Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 27/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01188/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00187/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 187 del 2025, proposto da:
EN CU, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio fisico nello studio dell’Avv. Giovanni Rinaldi in Biella Via G. De Marchi n. 4/A e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 269/2023 resa all’esito del giudizio R.G. 638/2022, del Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, pubblicata in data 11 dicembre 2023 e notificata in data 18 dicembre 2023 (Carta Elettronica del Docente)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 la dott.ssa LA HI e udito per il Ministero il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 269/2023, pubblicata in data 11 dicembre 2023, resa nel procedimento R.G. n. 638/2022, con la quale il Tribunale di Mantova, Sez. Lavoro ha così statuito: “ dichiara il diritto di CU EN di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di € 3.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica; dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.030, 00 ponendo il residuo ½ (euro 515,00 oltre rimb. forf., C.P.A. e I.V.A. di legge) a carico del Ministero convenuto con distrazione a favore del procuratore antistatario ”.
2. La ricorrente espone che la sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18 dicembre 2023 ed alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcuna condotta adempitiva da parte dell’Amministrazione soccombente.
3. Sempre nel ricorso viene evidenziato che la sentenza ha ormai acquisito efficacia di giudicato (cfr. in proposito certificazione resa dalla cancelleria del Tribunale ordinario di Mantova del 27 gennaio 2025).
4. Viene, pertanto, richiesto di ordinare l’ottemperanza della sentenza e, nel caso di mancata esecuzione della stessa nel termine assegnato, di nominare un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva.
5. Viene richiesta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile, depositando unitamente allo stesso un documento nel quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha dato atto di aver provveduto a trasmettere la sentenza n. 269/2023 al MIM per la relativa esecuzione nonché di aver provveduto al pagamento delle spese di lite.
7. All’udienza camerale dell’1 ottobre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
9. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria in atti di data 27 gennaio 2025.
10. Risulta ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996, a mente del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”. La sentenza, infatti, è stata notificata in data 18 dicembre 2023 e il ricorso è stato notificato il 13 febbraio 2025.
Per completezza, può altresì ricordarsi che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l'art. 475 c.p.c. non prevede più che per iniziare l'esecuzione forzata occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all'originale.
11. Sono, pertanto, soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
12. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
13. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
14. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
15. Il commissario ad acta darà corso al pagamento, o comunque all’accredito sulla Carta del docente delle somme spettanti alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
A quest’ultimo proposito, per completezza espositiva, può ricordarsi che l'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 (“ Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni ”), pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al Giudice Amministrativo (cfr. Tar Lecce, sez. II, 21 maggio 2019 n.808) dispone che “ Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma ”. Le modalità e le caratteristiche dell'ordine di pagamento di cui alla norma citata sono state stabilite con D.M. 1° ottobre 2002 e con D.M. 24 giugno 2015.
Sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'esecuzione delle sentenze deve avvenire, anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso (TAR Roma sez. II 23/2/2015 n.3062; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 05/08/2013, n.858; T.A.R. Roma, sez. I, 01/08/2012, n.7096), e ha inoltre chiarito che le norme di bilancio rappresentano vincoli con efficacia meramente interna, con la conseguenza che la mancanza di disponibilità di bilancio non può in alcun modo ostacolare la soddisfazione del creditore della pubblica amministrazione (TAR Pescara sez. I 1/12/2022 n.489; ma si v. anche TAR Bari sez. II 27/10/2021 n.1560, secondo la quale difficoltà di tipo contabile non possono essere di ostacolo all’esecuzione, in quanto l’Amministrazione, in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso).
16. Infine, per ciò che riguarda il commissario ad acta , si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto commissario ad acta .
17. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), sul ricorso indicato in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari, e rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA PE, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
LA HI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA HI | MA PE |
IL SEGRETARIO