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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/12/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
In persona dei magistrati;
dr. Massimo Escher presidente dr Sabrina Lattanzio consigliere dr Viviana Di Gesu consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al n. 627/2025 V.G. promossa con reclamo depositato in data 21.07.2025 da:
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Di Modica;
- Reclamante -
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Ursula Raniolo;
- Reclamato –
E nei confronti di
, nata Augusta 10/11/1939 ivi res. In via G. Bruno 5 Controparte_2
Reclamata contumace
AVENTE AD OGGETTO: Reclamo avverso il decreto n. cronol. 4526/2025 del 14/07/2025 emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Siracusa nel procedimento R.G. n. 3716/2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con reclamo depositato presso questa Corte in data 21.07.2025, ha Parte_1
impugnato il decreto emesso in data 14.07.2025 dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Siracusa, con il quale, nell'ambito del procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno in favore della madre, , è stato nominato quale amministratore di Controparte_2
sostegno il nipote della beneficiaria, . CP_1
Si è costituito in giudizio , eccependo in via preliminare l'incompetenza della CP_1
Corte.
All'udienza del l'11/12/2025 la causa è stata posta in decisione previa acquisizione delle conclusioni del procuratore generale il quale ha concluso per il rigetto del reclamo.
------------
La Corte, in via preliminare e assorbente rispetto rileva d'ufficio la propria incompetenza funzionale a decidere sul reclamo proposto.
Il quadro normativo di riferimento per l'impugnazione dei decreti emessi dal Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno è stato innovato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
(c.d. "Riforma Cartabia"). Tale decreto ha introdotto nel codice di procedura civile l'art. 473- bis.58, il quale, al secondo comma, dispone in modo inequivocabile: ”Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739. Questa disposizione ha modificato il regime previgente (che faceva capo all'art. 720-bis c.p.c., oggi abrogato che attribuiva la competenza per il reclamo avverso i decreti di apertura e chiusura dell'amministrazione di sostegno alla Corte d'Appello) concentrando la competenza per tutti i reclami avverso i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno presso il Tribunale.
A riguardo va evidenziato che il procedimento di primo grado per la nomina dell'amministratore di sostegno (R.G. n. 3716/2024) è stato avviato con ricorso depositato in data 26.09.2024, quindi in data successiva al 28 febbraio 2023, con la conseguenza che ad esso si applica integralmente la nuova disciplina processuale, incluso il regime delle impugnazioni delineato dall'art. 473-bis.58 c.p.c.
A ulteriore conferma di tale interpretazione, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, il concetto di "procedimento instaurato" deve essere riferito al singolo segmento procedimentale. Pertanto, la competenza per il reclamo va individuata nel Tribunale per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all'esito di un procedimento di impugnazione instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se relativo a un'amministrazione di sostegno aperta in epoca precedente (così Cass. Civ., Sez. 1,
N. 15189 del 06-06-2025). La declaratoria di incompetenza impone di indicare il giudice competente ai sensi dell'art. 50
c.p.c. e di fissare un termine per la riassunzione del giudizio.
Le spese del presente procedimento, considerata la natura processuale della decisione e la relativa novità della questione di competenza a seguito della recente riforma, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Persona della Famiglia dei Minori, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il Parte_1
decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Siracusa n. cronol. 4526/2025 del 14/07/2025:
DICHIARA la propria incompetenza funzionale a decidere sul reclamo.
INDICA quale giudice competente il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale.
ASSEGNA alle parti il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
In persona dei magistrati;
dr. Massimo Escher presidente dr Sabrina Lattanzio consigliere dr Viviana Di Gesu consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al n. 627/2025 V.G. promossa con reclamo depositato in data 21.07.2025 da:
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Di Modica;
- Reclamante -
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Ursula Raniolo;
- Reclamato –
E nei confronti di
, nata Augusta 10/11/1939 ivi res. In via G. Bruno 5 Controparte_2
Reclamata contumace
AVENTE AD OGGETTO: Reclamo avverso il decreto n. cronol. 4526/2025 del 14/07/2025 emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Siracusa nel procedimento R.G. n. 3716/2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con reclamo depositato presso questa Corte in data 21.07.2025, ha Parte_1
impugnato il decreto emesso in data 14.07.2025 dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Siracusa, con il quale, nell'ambito del procedimento per l'apertura di un'amministrazione di sostegno in favore della madre, , è stato nominato quale amministratore di Controparte_2
sostegno il nipote della beneficiaria, . CP_1
Si è costituito in giudizio , eccependo in via preliminare l'incompetenza della CP_1
Corte.
All'udienza del l'11/12/2025 la causa è stata posta in decisione previa acquisizione delle conclusioni del procuratore generale il quale ha concluso per il rigetto del reclamo.
------------
La Corte, in via preliminare e assorbente rispetto rileva d'ufficio la propria incompetenza funzionale a decidere sul reclamo proposto.
Il quadro normativo di riferimento per l'impugnazione dei decreti emessi dal Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno è stato innovato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
(c.d. "Riforma Cartabia"). Tale decreto ha introdotto nel codice di procedura civile l'art. 473- bis.58, il quale, al secondo comma, dispone in modo inequivocabile: ”Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739. Questa disposizione ha modificato il regime previgente (che faceva capo all'art. 720-bis c.p.c., oggi abrogato che attribuiva la competenza per il reclamo avverso i decreti di apertura e chiusura dell'amministrazione di sostegno alla Corte d'Appello) concentrando la competenza per tutti i reclami avverso i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno presso il Tribunale.
A riguardo va evidenziato che il procedimento di primo grado per la nomina dell'amministratore di sostegno (R.G. n. 3716/2024) è stato avviato con ricorso depositato in data 26.09.2024, quindi in data successiva al 28 febbraio 2023, con la conseguenza che ad esso si applica integralmente la nuova disciplina processuale, incluso il regime delle impugnazioni delineato dall'art. 473-bis.58 c.p.c.
A ulteriore conferma di tale interpretazione, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria, il concetto di "procedimento instaurato" deve essere riferito al singolo segmento procedimentale. Pertanto, la competenza per il reclamo va individuata nel Tribunale per tutti i decreti del giudice tutelare emessi all'esito di un procedimento di impugnazione instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se relativo a un'amministrazione di sostegno aperta in epoca precedente (così Cass. Civ., Sez. 1,
N. 15189 del 06-06-2025). La declaratoria di incompetenza impone di indicare il giudice competente ai sensi dell'art. 50
c.p.c. e di fissare un termine per la riassunzione del giudizio.
Le spese del presente procedimento, considerata la natura processuale della decisione e la relativa novità della questione di competenza a seguito della recente riforma, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Persona della Famiglia dei Minori, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il Parte_1
decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Siracusa n. cronol. 4526/2025 del 14/07/2025:
DICHIARA la propria incompetenza funzionale a decidere sul reclamo.
INDICA quale giudice competente il Tribunale di Siracusa in composizione collegiale.
ASSEGNA alle parti il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore Massimo Escher