TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/10/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1363/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 01/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo II, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Vittorio Vecchio (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, CP_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Popilia, n. 18, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Pianura. Rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura (PEC:
, giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/07/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 48/2025, emesso dal Giudice di questo Settore, il 2.6.2025 e notificato il 10.6.2025, in favore di e dell'importo pari a 48.858,05€, CP_1 per omesso versamento dei contributi previdenziali relativamente agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, rappresentava la non debenza della pretesa in ragione del mancato esercizio dell'attività professionale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito previa ogni, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrare in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando CP_1 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa ingiunta, mediante decreto n. 48/2025, stante l'omesso svolgimento, da parte sua, dell'attività lavorativa.
3. Secondo quanto documentato in atti e, dichiarato dal medesimo ricorrente, si evince come lo stesso sia stato iscritto all'Albo dei Geometri dal 13.4.1992 e fino al 22.3.2012 (all. 1 del ricorso). Tale iscrizione all'Albo comporta l'automatica iscrizione alla di categoria con Controparte_2 annesso obbligo di versamento della contribuzione minima, a prescindere dall'effettivo svolgimento della professione e dalla produzione di reddito professionale.
4. Tale assunto è confermato anche dalla Suprema Corte, la quale con sentenza n. 34276/2025, richiamando i precedenti principi di diritto, ha stabilito che: « In tema di Parte_2
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima,
[...]
è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le CP_1 quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22,4568/21).».
5. Per tale ragione, l'opponente è tenuto al versamento delle pretese contributive relativamente agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
6. A ciò consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 48/2025.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 48/2025, emesso dal Giudice del Lavoro del tribunale di Vibo Valentia, il 2.6.2025 e notificato all'opponente, il 10.6.2025
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
2.000,00€, oltre accessori di legge.
Vibo Valentia, 1/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 01/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Giovanni Paolo II, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Vittorio Vecchio (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, CP_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Popilia, n. 18, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Pianura. Rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura (PEC:
, giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 18/07/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, opponendosi al decreto ingiuntivo n. 48/2025, emesso dal Giudice di questo Settore, il 2.6.2025 e notificato il 10.6.2025, in favore di e dell'importo pari a 48.858,05€, CP_1 per omesso versamento dei contributi previdenziali relativamente agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, rappresentava la non debenza della pretesa in ragione del mancato esercizio dell'attività professionale. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito previa ogni, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrare in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
1 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando CP_1 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata.
2. Parte ricorrente agisce per l'accertamento della non debenza della pretesa ingiunta, mediante decreto n. 48/2025, stante l'omesso svolgimento, da parte sua, dell'attività lavorativa.
3. Secondo quanto documentato in atti e, dichiarato dal medesimo ricorrente, si evince come lo stesso sia stato iscritto all'Albo dei Geometri dal 13.4.1992 e fino al 22.3.2012 (all. 1 del ricorso). Tale iscrizione all'Albo comporta l'automatica iscrizione alla di categoria con Controparte_2 annesso obbligo di versamento della contribuzione minima, a prescindere dall'effettivo svolgimento della professione e dalla produzione di reddito professionale.
4. Tale assunto è confermato anche dalla Suprema Corte, la quale con sentenza n. 34276/2025, richiamando i precedenti principi di diritto, ha stabilito che: « In tema di Parte_2
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima,
[...]
è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le CP_1 quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo” (Cass. n. 28188/22, 7820/22,4568/21).».
5. Per tale ragione, l'opponente è tenuto al versamento delle pretese contributive relativamente agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
6. A ciò consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 48/2025.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 48/2025, emesso dal Giudice del Lavoro del tribunale di Vibo Valentia, il 2.6.2025 e notificato all'opponente, il 10.6.2025
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
2.000,00€, oltre accessori di legge.
Vibo Valentia, 1/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2