CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2024, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NA TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2023 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che chiedeva il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile, per tardività, l'istanza di ammissione del credito vantato da MA AN nei confronti di AN NZ, i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione. Il Tribunale rilevava che nella domanda di ammissione al passivo il ricorrente non prospettava l'ignoranza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, mentre la conoscenza della pendenza del procedimento medesimo si evinceva dalla circostanza, rappresentata nel corpo dell'istanza, che nel corso del procedimento di prevenzione, e prima della confisca definitiva, l'autorità giudiziaria aveva formulato una proposta transattiva a cui l'odierno istante aveva replicato inviando una controproposta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2027 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuta la conoscenza del procedimento di prevenzione, il Tribunale riteneva, altresì applicabile il termine di 180 giorni individuato pena di decadenza dall'art. 1, comma 299, della I. n. 228/12, che decorre dalla definitività della confisca, ovvero dalla pronuncia della Corte di Cassazione. Il Tribunale riteneva, inoltre, la comunicazione di cui all'art. 1, comma 206, della legge 228 del 2012, dato che tale avviso ha natura di pubblicità notizia e non incide sulla operatività del termine di decadenza previsto dalla legge. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011; dall'art. 1, comma 299, della I. n. 228/12): si deduceva che non sarebbe stata provata la effettiva conoscenza in capo al MA AN della data di definitività della confisca, tenuto conto che egli non era intervenuto nel procedimento di prevenzione, sicché ritenere che tale data possa decorrere dal deposito della pronuncia di Cassazione, non comunicata agli interessati, farebbe individuerebbe un termine a pena di decadenza da loro non conoscibile;
il ricorrente deduceva che egli avrebbe conosciuto la definitività del provvedimento di confisca solo con la comunicazione effettuata dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati, che, peraltro, aveva indicato il termine del 17 maggio 2022, rispettato dal ricorrente.. Si deduceva, inoltre, che sarebbe illogico ritenere che il termine assegnato ai creditori dall'art. 58, comma 2, d.lgs n. 159 del 2011, era irrilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio riafferma che in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre "indipendentemente" dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del "procedimento" di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del "provvedimento definitivo" di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non 2 imputabile (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018 Cc., Business Partner Italia S.p.a., Rv. 273660 - 01). Dalla sentenza richiamata e emerge che l'efficacia del termine di decadenza dal diritto del terzo di chiedere l'ammissione del proprio credito al dipende dalla prova della conoscenza non solo del "provvedimento definitivo di confisca", ma anche, in alternativa dalla prova della conoscenza del "procedimento di prevenzione". E' tuttavia possibile per il creditore chiedere la restituzione nel termine se dimostra di non averlo potuto rispettare per cause indipendenti dalla sua volontà. Ebbene, in aderenza a tali indicazioni ermeneutiche, il Tribunale di Palermo rilevava che il ricorrente non aveva in alcun modo prospettato l'ignoranza del provvedimento di prevenzione e dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, mentre la conoscenza della sussistenza del "procedimento" poteva evincersi dalla circostanza, rappresentata nella istanza di ammissione, che nel corso dello stesso e prima della confisca definitiva, l'autorità giudiziaria aveva formulato una proposta transattiva a cui l'odierno istante aveva replicato, senza che alla controproposta fosse stato dato alcun seguito (pag. 4 del provvedimento impugnato). Questa attività transattiva svolta nel corso del procedimento, a giudizio del Tribunale, integrava pienamente la prova della "conoscenza del procedimento" dalla quale discenderebbe l'onere di diligenza di seguirne le sorti e di presentare l'ammissione al credito nei termini che la legge ha stabilito a pena di decadenza. Quanto al diverso termine indicato dalla Agenzia nazionale per i beni confiscati, se ne ribadisce, in accordo con il dictum delle Sezioni Unite l'irrilevanza, ovvero la non incidenza sul termine decadenziale (Sez. U., n. 39608 del 22/02/2018, cit.) Quanto alla incidenza effettiva dell'avviso in questione sul termine di decadenza la si osserva che la stessa Agenzia nazionale per i beni confiscati, nell'avviso allegato, ha precisato, in nota, che il termine del 17 maggio 2022 era "ordinatorio" e non influiva sul verificarsi della decadenza indicata dall'art. 1, comma 199, della legge 228 del 2012. Come correttamente ritenuto dal Tribunale (pag. 2 del provvedimento impugnato) il termine di sei mesi per l'ammissione al credito decorreva, pertanto, dal 7 gennaio 2021, data della definitività della confisca, termine non "estensibile" dall'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, che consapevole di ciò, ha rimarcato l'indipendenza del termine decadenziale dal suo avviso. Non vi sono, dunque, elementi per ritenere che il ricorrente non fosse a conoscenza del procedimento e che, non abbia potuto rispettare il termine di decadenza per chiedere l'ammissione del suo credito allo stato passivo per causa a lui non imputabile. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al 3 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che chiedeva il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, dichiarava inammissibile, per tardività, l'istanza di ammissione del credito vantato da MA AN nei confronti di AN NZ, i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione. Il Tribunale rilevava che nella domanda di ammissione al passivo il ricorrente non prospettava l'ignoranza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, mentre la conoscenza della pendenza del procedimento medesimo si evinceva dalla circostanza, rappresentata nel corpo dell'istanza, che nel corso del procedimento di prevenzione, e prima della confisca definitiva, l'autorità giudiziaria aveva formulato una proposta transattiva a cui l'odierno istante aveva replicato inviando una controproposta. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2027 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 24/11/2023 Ritenuta la conoscenza del procedimento di prevenzione, il Tribunale riteneva, altresì applicabile il termine di 180 giorni individuato pena di decadenza dall'art. 1, comma 299, della I. n. 228/12, che decorre dalla definitività della confisca, ovvero dalla pronuncia della Corte di Cassazione. Il Tribunale riteneva, inoltre, la comunicazione di cui all'art. 1, comma 206, della legge 228 del 2012, dato che tale avviso ha natura di pubblicità notizia e non incide sulla operatività del termine di decadenza previsto dalla legge. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 52 e ss. d.lgs n. 159 del 2011; dall'art. 1, comma 299, della I. n. 228/12): si deduceva che non sarebbe stata provata la effettiva conoscenza in capo al MA AN della data di definitività della confisca, tenuto conto che egli non era intervenuto nel procedimento di prevenzione, sicché ritenere che tale data possa decorrere dal deposito della pronuncia di Cassazione, non comunicata agli interessati, farebbe individuerebbe un termine a pena di decadenza da loro non conoscibile;
il ricorrente deduceva che egli avrebbe conosciuto la definitività del provvedimento di confisca solo con la comunicazione effettuata dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati, che, peraltro, aveva indicato il termine del 17 maggio 2022, rispettato dal ricorrente.. Si deduceva, inoltre, che sarebbe illogico ritenere che il termine assegnato ai creditori dall'art. 58, comma 2, d.lgs n. 159 del 2011, era irrilevante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio riafferma che in tema di confisca di prevenzione, i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti per il quali non si applica la disciplina del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il Tribunale che ha disposto la confisca nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre "indipendentemente" dalle predette comunicazioni. L'applicazione di detto termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del "procedimento" di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del "provvedimento definitivo" di confisca ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non 2 imputabile (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018 Cc., Business Partner Italia S.p.a., Rv. 273660 - 01). Dalla sentenza richiamata e emerge che l'efficacia del termine di decadenza dal diritto del terzo di chiedere l'ammissione del proprio credito al dipende dalla prova della conoscenza non solo del "provvedimento definitivo di confisca", ma anche, in alternativa dalla prova della conoscenza del "procedimento di prevenzione". E' tuttavia possibile per il creditore chiedere la restituzione nel termine se dimostra di non averlo potuto rispettare per cause indipendenti dalla sua volontà. Ebbene, in aderenza a tali indicazioni ermeneutiche, il Tribunale di Palermo rilevava che il ricorrente non aveva in alcun modo prospettato l'ignoranza del provvedimento di prevenzione e dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca, mentre la conoscenza della sussistenza del "procedimento" poteva evincersi dalla circostanza, rappresentata nella istanza di ammissione, che nel corso dello stesso e prima della confisca definitiva, l'autorità giudiziaria aveva formulato una proposta transattiva a cui l'odierno istante aveva replicato, senza che alla controproposta fosse stato dato alcun seguito (pag. 4 del provvedimento impugnato). Questa attività transattiva svolta nel corso del procedimento, a giudizio del Tribunale, integrava pienamente la prova della "conoscenza del procedimento" dalla quale discenderebbe l'onere di diligenza di seguirne le sorti e di presentare l'ammissione al credito nei termini che la legge ha stabilito a pena di decadenza. Quanto al diverso termine indicato dalla Agenzia nazionale per i beni confiscati, se ne ribadisce, in accordo con il dictum delle Sezioni Unite l'irrilevanza, ovvero la non incidenza sul termine decadenziale (Sez. U., n. 39608 del 22/02/2018, cit.) Quanto alla incidenza effettiva dell'avviso in questione sul termine di decadenza la si osserva che la stessa Agenzia nazionale per i beni confiscati, nell'avviso allegato, ha precisato, in nota, che il termine del 17 maggio 2022 era "ordinatorio" e non influiva sul verificarsi della decadenza indicata dall'art. 1, comma 199, della legge 228 del 2012. Come correttamente ritenuto dal Tribunale (pag. 2 del provvedimento impugnato) il termine di sei mesi per l'ammissione al credito decorreva, pertanto, dal 7 gennaio 2021, data della definitività della confisca, termine non "estensibile" dall'Agenzia Nazionale per i beni confiscati, che consapevole di ciò, ha rimarcato l'indipendenza del termine decadenziale dal suo avviso. Non vi sono, dunque, elementi per ritenere che il ricorrente non fosse a conoscenza del procedimento e che, non abbia potuto rispettare il termine di decadenza per chiedere l'ammissione del suo credito allo stato passivo per causa a lui non imputabile. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al 3 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 novembre 2023.