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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14521 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15429/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa AR AR AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] l'[...]; Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_2 [...]
, nato a [...] il [...], tutti Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Moira Bacchiega, dall' Avv. Barbara Marangoni, dall'Avv.
DO ND, dall'Avv. Guido Previatello tutti del Foro di Rovigo e dall'Avv.
Stabilito AR GE IN Cesar del Foro di Rimini;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana ***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato a [...], Persona_1 in data 17 dicembre 1894, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 03).
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_3 domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Risulta che il sig. non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, Persona_1 pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai discendenti.
Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultimo sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti delle sig.re e , figlie di Parte_3 Persona_2
, cittadino italiano. Ciò anche in considerazione della sentenza della Persona_1 Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L.
n. 91 del 1992, art. 18)”. (v. sent. SSUU cit.).
Inoltre, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del Consolato Generale d'Italia in Brasile, Belo Horizonte, per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendo però a presentare la documentazione perché nel sito non veniva messo a disposizione alcun calendario per la presentazione e prenotazione, evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza. L'amministrazione resistente ha riconosciuto il ritardo nell'evasione delle domande.
A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi, per cui, anche sotto tale profilo, sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire per un riconoscimento giudiziale del loro diritto.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 20.10.2025
La Giudice
Dott.ssa AR AR AG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa AR AR AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] l'[...]; Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; CP_2 [...]
, nato a [...] il [...], tutti Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Moira Bacchiega, dall' Avv. Barbara Marangoni, dall'Avv.
DO ND, dall'Avv. Guido Previatello tutti del Foro di Rovigo e dall'Avv.
Stabilito AR GE IN Cesar del Foro di Rimini;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana ***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal cittadino italiano nato a [...], Persona_1 in data 17 dicembre 1894, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (cfr. doc. all. 03).
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della CP_3 domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Con sentenza n. 142/2025 del 24.6.24 depositata il 31.7.25 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 91 del 1992, sollevate da questo Tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento, per una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, per cui la causa viene decisa nel merito.
La domanda è fondata.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza viene documentata puntualmente dalla parte ricorrente.
Risulta che il sig. non è stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, Persona_1 pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana e l'ha trasmessa “iure sanguinis” alla figlia che l'aveva a sua volta trasmessa ai discendenti.
Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultimo sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che vi fu un passaggio generazionale per linea femminile;
la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali
– unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero come avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, con la conseguenza che si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti delle sig.re e , figlie di Parte_3 Persona_2
, cittadino italiano. Ciò anche in considerazione della sentenza della Persona_1 Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La
Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal
1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
“Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Oggi appare palese il favore del nostro legislatore per il recupero della cittadinanza dei discendenti degli emigrati all'estero, cui si tende a riconoscere il diritto di voto (la tendenza normativa emerge ad es. dalla L. 8 marzo 2006, n. 124, dal D.M. 5 aprile 2002 e dalla L.
n. 91 del 1992, art. 18)”. (v. sent. SSUU cit.).
Inoltre, i ricorrenti hanno dato prova di aver effettuato numerosi tentativi di prenotazione on line sul sito “prenotami” del Consolato Generale d'Italia in Brasile, Belo Horizonte, per la presentazione della documentazione attestante la propria discendenza, al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, non riuscendo però a presentare la documentazione perché nel sito non veniva messo a disposizione alcun calendario per la presentazione e prenotazione, evidenziando che quello era l'unico sistema previsto per la presentazione dei documenti attestanti la propria discendenza. L'amministrazione resistente ha riconosciuto il ritardo nell'evasione delle domande.
A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi, per cui, anche sotto tale profilo, sussiste l'interesse dei ricorrenti ad agire per un riconoscimento giudiziale del loro diritto.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, in data 20.10.2025
La Giudice
Dott.ssa AR AR AG