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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4393/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORELLI ELISA e, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in STR. F. MAESTRI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv. TORELLI
ELISA
OPPONENTE
C o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI EDOARDO e dell'avv. CAPELLI LUCIA, domiciliata in
CANCELLERIA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1075/2023, emesso da questo Parte_1
Tribunale a favore dell' per l'importo di euro Controparte_1
28.441,59, iva inclusa, oltre interessi moratori e spese del monitorio.
In particolare, l'opponente ha chiesto, in via preliminare, che sia dichiarata l'improcedibilità del procedimento monitorio per abuso del diritto.
Nel merito, il ha eccepito vizi delle opere e mancato rispetto del termine essenziale per il Pt_1 completamento delle stesse e, conseguentemente, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, per compensazione con il credito di euro 16.590,84, determinato dal Ctu nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., espletato ante causam.
Con riguardo all'eccezione di abuso del diritto, l'opponente ha esposto che l' ha Controparte_1 illegittimamente frazionato il credito complessivo derivante dall'unico contratto d'appalto, ottenendo un distinto decreto ingiuntivo, per la somma di euro 24.200,00, oltre interessi e spese del monitorio, nei confronti di e , nella loro qualità di eredi di e per le Parte_1 Parte_2 Persona_1 rispettive quote di 1/3 ( ) e ¾ ( ). Parte_1 Parte_2
Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, preliminarmente eccependo la decadenza del dalla garanzia per vizi, ex art. 1667 c.c. Pt_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 11.850,75,
l'opponente, senza contestazione di parte opposta, ha dato atto di averne eseguito il pagamento. Il ha, inoltre, dato atto, senza contestazione alcuna di controparte, che il giudizio di opposizione Pt_1 promosso avverso il secondo decreto ingiuntivo è stato estinto, in quanto il credito da esso portato è stato pagato.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ha limitato la domanda alla revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto ed alla compensazione del credito di parte opposta con il credito di euro 16.590,84, per vizi delle opere.
A parere di questo giudicante, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 1667 c.c. deve essere respinta, in quanto dalla e-mail del 23.12.2019, prodotta dall'opponente (doc. 6), si evince che la società opposta ha riconosciuta l'esistenza dei vizi, tanto da affermare “da parte nostra c'è sempre stata la disponibilità nei suoi confronti per far fronte a qualsiasi lavoro non eseguito a regola dell'arte, se non fosse che Lei
pagina 2 di 4 ci ha risposto che a casa sua non saremmo più entrati”.
Nel merito, si osserva che i vizi riscontrati dal Ctu sono quelli di cui alla relazione, alla quale si fa rinvio per la descrizione, ovvero vizi degli intonaci, esterni ed interni, vizi nella posa del piatto doccia e degli attacchi del termo arredo, nel bagno del primo piano, nonché vizi riguardanti l'ingresso di acqua piovana da un foro di collegamento eseguito dall'Impresa in assistenza alla posa della caldaia.
Il Ctu ha valutato il deprezzamento di intonaci e rasature non eseguite a regola d'arte nella somma pari ad euro 5.180,84; il ripristino dei vizi nel locale bagno nella somma di euro 590,00; il ripristino dei vizi nel locale centrale termica nella somma di euro 820,00; il tutto per un totale di euro 6.590,84, oltre Iva
Il Ctu, inoltre, ha valutato il deprezzamento dell'immobile, causato dalle opere di finitura mal eseguite, in misura pari ad euro 10.000,00.
Dall'importo ancora dovuto all'appaltatore, pari ad euro 28.441,59 (Iva inclusa del 10%), deve, dunque, essere detratta, a titolo di compensazione, la somma di euro 17.249,92, pari ad euro 16.590,84, oltre Iva del 10% da applicarsi sulla somma di euro 6.590,84. Ne deriva che la somma residua spettante all'appaltatore è pari ad euro 11.191,67. Poiché il ha già versato la maggior somma di euro Pt_1
11.850,75, si ritiene che null'altro sia dovuto. Il decreto ingiuntivo deve, conseguentemente, essere revocato.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
L'accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide: accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1075/2023, emesso dal Tribunale di Parma a favore dell' Controparte_1
[...] dato atto dell'eseguito versamento di euro 11.850,75 da parte dell'opponente alla società opposta, dichiara che null'altro è dovuto all' Controparte_1 pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte opposta;
dichiara le spese processuali, anche di Ctu ex art. 696 bis c.p.c., integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Parma, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4393/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORELLI ELISA e, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in STR. F. MAESTRI 4 PARMA, presso lo studio dell'avv. TORELLI
ELISA
OPPONENTE
C o n t r o
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI EDOARDO e dell'avv. CAPELLI LUCIA, domiciliata in
CANCELLERIA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1075/2023, emesso da questo Parte_1
Tribunale a favore dell' per l'importo di euro Controparte_1
28.441,59, iva inclusa, oltre interessi moratori e spese del monitorio.
In particolare, l'opponente ha chiesto, in via preliminare, che sia dichiarata l'improcedibilità del procedimento monitorio per abuso del diritto.
Nel merito, il ha eccepito vizi delle opere e mancato rispetto del termine essenziale per il Pt_1 completamento delle stesse e, conseguentemente, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, per compensazione con il credito di euro 16.590,84, determinato dal Ctu nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., espletato ante causam.
Con riguardo all'eccezione di abuso del diritto, l'opponente ha esposto che l' ha Controparte_1 illegittimamente frazionato il credito complessivo derivante dall'unico contratto d'appalto, ottenendo un distinto decreto ingiuntivo, per la somma di euro 24.200,00, oltre interessi e spese del monitorio, nei confronti di e , nella loro qualità di eredi di e per le Parte_1 Parte_2 Persona_1 rispettive quote di 1/3 ( ) e ¾ ( ). Parte_1 Parte_2
Parte opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, preliminarmente eccependo la decadenza del dalla garanzia per vizi, ex art. 1667 c.c. Pt_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 11.850,75,
l'opponente, senza contestazione di parte opposta, ha dato atto di averne eseguito il pagamento. Il ha, inoltre, dato atto, senza contestazione alcuna di controparte, che il giudizio di opposizione Pt_1 promosso avverso il secondo decreto ingiuntivo è stato estinto, in quanto il credito da esso portato è stato pagato.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ha limitato la domanda alla revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto ed alla compensazione del credito di parte opposta con il credito di euro 16.590,84, per vizi delle opere.
A parere di questo giudicante, l'opposizione deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, l'eccezione di decadenza sollevata ex art. 1667 c.c. deve essere respinta, in quanto dalla e-mail del 23.12.2019, prodotta dall'opponente (doc. 6), si evince che la società opposta ha riconosciuta l'esistenza dei vizi, tanto da affermare “da parte nostra c'è sempre stata la disponibilità nei suoi confronti per far fronte a qualsiasi lavoro non eseguito a regola dell'arte, se non fosse che Lei
pagina 2 di 4 ci ha risposto che a casa sua non saremmo più entrati”.
Nel merito, si osserva che i vizi riscontrati dal Ctu sono quelli di cui alla relazione, alla quale si fa rinvio per la descrizione, ovvero vizi degli intonaci, esterni ed interni, vizi nella posa del piatto doccia e degli attacchi del termo arredo, nel bagno del primo piano, nonché vizi riguardanti l'ingresso di acqua piovana da un foro di collegamento eseguito dall'Impresa in assistenza alla posa della caldaia.
Il Ctu ha valutato il deprezzamento di intonaci e rasature non eseguite a regola d'arte nella somma pari ad euro 5.180,84; il ripristino dei vizi nel locale bagno nella somma di euro 590,00; il ripristino dei vizi nel locale centrale termica nella somma di euro 820,00; il tutto per un totale di euro 6.590,84, oltre Iva
Il Ctu, inoltre, ha valutato il deprezzamento dell'immobile, causato dalle opere di finitura mal eseguite, in misura pari ad euro 10.000,00.
Dall'importo ancora dovuto all'appaltatore, pari ad euro 28.441,59 (Iva inclusa del 10%), deve, dunque, essere detratta, a titolo di compensazione, la somma di euro 17.249,92, pari ad euro 16.590,84, oltre Iva del 10% da applicarsi sulla somma di euro 6.590,84. Ne deriva che la somma residua spettante all'appaltatore è pari ad euro 11.191,67. Poiché il ha già versato la maggior somma di euro Pt_1
11.850,75, si ritiene che null'altro sia dovuto. Il decreto ingiuntivo deve, conseguentemente, essere revocato.
Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte opposta.
L'accoglimento dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide: accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1075/2023, emesso dal Tribunale di Parma a favore dell' Controparte_1
[...] dato atto dell'eseguito versamento di euro 11.850,75 da parte dell'opponente alla società opposta, dichiara che null'altro è dovuto all' Controparte_1 pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte opposta;
dichiara le spese processuali, anche di Ctu ex art. 696 bis c.p.c., integralmente compensate tra le parti.
pagina 3 di 4 Parma, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
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