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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/10/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 603/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 603/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Appicciafuoco, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Procuratore della ricorrente ha chiesto che la causa fosse rimessa all'immediata decisione del Collegio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Collelongo (Aq) in data 13/06/2009 con , da cui era Controparte_1
nata la figlia (il 22/10/2009) – ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei Per_1
1 coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre come da ricorso;
disporre l'assegnazione della casa coniugale al marito per viverci con la figlia;
disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva coabitazione con la stessa;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Testi protocollo del Tribunale con il di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il matrimonio era nato sotto i migliori auspici, ma le differenze caratteriali tra i coniugi avevano fatto venire meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, segnando la fine della loro unione;
-la ricorrente svolgeva la professione di insegnante di sostegno a Rimini, per cui si era trasferita nella predetta città prendendo in locazione un immobile.
Alla prima udienza di comparizione in data 19/06/2024 il Presidente, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del resistente e successivamente, all'udienza del 16/10/2024, ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 del seguente tenore:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, cui assegna la casa coniugale di Teramo;
2. dispone che la madre possa frequentare la figlia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con le esigenze scolastiche di quest'ultima, dal mercoledì pomeriggio al giovedì sera e dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre ovvero dal primo gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua, ovvero dal
Lunedì dell'Angelo al martedì sera;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare con il padre entro il 31 maggio;
3. dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi
2 nella misura del 50% da disciplinare come da vigente Protocollo tra COA e Tribunale di Teramo in data 05/12/2018;
All'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, possono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'udienza del 16/10/2024, riportati in narrativa, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, cui assegna la casa coniugale di Teramo;
3 3. dispone che la madre possa frequentare la figlia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con le esigenze scolastiche di quest'ultima, dal mercoledì pomeriggio al giovedì sera e dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre ovvero dal primo gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua, ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì sera;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare con il padre entro il
31 maggio;
4. dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50% da disciplinare come da vigente Protocollo tra COA
e Tribunale di Teramo in data 05/12/2018;
5. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
4
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Giuseppe Marcheggiani Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Silvia Codispoti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 603/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Appicciafuoco, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Procuratore della ricorrente ha chiesto che la causa fosse rimessa all'immediata decisione del Collegio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/03/2024 - premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio a Collelongo (Aq) in data 13/06/2009 con , da cui era Controparte_1
nata la figlia (il 22/10/2009) – ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei Per_1
1 coniugi;
disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre e regolamentazione dei tempi di permanenza presso la madre come da ricorso;
disporre l'assegnazione della casa coniugale al marito per viverci con la figlia;
disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia nei periodi di rispettiva coabitazione con la stessa;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da Testi protocollo del Tribunale con il di Teramo del 05/12/2018.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che:
-il matrimonio era nato sotto i migliori auspici, ma le differenze caratteriali tra i coniugi avevano fatto venire meno la comunione materiale e spirituale tra le parti, segnando la fine della loro unione;
-la ricorrente svolgeva la professione di insegnante di sostegno a Rimini, per cui si era trasferita nella predetta città prendendo in locazione un immobile.
Alla prima udienza di comparizione in data 19/06/2024 il Presidente, verificata la regolarità del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del resistente e successivamente, all'udienza del 16/10/2024, ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis .22 del seguente tenore:
1. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, cui assegna la casa coniugale di Teramo;
2. dispone che la madre possa frequentare la figlia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con le esigenze scolastiche di quest'ultima, dal mercoledì pomeriggio al giovedì sera e dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre ovvero dal primo gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua, ovvero dal
Lunedì dell'Angelo al martedì sera;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare con il padre entro il 31 maggio;
3. dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi
2 nella misura del 50% da disciplinare come da vigente Protocollo tra COA e Tribunale di Teramo in data 05/12/2018;
All'udienza dell'11/06/2025, sostituita dal deposito di “note di trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., il Coordinatore della Sezione Civile ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente per tutto il corso del giudizio, può attingersi la prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio.
Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, possono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi all'udienza del 16/10/2024, riportati in narrativa, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, cui assegna la casa coniugale di Teramo;
3 3. dispone che la madre possa frequentare la figlia, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con le esigenze scolastiche di quest'ultima, dal mercoledì pomeriggio al giovedì sera e dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre ovvero dal primo gennaio al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua, ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì sera;
durante le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi da concordare con il padre entro il
31 maggio;
4. dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto della figlia nei periodi di rispettiva permanenza, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50% da disciplinare come da vigente Protocollo tra COA
e Tribunale di Teramo in data 05/12/2018;
5. dichiara integralmente compensate le spese processuali;
6. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, data del deposito telematico
Il Coordinatore della Sezione Civile
Dott. Giuseppe Marcheggiani
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