Art. 14.
Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidita', purche' abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.
Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidita', purche' abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.