Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/04/2025, n. 7072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7072 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6616 del 2024, proposto da Angelina Ristorante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1. del provvedimento di diniego alla domanda di concessione di suolo pubblico prot. CA/2024/93781 del 03/06/2024;
2. della Deliberazione del Consiglio Municipale n. 6/2013 menzionata nel provvedimento e della relativa scheda del piano di massima occupabilità di Via Galvani;
3. della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva della ricorrente ed a questa opposta solo con la notificazione del provvedimento impugnato, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce Via Galvani nell'elenco delle strade a viabilità principale Annesso D pur classificandola come strada interzonale (pag. 172 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l’insieme di tutte le strade non a carattere locale" (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L’insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale "(pag.20 della Deliberazione) ed in generale in ogni sua parte per l'effetto della quale le strade interzonali quale è Via Galvani sono equiparate alla viabilità principale, il tutto nei limiti di esclusivo interesse della sola parte ricorrente;
4. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all''istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande in locale sito in Via Galvani, ha impugnato la Determinazione Dirigenziale in epigrafe, con gli atti presupposti, con cui il competente Ufficio di Roma Capitale ha dichiarato improcedibile la sua istanza per la concessione di un’occupazione di suolo pubblico permanente per allestire un dehors a servizio del locale, a motivo del fatto che il PMO di Via Galvani, approvato con la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 6/2013, non prevede alcuna occupazione per il civico di interesse della ricorrente.
2. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha lamentato:
- 1) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 E SS. DELLA L. 241/1990 , per non aver la PA consentito la partecipazione al procedimento, nel corso del quale la ricorrente avrebbe per contro potuto evidenziare che non sussistono ragioni di pubblico interesse per cui nel PMO non è prevista un’occupazione a servizio del locale;
- 2) ILLEGITTIMITA' IN VIA PROPRIA E DERIVATA PER ILLEGITTIMITA' DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE N. 6/2013 ED ILLEGITTIMITA' DEL P.G.T.U. IN PARTE QUA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 12/04/1995 (GAZZETTA UFFICIALE 24/06/1995); ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', ARBITRARIETA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITA', TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO ; sotto questo motivo, la ricorrente, ipotizzando che il PMO di interesse non prevede occupazioni poiché Via Galvani è classificata nella “viabilità principale” in virtù del PGTU di Roma Capitale, ha contestato per i vizi in rubrica anche quest’ultimo provvedimento, nella parte in cui annovera la Via Galvani, che è strada interzonale, nella viabilità principale, così rendendo in pratica applicabile il divieto di occupazioni (appunto, sulla viabilità principale) previsto dall’art. 12 del vigente Regolamento capitolino in materia.
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio in resistenza, confermando il proprio operato e deducendo che la scheda di PMO di Via Galvani è stata “ regolarmente approvata a conclusione dell’iter previsto con il citato atto deliberativo ” e che “ via Galvani rientra tra le aree in cui è inibito il rilascio di occupazioni di suolo pubblico, se non in corrispondenza di alcuni civici, tra i quali NON E’ ricompreso il civ. 24/A ad uso di attività di somministrazione di alimenti e bevande ”; con riguardo alle altre censure, relative a profili non evocati dalla P.A. nel provvedimento, Roma Capitale ha comunque richiamato la posizione del competente Dipartimento in punto di classificazione delle strade.
4. Con ordinanza n. 3204/2024 è stata fissata la discussione nel merito del ricorso “ Considerato che le complesse questioni poste nel gravame impongono l’approfondimento tipico della sede di merito, fissata come nel dispositivo, ferma restando, nelle more, la possibilità per la ricorrente di far valere l’interesse pretensivo azionato tramite lo strumento della revisione del PMO ”.
5. In vista della discussione nel merito del ricorso, le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
6. Alla pubblica udienza del 3.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa dal Collegio nelle camere di consiglio del 3.12.2024 e del 14.01.2025.
7. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità – o comunque la infondatezza per mancanza di pertinenza, nella fattispecie – del secondo motivo di ricorso, con cui è censurato un profilo motivazionale non espresso nel provvedimento, chiedendo dunque al Tribunale di pronunciarsi su un potere amministrativo non ancora esercitato, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., posto che Roma Capitale non è neanche pervenuta a valutare l’istanza di occupazione, avendola dichiarata tout court improcedibile.
8. Ciò premesso, per il resto il ricorso è fondato e deve essere accolto, richiamando la giurisprudenza di questo Tribunale in materia di PMO.
Invero – contrariamente a quanto argomentato da Roma Capitale – l’attività relativa all’eventuale rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico nelle zone ove sia stato approvato un PMO non può essere considerata necessariamente vincolata al presupposto Piano, a causa del peculiare atteggiarsi concreto della “pianificazione” posta in essere, nonché della pertinente regolamentazione capitolina.
Sul punto, infatti, la Sezione ha già chiarito che “ i Piani di Massima Occupabilità costituiscono una peculiare species all’interno dell’ampio genus degli atti di pianificazione (generalmente indirizzati ad una pluralità indifferenziata di destinatari ed improduttivi di effetti nei confronti di singoli soggetti (…) . I PMO invero sono stati previsti, sin dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2004 e, in seguito, nei vari Regolamenti capitolini succedutisi in materia di occupazione di suolo pubblico (che, con alcune eccezioni, ne hanno demandato l’approvazione ai singoli Municipi, oggi invece di competenza della Giunta Capitolina), come strumenti di pianificazione destinati esclusivamente ad una determinata categoria di soggetti, vale a dire agli esercenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (che sono, in sostanza, gli unici titolati, in base agli stessi Regolamenti, ad ottenere la tipologia di concessione regolata dai PMO). Inoltre, nel tempo i Piani – pur perseguendo obiettivi generali di pianificazione delle diverse zone del territorio di Roma Capitale, con la finalità espressa di tutelare gli “interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale” (cfr. già art. 4 bis del Regolamento di cui alla D.C.C. 119/2005 e, oggi, con testo sovrapponibile, art. 10, comma 4, della D.A.C. 21/2021) – sono sempre stati approvati effettuando, in concreto, una puntuale ricognizione delle attività commerciali già operanti nei siti da pianificare, identificate per il tramite nei numeri civici, e delle occupazioni eventualmente già concesse, rispetto alle quali, in alcuni casi, sono state apportate modifiche direttamente in sede di approvazione della scheda di PMO (con la conseguenza che, in quei casi, l’Amministrazione ha in realtà adottato provvedimenti limitativi della sfera giuridica degli esercenti interessati, cui ha dunque applicato la relativa disciplina; cfr. per simili fattispecie sentenze Tar Lazio n. 2995/2022, n. 1895/2022, n. 1434/2022 e, più in generale, i molteplici precedenti ivi richiamati in materia). In linea con questo peculiare atteggiarsi della attività di pianificazione, la normativa adottata in materia da Roma Capitale correttamente prevede un’apposita disciplina per la revisione dei PMO. Infatti, il Regolamento capitolino da un lato stabilisce che il “rilascio di concessioni” agli esercenti la somministrazione può essere subordinato alle prescrizioni di appositi PMO che individuino la massima occupabilità “delle aree di rispettiva competenza” e, dall’altro ne prevede espressamente la possibilità di revisione, al ricorrere di determinati presupposti, su istanza di Associazioni o anche di singoli interessati (come si evince dal riferimento ad un “precedente diniego” di concessione e al richiamo alla richiesta di un soggetto “interessato”, cfr. art. 10, comma 4, quarto periodo, nonché art. 37, comma 15, D.A.C. 21/2021 (…).” (si vedano, tra le altre, sentenze Tar Lazio nn. 12844/2022 e 3641/2022).
In altre parole, il fatto che le Commissioni Tecniche nel tempo incaricate di redigere i Piani – invece di individuare in via generale ed astratta, con riferimento alle piazze e vie esaminate, gli spazi eventualmente occupabili rispetto alla viabilità, ai monumenti, agli edifici, ai vincoli presenti in loco e così via – abbiano prescelto una modalità di “pianificazione” particolareggiata, specificamente ancorata ai soli numeri civici degli esercizi commerciali di ristorazione presenti in un dato momento storico in ogni singola zona (come una sorta di “fotografia” dello stato dei luoghi, rectius , degli esercizi commerciali), necessariamente implica che tale “pianificazione” (che, peraltro, non è neanche assistita dalle tipiche forme di pubblicità della pianificazione territoriale) non possa ritenersi vincolante per quegli esercenti che, come la ricorrente, non vi siano stati affatto contemplati, per qualsivoglia ragione (si pensi alla apertura di un nuovo esercizio commerciale). Ciò perché la ragione della totale assenza della istruttoria di un civico dal P.M.O. resta evidentemente distinta dall’unica finalità sottesa alla redazione dei Piani, che è quella, già ricordata, di tutelare gli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale, che non potrebbe mai risolversi in una ingiustificata discriminazione fra esercenti rispetto all’uso del suolo capitolino.
Nella fattispecie, infatti, come correttamente denunciato, non emerge, neanche dall’esame della scheda di Piano o della delibera approvativa, alcuna motivazione per cui il P.M.O. di Via Galvani, risalente al 2013 – pur contemplando alcune occupazioni a servizio di attività di ristorazione – nulla prevede per il civico di interesse della ricorrente (che, dunque, a quanto consta, non è proprio stato esaminato, pertanto, come detto, se non vi è prevista un’occupazione non è certamente per motivi di pubblico interesse).
9. Di conseguenza, l’istanza di concessione presentata dalla ricorrente avrebbe dovuto essere debitamente esaminata in applicazione degli ordinari criteri istruttori utilizzati per la redazione dei PMO, ovvero anche riqualificata d’ufficio – in ottica di collaborazione ed efficienza – quale istanza di revisione, al fine di doverosamente fornire riscontro al privato istante.
10. Per quanto detto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che la P.A. riterrà di adottare con riguardo alla istanza di osp presentata dalla ricorrente.
11. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso spiegato e, per l’effetto, annulla la comunicazione di improcedibilità impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 3 dicembre 2024, 14 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO