Parte_10 CodiceFiscale_10
11) , cod. fisc. Parte_11 CodiceFiscale_11
12) , cod. fisc. , Parte_12 CodiceFiscale_12
13) cod. fisc. , Parte_13 CodiceFiscale_13
14) cod. fisc. , Parte_14 CodiceFiscale_14
15) , cod. fisc. , Parte_15 CodiceFiscale_15
16) , cod. fisc. , Parte_16 CodiceFiscale_16
17) cod. fisc. , Parte_17 CodiceFiscale_17
18) cod. fisc. Parte_18 CodiceFiscale_18
Pag. 1 a 10
20) cod. fisc. , Parte_20 CodiceFiscale_20 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico De Angelis
RICORRENTI
contro p. VA , in persona del direttore Controparte_1 P.IVA_1 generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Dario Vladimiro Gamba
RESISTENTE
conclusioni delle parti per i ricorrenti
A. accertare e dichiarare che la , Parte_21 Per_1 Pt_22
(con sede legale in ChVAsso (TO) in via Po n. 11 – p. VA ) non P.IVA_1 ha corrisposto negli ultimi cinque anni ai ricorrenti l'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica e pari ad €
17,82 per quel che concerne i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo;
B. accertare e dichiarare l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente accertare e dichiarare l'obbligo della convenuta di corrispondere ad ogni ricorrente i seguenti importi: Allegretti: € 213,84 (per n. 12 turni resi dal 5 maggio 2019 al 7febbraio 2021); € Parte_2
285,12 (per n. 16 turni dal 3 settembre 2017 al 18 luglio 2021); € Parte_3
71,28 (per n. 4 turni resi dal 25 aprile 2020 al 2 giugno 2021); € 320,76 Pt_4
(per n. 18 turni resi dal 24 settembre 2017 al 30 maggio 2021); € 231,66 Pt_23
(per n. 13 turni resi dal 29 ottobre 2017 al 1 maggio 2021); € 196,02 Pt_6
(per n. 11 turni resi dal 6 agosto 2017 all'11 aprile 202); € 320,76 (per Pt_7
n. 18 turni resi dal 6 agosto 2017 al 25 dicembre 2021), € 356,40 Pt_8
(per n. 20 turni resi dal 10 dicembre 2017 al 1 novembre 2021); € Pt_9
178,20 (per n. 10 turni resi dal 5 maggio 2019 al 14 novembre 2021); Pt_10
€ 374,20 (per n. 21 turni resi dal 17 settembre 2017 al 12 dicembre 2021);
€ 142,56 (per n. 8 turni resi dal 4 febbraio 2018 al 27 ottobre 2019); Pt_11
€ 427,68 (per n. 24 turni resi dal 15 agosto 2017 al 17 ottobre 2021); Pt_12
€ 231,66 (per n. 1e turni resi dal 22 ottobre 2017 al 30 agosto Parte_13
2020); € 213,84 ( per n. 12 turni resi dal 9 luglio 2017 al 1 maggio Pt_14
2021); € 552,42 (per n. 31 turni resi dal 6 agosto 2017 al 19 Pt_15 dicembre 2021); € 196,02 (per n. 11 turni resi dal 23 luglio 2017 al 10 Pt_16 maggio 2020); Summa € 196,02 (per n. 11 turni resi dal 20 agosto 2017 al 25 aprile 2021); Tecchio € 106,92 ( per n. 6 turni resi dal 15 agosto 2017 al 25 marzo 2018); € 142,56 (per n. 8 turni resi dal 1 marzo 2020 al 7 Pt_19 novembre 2021); € 463,32 (per n. 26 turni resi dal 17 settembre 2017 al Pt_20
12 dicembre 2021);
Pag. 2 a 10 C. per l'effetto condannare la in Pt_21 Pt_21 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di € Parte_1
213,84; € 285,12; € 71,28; € 320,76; € 231,66; Pt_2 Parte_3 Pt_4 Pt_23
€ 196,02; € 320,76; € 356,40; € 178,20; Pt_6 Pt_7 Pt_8 Pt_9
€ 374,20; € 142,56; € 427,68; € 231,66; Pt_10 Pt_11 Pt_12 Parte_13
€ 213,84; € 552,42; € 196,02; € 196,02); Pt_14 Pt_15 Pt_16 Pt_17
€ 106,92; € 142,56; € 463,32, oltre interessi legali e Pt_18 Pt_19 Pt_20 rVAlutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
D. condannare la in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. al pagamento di competenze professionali legali e spese di avvocato del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
per la resistente CP_4
- nel merito: respingere il ricorso in riassunzione e segnatamente i ricorsi ex art. 414 c.p.c. promossi da , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
Parte_14 Parte_15 Parte_16 [...]
, , e le Pt_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 domande tutte in essi svolte in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, mandando assolta la da ogni avversaria pretesa. CP_1
In ogni caso con vittoria di spese, onorari di giudizio, rimborso forfettario 15% spese generali, oltre IVA e CPA.
* oggetto: CCNL Comparto Sanità Pubblica – art. 83, comma 13, CCNL – turno notturno/festivo
*
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con separati ricorsi, successVAmente riuniti, i ricorrenti convenVAno in giudizio l avanti al Tribunale di Torino esponendo di essere dipendenti della CP_4 convenuta con la qualifica di collaboratore sanitario infermiere, inquadrati nella categoria D CCNL Comparto Sanità Pubblica.
I ricorrenti allegavano di svolgere l'attività lavoratVA su più turni e di aver prestato servizio anche nelle domeniche, nei turni festivi, a cavallo della domenica, con entrata il sabato sera (prefestivo) ed uscita la domenica mattina (festivo) o con entrata la domenica sera (festivo) ed uscita il lunedì mattina (giorno feriale successivo), oltre che nelle festività infrasettimanali con entrata nel giorno coincidente con una di esse (1 gennaio, 6 gennaio, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2
Pag. 3 a 10 giugno, 15 agosto, 1 novembre, festività patronale San Savino 7 luglio, 8 dicembre,
25 dicembre, 26 dicembre) ed uscita il giorno feriale successivo, o con entrata nel giorno prefestivo e uscita nel giorno della festività infrasettimanale.
I ricorrenti lamentavano il mancato pagamento, dell'indennità prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018 per lo svolgimento del turno notturno festivo, ossia del turno con entrata la domenica (festivo) ed uscita il lunedì
(giorno feriale successivo) o con entrata coincidente con la festività infrasettimanale ed uscita il giorno feriale successivo.
In particolare, i ricorrenti evidenziavano che, poiché il turno notturno festivo iniziava alle ore 22.50 del giorno festivo, l non aveva corrisposto loro l'indennità CP_4 prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL Comparto Sanità 2016/2018 né nella CP_5 misura intera (€ 17,82 per turno) né in quella ridotta (€ 8,91 per turno).
I ricorrenti lamentavano, quindi, che erroneamente l ai fini del CP_4 riconoscimento della spettanza dell'indennità per lo svolgimento di turno notturno festivo, aveva fatto riferimento al solo numero di ore (nella specie, inferiore a due) di attività lavoratVA prestata nel giorno festivo e non alla nozione di turno notturno festivo introdotta dall'art. 86, comma 13, CCNL. Pertanto, chiedevano, nel limite della Contr prescrizione quinquennale, la condanna dell datrice al pagamento dell'indennità
– in misura piena (€ 17,82 per turno) – per i turni effettuati con ingresso nel giorno festivo (ore 22.50) e termine nel giorno feriale successivo.
2. Costituitasi nei singoli giudizi avanti al Tribunale di Torino, l sosteneva la CP_4 correttezza della propria interpretazione dell'art. 86, comma 13, CCNL e chiedeva il rigetto dei ricorsi.
3. Il Tribunale di Torino, previa riunione dei ricorsi singolarmente presentati, con ordinanza del 18.1.2023 (doc. 2 ricorrenti) dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice del lavoro.
4. I ricorrenti tempestVAmente (ricorso depositato in data 13.4.2023) adVAno in riassunzione il Tribunale di Ivrea riproponendo le difese svolte avanti al Tribunale di
Torino e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
L nel presente giudizio richiamava le difese già svolte avanti al Tribunale di CP_4
Torino e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14.1.2025 le parti discutevano oralmente la causa che venVA decisa come da dispositivo.
*
5. La presente controversia è relatVA alla spettanza dell'indennità ex art. 86, comma
13, CCNL applicato durante il turno notturno festivo e, in particolare (come, inoltre, evidente dalle conclusioni rassegnate sub A dai ricorrenti), per i turni con entrata nel giorno festivo ed uscita nel giorno feriale successivo.
In fatto, sono pacifiche le seguenti circostanze che, pertanto, vengono poste a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.:
Pag. 4 a 10 - il turno per il quale viene lamentato il mancato pagamento dell'indennità
è quello con entrata alle ore 22.50 del giorno festivo e uscita alle ore 6.55 del giorno feriale successivo;
- per tale turno l non ha corrisposto ai ricorrenti l'indennità ex CP_4 art. 86, comma 13, CCNL né in misura piena (€ 17,82 per turno) né ridotta (€
8,91 per turno).
6. Ciò posto in fatto, occorre richiamare la disciplina collettVA applicabile.
L'art. 86, commi 12 e 13, CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016/2018, prevede quanto segue:
«12. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
13. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposto a ciascun dipendente più di un'indennità festVA. Per turno notturno- festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo».
7. Ritiene questo giudice di condividere quanto già affermato in analoga controversia dal Tribunale di Torino, che ha concluso, sulla base della disciplina collettVA sopra richiamata, per la non spettanza dell'indennità per turno notturno-festivo nel caso in cui il turno incominci nel giorno festivo e termini nel giorno feriale successivo qualora le ore di lavoro nel giorno festivo siano inferiori a due (come nella specie, considerato che il turno inizia alle ore 22.50).
Ciò per le ragioni indicate da Trib. Torino, sez. lavoro, sent. n. 1673/2022, in causa
RGL 3260/2022, che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
«Invero, le norme richiamate appaiono chiare ed univoche nel prevedere, da un lato, una indennità oraria fissa per lo svolgimento di ore di lavoro notturno, indipendentemente dalla giornata (festVA o feriale), nonché una indennità per il lavoro svolto nel turno prestato in giorno festivo, indennità quest'ultima pari ad € 17,82 lorde se le prestazioni fornite, ovviamente nel turno festivo, sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno e di importo dimezzato (€ 8,91) se le prestazioni fornite nel turno festivo sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario di turno, con un minimo di due ore.
L'ultima parte del comma 13 specifica poi quale debba intendersi come turno notturno- festivo, ossia quello che cade nel periodo compreso fra le 22 del giorno prefestivo (sabato o giorno prefestivo infrasettimanale) e le ore 6 del giorno festivo (domenica o giorno festivo infrasettimanale) o nel periodo compreso fra le ore 22 del giorno festivo e le ore 6 del giorno successivo.
Pag. 5 a 10 Si prevede poi che nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non possa essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festVA. Ritiene questo Giudice che, tenuto conto delle espressioni letterali utilizzate e della ratio della norma richiamata, sia chiara ed univoca l'intenzione delle parti sociali di voler commisurare l'indennità del turno festivo alla quantità di lavoro svolto in giorno festivo (ossia di domenica o nella festività infrasettimanale), onde compensare la maggiore penosità della prestazione dell'attività lavoratVA svolta in giornata festVA, e tenuto conto che il sacrificio di svolgere attività in giorno festivo è variabile in base alla quantità di lavoro prestato in tal giornata, ordinariamente dedicata allo svago e alla coltVAzione e sviluppo delle relazioni sociali.
Dunque, se il lavoro svolto in giorno festivo è pari o superiore alla metà del turno, il dipendente percepirà l'indennità festVA piena;
se il lavoro svolto nel giorno festivo è inferiore alla metà del turno complessivo, ma superiore comunque alle due ore, spetterà l'indennità dimezzata;
se, infine, il lavoro svolto in giorno festivo è inferiore alle due ore, non sarà dovuta alcuna indennità per il turno festivo (ferma l'indennità dovuta per lo svolgimento di attività in orario notturno).
Peraltro, se il “giorno festivo” coincidesse, come affermano i ricorrenti, con la definizione di “turno notturno-festivo” di cui all'art. 86 citato, non si vede quale possibilità si avrebbe di applicare l'indennità in misura dimezzata, dovendosi sempre corrispondere ai lavoratori l'indennità in misura intera.
L'allegazione difensVA svolta nel corso della discussione ad opera del procuratore dei ricorrenti secondo la quale l'indennità dimezzata potrebbe essere corrisposta, per esempio, ai lavoratori in pronta disponibilità passVA, chiamati a sostituire un collega nel corso del turno e che, pertanto, potrebbero prestare attività lavoratVA solo per una parte ridotta del turno, non appare convincente atteso che detta situazione non è espressamente presa in considerazione dalla norma contrattuale in parola, che si limita a disciplinare l'indennità per il turno festivo e per quello notturno-festivo, sul presupposto che i dipendenti svolgano per intero il turno, sia esso festivo o notturno-festivo, non essendo indicato nella norma che essa possa applicarsi anche per spezzoni di turno.
Nella prima parte della norma, relatVA al turno festivo è indicato che spetta l'indennità intera se il lavoro svolto nella giornata festVA è superiore alla metà dell'orario di durata dell'intero turno, con ciò intendendo le parti sociali riconoscere al lavoratore l'indennità piena se il lavoro domenicale (o nella giornata festVA) compreso nel turno sia di durata superiore alla metà dell'orario di turno, intendendo, dunque, come detto, valorizzare la penosità del lavoro nel giorno festivo se superiore ad una certa entità rispetto al turno di lavoro.
La medesima ratio vale per il turno notturno festivo, nel senso che può essere corrisposta l'indennità intera solo se la prestazione lavoratVA è resa per oltre la metà dell'orario di turno nel giorno festivo;
qualora essa sia resa per meno della metà dell'orario di turno nella giornata festVA, ma per una durata di almeno due ore spetterà l'indennità dimezzata;
infine, se il lavoro in giorno festivo è inferiore alle due ore non spetta alcuna indennità.
Non può dunque accogliersi l'interpretazione fatta propria dai ricorrenti e richiamata nel precedente del Tribunale di Milano citato dalla difesa dei medesimi che ha ritenuto che
Pag. 6 a 10 anche nel turno-notturno festivo, se il lavoratore opera per l'intero turno, l'indennità deve spettare nella misura intera, indipendentemente dalle ore svolte nel giorno festivo.
Invero, ciò che il comma 13 dell'art. 86 cit. ha voluto porre in rilievo al fine di commisurare l'indennità festVA è la quantità del lavoro svolto in giornata festVA, sul presupposto che maggiore è il tempo di lavoro svolto in giorno festivo, maggiore è il tempo sottratto alle attività ricreative, sociali e familiari, ordinariamente svolte nei giorni festivi e, dunque, maggiore è la penosità del lavoro effettuato in giorno festivo.
Tale interpretazione vale anche per il lavoro svolto in turni notturni-festivi, per cui vale la regola dei turni festivi, con la previsione dell'ulteriore indennità oraria dovuta per il lavoro notturno.
Al fine di determinare l'importo dell'indennità festVA dovuta occorre fare riferimento, come sopra affermato, al lavoro svolto entro le ore 24 del giorno festivo: se le prestazioni fornite sino a quell'ora sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario del turno, ma comunque superiori alle due ore, spetta l'indennità in misura dimezzata;
se dette prestazioni sono di durata superiore, spetta l'indennità piena;
se, infine, sono di durata inferiore alle due ore non spetta alcuna indennità festVA.
In ogni caso, poi, per ogni ora lavorata nel periodo notturno (22-6) spetta l'indennità per turno notturno.
Dunque, non può riconoscersi rilievo al mero fatto che la prestazione involga l'intero orario di turno, non essendo presa esplicitamente in considerazione dalla norma in parola la possibilità di svolgimento di un orario lavorativo inferiore a quello di un turno di lavoro intero, pari ad 8 ore».
8. Le conclusioni raggiunte dal Tribunale sono state integralmente confermate in grado di appello. Si richiama quindi ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto affermato da
C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 413/2023, in causa RGL 270/2023:
«L'art. 44 comma 12 del CCNL 1°.
9.1995 prevedeva: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotte a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festVA”. L'art. 86 comma 13 CCNL 2016-2018 riprende detta disposizione contrattuale (con adeguamento degli importi dell'indennità) aggiungendo la definizione del turno notturno-festivo, ossia quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Posto che la definizione di turno festivo non pone alcun problema (trattandosi di turno di lavoro interamente ricadente in un giorno festivo, per il quale quindi certamente spetta l'indennità per il servizio di turno prestato nel giorno festivo), si tratta pertanto di individuare la portata di questa innovazione.
La disposizione contrattuale, definendo il turno notturno-festivo, nulla dice in merito all'indennità per esso spettante, pur essendo inserita in un articolo (art. 86) rubricato
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
Pag. 7 a 10 All'innovazione definitoria del CCNL, non accompagnata dall'indicazione dell'indennità spettante, non può, a parere del collegio, attribuirsi la volontà di assoggettare il turno notturno-festivo (ossia quello prestato a cavallo tra un giorno festivo e uno non festivo) alla stessa disposizione applicabile per il turno festivo, ossia nel senso che l'indennità (così come nel caso del turno festivo essa spetta nella misura intera se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno) spetti nella misura intera nel caso in cui il turno notturno-festivo sia reso per intero.
Se tale fosse stata la volontà delle parti sociali esse, proprio nel momento in cui hanno introdotto una nozione di turno non espressamente prevista dal previgente CCNL, per di più in un articolo volto a disciplinare le “indennità per particolari condizioni di lavoro”, avrebbero stabilito che per il turno notturno-festivo l'indennità per il turno festivo spetta (ovviamente in aggiunta all'indennità oraria per il lavoro notturno ex art. 86 comma 12) se la prestazione lavoratVA viene resa per l'intera durata del turno o, in alternatVA, avrebbero espressamente previsto che il turno notturno-festivo è da considerare come turno festivo tout court.
L'omessa previsione del trattamento economico non supporta quindi l'interpretazione degli appellanti.
Né può ritenersi, come sostenuto dagli appellanti e dalle sentenze di merito da loro richiamate, che l'equiparazione del turno notturno-festivo con il turno festivo si ricavi dal fatto che altrimenti l'innovazione del CCNL 2016-2018 non avrebbe avuto alcuna utilità, Cont essendo sufficiente per il riconoscimento dell'indennità nel senso sostenuto dalla e condiviso dal Tribunale la nozione di turno festivo.
La modifica della disposizione del CCNL con l'introduzione della nozione di turno notturno-festivo ha in realtà la funzione di chiarire che il turno che si svolge nella fascia 22-6, oltre ad essere un turno notturno (con conseguente diritto all'indennità prevista dall'art. 86 comma 12), è anche (in quanto svolto a cavallo tra giorno festivo e giorno non festivo) un turno festivo, così specificando che, pur trattandosi di turno non interamente ricadente in giorno festivo, spetta l'indennità prevista dall'art. 86 comma 13.
E' inoltre condivisibile l'osservazione del Tribunale circa la ratio della norma contrattuale, che è quella di parametrare l'indennità del turno notturno-festivo alla quantità di lavoro svolto nel giorno festivo: trattandosi infatti di turno che si svolge soltanto parzialmente in giorno festivo, la gravosità della prestazione lavoratVA è commisurata alla quantità di ore di lavoro rese nel giorno festivo e quindi sottratte al tempo libero che normalmente viene dedicato ad attività familiari, sociali e di svago, e non al turno notturno-festivo complessVAmente inteso, che comprende anche ore di giornate non festive, per le quali una simile maggiore gravosità non sussiste trattandosi di ordinarie giornate lavorative.
Né dalla disposizione del CCNL è ricavabile l'intenzione delle parti sociali di compensare maggiormente il turno-notturno festivo per una ravvisata maggiore gravosità del turno che comprende sia ore di giorno festivo che ore di giorno non festivo. Infatti, mancando, come osservato, un'espressa previsione in tal senso, deve ritenersi conforme sia all'interpretazione letterale che alla ricerca della comune volontà delle parti ritenere applicabile per il turno notturno-festivo lo stesso criterio previsto per il turno festivo,
Pag. 8 a 10 ossia che la misura dell'indennità ex art. 86 comma 13 dipende dalla quantità di prestazione resa nel giorno festivo.
D'altra parte, l'osservazione del Tribunale circa inapplicabilità, nel caso di adesione all'interpretazione dei ricorrenti, dell'indennità in misura dimezzata, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non sovverte i criteri interpretativi dei contratti partendo dall'effetto dell'interpretazione piuttosto che dall'esame della portata positVA della disposizione contrattuale;
poiché tra i criteri di interpretazione dei contratti, compresi i contratti collettivi, vi è quello, previsto dall'art. 1362 1° comma c.c., che impone di ricercare la comune intenzione delle parti, è legittimo e anzi doveroso domandarsi a quale ambito di applicazione esse intendessero fare riferimento al momento dell'introduzione della nozione, non presente nel precedente CCNL, di turno notturno-festivo.
Ebbene, dalla disposizione contrattuale non si evince che, introducendo la definizione di turno notturno-festivo, le parti intendessero relegare l'ipotesi di indennità in misura dimezzata (che, in base al previgente CCNL, confermato dal nuovo, spetta, nel caso di turno festivo, nel caso di prestazioni di durata pari o inferiore alla metà del turno festivo) ad ipotesi residuali, quali la pronta disponibilità passVA o le sostituzioni, in cui la prestazione lavoratVA viene resa in spezzoni di turno.
Se le parti stipulanti avessero voluto riconoscere, per il turno notturno-festivo, l'indennità in misura piena e in misura ridotta per i soli casi di prestazioni rese in spezzoni di turno, lo avrebbero previsto espressamente, e non si sarebbero invece limitate a definire il turno notturno-festivo senza nulla stabilire in merito all'indennità per esso spettante.
L'interpretazione letterale e la ricerca della comune intenzione delle parti supportano dunque la conclusione del Tribunale secondo cui l'art. 86 comma 13 ha la funzione di commisurare l'indennità alla quantità di prestazione lavoratVA resa nel giorno festivo compreso nell'ambito del turno notturno-festivo, e quindi di compensare in misura maggiore chi lavora per più ore nel giorno festivo, in misura inferiore chi lavora in detta giornata per un minor numero di ore ma per almeno due ore, e di non riconoscere affatto l'indennità a chi lavora per meno di due ore nel giorno festivo, così graduando la misura dell'indennità in funzione della maggiore gravosità della prestazione resa nel giorno festivo».
9. In ragione di quanto sopra esposto il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese vengono integralmente compensate tra le parti in ragione dell'emersione dell'orientamento della giurisprudenza di merito di secondo grado sfavorevole alla tesi dei ricorrenti solo successVAmente alla proposizione del ricorso (a fronte, invece, di precedenti di primo grado favorevoli ai ricorrenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitVAmente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese.
Pag. 9 a 10 Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motVAzione.
Ivrea, 14.1.2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 10 a 10