Articolo 14 della Legge 13 marzo 1958, n. 250
Articolo 13Articolo 15
Versione
1 maggio 1958
Art. 14.
Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidita', purche' abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958