Articolo 5 della Legge 8 marzo 1968, n. 199
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9 aprile 1968
Art. 5.
All'Istituto universitario di magistero statale di Salerno e' assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla tabella A, annessa alla presente legge.
I posti per il personale di segreteria ed ausiliario, previsti dal comma precedente, sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle universita' ed istituti di istruzione universitaria.
Entrata in vigore il 9 aprile 1968