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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2024, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
28/02/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 960 dell'anno 2022
TRA
n. il 5.5.1975 in Salerno – - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
GIOVANNI LIMATOLA presso lo studio del quale, in NAPOLI alla PIAZZA
NOLANA n. 3, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dalla AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO presso la cui sede, in
NAPOLI alla VIA DIAZ n.11, ope legis domicilia
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22 maggio 2020 ha adito il Tribunale di Parte_1
Napoli in funzione di giudice del lavoro deducendo di avere lavorato alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a termine succedutisi nel periodo Controparte_1
dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2017.
Ha precisato di essere stato successivamente assunto con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e di essere stato inquadrato nel profilo professionale di operatore amministrativo area II posizione economica F1 ma di avere sempre espletato mansioni identiche a quelli dell'iniziale inquadramento e riferibili al livello B3 successivamente denominato F3.
Ha precisato, altresì, che, con sentenza n. 7081 del 19 ottobre/4 dicembre 2017, il
Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti a termine intercorsi con il ed aveva condannato il Controparte_1
al risarcimento in suo favore del danno in misura pari a 7 mensilità CP_1
dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Ha, infine, dedotto che, a seguito della stabilizzazione del Gennaio 2018, il
, in violazione della clausola numero 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo CP_1
determinato recepita dalla direttiva numero 1999/70/ UE, aveva omesso di ricostruire la sua carriera al fine di equiparare il livello di inquadramento e la retribuzione a quella in godimento a coloro che avevano lavorato a tempo indeterminato. Ha, quindi, concluso chiedendo che, sulla scorta dell'accertamento della illegittimità dei contratti a termine intercorsi con il , fosse dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato a fini CP_1
normativi ed economici nella fascia retributiva F3 fin dall'assunzione nonché il suo diritto alla ricostruzione della carriera ed a percepire le differenze retributive maturate, con vittoria delle spese di lite.
2. Il , al quale è stato ritualmente notificato il ricorso, si è Controparte_1
costituito tempestivamente eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'infondatezza della domanda.
3. Con sentenza depositata il 27 ottobre 2021 il Giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal sull'assunto che il sistema di inquadramento previsto Pt_1
dal contratto collettivo applicato dal in costanza di contratti a tempo CP_1
determinato non fosse in alcun modo corrispondente alle fasce le retributive previste dal successivo contratto collettivo.
Quanto poi alla pretesa di ricostruzione di carriera nell'applicazione della direttiva
1999/70 del 28 giugno 1999 ne ha rilevato la assoluta genericità che non consentiva di vagliarne, nel merito, la fondatezza.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 27 aprile
2022, il deducendo l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non Pt_1
aveva riconosciuto il suo diritto al corretto inquadramento contrattuale ed al pagamento delle differenze retributive.
Ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, risultava per tabulas che esso appellante aveva svolto mansioni rapportabili alla qualifica rivendicata e tanto sia nel periodo di lavoro prestato alle dipendenze del come lavoratore CP_1
interinale sia in quello disciplinato dai contratti a tempo determinato succedutisi tra le parti. Ha concluso, pertanto, chiedendo che fossero accolte le domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
6. Ricostituito il contraddittorio, la Amministrazione appellata ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza n. 7081/2017, non poteva essere invocata a sostegno delle pretese del poiché riformata dalla Corte di Pt_1
Appello.
Nel merito, poi, ha evidenziato che l'appellante era stato correttamente inquadrato nel corso dei rapporti a tempo determinato in base alla classificazione del contratto di comparto vigente.
Né, contrariamente a quanto sostenuto con l'atto di appello, potevano essere invocate le norme in tema di demansionamento o dequalificazione poiché
l'inquadramento previsto nel contratto di somministrazione non poteva essere comparato a quello riconosciuto con i contratti a tempo determinato. Neppure, poi, poteva operarsi una ingiustificata trasposizione delle previsioni del nuovo ordinamento professionale previsto dalla contrattazione di comparto per il triennio 1998/2001 con le precedenti posizioni economiche soprattutto perché il passaggio dall'uno all'altro livello presupponeva il superamento di procedure selettive interne.
Ha, infine, ribadito la inapplicabilità della disciplina della così detta promozione automatica ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione ed ha concluso per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
7. Alla odierna udienza la causa è stata decisa dandosi lettura del dispositivo.
8. L'appello proposto è soltanto parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
9. Giova premettere che, con sentenza n. 7081 del 19 ottobre/4 dicembre 2017 il
Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro – ha dichiarato la illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti a decorrere dal 1 luglio 2005 e fino al 31 dicembre 2017 condannando il , atteso il divieto di conversione in contratto a tempo CP_1 indeterminato sancito dall'art. 36 del D. Lvo 165/2001, al risarcimento del c.d. danno comunitario in misura pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con sentenza del n. 441 del 31 gennaio 2023, questa Corte di Appello ha riformato la detta pronunzia limitatamente alla condanna al risarcimento del danno atteso che il era stato assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura di Pt_1 stabilizzazione e che tale misura doveva considerarsi satisfattiva di ogni danno conseguito alla precarizzazione del rapporto di lavoro.
Dunque, deve affermarsi la irrevocabilità dell'accertamento in ordine alla illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati tra il ed il . Pt_1 Controparte_1
9. Da tanto la difesa dell'odierno appellante fa discendere a) il diritto a conservare, per l'intera durata del rapporto, l'inquadramento riconosciuto nel contratto sottoscritto il 1 luglio 2015 rispondente alle mansioni di fatto espletate b) il diritto a percepire la retribuzione prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori inquadrati nella categoria B3 poi trasfusa in quella F3 con conseguente condanna della
Amministrazione a corrispondere le differenze di retribuzione dovute c) il diritto al riconoscimento ai fini della anzianità di servizio e della progressione di carriera di tutti i periodi di lavoro a tempo determinato.
10. Sostiene, per contro, l'appellato che CP_1
1) il livello di inquadramento rivendicato era stato attribuito unicamente nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato del luglio 2015 laddove anche i contratti a tempo determinato avevano previsto l'inquadramento del nel Pt_1
livello B1
2) non poteva operarsi alcuna equiparazione tra il sistema ordinamentale previgente e quello introdotto dalla contrattazione collettiva per il triennio 1998/2001 né riconoscersi al dipendente un diverso inquadramento ostandovi il dettato dell'art. 55 del D. Lvo 165/2001
3) le differenze di retribuzione pretese dal erano comunque in massima Pt_1
parte estinte per il decorso del termine di prescrizione quinquennale
4) avendosi riguardo ad una ipotesi di stabilizzazione del pregresso rapporto e non di conversione non potevano essere invocati principi come quello del riconoscimento della anzianità pregressa fondati sulla unicità del rapporto intercorso tra le parti.
10. Il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa del sul rilievo che nel Pt_1
nuovo ordinamento in relazione al profilo si accede, sempre per concorso, esclusivamente alla Fascia retributiva iniziale in quanto il passaggio alle fasce superiori avviene con altrettante procedure selettive e che… le argomentazioni svolte assorbono ogni questione concernente l'asserito svolgimento di fatto di mansioni superiori atteso che si controverte essenzialmente di corretto inquadramento del lavoratore non essendoci sostanziale contestazione sulla tipologia di mansioni svolte.
Con un articolato motivo di appello il evidenzia come la interpretazione Pt_1
sostenuta con la gravata sentenza sia contraria alle previsioni di legge e di contratto collettivo in tema di corretto inquadramento dei lavoratori e di retribuzione dovuta agli stessi.
Il motivo ad avviso della Corte è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che, come è noto, l'art. 52 del D. Lvo 165/2001 detta, per i rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, una peculiare disciplina per il caso di espletamento di mansioni superiori.
Per quel che qui ne occupa, la norma esclude il diritto alla così detta promozione automatica e, dunque, la possibilità del dipendente pubblico di acquisire la qualifica superiore cui corrispondono le mansioni di fatto esercitate.
Il capo di domanda con il quale il chiede di essere inquadrato anche a fini Pt_1
giuridici nel profilo B3, dunque, correttamente è stato ritenuto infondato dal primo
Giudice.
Né può assumere rilievo la circostanza che, nel contratto di assunzione a tempo determinato stipulato dall'appellante con la , sia Controparte_3
stata pattuita la corresponsione della retribuzione prevista per il livello B3 dal c.c.n.l. applicato dall'utilizzatore.
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 7081/2017, infatti, ha unificato soltanto i rapporti a tempo determinato intercorsi tra il ed il precisando in Pt_1 CP_1
motivazione che la durata complessiva di questi escludeva che assumesse rilevanza il periodo lavorato alle dipendenze dell'Agenzia.
Dunque, non può accedersi alla ricostruzione della difesa del secondo la Pt_1
quale il lavoratore aveva acquisito il diritto alla qualifica in virtù della prima assunzione e tanto soprattutto se si considera che i contratti a termine unificati dalla sentenza di accertamento prevedono l'inquadramento nella qualifica B1.
In conclusione, l'appellante non ha diritto alla qualifica rivendicata né ex art. 52 del
D. Lvo 165/2001 né per averla conseguita all'esito della procedura selettiva a mezzo della quale è stato stipulato il primo contratto cui illegittimamente era stato apposto il termine di durata. 11. La norma dell'art. 52 del D. Lvo 165, per come costantemente intrepretata dalla giurisprudenza di legittimità, radica, tuttavia, in capo al dipendente il diritto ad essere retribuito per le mansioni effettivamente espletate e tanto a prescindere dalla ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 2 della citata disposizione e dalla durata della destinazione alle mansioni superiori
Altrettanto irrilevante, ai fini del diritto in questione, è l'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.. ( cfr. tra molte altre
Cass. Sez. VI Lav Ordinanza n. 2102 del 24/01/2019).
Nel caso di specie, dunque, mentre è certamente condivisibile la ricostruzione della difesa erariale quanto alla insussistenza di un diritto alla superiore qualifica, è altresì indiscutibile, come testualmente richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio, che il laddove risulti avere espletato mansioni rapportabili ad una qualifica Pt_1
superiore rispetto a quella per la quale è stato retribuito, abbia diritto ad una retribuzione superiore.
12. Ad avviso della Corte detta prova deve ritenersi raggiunta.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, il ha analiticamente descritto Pt_1
le attività disimpegnate:
1) front office: ricezione delle istanze finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno
2) istruttoria delle pratiche indirizzando gli utenti e consegnando la modulistica, ricezione dei carteggi delle pratiche da istruire, verifica della documentazione, completamento dell'istruttoria mediante controllo formale e sostanziale
3) gestione di una postazione di lavoro informatica presso l' con Org_1 password fornita dalla che consentiva l'accesso alle cartelle degli utenti ed CP_4
inserimento del protocollo d'identificazione e dei riscontri occorrenti per la gestione
4) svolgimento di attività esterna: operazione di censimento dei "campi rom" esistenti in Provincia di Napoli nei territori dei Comuni di Giugliano, Casoria o nelle circoscrizioni comunali di Napoli Doganella, San Giuseppe ed altri siti.
5) accettazione delle pratiche di "emersione", verifica delle stesse, ed eventuali integrazioni. Il oggi appellato non ha contestato l'espletamento di queste attività, come CP_1
affermato anche nella gravata sentenza che, sul punto, non è neppure censurata nell'odierno grado.
La documentazione depositata nel giudizio di primo grado, ed in particolare il provvedimento con il quale al è stata attribuita password di livello Pt_1
dirigenziale e gli ordini di servizio emessi in occasione di riorganizzazione dello con i quali vengono assegnate le descritte mansioni Organizzazione_2 inerenti l'istruttoria delle pratiche non solo per il rilascio del permesso di soggiorno in sede di primo ingresso ma anche per il ricongiungimento familiare, costituisce, poi ulteriore conferma delle mansioni come descritte nel ricorso ex art. 414 c.p.c..
Orbene, il c.c.n.l. per il triennio 1998/2001 prevedeva che fossero inquadrati nell'Area funzionale B i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Per la posizione economica B1 erano richieste, come specifiche professionali, conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati e capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
I compiti assegnati, per quel che qui ne occupa, consistevano in inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria… la partecipazione alla raccolta ed al riordino dei dati;
e la collaborazione alle attività di sportello.
Or Per la posizione economica per contro, era prevista la capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati e la gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
I lavoratori inquadrati nel detto livello potevano essere addetti ad elaborare dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilasciare copie, estratti e certificati, svolgere attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite.
Orbene, ad avviso di questa Corte, non appare revocabile in dubbio che le attività sopra descritte e, come detto, non contestate e documentalmente comprovate, radichino in capo all'odierno appellante il diritto a percepire la retribuzione prevista per la posizione economica B3 che appare assai più rispondente alla professionalità del sin dalla assunzione con il contratto di somministrazione che, come sopra Pt_1
precisato, assegnava al lavoratore le mansioni previste proprio dal citato livello B3. L'odierno appellante, infatti, era dotato di password dirigenziale per l'accesso al sistema SUI (cfr. prot. 12915/2014 in atti del giudizio di primo grado) ed era tenuto all'esame della prescritta documentazione di rito ed al rilascio del Kit per richiedere il permesso di soggiorno relativamente ai primi ingressi (cfr. ordine di servizio n1/2015).
13. La tabella di equiparazione allegata al c.c.n.l. per il triennio 2006/2009, inoltre, ha espressamente previsto che all'inquadramento nel livello B3 corrisponda la seconda
Area con fascia retributiva F3.
Ne deriva che, dal gennaio 2006, il aveva diritto a percepire le retribuzioni Pt_1
parametrate al livello F3.
14. Come sopra precisato, tuttavia, il resistente ha ritualmente eccepito, CP_1
con la memoria ex art. 416 c.p.c. e ribadito in questo grado di appello, la prescrizione dei crediti per differenze di retribuzione maturati in epoca anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
La eccezione è fondata non avendo il fornito prova di avere interrotto il Pt_1 termine prescrizionale prima della introduzione dell'odierno giudizio.
Il Giudice di legittimità, inoltre, con la recentissima sentenza n. 36197 resa a Sezioni
Unite in data 28/12/2023, ha ribadito che, per i lavoratori dipendenti dalla pubblica amministrazione, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine, il termine quinquennale decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non
è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
La appellata amministrazione, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle maturate differenze di retribuzione con decorrenza dal 4 gennaio 2016 e fino al gennaio
2018 epoca in cui è stato sottoscritto il contratto a tempo indeterminato rispetto al quale il non rivendica l'espletamento di mansioni superiori. Pt_1
15. Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza deve, poi, trovare accoglimento la domanda con la quale il ha chiesto il riconoscimento, a fini Pt_1
di anzianità di servizio e di ricostruzione della carriera, di tutto il periodo lavorato alle dipendenze del resistente . CP_1 La Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al Principio di non discriminazione, recita.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per
l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La stessa mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare siffatti lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022,
YT e altri contro e altro, C-282/19, EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del Org_4
17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Siffatta Clausola, quindi, serve a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato che siano comparabili, salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato.
La Clausola dell'Accordo quadro in questione va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, Persona_1
e , C-245/17, EU:C:2018:934, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Persona_2
Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza. La logica del principio di non discriminazione richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se il lavoratore a tempo determinato benefici di un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive.
Una valutazione globale delle condizioni di impiego non può, pertanto, giungere al risultato di giustificare un tale trattamento deteriore.
Ovviamente, l'esame delle condizioni di impiego deve considerare tutti gli aspetti del contratto che possono incidere sulla parte del trattamento (nel caso de quo, economico) che viene in considerazione, in quanto un apparente svantaggio potrebbe essere compensato in qualche modo da altra clausola del contratto a tempo determinato.
Ciò che rileva, però, è che, ai fini di detta comparazione, siano prese in esame condizioni di impiego rilevanti nella specie.
16. Nel caso che qui ne occupa, l'odierno appellato non ha offerto alcuna giustificazione della diversificazione di trattamento che rileva, a tacer d'altro, sotto il profilo del mancato riconoscimento del periodo di lavoro prestato in virtù di contratti a termine rispetto a quello prestato a tempo indeterminato.
In altri termini, al non risulta sia stata riconosciuta, con la assunzione, la Pt_1
anzianità di servizio di oltre 10 anni maturata in virtù dei contratti a tempo determinato.
Dunque, lo stesso ha diritto alla ricostruzione di carriera nella quale, sotto il profilo economico, dovrà tenersi conto del diritto alla retribuzione maggiorata maturato per effetto della adibizione a mansioni del profilo superiore B3/F3.
17. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà.
La residua metà, liquidata in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM.
55/2014 e 147/2022, segue la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza dichiara il diritto di alla ricostruzione economica della carriera con Parte_1
retribuzione parametrata alla II Area Funzionale – profilo B3 – dal 1.1.2006 F3 - del c.c.n.l. di comparto e, per l'effetto
- condanna l'appellato al pagamento in favore del delle CP_1 Pt_1
differenze di retribuzione maturate dal 4 GENNAIO 2016 e fino al 1 GENNAIO 2018 da quantificare in separata sede oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
- compensa le spese del doppio grado in ragione della metà;
- condanna l'appellato alla rifusione della residua metà delle spese che CP_1 liquida in € 1.200,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.000,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv.
G. Limatola, anticipatario.
In Napoli, il 28/02/2024
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Giovanna Guarino Consigliere dott. Nicoletta Giammarino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
28/02/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 960 dell'anno 2022
TRA
n. il 5.5.1975 in Salerno – - Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
GIOVANNI LIMATOLA presso lo studio del quale, in NAPOLI alla PIAZZA
NOLANA n. 3, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2
difeso dalla AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO presso la cui sede, in
NAPOLI alla VIA DIAZ n.11, ope legis domicilia
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 22 maggio 2020 ha adito il Tribunale di Parte_1
Napoli in funzione di giudice del lavoro deducendo di avere lavorato alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a termine succedutisi nel periodo Controparte_1
dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2017.
Ha precisato di essere stato successivamente assunto con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e di essere stato inquadrato nel profilo professionale di operatore amministrativo area II posizione economica F1 ma di avere sempre espletato mansioni identiche a quelli dell'iniziale inquadramento e riferibili al livello B3 successivamente denominato F3.
Ha precisato, altresì, che, con sentenza n. 7081 del 19 ottobre/4 dicembre 2017, il
Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro aveva dichiarato l'illegittimità dei contratti a termine intercorsi con il ed aveva condannato il Controparte_1
al risarcimento in suo favore del danno in misura pari a 7 mensilità CP_1
dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Ha, infine, dedotto che, a seguito della stabilizzazione del Gennaio 2018, il
, in violazione della clausola numero 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo CP_1
determinato recepita dalla direttiva numero 1999/70/ UE, aveva omesso di ricostruire la sua carriera al fine di equiparare il livello di inquadramento e la retribuzione a quella in godimento a coloro che avevano lavorato a tempo indeterminato. Ha, quindi, concluso chiedendo che, sulla scorta dell'accertamento della illegittimità dei contratti a termine intercorsi con il , fosse dichiarato il suo diritto ad essere inquadrato a fini CP_1
normativi ed economici nella fascia retributiva F3 fin dall'assunzione nonché il suo diritto alla ricostruzione della carriera ed a percepire le differenze retributive maturate, con vittoria delle spese di lite.
2. Il , al quale è stato ritualmente notificato il ricorso, si è Controparte_1
costituito tempestivamente eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'infondatezza della domanda.
3. Con sentenza depositata il 27 ottobre 2021 il Giudice del lavoro ha rigettato la domanda proposta dal sull'assunto che il sistema di inquadramento previsto Pt_1
dal contratto collettivo applicato dal in costanza di contratti a tempo CP_1
determinato non fosse in alcun modo corrispondente alle fasce le retributive previste dal successivo contratto collettivo.
Quanto poi alla pretesa di ricostruzione di carriera nell'applicazione della direttiva
1999/70 del 28 giugno 1999 ne ha rilevato la assoluta genericità che non consentiva di vagliarne, nel merito, la fondatezza.
4. Avverso detta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 27 aprile
2022, il deducendo l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non Pt_1
aveva riconosciuto il suo diritto al corretto inquadramento contrattuale ed al pagamento delle differenze retributive.
Ha precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, risultava per tabulas che esso appellante aveva svolto mansioni rapportabili alla qualifica rivendicata e tanto sia nel periodo di lavoro prestato alle dipendenze del come lavoratore CP_1
interinale sia in quello disciplinato dai contratti a tempo determinato succedutisi tra le parti. Ha concluso, pertanto, chiedendo che fossero accolte le domande già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
6. Ricostituito il contraddittorio, la Amministrazione appellata ha dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza n. 7081/2017, non poteva essere invocata a sostegno delle pretese del poiché riformata dalla Corte di Pt_1
Appello.
Nel merito, poi, ha evidenziato che l'appellante era stato correttamente inquadrato nel corso dei rapporti a tempo determinato in base alla classificazione del contratto di comparto vigente.
Né, contrariamente a quanto sostenuto con l'atto di appello, potevano essere invocate le norme in tema di demansionamento o dequalificazione poiché
l'inquadramento previsto nel contratto di somministrazione non poteva essere comparato a quello riconosciuto con i contratti a tempo determinato. Neppure, poi, poteva operarsi una ingiustificata trasposizione delle previsioni del nuovo ordinamento professionale previsto dalla contrattazione di comparto per il triennio 1998/2001 con le precedenti posizioni economiche soprattutto perché il passaggio dall'uno all'altro livello presupponeva il superamento di procedure selettive interne.
Ha, infine, ribadito la inapplicabilità della disciplina della così detta promozione automatica ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione ed ha concluso per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
7. Alla odierna udienza la causa è stata decisa dandosi lettura del dispositivo.
8. L'appello proposto è soltanto parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
9. Giova premettere che, con sentenza n. 7081 del 19 ottobre/4 dicembre 2017 il
Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro – ha dichiarato la illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti a decorrere dal 1 luglio 2005 e fino al 31 dicembre 2017 condannando il , atteso il divieto di conversione in contratto a tempo CP_1 indeterminato sancito dall'art. 36 del D. Lvo 165/2001, al risarcimento del c.d. danno comunitario in misura pari a 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con sentenza del n. 441 del 31 gennaio 2023, questa Corte di Appello ha riformato la detta pronunzia limitatamente alla condanna al risarcimento del danno atteso che il era stato assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura di Pt_1 stabilizzazione e che tale misura doveva considerarsi satisfattiva di ogni danno conseguito alla precarizzazione del rapporto di lavoro.
Dunque, deve affermarsi la irrevocabilità dell'accertamento in ordine alla illegittima apposizione del termine ai contratti stipulati tra il ed il . Pt_1 Controparte_1
9. Da tanto la difesa dell'odierno appellante fa discendere a) il diritto a conservare, per l'intera durata del rapporto, l'inquadramento riconosciuto nel contratto sottoscritto il 1 luglio 2015 rispondente alle mansioni di fatto espletate b) il diritto a percepire la retribuzione prevista dal c.c.n.l. per i lavoratori inquadrati nella categoria B3 poi trasfusa in quella F3 con conseguente condanna della
Amministrazione a corrispondere le differenze di retribuzione dovute c) il diritto al riconoscimento ai fini della anzianità di servizio e della progressione di carriera di tutti i periodi di lavoro a tempo determinato.
10. Sostiene, per contro, l'appellato che CP_1
1) il livello di inquadramento rivendicato era stato attribuito unicamente nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato del luglio 2015 laddove anche i contratti a tempo determinato avevano previsto l'inquadramento del nel Pt_1
livello B1
2) non poteva operarsi alcuna equiparazione tra il sistema ordinamentale previgente e quello introdotto dalla contrattazione collettiva per il triennio 1998/2001 né riconoscersi al dipendente un diverso inquadramento ostandovi il dettato dell'art. 55 del D. Lvo 165/2001
3) le differenze di retribuzione pretese dal erano comunque in massima Pt_1
parte estinte per il decorso del termine di prescrizione quinquennale
4) avendosi riguardo ad una ipotesi di stabilizzazione del pregresso rapporto e non di conversione non potevano essere invocati principi come quello del riconoscimento della anzianità pregressa fondati sulla unicità del rapporto intercorso tra le parti.
10. Il primo Giudice ha ritenuto infondata la pretesa del sul rilievo che nel Pt_1
nuovo ordinamento in relazione al profilo si accede, sempre per concorso, esclusivamente alla Fascia retributiva iniziale in quanto il passaggio alle fasce superiori avviene con altrettante procedure selettive e che… le argomentazioni svolte assorbono ogni questione concernente l'asserito svolgimento di fatto di mansioni superiori atteso che si controverte essenzialmente di corretto inquadramento del lavoratore non essendoci sostanziale contestazione sulla tipologia di mansioni svolte.
Con un articolato motivo di appello il evidenzia come la interpretazione Pt_1
sostenuta con la gravata sentenza sia contraria alle previsioni di legge e di contratto collettivo in tema di corretto inquadramento dei lavoratori e di retribuzione dovuta agli stessi.
Il motivo ad avviso della Corte è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Giova premettere che, come è noto, l'art. 52 del D. Lvo 165/2001 detta, per i rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, una peculiare disciplina per il caso di espletamento di mansioni superiori.
Per quel che qui ne occupa, la norma esclude il diritto alla così detta promozione automatica e, dunque, la possibilità del dipendente pubblico di acquisire la qualifica superiore cui corrispondono le mansioni di fatto esercitate.
Il capo di domanda con il quale il chiede di essere inquadrato anche a fini Pt_1
giuridici nel profilo B3, dunque, correttamente è stato ritenuto infondato dal primo
Giudice.
Né può assumere rilievo la circostanza che, nel contratto di assunzione a tempo determinato stipulato dall'appellante con la , sia Controparte_3
stata pattuita la corresponsione della retribuzione prevista per il livello B3 dal c.c.n.l. applicato dall'utilizzatore.
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 7081/2017, infatti, ha unificato soltanto i rapporti a tempo determinato intercorsi tra il ed il precisando in Pt_1 CP_1
motivazione che la durata complessiva di questi escludeva che assumesse rilevanza il periodo lavorato alle dipendenze dell'Agenzia.
Dunque, non può accedersi alla ricostruzione della difesa del secondo la Pt_1
quale il lavoratore aveva acquisito il diritto alla qualifica in virtù della prima assunzione e tanto soprattutto se si considera che i contratti a termine unificati dalla sentenza di accertamento prevedono l'inquadramento nella qualifica B1.
In conclusione, l'appellante non ha diritto alla qualifica rivendicata né ex art. 52 del
D. Lvo 165/2001 né per averla conseguita all'esito della procedura selettiva a mezzo della quale è stato stipulato il primo contratto cui illegittimamente era stato apposto il termine di durata. 11. La norma dell'art. 52 del D. Lvo 165, per come costantemente intrepretata dalla giurisprudenza di legittimità, radica, tuttavia, in capo al dipendente il diritto ad essere retribuito per le mansioni effettivamente espletate e tanto a prescindere dalla ricorrenza delle ipotesi di cui al comma 2 della citata disposizione e dalla durata della destinazione alle mansioni superiori
Altrettanto irrilevante, ai fini del diritto in questione, è l'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.. ( cfr. tra molte altre
Cass. Sez. VI Lav Ordinanza n. 2102 del 24/01/2019).
Nel caso di specie, dunque, mentre è certamente condivisibile la ricostruzione della difesa erariale quanto alla insussistenza di un diritto alla superiore qualifica, è altresì indiscutibile, come testualmente richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio, che il laddove risulti avere espletato mansioni rapportabili ad una qualifica Pt_1
superiore rispetto a quella per la quale è stato retribuito, abbia diritto ad una retribuzione superiore.
12. Ad avviso della Corte detta prova deve ritenersi raggiunta.
Nel ricorso introduttivo del giudizio, infatti, il ha analiticamente descritto Pt_1
le attività disimpegnate:
1) front office: ricezione delle istanze finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno
2) istruttoria delle pratiche indirizzando gli utenti e consegnando la modulistica, ricezione dei carteggi delle pratiche da istruire, verifica della documentazione, completamento dell'istruttoria mediante controllo formale e sostanziale
3) gestione di una postazione di lavoro informatica presso l' con Org_1 password fornita dalla che consentiva l'accesso alle cartelle degli utenti ed CP_4
inserimento del protocollo d'identificazione e dei riscontri occorrenti per la gestione
4) svolgimento di attività esterna: operazione di censimento dei "campi rom" esistenti in Provincia di Napoli nei territori dei Comuni di Giugliano, Casoria o nelle circoscrizioni comunali di Napoli Doganella, San Giuseppe ed altri siti.
5) accettazione delle pratiche di "emersione", verifica delle stesse, ed eventuali integrazioni. Il oggi appellato non ha contestato l'espletamento di queste attività, come CP_1
affermato anche nella gravata sentenza che, sul punto, non è neppure censurata nell'odierno grado.
La documentazione depositata nel giudizio di primo grado, ed in particolare il provvedimento con il quale al è stata attribuita password di livello Pt_1
dirigenziale e gli ordini di servizio emessi in occasione di riorganizzazione dello con i quali vengono assegnate le descritte mansioni Organizzazione_2 inerenti l'istruttoria delle pratiche non solo per il rilascio del permesso di soggiorno in sede di primo ingresso ma anche per il ricongiungimento familiare, costituisce, poi ulteriore conferma delle mansioni come descritte nel ricorso ex art. 414 c.p.c..
Orbene, il c.c.n.l. per il triennio 1998/2001 prevedeva che fossero inquadrati nell'Area funzionale B i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, e per la competenza relativa a specifici processi operativi, svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.
Per la posizione economica B1 erano richieste, come specifiche professionali, conoscenze tecniche di base utili allo svolgimento dei compiti assegnati e capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
I compiti assegnati, per quel che qui ne occupa, consistevano in inserimento dati, dattilografia, composizione e duplicazione di testi, semplici attività di segreteria… la partecipazione alla raccolta ed al riordino dei dati;
e la collaborazione alle attività di sportello.
Or Per la posizione economica per contro, era prevista la capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati e la gestione delle relazioni dirette con gli utenti.
I lavoratori inquadrati nel detto livello potevano essere addetti ad elaborare dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilasciare copie, estratti e certificati, svolgere attività di istruttoria sulla base di procedure predefinite.
Orbene, ad avviso di questa Corte, non appare revocabile in dubbio che le attività sopra descritte e, come detto, non contestate e documentalmente comprovate, radichino in capo all'odierno appellante il diritto a percepire la retribuzione prevista per la posizione economica B3 che appare assai più rispondente alla professionalità del sin dalla assunzione con il contratto di somministrazione che, come sopra Pt_1
precisato, assegnava al lavoratore le mansioni previste proprio dal citato livello B3. L'odierno appellante, infatti, era dotato di password dirigenziale per l'accesso al sistema SUI (cfr. prot. 12915/2014 in atti del giudizio di primo grado) ed era tenuto all'esame della prescritta documentazione di rito ed al rilascio del Kit per richiedere il permesso di soggiorno relativamente ai primi ingressi (cfr. ordine di servizio n1/2015).
13. La tabella di equiparazione allegata al c.c.n.l. per il triennio 2006/2009, inoltre, ha espressamente previsto che all'inquadramento nel livello B3 corrisponda la seconda
Area con fascia retributiva F3.
Ne deriva che, dal gennaio 2006, il aveva diritto a percepire le retribuzioni Pt_1
parametrate al livello F3.
14. Come sopra precisato, tuttavia, il resistente ha ritualmente eccepito, CP_1
con la memoria ex art. 416 c.p.c. e ribadito in questo grado di appello, la prescrizione dei crediti per differenze di retribuzione maturati in epoca anteriore al quinquennio precedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
La eccezione è fondata non avendo il fornito prova di avere interrotto il Pt_1 termine prescrizionale prima della introduzione dell'odierno giudizio.
Il Giudice di legittimità, inoltre, con la recentissima sentenza n. 36197 resa a Sezioni
Unite in data 28/12/2023, ha ribadito che, per i lavoratori dipendenti dalla pubblica amministrazione, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine, il termine quinquennale decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non
è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
La appellata amministrazione, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle maturate differenze di retribuzione con decorrenza dal 4 gennaio 2016 e fino al gennaio
2018 epoca in cui è stato sottoscritto il contratto a tempo indeterminato rispetto al quale il non rivendica l'espletamento di mansioni superiori. Pt_1
15. Contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza deve, poi, trovare accoglimento la domanda con la quale il ha chiesto il riconoscimento, a fini Pt_1
di anzianità di servizio e di ricostruzione della carriera, di tutto il periodo lavorato alle dipendenze del resistente . CP_1 La Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al Principio di non discriminazione, recita.
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto
o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per
l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
La stessa mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare siffatti lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022,
YT e altri contro e altro, C-282/19, EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del Org_4
17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Siffatta Clausola, quindi, serve a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato che siano comparabili, salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato.
La Clausola dell'Accordo quadro in questione va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (in tal senso, sentenza del 21 novembre 2018, Persona_1
e , C-245/17, EU:C:2018:934, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). Persona_2
Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza. La logica del principio di non discriminazione richiede una comparazione delle singole condizioni di impiego previste nel contratto a tempo determinato e in quello a tempo indeterminato ad esso paragonabile, al fine di verificare se il lavoratore a tempo determinato benefici di un trattamento deteriore non giustificato da ragioni oggettive.
Una valutazione globale delle condizioni di impiego non può, pertanto, giungere al risultato di giustificare un tale trattamento deteriore.
Ovviamente, l'esame delle condizioni di impiego deve considerare tutti gli aspetti del contratto che possono incidere sulla parte del trattamento (nel caso de quo, economico) che viene in considerazione, in quanto un apparente svantaggio potrebbe essere compensato in qualche modo da altra clausola del contratto a tempo determinato.
Ciò che rileva, però, è che, ai fini di detta comparazione, siano prese in esame condizioni di impiego rilevanti nella specie.
16. Nel caso che qui ne occupa, l'odierno appellato non ha offerto alcuna giustificazione della diversificazione di trattamento che rileva, a tacer d'altro, sotto il profilo del mancato riconoscimento del periodo di lavoro prestato in virtù di contratti a termine rispetto a quello prestato a tempo indeterminato.
In altri termini, al non risulta sia stata riconosciuta, con la assunzione, la Pt_1
anzianità di servizio di oltre 10 anni maturata in virtù dei contratti a tempo determinato.
Dunque, lo stesso ha diritto alla ricostruzione di carriera nella quale, sotto il profilo economico, dovrà tenersi conto del diritto alla retribuzione maggiorata maturato per effetto della adibizione a mansioni del profilo superiore B3/F3.
17. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado in ragione della metà.
La residua metà, liquidata in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM.
55/2014 e 147/2022, segue la soccombenza con attribuzione
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della impugnata sentenza dichiara il diritto di alla ricostruzione economica della carriera con Parte_1
retribuzione parametrata alla II Area Funzionale – profilo B3 – dal 1.1.2006 F3 - del c.c.n.l. di comparto e, per l'effetto
- condanna l'appellato al pagamento in favore del delle CP_1 Pt_1
differenze di retribuzione maturate dal 4 GENNAIO 2016 e fino al 1 GENNAIO 2018 da quantificare in separata sede oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
- compensa le spese del doppio grado in ragione della metà;
- condanna l'appellato alla rifusione della residua metà delle spese che CP_1 liquida in € 1.200,00 per il giudizio di primo grado ed in € 1.000,00 per l'appello oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv.
G. Limatola, anticipatario.
In Napoli, il 28/02/2024
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa