Rigetto
Sentenza 3 gennaio 2025
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- 2. no ristoro per opposizione archiviazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 aprile 2026
- 3. la Consulta esclude l’illegittimitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 28 aprile 2026
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 27 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2025REG.PROV.COLL.
N. 09644/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9644 del 2022, proposto dalla società M.G. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Fantaccione e Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Città di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 06751/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento, in uno con gli atti presupposti:
- della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, prot. QI/155753/2021 del 9 settembre 2021, avente ad oggetto “Diniego della Domanda di Permesso di Costruire prot. QI24595 del 16.02.2015 – immobile sito in Roma Via Giulio Verne snc [ senza numero civico ] Municipio IV (ex V)," con la quale è stato disposto il rigetto della domanda di permesso di costruire presentata dalla società M.G. Immobiliare S.r.l. in data 16 febbraio 2015;
- della nota prot. QI20220011205 del 24 gennaio 2022, con la quale, in riscontro alla nota prot. RF 123519 del 29 dicembre 2021, Roma Capitale ha ritenuto che il progetto presentato dalla ricorrente non è assentibile in quanto non rispetterebbe gli standard urbanistici di cui al DM n. 1444/1968.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
2.1 La società M.G. Immobiliare s.r.l. (in prosieguo, MG) è proprietaria nel territorio di Roma Capitale di un lotto libero di terreno (identificato nel catasto terreni al foglio 606, part. 479 e 480) ricadente nel perimetro del Comparto E/2 a progettazione unitaria del Piano Particolareggiato “S.D.O. Pietralata”.
2.2 In data 16 febbraio 2015, la società ha presentato una domanda di permesso di costruire, acquisita da Roma Capitale al prot. n. QI24596/2015, per realizzare sul terreno suddetto la costruzione di un edificio avente destinazione mista (residenziale ed artigianale)
2.3 Con nota prot. n. 108177 del 26 giugno 2015, l’Amministrazione capitolina ha informato la società istante dell'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, ai quali la MG Immobiliare ha dato tempestivo riscontro.
2.4 In data 1 novembre 2015, Roma Capitale, con determinazione dirigenziale rep. n. 1333/2015 e prot. QI/154564/2015, ha respinto l'istanza di permesso di costruire per ritenuto contrasto con l’art. 6, comma h) delle n.t.a. del Piano Particolareggiato S.D.O. Pietralata, nella parte in cui esso prevedeva l'edificazione di un singolo lotto in assenza di una progettazione unitaria dell'intero comparto.
2.5 Con ricorso notificato in data 1 dicembre 2015 (n. r.g. 15801/2015), la società appellante ha adito il T.a.r. per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento della determinazione dirigenziale prot. QI/154564/2015.
2.6 Con ordinanza n. 1268/2016, il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dall’odierna ricorrente ai fini del riesame della domanda di permesso di costruire.
2.7 In seguito alla pronuncia cautelare del T.a.r., Roma Capitale, con determinazione dirigenziale prot. n. QI/139375 del 28 luglio 2016, in sede di riesame della richiesta, ha respinto nuovamente la domanda di permesso di costruire, confermando il contrasto con l’art. 6, lett. h) delle n.t.a. del Piano Particolareggiato “S.D.O. Pietralata”.
2.8 Con ricorso notificato in data 21 gennaio 2017 (n.r.g. 1457/2017), la società MG ha impugnato anche il secondo diniego, deducendo: i) violazione di legge per falsa applicazione dell’articolo 10 bis della legge 241 del 1990; ii) violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’articolo 6-bis della legge regionale Lazio numero 28 del 1980 oltre che per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e illogicità.
2.9 Sul piano sostanziale, la società lamentava: i) l’omessa considerazione della natura del fondo su cui intende costruire, trattandosi un fondo relitto e intercluso, completamente circondato da aree interamente edificate; ii) l’omessa considerazione che il comparto E 2, su cui insiste la proprietà della società, suddiviso in 2 sub-comparti, tra i quali il sub-comparto E2B, di interesse della ricorrente, è incompatibile con qualsiasi progettazione unitaria, essendo situato in area quasi completamente occupata da costruzioni già esistenti, oltre che dotata di sufficienti opere di urbanizzazione primaria e secondaria.; iii) la omessa applicazione dell’articolo 6-bis della legge regionale Lazio numero 28 del 1980 che consentirebbe l’edificazione sui lotti liberi di superficie non superiore a 1500 m², non suscettibili di destinazione a verde pubblico e servizi pubblici, nel rispetto dell’indice di fabbricabilità territoriale corrispondente alla densità abitativa fissata dalla variante.
2.10 Il T.a.r., con sentenza n. 4319 del 18 aprile 2018, previa riunione dei ricorsi n. 15801/2015 e n. 1457/2017, ha dichiarato improcedibile il primo di essi, per sopravvenuta carenza d’interesse, mentre ha accolto il secondo, per l’effetto annullando la determinazione dirigenziale prot. n. QI/139375 del 28 luglio 2016, con la quale appunto Roma Capitale aveva respinto la domanda per contrasto con l’art. 6, lett. h) delle n.t.a. del Piano Particolareggiato “S.D.O. Pietralata”.
2.11 Nella circostanza, il T.a.r.:
- ha ritenuto irrilevante la legge regionale numero 28 del 1980;
- ha osservato che l’edificazione in una zona totalmente urbanizzata non richiede obbligatoriamente uno strumento urbanistico di attuazione;
- ha richiamato sul punto il “ consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa [che] rimette all’amministrazione la valutazione circa la congruità del progetto di costruzione con il grado di urbanizzazione dell’area, alla stregua della normativa sugli standard urbanistici ”, ritenendo “ necessario un giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione sul carico urbanistico derivante dalla costruzione richiesta in rapporto agli standard urbanistici prescritti, provvedendo ad assentire oppure a negare il permesso di costruire coerentemente con tale valutazione ”;
- ha disposto, infine, “ una nuova valutazione della domanda di permesso di costruire alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza e confermati dalla presente sentenza, considerando la situazione di fatto in cui si trova il comparto edilizio di interesse della ricorrente ”.
2.12 In data 11 gennaio 2019, Roma Capitale, ha quindi riesaminato l'istanza di permesso di costruire presentata a suo tempo dalla ricorrente e, dopo avere acquisito il parere da parte della “Direzionale Pianificazione Generale del DPAU”, di segno negativo, ha comunicato alla Società il preavviso di diniego al rilascio del titolo edilizio.
2.13 La Società ha presentato le proprie controdeduzioni.
2.14 Con determinazione dirigenziale prot. QI/155753/2021 del 9 settembre 2021, Roma Capitale ha negato il rilascio del permesso di costruire per il seguente motivo: “ a prescindere dall’interclusione o meno del lotto di terreno già oggetto di pronunce da parte del TAR Lazio, l’intervento risulta in contrasto con quanto prescritto dall’art.4 “Modalità d’uso delle aree”, delle NTA del Piano Particolareggiato S.D.O. Pietralata, relativamente al sub-comparto “E2b”, in quanto le aree attualmente inedificate possono essere sistemate a verde o parcheggio di uso pertinenziale, mentre l’intervento proposto riguarda la nuova edificazione di un edificio residenziale-artigianale ”.
3. Avverso il provvedimento negativo, la Società ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. per il Lazio (n. r.g. 409/2022), deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 - lett. h, della n.t.a del piano particolareggiato dello S.D.O. - Pietralata; travisamento del decisum; elusione del giudicato:
a) l’Amministrazione ha affermato che, ricadendo il lotto in esame nel sub-comparto “E2b”, attualmente inedificato, lo stesso potesse essere destinato solo a “Verde o Parcheggio di uso pertinenziale” e non, come proposto dalla ricorrente, alla nuova edificazione di un edificio residenziale/artigianale, sennonché tale affermazione si pone in contrasto con le n.t.a. del piano particolareggiato S.D.O.-Pietralata nonché in elusione o travisamento del giudicato di cui alla sentenza del T.a.r. n. 4319/2018;
b) la pronuncia n. 4319/2018 ha statuito l’inapplicabilità del citato articolo 6, lettera h, delle n.t.a. limitatamente alla prescrizione che imponeva la progettazione unitaria dell'intero comparto confermando invece per il resto l’efficacia della relativa previsione per il caso di specie, da ciò la piena applicabilità delle restanti previsioni dell’articolo 6 lettera h citato e in particolare di quelle che consentono l’edificazione per le categorie di attività abitativa, artigianale e produttiva;
c) l’ambito di rideterminazione dell’Amministrazione risultava conformato e circoscritto a tali ultimi profili fermo rimanendo il decisum – non impugnato e tradottosi in giudicato – in punto di non necessità del piano attuativo in relazione ad un lotto residuale ed intercluso, come quello di specie, ed in relazione alla applicabilità delle residue previsione dell’articolo 6 lettera h, delle n.t.a.;
d) la norma applicabile alla fattispecie in esame risulta incontrovertibilmente l’articolo 6, lettera h, delle n.t.a. del Piano particolareggiato, che regola specificamente i cd comparti misti di trasformazione urbanistica ed edilizia denominati E1, E2 ed E3 e nel secondo dei quali (E2) ricade il lotto in esame; il richiamo all’articolo 4 delle stesse n.t.a. risulterebbe, dunque, erroneo ed inconferente.
II) Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 10 bis legge n. 241/1990; violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione alle n.t.a. del piano particolareggiato S.D.O.-Pietralata; difetto di istruttoria. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza, illogicità e ingiustizia. violazione dell'art. 42 Costituzione:
a) era precluso all’Amministrazione porre nuovi motivi ostativi alla base del provvedimento di diniego da ultimo adottato.
III) Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 21-septies legge n. 241/1990; violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione alle n.t.a. del piano particolareggiato S.D.O.-Pietralata; difetto di istruttoria. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza, illogicità e ingiustizia. violazione
dell'art. 42 Costituzione; violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del Tar n. 4319/2018:
a) il T.a.r., con la sentenza n. 4319/2018: i) ha escluso che vi fossero ragioni di contrasto tra l’intervento proposto e la disciplina stessa; ii) ha ritenuto che il provvedimento di diniego fosse illegittimo per vizio motivazionale e difetto di istruttoria; iii) ha affermato che l'area può essere edificata secondo gli indici applicabili alla zona; iv) ha escluso ogni ragione di inedificabilità; pertanto, l’Amministrazione resistente era tenuta a rideterminarsi facendo esclusivo riferimento a tali principi, compiendo (esclusivamente) le attività valutative imposte dal T.a.r. circa l’adeguatezza degli standard urbanistici con riferimento all’ambito territoriale entro il quale dovrebbe essere realizzata la costruzione progettata.
IV) Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 10 e 10 bis legge n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere:
a) l’impugnato provvedimento è stato adottato senza tenere in alcuna considerazione le osservazioni presentate dalla ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo da ultimo avviato per il riesame della domanda.
V) Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 20 d.P.R. n. 380/2001; difetto di motivazione; eccesso di potere:
a) il titolo edilizio deve ritenersi formatosi per silentium in ragione sia dell'inutile decorso del termine, sia perché sussistono tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinato il rilascio del titolo edilizio, tra i quali la conformità dell'intervento progettato alla normativa urbanistico-edilizia.
3.1. Si è costituita in giudizio per resistere, Roma Capitale, che ha eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del P.R.G. vigente rispetto al quale il progetto proposto da controparte risulterebbe incongruente laddove questo ha sostanzialmente confermato la destinazione a verde o parcheggio di uso pertinenziale per l’area in questione.
3.2. Con motivi aggiunti, depositati il 4 febbraio 2022, la società MG ha impugnato per illegittimità derivata e vizi propri la nota prot. QI20220011205 del 24 gennaio 2022, prodotta in corso di giudizio, con la quale l’Amministrazione riteneva il progetto presentato dalla ricorrente non assentibile in quanto non rispetterebbe gli standard urbanistici di cui al d.m. n. 1444/1968.
La Società lamentava che:
a) “per la prima volta e con motivazione postuma e inammissibile” Roma Capitale sosteneva “che il progetto presentato dalla ricorrente e per cui è causa non sarebbe assentibile perché: - l’intervento comporterebbe un “doppio incremento di carico urbanistico atteso che le aree interessate vanno a detrimento di “zone da sistemazione a verde o parcheggio”; - l'edificazione proposta sarebbe “priva dei necessari standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968”;
b) l’Amministrazione resistente, senza svolgere alcuna verifica in loco e senza motivare la propria scelta, si sarebbe “limitata ad affermare, in modo assolutamente tautologico, che per il sol fatto che il progetto in questione prevede un nuovo insediamento abitativo in una zona destinata a verde e parcheggi non risulterebbero rispettati gli standard;
c) Roma Capitale, nell'anno 2019, con permesso di costruire n. 250 del 28 novembre 2019, ha assentito nel lotto accanto a quello di MG Immobiliare s.r.l. l’edificazione di un fabbricato di dieci piani fuori terra, sicché, “se si è ritenuto che per tale edificazione fossero rispettati gli standard, notevolmente aggravati rispetto alla situazione preesistente, non si vede come un giudizio diverso possa oggi essere espresso in relazione all’iniziativa della ricorrente”;
d) la verifica degli standard avrebbe dovuto essere compiuta secondo quanto previsto nelle n.t.a. del p.r.g. (artt. 6 e ss.) che prevedono requisiti molto meno stringenti di quelli che l’Amministrazione pretende di utilizzare;
e) in ogni caso, la questione relativa agli standard urbanistici deve intendersi già provata e comunque coperta dal giudicato.
3.3. Il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza n. 6751 del 25 maggio 2022, prescindeva dall’esame delle eccezioni di inammissibilità in quanto riteneva il ricorso principale infondato e i motivi aggiunti inammissibili per carenza di interesse.
In particolare, il giudice di I grado:
a) ha interpretato il vincolo derivante dal giudicato con cui il TAR aveva imposto a Roma Capitale nel senso che l’amministrazione dovesse “procedere ad una nuova valutazione della domanda di permesso di costruire alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza e confermati dalla presente sentenza, considerando la situazione di fatto in cui si trova il comparto edilizio di interesse della ricorrente”;
b) ha rilevato che “l’amministrazione, ai fini della riedizione del procedimento, non avrebbe potuto addurre il dato formale della mancanza di una pianificazione unitaria ai fini della reiezione della domanda di permesso di costruire ma, nell’ambito del giudizio tecnico – discrezionale ad essa devoluto dal Tribunale, ben avrebbe potuto tenere conto delle altre norme urbanistiche rilevanti nella fattispecie come l’art. 4 NTA del Piano Particolareggiato del Comprensorio Direzionale Pietralata”;
c) ha osservato che “il citato art. 4 consente solo interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia ma non di aumento di volumetria come quello cui è finalizzata la domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente”;
d) ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 10 bis della l. n. 241/90, nel testo novellato dall’art. 12 comma 1 lettera e) della l. 120/2020, in casi come quello per cui è causa, in cui la riedizione del procedimento è avvenuta su impulso giurisdizionale e non ad istanza di parte;
e) ha ritenuto, altresì, non applicabile alla fattispecie l’art. 20 della l. n. 241/1990, sulla formazione del silenzio assenso, nei casi “in cui la riedizione del procedimento è effettuata su impulso giurisdizionale e non su domanda di parte”; inoltre, per mancanza nel caso di specie degli elementi essenziali per la formazione del provvedimento tacito, così come interpretati dalla giurisprudenza fino a quel momento costante, stante il contrasto del progetto con le norme urbanistiche;
f) ha dichiarato, infine, inammissibili i motivi aggiunti proposti avverso la nota del 24 gennaio 2022, al pari della richiesta di informazioni del 29 dicembre 2021, in quanto entrambe le note impugnate sarebbero state prive di valore e natura provvedimentale, trattandosi di atti interni indirizzati all’Avvocatura capitolina e strumentali alla difesa in giudizio.
4. Ha appellato la società MG Immobiliare, che censura la sentenza per i seguenti motivi.
I) Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 21-septies, l. n. 241/1990, travisamento del decisum ed elusione del giudicato; violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione alle n.t.a del piano particolareggiato S.D.O. Pietralata; difetto di istruttoria. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza, illogicità e ingiustizia. violazione dell'art. 42 Costituzione; violazione e/o elusione del giudicato di cui alla sentenza del Tar n. 4319/2018.
II) Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 10-bis legge n. 241/1990, violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione alle n.t.a del piano particolareggiato S.D.O. Pietralata; difetto di istruttoria e di motivazione. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza, illogicità e ingiustizia; violazione dell'art. 42 Costituzione.
III) Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 20 d.P.R. n. 380/2001; difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto. carenza dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione. illogicità manifesta.
IV) Violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 35 e 34 c.p.a.; erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti; omessa valutazione della portata autonomamente lesiva della nota impugnata. travisamento della fattispecie per cui è causa.
4.1. Con atto 19 dicembre 2022, Roma Capitale reitera le eccezioni dedotte in primo grado e chiede il rigetto dell’appello.
5. All’udienza del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è infondato. La sua infondatezza consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata da Roma Capitale.
7. Con il primo motivo (sopra, par. 4-I), la Società sostiene che l’interpretazione in merito alla portata vincolante del giudicato offerta dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata sarebbe irragionevole ,oltre che contraria al c.d. principio dello one shot affermato dalla giurisprudenza amministrativa.
Roma Capitale avrebbe, inoltre, rigettato per la terza volta l’istanza presentata da M.G. Immobiliare adducendo la presunta violazione dell’art. 4 delle n.t.a del piano particolareggiato “S.D.O. Pietralata” e, quindi, un profilo diverso ed ulteriore, ma già emergente dalle istruttorie precedentemente poste in essere e censurate dal giudice amministrativo.
7.1 Le censure sono infondate.
7.2. Occorre, preliminarmente, perimetrare l’ambito del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4319/2018 che ha conformato il successivo ri-esercizio del potere amministrativo all’esito del quale è stato adottato il provvedimento oggetto dell’odierno giudizio.
A tal fine necessita principiare dal provvedimento rep. n. QI/1333/2015 e prot. n. QI/154564/2015 del 28 settembre 2015, recante la reiezione dell'istanza n. 150024596 del 16 febbraio 2015 col quale Roma Capitale aveva respinto l’istanza presentata dalla società ricorrente in data 16 febbraio 2015 per ottenere il permesso di costruire per cui è causa.
Il diniego veniva motivato con il contrasto delle opere da realizzare con l’articolo 6, comma H, delle norme tecniche di attuazione del Piano particolareggiato - S.D.O. Pietralata che non consentirebbe la presentazione di progetti per singoli lotti, imponendo una progettazione unitaria riguardante l’intero comparto E2.
Il T.a.r. ordinava all’amministrazione il riesame del provvedimento negativo.
L’amministrazione capitolina confermava il diniego di permesso di costruire con il provvedimento numero 874 del 28 luglio 2016, opponendo il contrasto del progetto con gli articoli 3 e 4 del regolamento edilizio, per carenza di documentazione nonché contrasto con l’articolo 6H delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato S.D.O. Pietralata, approvato con delibera di giunta regionale numero 79/2001 e successiva variante approvata con delibera di giunta comunale numero 208 del 2012.
La Società lamentava che, sebbene le norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato Pietralata non consentissero la costruzione su un singolo lotto, prevedendo l’obbligo di una progettazione unitaria per comparto, si dovrebbe tener conto del fatto che il comparto E2, suddiviso in 2 sub-comparti, tra i quali il sub-comparto E2B, di interesse della ricorrente, sarebbe incompatibile con qualsiasi progettazione unitaria, essendo situato in area quasi completamente occupata da costruzioni già esistenti, oltre che dotata di sufficienti opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il T.a.r. incentrava, pertanto, la decisione sul rilievo sostanziale della edificabilità di fatto dei fondi interclusi, sicché, richiamata la giurisprudenza per cui l’edificazione in una zona totalmente urbanizzata non richiederebbe obbligatoriamente uno strumento urbanistico di attuazione, nonché “Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa” che “rimette all’amministrazione la valutazione circa la congruità del progetto di costruzione con il grado di urbanizzazione dell’area, alla stregua della normativa sugli standard urbanistici”, riteneva nel caso specifico, “necessario che l’amministrazione valuti l’adeguatezza degli standard urbanistici con riferimento all’ambito territoriale entro il quale dovrebbe essere realizzata la costruzione progettata”, ovvero “un giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione sul carico urbanistico derivante dalla costruzione richiesta in rapporto agli standard urbanistici prescritti, provvedendo ad assentire oppure a negare il permesso di costruire coerentemente con tale valutazione”.
Il T.a.r. annullava, pertanto, il provvedimento impugnato affinché l’amministrazione potesse “procedere ad una nuova valutazione della domanda di permesso di costruire alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza e confermati dalla presente sentenza, considerando la situazione di fatto in cui si trova il comparto edilizio di interesse della ricorrente concludeva l’amministrazione possa procedere ad una nuova valutazione della domanda”.
Il giudicato di cui alla sentenza del 18 aprile 2018, n. 4319, ha richiesto, pertanto, “un giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione sul carico urbanistico derivante dalla costruzione richiesta in rapporto agli standard urbanistici prescritti, provvedendo ad assentire oppure a negare il permesso di costruire coerentemente con tale valutazione”.
7.3. Così perimetrato il giudicato, n. 4319/2018, il Collegio osserva che la norma agendi veicolata dalla su menzionata decisione costituisce il risultato di una lettura complessiva dell’impianto motivazionale, muovendo dalla quale si evince che il vincolo conformativo ha imposto alla amministrazione di valutare, più in generale e funditus, “l’adeguatezza degli standard urbanistici con riferimento all’ambito territoriale entro il quale dovrebbe essere realizzata la costruzione progettata”.
Il giudizio tecnico-discrezionale che l’amministrazione è stata chiamata a compiere ha riguardato l’incidenza dell’intero carico urbanistico derivante dalla costruzione richiesta in rapporto agli standard urbanistici prescritti.
Un giudizio, quindi, molto più vasto e complesso rispetto alla mera verifica in concreto dello stato di fatto in cui si trovano i terreni, pure oggetto questo di valutazione in concreto ma pur sempre nell’ambito e tenuto conto della conformità urbanistica del progetto con le norme della pianificazione.
Il T.a.r. ha colto, infatti, un deficit istruttorio e di motivazione in relazione a tutti gli aspetti urbanistici non adeguatamente valutati nel loro complesso.
7.4. Consegue a tanto che, il provvedimento adottato in sede di ri-esercizio del potere non si è affatto posto in elusione né in violazione del giudicato, laddove l’amministrazione, richiamate le norme di Piano regolatrici della edificabilità nella zona de qua alla luce del contenuto del progetto presentato dalla Società, ha riscontrato il “contrasto con quanto prescritto dall’art. 4 “Modalità d’uso delle aree”, delle NTA del Piano Particolareggiato S.D.O. Pietralata, relativamente al sub-comparto “E2b”, in quanto le aree attualmente inedificate possono essere sistemate a Verde o Parcheggio di uso pertinenziale, mentre l’intervento proposto riguarda la nuova edificazione di un edificio residenziale-artigianale”.
Roma Capitale, nel motivare il diniego, ha verificato la compatibilità del progetto con il carico urbanistico derivante dalla costruzione richiesta, ciò in ragione degli standard urbanistici prescritti dallo strumento pianificatorio (che tali aree ha destinato a “Verde o Parcheggio di uso pertinenziale”), rendendo un giudizio di non conformità del progetto rispetto ai suddetti standard (da salvaguardare), per il cui reperimento era stata, appunto, prevista la destinazione d’uso sopra menzionata.
Il contenuto motivazionale del divisato provvedimento si è articolato, pertanto, all’interno della sfera di discrezionalità tecnica lasciata intonsa dal vincolo conformativo dettato dalla sentenza n. 4319/2018.
7.5. Vanno respinte, pertanto, le censure di elusione e violazione del giudicato.
7.6. Per le ragioni testé evidenziate, va respinta anche la seconda censura dedotta col primo motivo di appello, con cui la Società Roma Capitale sostiene che Roma Capitale avrebbe rigettato per la terza volta l’istanza presentata da M.G. Immobiliare sulla base di un profilo diverso e ulteriore rispetto al primo diniego.
L’effetto conformativo contenuto nel giudicato lasciava libera l’amministrazione di determinarsi nel quid della valutazione degli aspetti relativi alla incidenza del progetto sugli standard urbanistici e alla sua conformità con questi.
8. Con il secondo motivo di appello (sopra, par. 4-II), la Società lamenta che il T.a.r. non avrebbe fatto buon governo dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, laddove ha affermato che “l’art. 10 bis l. n. 241/1990 non risulta applicabile alla fattispecie in cui la riedizione del procedimento è avvenuta su impulso giurisdizionale e non ad istanza di parte”. Il T.a.r. non avrebbe considerato:
- che la norma in questione introduce, dal punto di vista sostanziale, un vincolo conformativo e preclusivo per l’Amministrazione, non soltanto relativamente alla motivazione del provvedimento finale rispetto al quale è stata inviata la comunicazione di preavviso di rigetto bensì, anche in caso di riedizione del potere conseguente ad annullamento giurisdizionale del provvedimento stesso, riverberandosi tale effetto sull’attività amministrativa ulteriore ad una pronuncia giurisdizionale di annullamento;
- che l’Amministrazione “ha omesso qualsiasi tipo di istruttoria e/o accertamento in relazione a quanto sostenuto dalla ricorrente nei propri scritti difensivi”.
8.1. Il motivo è infondato, ma per ragioni di diritto diverse da quelle articolate dal T.a.r.
8.2. Il nuovo testo dell’articolo 10- bis della legge n. 241/1990 (come modificato dall'art. 9, comma 3, della legge n. 180 del 2011, poi dall'art. 12, comma 1, lettera e), legge n. 120 del 2020) così recita: “ In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato ”.
Il Collegio osserva che, diversamente da quanto opinato dal giudice di primo grado, il testo dell’art. 10- bis citato, nella sua nuova formulazione, si riferisce proprio alle ipotesi di annullamento giurisdizionale e alla successiva edizione del potere amministrativo. Esso, pertanto, si applica al caso in esame.
Tuttavia, in mancanza di indici espressi in contrario, la disposizione va interpretata - in quanto recante norma di natura “sostanziale” - come limite, non già ai poteri del giudice bensì, ai (successivi) poteri (conformativi) della pubblica amministrazione.
Pertanto, per “motivi già risultanti dall’istruttoria” devono intendersi non quelli astrattamente desumibili dalla situazione di fatto e di diritto desumibile dalla pratica , ma quelli che l’amministrazione si fosse in qualche modo già rappresentati nell’istruttoria concretamente compiuta, pur non ritenendo di valorizzarli nel pre-diniego.
Applicando le su esposte coordinate al caso di specie, il Collegio osserva che, nel preavviso di diniego prot. 108177 del 26 giugno 2015, l’amministrazione capitolina si era rappresentata, quale motivo ostativo, esclusivamente la circostanza per cui il lotto in questione ricadeva nel “Comparto E2 del piano particolareggiato soggetto a progettazione unitaria (cfr. doc. 5 ricorso I grado) e che nulla in più viene detto nel diniego definitivo prot. 139375 del 28 luglio 2016 (cfr. doc. 7 ricorso I grado). Il motivo di diniego poi valorizzato ed esternato nel provvedimento qui impugnato, prot. 155753/2021 del 9 settembre 2021 (doc. 1 ricorso I grado) e nel relativo preavviso di diniego prot. n.130446 del 15 luglio 2021 (doc. 2 ricorso I grado) in quegli atti precedenti non risultava e non consta che nel corso dell’istruttoria relativa l’amministrazione lo avesse in qualche modo considerato. Di conseguenza, non si può parlare di motivo di diniego non ammissibile perché “già risultante dall’istruttoria”, ancorché esso fosse astrattamente ricavabile già in precedenza dalla situazione di fatto e di diritto sottesa al fascicolo.
9. Con il terzo motivo di appello, la Società contesta la statuizione del T.a.r., che ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 in quanto: i) il procedimento amministrativo sarebbe stato riaperto su impulso giudiziale; ii) mancavano i presupposti oggettivi per la formazione della fattispecie silenziosa.
La Società lamenta che il giudice di I grado non abbia in alcun modo motivato tale decisione, ma si sia limitato ad affermare che nel caso in cui il procedimento amministrativo venga riaperto su impulso giudiziale l’istituto del silenzio assenso non possa trovare applicazione.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Il silenzio assenso previsto dall’art. 20 del d.P.R. 380/2001, a semplice lettura della norma, presuppone una vicenda soltanto amministrativa, ovvero la presentazione di un’istanza alla quale segua, entro dati termini, l’inerzia dell’amministrazione, senza che fino a questo momento vi sia un intervento del giudice. Trattandosi di istituto di natura eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, non vi è la possibilità, anche per un’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di rispetto del principio di doverosità dell’azione amministrativa su impulso del giudice - di applicare in via analogica le norme relative al caso presente, da esse non previsto, di riedizione di potere su provvedimento giurisdizionale; tanto più che, in tale ipotesi, neppure è configurabile una domanda di impulso vera e propria.
10. Con il quarto motivo di appello, la Società lamenta:
i) che la nota prot. QI2022001125 del 24 gennaio 2022, diversamente da quanto affermato dal T.a.r. (che ha ritenuto inammissibile la sua impugnazione per carenza di interesse), avrebbe invece “una portata certamente autonomamente lesiva degli interessi di M.G. Immobiliare in quanto l’Amministrazione, mediante la stessa, avrebbe affermato, per la prima volta e con motivazione postuma e inammissibile, che il progetto presentato dalla ricorrente e per cui è causa non sarebbe assentibile in quanto: - l’intervento comporterebbe un “doppio incremento di carico urbanistico atteso che le aree interessate vanno a detrimento di “zone da sistemazione a verde o parcheggio”; - la costruzione non sarebbe prevista dal P.P., non compresa nella pianificazione attuativa e quindi sarebbe “priva dei necessari standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968”;
ii) il T.a.r. non avrebbe considerato che l’amministrazione capitolina, senza svolgere alcuna verifica in loco e senza motivare la propria scelta, si è limitata ad affermare in modo assolutamente tautologico che, per il sol fatto che il progetto in questione prevede un nuovo insediamento abitativo in una zona destinata a verde e parcheggi, non risulterebbero rispettati gli standard, con ciò omettendo di procedere, secondo la norma agendi fissata nella sentenza n. 4319 del 18 aprile 2018, alla valutazione dell’adeguatezza degli standard urbanistici con riferimento all’ambito territoriale entro il quale dovrebbe essere realizzata la costruzione progettata e altresì trascurando la norma applicabile alla fattispecie in esame, che risulterebbe incontrovertibilmente l’articolo 6, lettera h, delle n.t.a.;
iii) il T.a.r. non ha considerato che l’edificazione non era affatto “priva dei necessari standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968”, avendone la Società provata la sussistenza.
10.1. La prima censura, pur ammissibile, è comunque infondata.
10.2. L’ammissibilità rileva in ragione del fatto che, per quanto atto interno al procedimento, le sue motivazioni assumono comunque rilevanza in quanto esplicative delle ragioni sottese alla regolazione del rapporto fra le parti. Da qui, l’interesse ad impugnarle.
10.3. L’infondatezza, invece, rileva in ragione del fatto che la nota prot. QI2022001125 del 24 gennaio 2022 non reca affatto una motivazione postuma, quindi inammissibile; essa si limita, piuttosto, a meglio illustrare le ragioni di fatto già opposte in sede provvedimentale (contrasto con gli standard urbanistici), risolvendosi in una diversa articolazione del motivo ostativo già esplicitato (contrasto con l’art. 4 delle n.t.a.).
10.4. Quanto alle restanti due censure, che possono essere trattate congiuntamente, l’amministrazione capitolina non ha affatto pretermesso la valutazione circa l’adeguatezza degli standard urbanistici con riferimento all’ambito territoriale entro il quale dovrebbe essere realizzata la costruzione progettata, giacché – tenuto conto della scelta operata a monte dal pianificatore comunale, rimasta incontestata, e, quindi, della natura vincolata in parte qua del provvedimento impugnato – essa ha ravvisato nella classificazione delle aree in questione (appunto, a “verde e parcheggi”) la presenza di un vincolo (urbanistico) preclusivo al rilascio del titolo in ragione della destinazione delle medesime al rispetto degli standard; verifica, questa, che la sentenza n. 4319/2018 aveva lasciato libera nel quid.
11. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
12. Le ragioni sottese alla decisione possono giustificare la compensazione fra le parti delle spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.9644/2022 R.G.), lo respinge.
Compensa, fra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO