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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/09/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 2931/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con i proc. dom. Avv.ti Marco SECCHI ed Andrea ROSSI, Via Luigi Vitali, n. 1, Milano
- parte attrice in opposizione - contro
C.F. e P. IVA: ) e per essa (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
- P. IVA: ), P.IVA_2 P.IVA_3 con il proc. dom. Avv.to Giovanni SIMONE, Via Gabrio Serbelloni, n. 4, Milano
- parte convenuta opposta -
Le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT nei termini che seguono:
Parte attrice opponente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione disattesa così giudicare: in via principale, nel merito, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale formulata dall'opponente nella narrativa in diritto, sub A), dell'atto di citazione, sollevata al fine della reiezione delle avverse pretese dell'opposta, accertata la nullità parziale, in relazione all'art. 6, della fideiussione sottoscritta dall'opponente in data 5.7.2010 (come anche in seguito integrata e aumentata in data 9.12.2010), con la quale lo stesso si costituiva nei confronti di fideiussore di sino alla concorrenza massima di Controparte_3 CP_4
€ 192.000,00 (prima) e di € 330.000,00 (poi), essendo detta clausola contrastante con gli art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TFUE, nonché in accoglimento dell'eccezione dell'opponente, accertato che l'opposta è decaduta, in applicazione dell'art. 1957 c.c., dal diritto di escutere la fideiussione e che la stessa fideiussione stessa è estinta, revocare in toto il decreto ingiuntivo n. 392/2022, emesso in data 10.2.2022 da Codesto Tribunale, su istanza di nell'interesse di in quanto emesso in Controparte_2 Controparte_1 assenza dei presupposti di legge, poiché il credito azionato non era esigibile per le ragioni illustrate in atti;
- per le medesime ragioni dichiarare, comunque, infondata in fatto e in diritto ogni pretesa e domanda avanzata in questa sede nei confronti dell'opponente da Controparte_1
e, per essa, da invocando a fondamento la fideiussione sottoscritta Controparte_2 dall'opponente in data 5.7.2010 (come anche in seguito integrata e aumentata in data 9.12.2010) con la quale lo stesso si costituiva fideiussore di nei confronti di CP_4
; Controparte_3 in via istruttoria In via principale a) ordinare agli istituti bancari che la S.V. Ill.ma vorrà indicare, se del caso ricorrendo all'elenco sopra formulato, di esibire i moduli standard di fideiussione omnibus impiegati da ciascun istituto (e da quelli di cui medio tempore sono divenuti successori) nel 2010 (o, in subordine, fra il 2005 e il 2010); b) disporre che l'ordine venga eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte opponente, secondo le specifiche modalità operative che lo S.V. vorrà indicare (o quelle che delegherà alla parte di individuare) e che dovranno essere esplicitate contestualmente alla notifica dell'ordinanza ai terzi;
c) assegnare congruo termine ai terzi destinatari dell'ordine di esibizione per l'esecuzione dello stesso e successivo termine a parte opponente per il deposito telematico della documentazione ricevuta, unitamente ad indice analitico della stessa;
In via subordinata ammettere consulenza tecnica percipiente, assegnando al CTU il compito di determinare, tramite un' indagine sul mercato nazionale degli istituti bancari e previa individuazione di un campione significativo, quale diffusione abbia avuto tra gli stessi (e/o fra quelli di cui medio tempore sono divenuti successori) nel 2010 (o nel periodo fra il 2005 e il 2010) la pratica di includere nei moduli standard di fideiussione omnibus impiegati le clausole censurate da BA di Italia con il provvedimento n. 55 del 02.05.2005 e successivamente dichiarate affette da nullità dalla Suprema Corte. in ogni caso condannare Parte Convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, dell'emananda sentenza, sua registrazione, delle successive e relative.
Parte convenuta opposta:
Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
- per l'effetto, rigettare l'avversa opposizione, confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 392/2022 R.G. 10372/2021, e condannare il sig. al pagamento della Parte_1 somma ingiunta pari ad €.148.808,99.=, oltre interessi, come da domanda, ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in €.2.135,00.= per compensi, €.406,50=per esborsi, oltre rimborso forfettario I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Nel merito, in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande spiegate dal sig.
, condannare l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e per essa della somma pari ad €.148.808,99.=, ovvero di quella maggiore o Controparte_2 minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo;
bancario; fideiussione. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 6.4.2022, iscritto a ruolo il 12.4.2022, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio opponendo il decreto ingiuntivo n. 392/2022, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Monza in data 10-14.2.2022 – nel procedimento monitorio rubricato al n. 10372/2021 R.G. – a favore di per l'importo di € 148.808,99, oltre Controparte_2 interessi e spese della procedura monitoria, relativo a credito vantato nei confronti di CP_4
(dichiarata fallita) – garantito da fideiussione rilasciata dall'opponente (amministratore della società debitrice principale) – da;
credito pervenuto alla parte Controparte_3 odierna convenuta per effetto di cessione,. A sostegno dell'opposizione, in sostanza, la difesa attorea ha invocato la nullità parziale della fideiussione omnibus stipulata tra il sig. e la , nullità CP_5 Controparte_3 argomentata in base alla conformità delle clausole di tale fideiussione al modello ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della BA d'Italia n. 55/2005 ed alle conseguenze evidenziate dalla giurisprudenza di legittimità sui contratti “a valle” (cfr. pagg.
2-9 dell'atto di citazione). In particolare, secondo la prospettazione attorea, la nullità invocata rileverebbe nell'ambito dell'opposizione al d.i. in relazione alla clausola n. 6 del contratto fideiussorio (contenente deroga all'art. 1957 c.c.), stante l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. invocata dall'opponente in capo a controparte per non aver rispettato il termine semestrale ivi previsto (cfr. pagg.
8-9 dello scritto introduttivo); inoltre, sempre nella prospettiva di cui all'art. 1957 c.c., la difesa opponente ha evidenziato come, pur volendo ritenere esservi stata intimazione di pagamento tempestiva, la BA garantita abbia comunque violato l'art. 1957 c.c., stante l'inosservanza da parte di quest'ultima dell'obbligo di diligenza previsto dalla norma de qua in relazione alla “continuazione delle sue istanze” (cfr. pagg.
4-7 della memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.).
Costituitasi in giudizio, parte opposta – avanzata richiesta d'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo per la reiezione dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese di lite.
Assegnata la causa ad un primo giudice (dott. A. ROSSATO); rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata da parte opposta ed assegnato a quest'ultima termine per la presentazione della domanda di mediazione ex D.Lgs. n.28/2010 (cfr. ordinanza riservata 9.1.2023); dato atto le parti dell'esperimento della procedura di mediazione senza che in quella sede sia stato possibile individuare una soluzione bonaria e, quindi, avanzata istanza per la concessione dei termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. (cfr. “nota per la trattazione scritta” 15.6.2023 in pari data depositata a PCT); assegnati i termini ex art.183, c.6, c.p.c. (cfr. ordinanza 17.7.2023); rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione (cfr. ordinanza 8.11.2024); riassegnato il procedimento allo scrivente;
disposta la precisazione delle conclusioni con deposito a PCT, esclusa udienza in presenza a tal fine (cfr. ordinanza 25.3.2025); la causa è passata in decisione, assegnati alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali (14.7.2025) e delle memorie di replica (3.9.2025).
************** Si premette che: i) difese,
eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, applicato il principio
“della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione sono esclusivamente quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione in capo alle parti delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi delle pretese azionate in causa (vale a dire, entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.), inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non specificatamente allegate siano, in tesi, evincibili dai documenti già prodotti (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
La struttura logico-giuridica dell'opposizione si sviluppa in due passaggi:
1) la nullità della clausola n. 6 del contratto di fideiussione 5.7.2010 (relativa alla deroga all'art. 1957 c.c.) in forza del provvedimento n. 55 del 2005 della BA d'Italia, avendo la S.C. chiarito che < i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza –, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti >> (Cass., Sez. Un., Sent. n. 41994 del 30.12.2021); 2) l'omesso rispetto da parte dell'Istituto di credito garantito ( , dante Controparte_3 causa dell'odierna convenuta opposta) dell'art. 1957 c.c. (norma da osservare stante la nullità della clausola n. 6 cit.), non avendo la BA agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale entro il termine semestrale ivi previsto (e, comunque, CP_4
“continuato” con diligenza le “sue istanze”), con conseguente impossibilità di esigere il pagamento da parte del fideiussore.
La tesi sostenuta dalla difesa attorea non merita di essere condivisa, visto che – per le ragioni che si vanno ad esporre – l'invocata nullità dell'art. 6 del contratto 5.7.2010 cit. è irrilevante ai fini della decisione, dovendosi ritenere che – stante quanto previsto nell'art. 7 del contratto de quo – la BA IT (e, così, la cessionaria avente causa) ha posto in essere gli atti necessari e sufficienti per escludere l'integrazione della decadenza dei sui diritti con riferimento alla posizione del garante sig. . CP_5
All'art. 7 del contratto 5.7.2010 si legge: “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto CP_3 dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. …” (cfr. doc. n. 8 fasc. monitorio prodotto agli atti anche nel giudizio di opposizione). L'evidenza documentale attesta che ha inviato, sia alla debitrice Controparte_3 principale sia al garante sig. , lettere raccomandate relative alla revoca CP_4 CP_5 degli affidamenti, con contestuale richiesta di pagamento;
comunicazioni queste datate 10.9.2014, spedite il 18.9.2014 e ricevute da il 23.9.2014 e dal sig. il CP_4 CP_5
24.9.2014 (cfr. doc. n. 9 fasc. monitorio cit.). Inoltre, per completezza, si osserva che la BA, in data 22.2.2016, ha inviato (sempre sia alla società debitrice principale, sia al fideiussore odierno attore) ulteriore missiva di diffida e messa in mora, ricevuta da l'1.3.2016 e dal garante il 4.3.2016 (cfr. doc. n. 10 fasc. CP_4 monitorio cit.); quindi, in data 18.8.2016 ha depositato istanza di Controparte_3 ammissione al passivo di (cfr. doc. n. 3 fasc. di parte convenuta opposta); ancora, CP_4
– con lettera 18.12.2020 (ricevuta dal sig. il 30.12.2020) – ha Controparte_2 Pt_1 ulteriormente intimato il pagamento al garante opponente (cfr. doc. n. 11 fasc. monitorio cit.).
Ciò posto, a fronte dell'art. 7 del contratto – ivi essendo previsto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente … a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, …” – è da ritenere che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. è stata evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale e da ciò l'irrilevanza alla volta della decisione della validità o meno della deroga all'art. 1957 c.c..
Sul punto in Cass., Sez. 3, Ord. n. 835 del 13.1.2025 (precedente richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, c. 1, disp. att. c.p.c.), per quanto qui di specifico interesse, si legge:
<
4.2. Con il secondo motivo denunziano la violazione o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Il giudice del gravame avrebbe erroneamente ritenuto che: (i) la lettera di messa in mora del 15.10.2015 avrebbe interrotto il termine decadenziale di cui all'art.1957 c.c., quando invece per giurisprudenza, il concetto di “istanza”, ivi contenuto, si riferirebbe esclusivamente ai mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, per cui non sarebbe sufficiente un atto stragiudiziale come la messa in mora del creditore;
(ii) la clausola “a semplice richiesta”, contenuta nell'art. 7 della fideiussione, costituirebbe una valida deroga pattizia all'art. 1957 c.c.. A tal proposito, il richiamo compiuto dalla Corte territoriale alle pronunce di legittimità nn. 7345/1995 e 13078/2008 non sarebbe pertinente, sussistendo comunque un orientamento, anche recente, a sostegno della tesi contraria. In ragione di quanto sopra, il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta decadenza della fideiussione, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c..
…. omissis ….
5.1. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 1957 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
…. omissis ….
In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 - 01); La natura di tale “azione” (o, secondo il linguaggio di cui all'art. 1957 c.c., delle “istanze” creditorie) deve intendersi necessariamente riferita all'invocazione giudiziale della tutela civile, atteso che l'art. 1957 c.c. nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531 - 01); che, pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vai mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, cit.); Ebbene, se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa IT (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ. Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass., civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ., Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.). Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni ricorrenti conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita dalla nullità, per cui, come correttamente statuito dalla corte d'appello, la lettera di messa in mora del 15.10.2015 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale (cfr. p. 1 della sentenza impugnata n. 857/2022, in cui la Corte d'appello fa riferimento all'art. 7 della fideiussione).
5.2. All'inammissibilità e infondatezza nei suindicati termini dei motivi, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso. …>> (Cass., Ord. n. 835/2025 cit.). Perciò, applicati i principi di cui sopra al caso di specie, emerge che:
- la fideiussione rilasciata dall'opponente conteneva l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” (cfr. art. 7 del contratto 5.7.2010), formulazione del testo negoziale del tutto sovrapponibile a quella esaminata da Cass., Ord. n. 835/2025 cit.;
- detta clausola negoziale si presta ad essere intesa quale deroga rispetto alla previsione dell'art. 1957 c.c. (disposizione che può essere pacificamente derogata dalle parti);
- tale “deroga” è del tutto autonoma e indipendente dall'art. 6 del contratto 5.7.2010, clausola quest'ultima da parte opponente tacciata di nullità per effetto del provvedimento della BA d'Italia n. 55/2005 cit. e di Cass., Sez. Un., Sent. n. 41994/2021 cit.;
- laddove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale (cfr. Cass., Ord. n. 835/2025 cit.);
- nel caso di specie è dato documentale che ha rivolto al garante CP_3 Controparte_3 odierno attore una richiesta di pagamento entro il termine semestrale (che la stessa difesa opponente lascia intendere coincida con la missiva di revoca degli affidamenti alla società debitrice principale);
- cosicché, a prescindere dall'invocata nullità della clausola n. 7 del contratto 5.7.2010 (aspetto, perciò, irrilevante alla volta della decisione), è da escludere che in capo a
[...]
(e, quindi, alla sua avente causa, odierna opposta) si sia integrata la Controparte_3 decadenza di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente rigetto dell'opposizione, argomentata proprio invocando la decadenza de qua.
Inoltre, fermo quanto sopra osservato, di per sé dirimente per la reiezione dell'opposizione, neppure è possibile ritenere che la decadenza ex art. 1957, c. 1, c.c. si sia qui integrata (non perché il creditore “entro sei mesi [non] abbia proposto le sue istanza contro il debitore”, bensì) perché “[non] le abbia con diligenza continuate”. Infatti, come già fatto presente da questo Tribunale nel precedente esattamente citato in termini dalla difesa di parte opposta (Trib. Monza - GU dott. Davide DE GIORGIO, Sent. n. 1900 del 14.9.2023, resa nella causa rubricata al n. 6003/2021 R.G.) e condiviso dallo scrivente:
< … una volta che il fideiussore tenuto a pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del solve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art.1957 c.c.. Sembra dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta”, o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore. >>. Ancora e nello stesso senso, anche il Tribunale di Como (Sent. n. 864 del 24.7.2023, GU dott. Lorenzo AZZI, nel procedimento rubricato al n. 1777/2022 R.G.): < … avendo l'istituto bancario azionato il proprio credito sulla base della clausola n. 7 del contratto, contenente l'obbligo del garante di pagare immediatamente “a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”, clausola non incisa dal provvedimento antitrust, deve trovare applicazione l'orientamento di legittimità che predica, rispetto alla garanzia autonoma, la sufficienza, ai fini interruttivi del termine decadenziale ex art. 1957 c.c., di una richiesta stragiudiziale di pagamento (Cass. 13078/2008 e 22346/2017) >>.
Infine, va da sé che, vista l'irrilevanza ai fini della decisione della (invocata) nullità dell'art. 6 del contratto 5.7.2010, è del pari privo di qualsiasi rilievo il richiamo alla Sentenza n. 348/2025, precedente – citato nella comparsa conclusionale attorea – di cui estensore è lo scrivente.
**************
Circa la disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, visto il variegato quadro giurisprudenziale sulla possibilità di rinvenire in una clausola quale quella di cui all'art. 7 del contratto 5.7.2010 deroga (nel senso sopra delineato) all'art.1957 c.c. e, quindi, di ritenere sufficiente, per impedire la decadenza ivi prevista, un'istanza di pagamento rivolta al garante, ad avviso del giudicante, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, c. 2, c.p.c. (valutati pure alla luce della Sentenza della Corte cost. n. 77/2018) per dichiarare dette spese integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che, così, acquisisce piena efficacia esecutiva ex art. 653, comma 1, c.p.c.;
- dichiara le spese di lite del presente giudizio di opposizione integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 9 settembre 2025 il Giudice Nicola GRECO