Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Francesco Campagna Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2250 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 19.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1978), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fabio Gagliano, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa Caterina n. 107/D, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]) rappresentata e difesa, C.F._2 dall'avv. Elisabetta Nucera, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Magna Grecia n. 4/B, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 07.08.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 22.10.2011;
-considerato che con decreto dell'01.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 16.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
1
-rilevato che con ordinanza del 27.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, ostando all'accoglimento delle condizioni sottoscritte dalle parti la formulazione del punto 6 delle stesse, ed è stata fissata all'uopo l'udienza del 19.12.24, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la riformulazione secondo legge della condizione succitata, dando termine alle parti sino al 18.12.24 per il deposito di note scritte;
-considerato che mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza i rispettivi avvocati delle parti hanno riformulato la predetta condizione nei seguenti termini: “In ordine all''autovettura Nissan QASHQUAI targata EN702ZV, di proprietà del sig. ed in uso alla sig.ra per la gestione delle esigenze dei figli minori, Pt_1 Pt_2 si specifica che le parti, già in data 31.07.2024, hanno provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà in favore della sig.ra ”; Parte_2
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 22.10.2011; b) dal matrimonio sono nati due figli, Per_1 Per_ (01.06.2013) ed (16.04.2017), entrambi minorenni;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 07.08.2024 da e così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria parte II, serie A, u.1, n.577 anno 2011, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con diritto di fissare la loro residenza dove crederanno più opportuno, dando tempestiva comunicazione di ogni variazione all'altro coniuge e prestandosi sin da ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio anche per i figli;
2) La casa coniugale, sita in Reggio di Calabria - Via Mortara Ravagnese n. 26/C, di proprietà esclusiva del sig. , sarà assegnata alla sig.ra Parte_1 [...] Per_
che continuerà ad abitarci unitamente ai figli e . Su tale Pt_2 Per_1 immobile la sig.ra conserverà il diritto di abitazione finché i figli non Parte_2
2 diventeranno autosufficienti economicamente o fino al momento in cui la stessa o i figli decideranno di trasferirsi in altro immobile.
3) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, il sig. Parte_1 si impegna a prelevare dall'abitazione coniugale gli effetti personali di Sua proprietà;
4) La sig.ra concederà in comodato d'uso gratuito, al sig. Parte_2 [...]
, l'immobile di sua proprietà esclusiva, sito in Reggio Calabria alla Via Pt_1
Sottostazione n. 105 San Gregorio, affinché lo stesso possa abitarci senza alcun corrispettivo. Il sig. manterrà il diritto di abitazione su tale immobile Parte_1 sino a quando la sig.ra non deciderà di lasciare l'immobile coniugale Parte_2
(di proprietà del sig. o fino a quando non si verificheranno le condizioni Pt_1 indicate al precedente punto 2), tali da far cessare il diritto di abitazione della sig.ra sull'immobile coniugale. Il sig. si obbliga in ogni caso a lasciare Pt_2 Pt_1
l'immobile qualora la sig.ra dovesse decidere di venderlo per un urgente e Pt_2 imprevisto bisogno.
5) Le parti convengono altresì -per il caso dell'intraprendersi di relazioni sentimentali o convivenze con altra persona – di procedere con la massima delicatezza e nel rispetto della figura genitoriale di entrambi all'eventuale presentazione del nuovo compagno/a ai bambini, evitando confusioni e/o traumi che per loro sarebbero di certo pregiudizievoli.
6) In ordine all'autovettura Nissan QASHQUAI targata EN702ZV, di proprietà del sig. ed in uso alla sig.ra per la gestione delle esigenze dei figli minori, Pt_1 Pt_2 si specifica che le parti, già in data 31.07.2024, hanno provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà in favore della sig.ra. ; Parte_2 Per_
7) I figli minori e , stabilmente collocati presso la madre nella casa Per_1 coniugale, saranno affidati ad entrambi i genitori in modo che gli stessi possano esercitare congiuntamente la potestà genitoriale secondo il regime dell'affidamento condiviso e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi.
8) Il sig. , compatibilmente con le proprie esigenze e con le Parte_1 esigenze della Sig.ra avrà la facoltà di stare con i figli tutte le volte che Parte_2 vorrà; in ogni caso, quale contenuto minimo del diritto di visita, si precisa che il sig. trascorrerà almeno due pomeriggi la settimana con i figli dalle ore 17,30 e fino Pt_1 alle ore 20,00 (preferibilmente nelle giornate di Mercoledì e Venerdì) ed almeno due week-end al mese dall'uscita dalla scuola (ore 13,00) del sabato fino alle ore 20,00 della domenica.
9) Le festività verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternanza annuale e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
10) Quanto alle vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli
3 trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, avendo cura di comunicare anche le destinazioni prescelte e garantendo la reperibilità telefonica.
11) Il compleanno dei minori, se festeggiato fuori dalle rispettive abitazioni dei genitori, verrà trascorso con entrambi i genitori. In caso di disaccordo, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, alternandosi di anno in anno. Ugualmente avverrà per gli onomastici dei due bambini, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, alternandosi di anno in anno. Il compleanno e l'onomastico dei genitori, indipendentemente dalla frequentazione ordinaria, sarà trascorso con i minori. La festa del papà con il papà. La festa della mamma con la mamma.
12) In caso di malattia dei bambini il genitore che li ha in custodia deve avvertire tempestivamente l'altro genitore garantendogli il diritto di visita al minore, nonchè
l'eventuale accesso alla documentazione completa ed a tutte le notizie relative. 13) Entrambi i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento, dichiarando di essere, come sono, ciascuno in grado di provvedere a sé medesimo.
14) Il OR , si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno Parte_1
5 (cinque) di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico o versamento o ricarica di carta di credito/debito, la somma di € 600,00 (euro
300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Per_1 Per_ e alle coordinate IBAN appresso indicate: [...]. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat nazionali a decorrere dal primo anno successivo;
15) Quanto all'assegno unico famiglia i coniugi concordano che lo stesso sarà richiesto e percepito, nella misura del 50% ciascuno;
16) Le spese straordinarie in favore dei figli, così come previste dal Protocollo del
Tribunale di Reggio Calabria, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno;
Per le spese straordinarie i coniugi faranno riferimento al Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia elaborato dal Tribunale di Reggio Calabria, il cui art. 10 (indicante, a titolo esemplificativo, le varie tipologie di spese) viene trascritto, per stralcio, in questa sede. Ai fini del presente protocollo si considerano:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni,
4 rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
17) I coniugi dichiarano di rinunciare a qualunque altra erogazione reciproca e non espressamente prevista nel presente accordo e di non avere null'altro a che pretendete a qualsiasi titolo o ragione. Qualunque eventuale impegno debitorio dei coniugi sarà dagli stessi assolto senza alcuna conseguenza nei confronti dell'altro.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
Reggio Calabria, 13/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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