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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 26/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1498/2022 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], Cod. Fisc. , C.F._1
in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale avente sede legale nello stesso domicilio, all'uopo rappresentato e difeso, dall'Avvocato Antonio PISTONE giusta procura in atti.
- Opponente
1 CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma
[...] alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 9 D.Lgs. 150/2011 dalla dott.ssa Gianpaola Maria Zappalà
e dal dott. Giuseppe Panno, funzionari delegati.
- Opposto
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 03/12/2025;
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 02/12/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09/12/2022 veniva proposta opposizione avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento n. 598/2022, prot. n. 568400 dell'08.11.2022 emanato dal
[...]
Controparte_2
[...]
[...]
notificata in pari data
[...] all'indirizzo pec del procuratore, con il quale si ingiungeva al sig.
[...]
il pagamento della complessiva somma di € Parte_1
52.370,44 (cinquantaduemilatrecentosettanta/44), ossia € 52.359,79
(cinquantaduemilatrecentocinquantanove/79) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 898/86, ed
€ 10,65 a titolo di spese di notifica, da pagarsi entro 90 (novanta) giorni
2 dalla notifica della ordinanza-ingiunzione, con l'avvertenza che, qualora il pagamento non avvenga nel termine e nei modi indicati, si procederà ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981,
n. 689
Con decreto del 11/04/2023 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 01.06.2023.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi confermata la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 17/10/2023 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. VIOLAZIONE ART. 24 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. DIFETTO DI GIURISDIZIONE/COMPETENZA.
2. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE
DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 E, SEGNATAMENTE,
DELL'ART. 14 - ILLEGITTIMITA' PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE
EMANATI IN DATA 30.01.2018 ED ILLEGITTIMITA' DERIVATA ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 598/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 6 CEDU e ART.
41 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28 LEGGE 24 NOVEMBRE
1981, N. 689. ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DI CUI
ALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL CREDITO E DELLE PRETESE
CONSEGUENTI DI CUI ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 598/2022
NOTIFICATA IN DATA 08.11.2022.
4. DIFETTO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 L. 241/90 – ILLEGITTIMITA' DEL
PROCEDIMENTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 L. 241/90 –
ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO E
DELL' ORDINANZA INGIUNZIONE N. 598/2022.
§
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
3 Il sig. ha presentato per l'anno 2012, Parte_1
domanda unica di pagamento n. 20806347181 del 14.05.2012, abbinata alla scheda di validazione 20356690402 del 14.05.2012 nella quale venivano dichiarate in “altra forma” la conduzione di ha 81,23 (terreni), pari a n° 16 particelle, tutte ubicate nei Comuni di Cerami, Nicosia e
Villarosa; per l'anno 2013, domanda unica di pagamento n. 30806898554 del 04.05.2013, abbinata alla scheda di validazione 30356612884 del
04.05.2013nella quale venivano dichiarate in “altra forma” la conduzione di ha 81,19 (terreni), pari a n° 15 particelle, tutte ubicate nei Comuni di
Cerami, Nicosia e Villarosa;
per l'anno 2014, la domanda unica di pagamento n. 40807373770 del 12.05.2014, abbinata alla scheda di validazione 40359246572 del 12.05.2014 nella quale venivano dichiarate in “affitto” la conduzione di ha 105,44 (terreni), pari a n° 6 particelle, tutte ubicate nei Comuni di Cerami e Nissoria;
domanda di modifica n.
40809575372 del 08.02.2015 abbinata alla scheda di validazione n°
50350589029 .
Con provvedimento Prot. n.AGEA.2016.17021 del 27.02.2017, l CP_3
emanava atto di accertamento definitivo del credito e richiesta di somme indebitamente percepite per le campagne 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015 (quest'ultima non liquidata) per la complessiva somma di €
74.552,00, in quanto ottenuti – a detta dell'Amministrazione – creando artificialmente le condizioni necessarie per l'erogazione dei premi, attestando falsamente la disponibilità delle superfici, dichiarate nelle domande, necessarie per l'attivazione dei titoli.
Secondo la prospettazione dell'Amministrazione sarebbero risultate incassate irregolarmente le seguenti somme:
1) per l'anno 2010 importo pari ad € 11.129,801;
2) per l'anno 2011 importo pari ad € 11.063,18;
3) per l'anno 2012 importo pari ad € 10.996,55;
4 4) per l'anno 2013 importo pari ad € 10.905,06;
5) per l'anno 2014 importo pari ad € 30.458,18.
Avverso i predetti provvedimenti di accertamento e ripetizione dell'indebito erogato , il sig. presentava Parte_1
tempestivamente ricorso innanzi al TAR Sicilia, Sezione Staccata di
Catania, N.R.G. 860/2017, impugnandone la fondatezza nel merito.
Per i fatti dedotti dall'Amministrazione procedente e sopra riferiti pende altresì procedimento penale – R.G.N.R. 2169/15, innanzi al Tribunale di
Enna in sede dibattimentale.
Analoga contestazione veniva formulata nel processo verbale di contestazione compilato in data 30.01.2018, presso gli uffici della Sezione di Polizia Giudizia Carabinieri – Unità Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Enna,
(trasmesso con nota prot. n. 273/6 del 15.02.2018 e relativo rapporto ex art. 17 L. 689/81) per violazione della legge 898/86, con il quale veniva contestato al sig. , nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) ed ivi residente in [...], nella qualità di titolare della Ditta omonima, avente sede legale nello stesso domicilio, l'indebita percezione della somma totale di € 74.552,77, erogata dall' a titolo CP_3
di aiuti comunitari riferibile alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ex Reg. CE 73/2009 e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 52.359,79 (per l'anno 2010 e 2011 non venivano ritenute applicabili le sanzioni amministrative per l'avvenuta prescrizione quinquennale).
All'esito del suddetto presunto accertamento, i militari avrebbero rilavato che nel fascicolo aziendale sarebbero state inserite delle conduzioni di terreni senza che queste fossero legittimati dai rispettivi proprietari, violando il Regolamento (CE) n. 73/2009 art. 30 “Dichiarazione eccessiva
5 intenzionale”, confermato dall'art. 60 del Regolamento CE 1306/2013 che implica la non concessione dell'aiuto comunitari, in quanto sarebbe emersa la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
Per effetto di ciò il dichiarante sarebbe decaduto dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla dichiarazione non veritiera, provvedendo per ciò ad irrogare al responsabile principale della predetta violazione provvedimento per la restituzione dell'importo indebitamente percepito di € 74.552,77 per le annualità 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015, ed al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 52.359,79, oltre le spese di notifica, per le annualità 2012, 2013 e 2014 ex Reg. CE73/2009.
Dall'informativa della Guardia di Finanze di Enna e per effetto del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento penale n. 2169/15
RGNR nei confronti di - Cod. Fisc. Parte_1
, il C.F._1 Controparte_2 procedente avrebbe evinto l'indebita percezione dei premi
[...]
relativi alle domande , ottenuti creando artificialmente le CP_3 condizioni necessarie per l'erogazione dei premi e attestando falsamente la disponibilità delle superfici.
Ciò premesso, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n.
9936/2014).
6 Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del
01/06/2023, si è costituita producendo copiosa documentazione, soltanto in data 08/09/2023, ben oltre l'udienza fissata per la comparizione delle parti.
Sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio
è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del
2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello
7 formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 11/04/2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 01/06/2023, ma l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita soltanto in data 18/09/2023 ben oltre l'udienza del 01/06/2023 fissata per la comparizione delle parti.
Com'è noto, stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A. è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n.
150/11, in cui spetta alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito
8 del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n.
150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass.
5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data 07/08/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla
9 stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico, l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da Parte_1
, il Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico,
[...]
annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 598/2022, prot. n.
568400 dell'08.11.2022.
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Enna 23/12/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1498/2022 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 residente in [...], Cod. Fisc. , C.F._1
in proprio e n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale avente sede legale nello stesso domicilio, all'uopo rappresentato e difeso, dall'Avvocato Antonio PISTONE giusta procura in atti.
- Opponente
1 CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma
[...] alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 9 D.Lgs. 150/2011 dalla dott.ssa Gianpaola Maria Zappalà
e dal dott. Giuseppe Panno, funzionari delegati.
- Opposto
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 03/12/2025;
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
come da note di trattazione scritta depositate in data 02/12/2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09/12/2022 veniva proposta opposizione avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento n. 598/2022, prot. n. 568400 dell'08.11.2022 emanato dal
[...]
Controparte_2
[...]
[...]
notificata in pari data
[...] all'indirizzo pec del procuratore, con il quale si ingiungeva al sig.
[...]
il pagamento della complessiva somma di € Parte_1
52.370,44 (cinquantaduemilatrecentosettanta/44), ossia € 52.359,79
(cinquantaduemilatrecentocinquantanove/79) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 898/86, ed
€ 10,65 a titolo di spese di notifica, da pagarsi entro 90 (novanta) giorni
2 dalla notifica della ordinanza-ingiunzione, con l'avvertenza che, qualora il pagamento non avvenga nel termine e nei modi indicati, si procederà ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981,
n. 689
Con decreto del 11/04/2023 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 01.06.2023.
All'udienza di prima comparizione l'amministrazione pur regolarmente citata in giudizio non si costituiva;
indi confermata la sospensione del provvedimento impugnato, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 17/10/2023 per la discussione e decisione.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente eccepisce e deduce:
1. VIOLAZIONE ART. 24 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. DIFETTO DI GIURISDIZIONE/COMPETENZA.
2. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE
DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 E, SEGNATAMENTE,
DELL'ART. 14 - ILLEGITTIMITA' PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE
EMANATI IN DATA 30.01.2018 ED ILLEGITTIMITA' DERIVATA ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 598/2022 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 6 CEDU e ART.
41 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 28 LEGGE 24 NOVEMBRE
1981, N. 689. ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DI CUI
ALL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DEL CREDITO E DELLE PRETESE
CONSEGUENTI DI CUI ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 598/2022
NOTIFICATA IN DATA 08.11.2022.
4. DIFETTO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 L. 241/90 – ILLEGITTIMITA' DEL
PROCEDIMENTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 L. 241/90 –
ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITA' DEL PROCEDIMENTO E
DELL' ORDINANZA INGIUNZIONE N. 598/2022.
§
L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
3 Il sig. ha presentato per l'anno 2012, Parte_1
domanda unica di pagamento n. 20806347181 del 14.05.2012, abbinata alla scheda di validazione 20356690402 del 14.05.2012 nella quale venivano dichiarate in “altra forma” la conduzione di ha 81,23 (terreni), pari a n° 16 particelle, tutte ubicate nei Comuni di Cerami, Nicosia e
Villarosa; per l'anno 2013, domanda unica di pagamento n. 30806898554 del 04.05.2013, abbinata alla scheda di validazione 30356612884 del
04.05.2013nella quale venivano dichiarate in “altra forma” la conduzione di ha 81,19 (terreni), pari a n° 15 particelle, tutte ubicate nei Comuni di
Cerami, Nicosia e Villarosa;
per l'anno 2014, la domanda unica di pagamento n. 40807373770 del 12.05.2014, abbinata alla scheda di validazione 40359246572 del 12.05.2014 nella quale venivano dichiarate in “affitto” la conduzione di ha 105,44 (terreni), pari a n° 6 particelle, tutte ubicate nei Comuni di Cerami e Nissoria;
domanda di modifica n.
40809575372 del 08.02.2015 abbinata alla scheda di validazione n°
50350589029 .
Con provvedimento Prot. n.AGEA.2016.17021 del 27.02.2017, l CP_3
emanava atto di accertamento definitivo del credito e richiesta di somme indebitamente percepite per le campagne 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e
2015 (quest'ultima non liquidata) per la complessiva somma di €
74.552,00, in quanto ottenuti – a detta dell'Amministrazione – creando artificialmente le condizioni necessarie per l'erogazione dei premi, attestando falsamente la disponibilità delle superfici, dichiarate nelle domande, necessarie per l'attivazione dei titoli.
Secondo la prospettazione dell'Amministrazione sarebbero risultate incassate irregolarmente le seguenti somme:
1) per l'anno 2010 importo pari ad € 11.129,801;
2) per l'anno 2011 importo pari ad € 11.063,18;
3) per l'anno 2012 importo pari ad € 10.996,55;
4 4) per l'anno 2013 importo pari ad € 10.905,06;
5) per l'anno 2014 importo pari ad € 30.458,18.
Avverso i predetti provvedimenti di accertamento e ripetizione dell'indebito erogato , il sig. presentava Parte_1
tempestivamente ricorso innanzi al TAR Sicilia, Sezione Staccata di
Catania, N.R.G. 860/2017, impugnandone la fondatezza nel merito.
Per i fatti dedotti dall'Amministrazione procedente e sopra riferiti pende altresì procedimento penale – R.G.N.R. 2169/15, innanzi al Tribunale di
Enna in sede dibattimentale.
Analoga contestazione veniva formulata nel processo verbale di contestazione compilato in data 30.01.2018, presso gli uffici della Sezione di Polizia Giudizia Carabinieri – Unità Tutela Forestale, Ambientale e
Agroalimentare presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Enna,
(trasmesso con nota prot. n. 273/6 del 15.02.2018 e relativo rapporto ex art. 17 L. 689/81) per violazione della legge 898/86, con il quale veniva contestato al sig. , nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) ed ivi residente in [...], nella qualità di titolare della Ditta omonima, avente sede legale nello stesso domicilio, l'indebita percezione della somma totale di € 74.552,77, erogata dall' a titolo CP_3
di aiuti comunitari riferibile alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 ex Reg. CE 73/2009 e al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 52.359,79 (per l'anno 2010 e 2011 non venivano ritenute applicabili le sanzioni amministrative per l'avvenuta prescrizione quinquennale).
All'esito del suddetto presunto accertamento, i militari avrebbero rilavato che nel fascicolo aziendale sarebbero state inserite delle conduzioni di terreni senza che queste fossero legittimati dai rispettivi proprietari, violando il Regolamento (CE) n. 73/2009 art. 30 “Dichiarazione eccessiva
5 intenzionale”, confermato dall'art. 60 del Regolamento CE 1306/2013 che implica la non concessione dell'aiuto comunitari, in quanto sarebbe emersa la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
Per effetto di ciò il dichiarante sarebbe decaduto dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla dichiarazione non veritiera, provvedendo per ciò ad irrogare al responsabile principale della predetta violazione provvedimento per la restituzione dell'importo indebitamente percepito di € 74.552,77 per le annualità 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015, ed al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad € 52.359,79, oltre le spese di notifica, per le annualità 2012, 2013 e 2014 ex Reg. CE73/2009.
Dall'informativa della Guardia di Finanze di Enna e per effetto del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Enna nell'ambito del procedimento penale n. 2169/15
RGNR nei confronti di - Cod. Fisc. Parte_1
, il C.F._1 Controparte_2 procedente avrebbe evinto l'indebita percezione dei premi
[...]
relativi alle domande , ottenuti creando artificialmente le CP_3 condizioni necessarie per l'erogazione dei premi e attestando falsamente la disponibilità delle superfici.
Ciò premesso, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n.
9936/2014).
6 Orbene preliminarmente deve rilevarsi come l'amministrazione resistente nonostante regolarmente evocata in giudizio per l'udienza del
01/06/2023, si è costituita producendo copiosa documentazione, soltanto in data 08/09/2023, ben oltre l'udienza fissata per la comparizione delle parti.
Sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio
è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del
2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti”(Cass. Sez. U. n. 20930 del 2009).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello
7 formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 11/04/2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 01/06/2023, ma l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita soltanto in data 18/09/2023 ben oltre l'udienza del 01/06/2023 fissata per la comparizione delle parti.
Com'è noto, stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A. è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n.
150/11, in cui spetta alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito
8 del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n.
150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass.
5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass. 16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita in data 07/08/2024, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla
9 stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione in ordine alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico, l'opposizione trova accoglimento, restando assorbiti gli altri motivi di doglianza, dedotti in ricorso.
Le ragioni della decisione costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, proposta da Parte_1
, il Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico,
[...]
annulla l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 598/2022, prot. n.
568400 dell'08.11.2022.
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Enna 23/12/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
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