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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1350/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020080200000 IRAP 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020801855000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020801855000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020801855000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020801855000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180000647829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180000647829000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180000647829000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180003852988000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180003852988000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180003852988000 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16.06.2025 Ricorrente_1, da Otranto, rappresentato dall'avv. Difensore_1, sulla base di intimazione di pagamento notificata il 27.05.2025 per complessivi euro 14.778,72, impugnava presupposte indicate 4 cartelle di pagamento afferenti ruoli tributari riferiti a IRPEF 2010 e 2014, IRAP 2010 e 2014, IVA
2014, per come nell'atto di intimazione specificato in dettaglio.
Sosteneva il ricorrente di non aver mai ricevuto i richiamati prodromici atti (cartelle di pagamento), dal concessionario ritenuti notificati nelle date riportate in intimazione.
Sulla scorta di tale assunto, eccepiva decadenza dell'azione di riscossione, nonché prescrizione dei crediti contemplati nelle opposte cartelle e negli atti a queste collegati.
Censurava altresì gli atti impugnati in relazione ad assunto difetto di loro idonea motivazione, anche in riferimento al calcolo di interessi e sanzioni applicati;
rilevando, in ordine alle cartelle, mancanza di visto di esecutorietà.
Concludeva, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame, poiché inammissibile e comunque infondato;
vinte le spese ed invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Le parti articolavano e producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Ai fini della valutazione dei motivi di gravame afferenti, principalmente e nella sostanza, alla eccepita decadenza dell'azione di riscossione (art. 25 D.P.R. 602/73) e alla prescrizione degli intimati crediti tributari, occorre pronunciarsi sulla censurata avvenuta notifica ed intervenuta definitività degli impugnati ruoli presupposti all'intimazione di che trattasi.
Orbene, la Corte rileva che, per quanto documentato dalla costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, le cartelle assoggettate ad impugnativa risultano notificate al contribuente destinatario con le modalità certificate nelle relative prodotte ricevute ed avvisi postali, rispettivamente: il 31.10.2018, il 09.11.2018, il 21.11.2018, il 10.02.2019.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73 “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda”.
Dunque, le indicate cartelle si configurano legittimamente notificate;
essendo noto che le attestazioni di cui alle relative copie degli atti, provenienti dall'agente notificatore in veste di pubblico ufficiale, fanno piena prova fino a querela di falso, che nella specie non risulta esperita. Tali copie, infatti, sono fidefacenti al pari degli originali, ai sensi dell'art. 2714 c.c., non potendo le stesse, quanto alla attendibilità delle riportate attestazioni (concernenti anche qualifica del soggetto che riceve l'atto), essere semplicemente disconosciute dal privato in assenza di querela di falso.
A ciò si aggiunga che il concessionario attesta – in assenza di specifiche contestazioni – che l'intimazione di pagamento odiernamente opposta in relazione alle indicate cartelle, è stata preceduta dalla notifica di specificate intimazioni di pagamento (del 20.04.2022 e 21.05.2024) nonché di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 notificato 17.10.2022.
Avuto riguardo alla notifica a mezzo pec di questi ultimi atti, é appena il caso di rilevare che la notifica è valida anche se l'indirizzo pec dell'Agenzia in ipotesi non esplicitamente censito nei pubblici registri, purché – come pacifico nella specie – riconducibile all'ente, non insorgendo incertezza su detta provenienza.
Tali atti - non autonomamente impugnati - si palesano idonei, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere i termini di prescrizione dei vantati crediti tributari (IRPEF, IVA, IRAP, tutti assoggettati a prescrizione ordinaria decennale), divenuti definitivi e in quanto tali esigibili.
Discende che rispetto alle nominate cartelle ed atti presupposti non si è verificata alcuna decadenza dell'azione di riscossione, né prescrizione dei relativi crediti. Di talché, non è più avanzabile alcuna censura, anche in ordine alla loro formazione e validità.
Con l'invio dell'avviso di intimazione da ultimo notificato in data 27.05.2025, meramente ricognitivo rispetto a consolidato credito evidenziato nei suoi dati essenziali, l'agente della riscossione ha assolto al relativo onere di allegazione degli estremi della pretesa garantendo idonea difesa al contribuente.
Le argomentazioni di cui innanzi si configurano assorbenti rispetto agli ulteriori profili di doglianza, considerata pure la valida procura di costituzione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Consegue il rigetto del ricorso.
- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lecce, 21.01.2026
Il Presidente e relatore
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1350/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020080200000 IRAP 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020801855000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020801855000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020801855000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920170020801855000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180000647829000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180000647829000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180000647829000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180003852988000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180003852988000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920180003852988000 IVA-ALIQUOTE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16.06.2025 Ricorrente_1, da Otranto, rappresentato dall'avv. Difensore_1, sulla base di intimazione di pagamento notificata il 27.05.2025 per complessivi euro 14.778,72, impugnava presupposte indicate 4 cartelle di pagamento afferenti ruoli tributari riferiti a IRPEF 2010 e 2014, IRAP 2010 e 2014, IVA
2014, per come nell'atto di intimazione specificato in dettaglio.
Sosteneva il ricorrente di non aver mai ricevuto i richiamati prodromici atti (cartelle di pagamento), dal concessionario ritenuti notificati nelle date riportate in intimazione.
Sulla scorta di tale assunto, eccepiva decadenza dell'azione di riscossione, nonché prescrizione dei crediti contemplati nelle opposte cartelle e negli atti a queste collegati.
Censurava altresì gli atti impugnati in relazione ad assunto difetto di loro idonea motivazione, anche in riferimento al calcolo di interessi e sanzioni applicati;
rilevando, in ordine alle cartelle, mancanza di visto di esecutorietà.
Concludeva, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame, poiché inammissibile e comunque infondato;
vinte le spese ed invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Le parti articolavano e producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Ai fini della valutazione dei motivi di gravame afferenti, principalmente e nella sostanza, alla eccepita decadenza dell'azione di riscossione (art. 25 D.P.R. 602/73) e alla prescrizione degli intimati crediti tributari, occorre pronunciarsi sulla censurata avvenuta notifica ed intervenuta definitività degli impugnati ruoli presupposti all'intimazione di che trattasi.
Orbene, la Corte rileva che, per quanto documentato dalla costituita Agenzia delle Entrate Riscossione, le cartelle assoggettate ad impugnativa risultano notificate al contribuente destinatario con le modalità certificate nelle relative prodotte ricevute ed avvisi postali, rispettivamente: il 31.10.2018, il 09.11.2018, il 21.11.2018, il 10.02.2019.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R. 602/73 “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione,
l'ufficio o l'azienda”.
Dunque, le indicate cartelle si configurano legittimamente notificate;
essendo noto che le attestazioni di cui alle relative copie degli atti, provenienti dall'agente notificatore in veste di pubblico ufficiale, fanno piena prova fino a querela di falso, che nella specie non risulta esperita. Tali copie, infatti, sono fidefacenti al pari degli originali, ai sensi dell'art. 2714 c.c., non potendo le stesse, quanto alla attendibilità delle riportate attestazioni (concernenti anche qualifica del soggetto che riceve l'atto), essere semplicemente disconosciute dal privato in assenza di querela di falso.
A ciò si aggiunga che il concessionario attesta – in assenza di specifiche contestazioni – che l'intimazione di pagamento odiernamente opposta in relazione alle indicate cartelle, è stata preceduta dalla notifica di specificate intimazioni di pagamento (del 20.04.2022 e 21.05.2024) nonché di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 notificato 17.10.2022.
Avuto riguardo alla notifica a mezzo pec di questi ultimi atti, é appena il caso di rilevare che la notifica è valida anche se l'indirizzo pec dell'Agenzia in ipotesi non esplicitamente censito nei pubblici registri, purché – come pacifico nella specie – riconducibile all'ente, non insorgendo incertezza su detta provenienza.
Tali atti - non autonomamente impugnati - si palesano idonei, ai sensi dell'art. 2943 c.c., ad interrompere i termini di prescrizione dei vantati crediti tributari (IRPEF, IVA, IRAP, tutti assoggettati a prescrizione ordinaria decennale), divenuti definitivi e in quanto tali esigibili.
Discende che rispetto alle nominate cartelle ed atti presupposti non si è verificata alcuna decadenza dell'azione di riscossione, né prescrizione dei relativi crediti. Di talché, non è più avanzabile alcuna censura, anche in ordine alla loro formazione e validità.
Con l'invio dell'avviso di intimazione da ultimo notificato in data 27.05.2025, meramente ricognitivo rispetto a consolidato credito evidenziato nei suoi dati essenziali, l'agente della riscossione ha assolto al relativo onere di allegazione degli estremi della pretesa garantendo idonea difesa al contribuente.
Le argomentazioni di cui innanzi si configurano assorbenti rispetto agli ulteriori profili di doglianza, considerata pure la valida procura di costituzione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Consegue il rigetto del ricorso.
- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Ufficio costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 1^,
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Lecce, 21.01.2026
Il Presidente e relatore