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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/12/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Olimpia Abet - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 587 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...], il [...] ed ivi residente a[...]
n. 30 (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Manuela C.F._1
Palermo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] CP_1
(CF: ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Gemma C.F._2
Alfieri che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01 aprile 2025 i signori e , premettendo Parte_1 CP_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Bonifati (CS) il 02 giugno 2012 (annotato nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 1 parte 2 serie A - anno 2012) e che da tale unione sono nate due figlie, (09/04/2013) e (03/03/2017), rappresentavano la Per_1 Per_2 volontà di separarsi in quanto “il rapporto matrimoniale ha subito negli ultimi mesi una irrimediabile crisi che ha fatto venir meno quell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia ed alla prosecuzione della civile e pacifica convivenza”.
Precisavano, inoltre, di essere entrambi economicamente autosufficienti.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) affidare le figlie minori, ed , ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata Per_1 Per_2 presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi continuerà ad abiterà unitamente CP_1 alle proprie figlie minori;
4) quanto alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli si fa riferimento al Piano
Genitoriale allegato;
5) in merito all'aspetto economico, il sig. si obbliga al pagamento di un Parte_1 assegno di mantenimento, in favore delle due figlie minori ed , di complessivi €. Per_1 Per_2
500,00 mensili, oltre al pagamento di tutte le utenze dell'abitazione coniugale e delle quote condominiali, ordinarie e straordinarie, dell'immobile, tenuto conto che lo stesso dovrà far fronte anche alle spese occorrenti per l'affitto e le utenze di un altro appartamento;
6) porre a carico di entrambi i ricorrenti, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie sostenute per le figlie minori, senza la previa concertazione per quanto riguarda libri scolastici, spese sanitaria urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie solo quelle effettuate tramite SSN, spese protesiche, spese di bollo e assicurazione per mezzi di trasporto. Tutte le altre spese dovranno essere previamente concordate tra i coniugi.
7) i coniugi s'impegnano a garantire reciprocamente massimo rispetto e tutela del decoro, evitando di riportare sui social qualsiasi riferimento diretto o indiretto alla situazione familiare, evitando qualsiasi forma di offesa e/o forma di diffamazione pubblica;
8) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Il richiamato Piano Genitoriale prevede quanto segue:
“A) NOTIZIE RELATIVE Al FIGLI MINORI, ALLE LORO RELAZIONI E AL LORO LUOGO
DI VITA:
: nata a [...], il [...], cittadinanza Italiana;
CP_2
nata a [...], il [...], cittadinanza Italiana. CP_3
Le minori e vivono con la madre, sig.ra , in CP_2 CP_3 CP_1
Catanzaro alla Via Luigi Pascali n. 30.
Il padre, sig. , si occupa di accompagnare le figlie a scuola e tutte le attività Parte_1 extrascolastiche.
Il padre svolge la professione di avvocato dalle ore 08:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì; la madre svolge la professione di logopedista dalle ore 08:30 alle 13:30
e dalle 14:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì. Entrambi, allo stato odierno, sono liberi dagli impegni lavorativi nei giorni di sabato e domenica.
In assenza dei genitori, le nonne materna e paterna si occuperanno, alternativamente, delle due figlie minori, anche durante le vacanze estive con la precisazione che durante le predette vacanze estive ed in caso di eventuale assenza della madre, le due figlie minori dovranno pernottare con il padre esclusivamente presso la sua residenza.
Le minori frequentano l'Istituto comprensivo Patari-Rodari-Pascoli-Aldisio dalle ore 08:00 alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì.
Non vi sono esigenze specifiche di assistenza a scuola, né lezioni private di recupero. La minore pratica lo sport del basket nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle Per_2 ore 19:00.
Le minori godono di buona salute, sono seguite dalla Dott.ssa di Persona_3
Catanzaro.
B) PROGETTO GENITORIALE:
Le minori saranno affidate ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre in Catanzaro alla via Pascali n. 30;
Il padre potrà tenere con sé le figlie minori nei giorni e negli orari da concordare di volta in volta con la madre, a seconda delle esigenze lavorative di entrambi, in egual modo in relazione alle ferie pasquali, estive, invernali, festività e/o ponti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, si dispone la compensazione delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 1 parte 2 serie A - reg. Atti Matrimonio del Comune di Bonifati anno 2012);
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bonifati (CS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 3.12.2025 Il giudice estensore
Dott.ssa Fortunata Esposito
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo