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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 17/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2452 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ST
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2452 / 2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Persona_1
e da nato il [...] a [...] Parte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VERCELLI ANNALISA come da procura allegata;
-ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “- le figli verranno affidate ad Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre in
Villanova d'Asti, Strada della Freisa n. 11;
- le decisioni di maggiore interesse per le figlie (istruzione, educazione e salute) verranno prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- la casa familiare, sita in Villanova d'Asti, Strada della Freisa n. 11 è assegnata alla sig.ra Per_1
proprietaria della stessa, con tutti gli arredi;
[...] - il padre potrà, da quando avrà una abitazione in centro a Villanova d'Asti (dalla quale le figlie possano raggiungere autonomamente il centro del paese), tenere con sé le figlie a settimane alterne dal tardo pomeriggio del giovedì, alle ore 21 della domenica sera, sempre compatibilmente con gli impegni delle figlie;
finché non avrà una abitazione in centro a Villanova d'Asti, il padre potrà tenere con sé le figlie, a settimane alterne, il giovedì dal tardo pomeriggio al venerdì mattina e poi, nella stessa settimana, dal sabato mattina alle ore 21 della domenica;
- il padre potrà tenere le figlie con sé durante le vacanze di Natale per 7 giorni, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio, con cadenza annuale, e per le vacanze di
Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerle con sé per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
- il padre si impegnerà a corrispondere, entro il 20 di ogni mese, a partire da luglio 2025, un contributo mensile di € 600,00 (seicento) per le figlie (€ 300,00 l'una) – da rivalutarsi annualmente secondo l'indici ISTAT – e a lasciare alla sig.r l'intero importo dell'assegno Per_1 unico percepito dai genitori, attualmente pari a € 390,00;
- qualora l'importo dell'assegno unico dovesse diminuire, le parti si impegnano a rivedere le condizioni sopra indicate;
- le spese straordinarie andranno previamente concordate da entrambi coniugi e nel caso di accordo, il relativo costo sarà suddiviso al 50% tra essi;
- il conto corrente cointestato andrà chiuso entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo e della somma presente sul suddetto conto, la sig.r tratterrà l'importo di € 1.970,26; il sig. Per_1 terrà la differenza;
Pt_1
- spese legali compensate”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/07/2025, i sig.ri e chiedevano Persona_1 Parte_1
a questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario delle minori (nata ad [...] il [...]) e (nata Persona_2 Persona_3 ad Asti il 20/05/2010) e regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Acquisito il parere favorevole del P.M., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
---
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse delle minori e non contrarie all'ordine pubblico. Spese di lite interamente compensate, vista la domanda congiunta delle parti.
A tutela della privacy dei ricorrenti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1) le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori, i quali, Persona_2 Persona_3 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre in Villanova d'Asti, Strada della
Freisa n. 11;
2) le decisioni di maggiore interesse per le figlie (istruzione, educazione e salute) verranno prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3) la casa familiare, sita in Villanova d'Asti, Strada della Freisa n. 11 è assegnata alla sig.ra Per_1
proprietaria della stessa, con tutti gli arredi;
[...]
4) il padre potrà, da quando avrà una abitazione in centro a Villanova d'Asti (dalla quale le figlie possano raggiungere autonomamente il centro del paese), tenere con sé le figlie a settimane alterne dal tardo pomeriggio del giovedì, alle ore 21 della domenica sera, sempre compatibilmente con gli impegni delle figlie;
finché non avrà una abitazione in centro a Villanova d'Asti, il padre potrà tenere con sé le figlie, a settimane alterne, il giovedì dal tardo pomeriggio al venerdì mattina e poi, nella stessa settimana, dal sabato mattina alle ore 21 della domenica;
5) il padre potrà tenere le figlie con sé durante le vacanze di Natale per 7 giorni, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio, con cadenza annuale, e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerle con sé per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
6) il padre si impegnerà a corrispondere, entro il 20 di ogni mese, a partire da luglio 2025, un contributo mensile di € 600,00 (seicento) per le figlie (€ 300,00 l'una) – da rivalutarsi annualmente secondo l'indici ISTAT – e a lasciare alla sig.ra l'intero importo dell'assegno Per_1 unico percepito dai genitori, attualmente pari a € 390,00;
7) qualora l'importo dell'assegno unico dovesse diminuire, le parti si impegnano a rivedere le condizioni sopra indicate;
8) le spese straordinarie andranno previamente concordate da entrambi coniugi e nel caso di accordo, il relativo costo sarà suddiviso al 50% tra essi;
9) il conto corrente cointestato andrà chiuso entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo e della somma presente sul suddetto conto, la sig.ra tratterrà l'importo di € 1.970,26; il sig. Per_1 terrà la differenza;
Pt_1
10) spese legali compensate.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ST
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa SA Pozzetti Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 2452 / 2025 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Persona_1
e da nato il [...] a [...] Parte_1
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VERCELLI ANNALISA come da procura allegata;
-ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente: “- le figli verranno affidate ad Persona_2 Persona_3 entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre in
Villanova d'Asti, Strada della Freisa n. 11;
- le decisioni di maggiore interesse per le figlie (istruzione, educazione e salute) verranno prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
- la casa familiare, sita in Villanova d'Asti, Strada della Freisa n. 11 è assegnata alla sig.ra Per_1
proprietaria della stessa, con tutti gli arredi;
[...] - il padre potrà, da quando avrà una abitazione in centro a Villanova d'Asti (dalla quale le figlie possano raggiungere autonomamente il centro del paese), tenere con sé le figlie a settimane alterne dal tardo pomeriggio del giovedì, alle ore 21 della domenica sera, sempre compatibilmente con gli impegni delle figlie;
finché non avrà una abitazione in centro a Villanova d'Asti, il padre potrà tenere con sé le figlie, a settimane alterne, il giovedì dal tardo pomeriggio al venerdì mattina e poi, nella stessa settimana, dal sabato mattina alle ore 21 della domenica;
- il padre potrà tenere le figlie con sé durante le vacanze di Natale per 7 giorni, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio, con cadenza annuale, e per le vacanze di
Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerle con sé per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
- il padre si impegnerà a corrispondere, entro il 20 di ogni mese, a partire da luglio 2025, un contributo mensile di € 600,00 (seicento) per le figlie (€ 300,00 l'una) – da rivalutarsi annualmente secondo l'indici ISTAT – e a lasciare alla sig.r l'intero importo dell'assegno Per_1 unico percepito dai genitori, attualmente pari a € 390,00;
- qualora l'importo dell'assegno unico dovesse diminuire, le parti si impegnano a rivedere le condizioni sopra indicate;
- le spese straordinarie andranno previamente concordate da entrambi coniugi e nel caso di accordo, il relativo costo sarà suddiviso al 50% tra essi;
- il conto corrente cointestato andrà chiuso entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo e della somma presente sul suddetto conto, la sig.r tratterrà l'importo di € 1.970,26; il sig. Per_1 terrà la differenza;
Pt_1
- spese legali compensate”.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
---
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/07/2025, i sig.ri e chiedevano Persona_1 Parte_1
a questo Tribunale di disporre in ordine all'affido, collocamento, mantenimento ordinario e straordinario delle minori (nata ad [...] il [...]) e (nata Persona_2 Persona_3 ad Asti il 20/05/2010) e regime di frequentazione con il genitore non collocatario.
Acquisito il parere favorevole del P.M., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Le conclusioni formulate, nei termini di cui al ricorso, debbono essere in questa sede accolte e richiamate, traducendosi in pattuizioni congrue e conformi all'interesse delle minori e non contrarie all'ordine pubblico. Spese di lite interamente compensate, vista la domanda congiunta delle parti.
A tutela della privacy dei ricorrenti, va disposto il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui all'art. 52 co. 2 DLGS 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente formulate dalle parti, così come riportate:
1) le figlie e verranno affidate ad entrambi i genitori, i quali, Persona_2 Persona_3 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la madre in Villanova d'Asti, Strada della
Freisa n. 11;
2) le decisioni di maggiore interesse per le figlie (istruzione, educazione e salute) verranno prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
3) la casa familiare, sita in Villanova d'Asti, Strada della Freisa n. 11 è assegnata alla sig.ra Per_1
proprietaria della stessa, con tutti gli arredi;
[...]
4) il padre potrà, da quando avrà una abitazione in centro a Villanova d'Asti (dalla quale le figlie possano raggiungere autonomamente il centro del paese), tenere con sé le figlie a settimane alterne dal tardo pomeriggio del giovedì, alle ore 21 della domenica sera, sempre compatibilmente con gli impegni delle figlie;
finché non avrà una abitazione in centro a Villanova d'Asti, il padre potrà tenere con sé le figlie, a settimane alterne, il giovedì dal tardo pomeriggio al venerdì mattina e poi, nella stessa settimana, dal sabato mattina alle ore 21 della domenica;
5) il padre potrà tenere le figlie con sé durante le vacanze di Natale per 7 giorni, alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° al 6 gennaio, con cadenza annuale, e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con cadenza annuale;
che possa inoltre tenerle con sé per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre;
6) il padre si impegnerà a corrispondere, entro il 20 di ogni mese, a partire da luglio 2025, un contributo mensile di € 600,00 (seicento) per le figlie (€ 300,00 l'una) – da rivalutarsi annualmente secondo l'indici ISTAT – e a lasciare alla sig.ra l'intero importo dell'assegno Per_1 unico percepito dai genitori, attualmente pari a € 390,00;
7) qualora l'importo dell'assegno unico dovesse diminuire, le parti si impegnano a rivedere le condizioni sopra indicate;
8) le spese straordinarie andranno previamente concordate da entrambi coniugi e nel caso di accordo, il relativo costo sarà suddiviso al 50% tra essi;
9) il conto corrente cointestato andrà chiuso entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo e della somma presente sul suddetto conto, la sig.ra tratterrà l'importo di € 1.970,26; il sig. Per_1 terrà la differenza;
Pt_1
10) spese legali compensate.
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
Il Giudice dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Così deciso in Asti, in data 8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa SA Pozzetti
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli