CASS
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 16095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16095 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE - Presidente - TO ZA EMANUELA AI IU VI IO IA SENTENZA Sul ricorso proposto da: RI RA, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 29/11/2024 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa IA Di NA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 29 novembre 2024 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 04/07/2016, e disponeva l’esecuzione della predetta sentenza con la quale RA RI era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, l. n. 401 del 1989, perché, senza di licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., esercitava l’organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni sportive nazionali ed estere o, comunque, svolgeva in Italia un’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o, comunque, favorire l’accettazione e la raccolta di scommesse su competizioni sportive da parte del pubblico. 2. Avverso la ordinanza della Corte di appello di Roma, RA RI, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando falsa ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 591 e 592 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la Corte di merito, nell’emettere l’impugnata ordinanza di Penale Sent. Sez. 3 Num. 16095 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: IA IO Data Udienza: 16/04/2025 inammissibilità dell’appello, non ha tenuto conto della determinazione assunta da altra sezione della medesima Corte distrettuale che, con ordinanza n. 167 del 06/03/2017, aveva restituito il ricorrente nel termine – decorrente dalla notificazione dell’ordinanza – per impugnare la sentenza del Tribunale di Tivoli del 04/07/2016. E, poiché la notificazione dell’ordinanza di rimessione in termine era avvenuta il 19/04/2017, l’appello proposto in data 05/05/2017 era tempestivo.
3. Il ricorso è fondato. Il Consigliere estensore IO IA 2
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa IA Di NA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 29 novembre 2024 la Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli il 04/07/2016, e disponeva l’esecuzione della predetta sentenza con la quale RA RI era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, l. n. 401 del 1989, perché, senza di licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S., esercitava l’organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni sportive nazionali ed estere o, comunque, svolgeva in Italia un’attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o, comunque, favorire l’accettazione e la raccolta di scommesse su competizioni sportive da parte del pubblico. 2. Avverso la ordinanza della Corte di appello di Roma, RA RI, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando falsa ed erronea applicazione di legge, con riferimento agli artt. 591 e 592 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che la Corte di merito, nell’emettere l’impugnata ordinanza di Penale Sent. Sez. 3 Num. 16095 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: IA IO Data Udienza: 16/04/2025 inammissibilità dell’appello, non ha tenuto conto della determinazione assunta da altra sezione della medesima Corte distrettuale che, con ordinanza n. 167 del 06/03/2017, aveva restituito il ricorrente nel termine – decorrente dalla notificazione dell’ordinanza – per impugnare la sentenza del Tribunale di Tivoli del 04/07/2016. E, poiché la notificazione dell’ordinanza di rimessione in termine era avvenuta il 19/04/2017, l’appello proposto in data 05/05/2017 era tempestivo.
3. Il ricorso è fondato. Il Consigliere estensore IO IA 2