Articolo 2259 quater del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2247 quaterArticolo 2204
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26 febbraio 2014
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16 luglio 2016
Art. 2259-quater. Piani di miglioramento individuale della professionalita' del personale civile). 1. In aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, al fine di conseguire, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di progressioni di carriera, il migliore impiego delle risorse umane disponibili, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalita', nonche' di agevolare l'adozione delle misure di attuazione dei piani di riassorbimento del personale eventualmente in eccedenza, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel «Piano triennale di formazione dei dirigenti e dei funzionari» adottato dal Ministero della difesa, di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 70 , e' inserita una sezione dedicata alla rappresentazione delle esigenze straordinarie e urgenti di formazione del personale civile appartenente all'area terza connesse con:
a) l'ampliamento dei settori di impiego, compresi i procedimenti di approvvigionamento di mezzi, materiali, armamenti, beni, servizi e lavori, in campo nazionale e internazionale;
b) la riconversione professionale, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , d'intesa con le amministrazioni di destinazione;
2. Le esigenze di formazione di cui al comma 1 devono essere assolte entro i corrispondenti anni del «Programma triennale delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici», di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 . ((Le esigenze straordinarie e urgenti di formazione di cui al comma 1 possono essere assolte dal Polo di formazione unico di cui all'articolo 1013, comma 5-bis e dagli enti di formazione della Difesa nonche' dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.)) 3. ((Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Capo di stato maggiore della difesa approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma annuale di formazione, da attuare tramite i centri di formazione di cui al comma 2, anche attraverso strutture decentrate, che individua in particolare:)) a) moduli formativi dedicati alla riconversione professionale del personale civile appartenente all'area seconda, ai fini del reimpiego nell'ambito del Ministero della difesa ovvero del trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , d'intesa con le amministrazioni di destinazione;
b) moduli formativi di base e di specializzazione, per ottimizzare l'impiego del personale civile assegnato agli arsenali, agli stabilimenti, ai poli di mantenimento, ai centri tecnici e polifunzionali e agli enti e reparti della Difesa;
c) moduli formativi destinati al personale militare di grado corrispondente alle qualifiche funzionali delle aree seconda e terza, al fine di agevolare l'attuazione del piano di programmazione triennale scorrevole dei transiti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2209-quater, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
4. I moduli formativi di cui al comma 3 si concludono con un esame finale che attesta il possesso delle conoscenze relative alle materie oggetto del corso, d'intesa con le amministrazioni di destinazione.
(( 5. Il Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretario generale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce annualmente il numero dei posti da riservare a favore del personale civile per la partecipazione ai corsi svolti presso i centri di formazione militare, con esclusione dei corsi di cui all'articolo 715, comma 2, nonche' agli articoli 716, 717, 720, 722, 723, 725, 728, 731, 734, 736, 737, 739, 743, 750, 754, 755, 756, 757, 758, 760, 765, 773, 775, 776, 781, 783 e 786 e di altri corsi la cui partecipazione e' riservata al solo personale militare. La percentuale dei posti da riservare e' pari a non meno del 20 per cento dei posti disponibili. )) 6. Alla formazione del personale civile del Ministero della difesa e' annualmente destinata quota parte dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, accertati secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , in deroga a quanto previsto dall' articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento, sentite le organizzazioni sindacali.
Entrata in vigore il 16 luglio 2016