CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/11/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 401/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 401/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza nr. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata l'11.3.24 e notificata in data 15-3-24, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 5182/16 R.G.;
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetano Parte_1
La RE e NI NT, ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Eboli al
V.le Amendo, 84;
-Appellante–
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. ME PI, ed elettivamente Controparte_1 domiciliati presso lo studio dell'Avv. QU PI sito in Bellizzi, alla via Roma 177;
rappresentato e difeso dall'avv.to QU PI ed elettivamente Parte_2 domiciliato in Bellizzi alla via Roma n. 177 presso lo studio dello stesso;
-Appellati–
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata l'11.3.24 e notificata in data 15-3-24, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 5182/16
R.G. (azioni in materia di acque e servitù di scolo).
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2016, e Parte_2 Controparte_1 convenivano in giudizio , deducendo che i rispettivi fondi di loro proprietà, siti Parte_1 nel Comune di Pontecagnano alla via dello Statuto, venivano danneggiati dallo scarico delle acque provenienti da un impianto serricolo realizzato sul fondo del convenuto. Gli attori esponevano che fosse proprietario di un terreno rustico censito al catasto Parte_2 al foglio 6, particelle nn. 119, 1971, 1972, 1974, 2266, 1271, 1272, 2268, 2261, 2260, 2264,
346, 1205 e 1279, della superficie di circa ettari quattro, destinato a seminativo irriguo;
che era proprietario di altro fondo confinante, parimenti a destinazione Controparte_1 seminativa, censito al foglio 6, particella n. 99 (ora nn. 1405 e 1406), della superficie di are
72,50. Entrambi i terreni confinavano con il fondo di proprietà di , censito al Parte_1 foglio 6, particelle nn. 2117, 2118, 2119, 2120, 1548, 1549 e 186, della superficie di circa ettari quattro, sul quale risultava realizzato, da epoca risalente, un impianto serricolo. Secondo la prospettazione attorea, la maggior parte delle acque di scolo provenienti da detto impianto veniva convogliata, in parte, sui fondi degli stessi attori attraverso un canale che, per un primo tratto, correva lungo il confine tra le proprietà e e, per un secondo tratto, CP_1 Pt_1 attraversava la proprietà . Tale canale, di loro pertinenza, sarebbe risultato Pt_2 inadeguato, per dimensioni, a contenere il maggior volume d'acqua derivante dall'impianto serricolo, con conseguenti allagamenti dei terreni anche in occasione di modeste precipitazioni. Gli attori deducevano che lo scarico delle acque, così come realizzato, costituiva un abuso in danno delle loro proprietà e che, nonostante le reiterate diffide e la procedura di mediazione esperita avanti l'Organismo “Giustizia Nuova” di Pontecagnano, il convenuto non aveva provveduto alla rimozione della condotta contestata. Chiedevano, pertanto, dichiararsi l'abusività dello scarico delle acque provenienti dall'impianto serricolo insistente sul fondo del convenuto, con conseguente condanna di quest'ultimo alla sua eliminazione e al risarcimento dei danni subiti per gli allagamenti verificatisi nei rispettivi fondi, da liquidarsi in via equitativa.
Costituendosi in giudizio, contestava integralmente la domanda, eccependo la Parte_1 sua improcedibilità, inammissibilità e infondatezza in fatto, nonché la carenza di interesse pag. 2/12 degli attori, deducendo che lo stato dei luoghi risaliva a oltre un ventennio. Rappresentava che, con atto di compravendita del 30 luglio 2009, rogato dal notaio , aveva acquistato Per_1 un fondo rustico in località Pontecagnano Faiano, alla via dello Statuto, della superficie di ettari 4.14.15 circa, censito al foglio 6, particelle nn. 186, 2117, 2118, 2119, 2120, 1548 e 1549, confinante con i beni e , già detenuto in virtù di contratto di affitto del 21 CP_1 Pt_2 ottobre 1997 e, in precedenza, dal padre, che nel 1996 aveva realizzato impianti serricoli.
Precisava, inoltre, che le acque meteoriche avevano da sempre defluito naturalmente attraverso canali ricadenti sui fondi prima di e poi di e che, nell'ultimo CP_1 Pt_2 decennio, questi ultimi avevano provveduto a convogliare le acque in un unico canale in cemento, nel quale confluivano anche quelle dei fondi a monte, compreso il proprio, garantendo un regolare deflusso fin dal periodo antecedente al 1996, allorquando il terreno era condotto dal padre e già dotato di impianti serricoli mobili (“tunnels”). Il convenuto deduceva, altresì, che sia il proprio dante causa, sia egli medesimo, avevano Parte_1 provveduto – al fine di contenere il volume delle acque meteoriche provenienti dal fondo – alla realizzazione di stradoni drenanti posti ai lati delle strutture serricole, attraversati da un tubo perforato del diametro di 500 mm, destinato a convogliare le acque nella rete di prima ricezione e, successivamente, nel canale artificiale realizzato dai proprietari dei fondi sottostanti. Esponeva che, negli ultimi anni, aveva apportato modifiche Parte_2 sostanziali al proprio fondo ed al canale di raccolta delle acque provenienti dai terreni a monte, riducendone la sezione mediante l'intubazione di un tratto con tubazioni di modesta apertura. In particolare, l'attore, dopo aver concentrato il deflusso di tutte le acque pluviali in un unico canale, avrebbe, per effetto di tale intubazione, sensibilmente diminuito la capacità di smaltimento del medesimo. Sosteneva, pertanto, che gli eventuali allagamenti verificatisi nel fondo durante precipitazioni di eccezionale intensità fossero diretta Pt_2 conseguenza delle modifiche da questi apportate al canale ricadente nella propria proprietà.
Aggiungeva che le esondazioni lamentate non potevano essere ricondotte alle acque provenienti dall'impianto serricolo del convenuto, bensì alle acque convogliate dal collettore di bonifica insistente sul bacino idrografico sovrastante, di ampia estensione. Tali acque, per effetto della mancata manutenzione del canale pubblico, trasporterebbero materiale terroso ed altri residui, provocando l'intasamento del tratto di condotta interrata realizzata dallo e determinando, seppure in modo episodico, l'allagamento delle aree marginali al Pt_2
pag. 3/12 canale stesso. Il convenuto sosteneva, inoltre, di avere acquisito il diritto di scarico delle acque pluviali del proprio fondo nel canale di scolo sottostante – che aveva sostituito quelli naturali originari – in forza dell'inerzia ultraventennale degli attori, i quali non avevano mai contestato il deflusso delle acque, anche dopo la realizzazione dell'impianto serricolo. Rilevava, a sostegno della propria tesi, che l'art. 913 c.c. non vieta, in via assoluta, l'esecuzione di opere di sistemazione o trasformazione agraria, purché esse non arrechino pregiudizio grave al fondo inferiore rispetto alla situazione preesistente, e che, in ipotesi di aggravamento non invasivo dello scolo, la norma prevede unicamente la corresponsione di un'indennità proporzionata, richiamando a conforto la giurisprudenza di legittimità (Cass., 26 aprile 2000,
n. 5333; Cass., 23 agosto 1997, n. 7934). Osservava, infine, che l'unica eventuale eccedenza d'acqua, verificabile in caso di piogge torrenziali, avrebbe dovuto essere imputata all'Ente pubblico competente alla manutenzione dei canali di bonifica, cui spetta la gestione delle opere idrauliche che raccolgono le acque meteoriche provenienti dal bacino soprastante il terreno del convenuto. Sulla base di tali deduzioni, concludeva chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, per difetto di interesse e per infondatezza in fatto e in diritto, deducendo, in via subordinata, l'avvenuta usucapione della servitù di scolo delle acque pluviali provenienti dal proprio fondo nel canale ricadente nelle proprietà attoree, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite, con accessori di legge.
Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione delle prove testimoniali ammesse. È stata altresì disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, incaricata di accertare i profili di natura tecnica rilevanti ai fini della decisione. Con note telematiche depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni; quindi, il giudizio veniva riservato per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza nr. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata l'11.3.24 e notificata in data
15-3-24, ha statuito quanto segue: “Accoglie la domanda come proposta da e Parte_2 CP_1
e, dichiarata l'insussistenza di alcun diritto di servitù di scarico a favore del fondo di
[...] Parte_1 ordina al medesimo l'immediata adozione di ogni opportuno o necessario accorgimento al fine di Parte_1 riportare il deflusso delle acque verso i fondi inferiori ai limiti preesistenti all'ampliamento dell'impianto serricolo, e comunque non oltre quanto permesso ai sensi dell'art. 913 CC. Rigetta la domanda di risarcimento
pag. 4/12 dei danni. Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 132,00 per esborsi ed € Parte_1
2600,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv.
QU PI per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico di le spese di CTU Parte_1 come liquidate in separato decreto”.
Con atto di citazione in appello notificato regolarmente, l'Appellante censura suddetta sentenza, chiedendo: “disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: - In via preliminare - ovvero alla prima udienza - disporre
l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per le ragioni esposte nell'istanza in precedenza formulata. -Nel merito, riformare integralmente, per tutte le ragioni esposte nei motivi, la sentenza n°1313/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno, nel giudizio distinto da RG
N°5182/2016, respingendo integralmente la domanda di negatoria servitutis di scolo, a favore di
proposta dagli appellati e Il tutto previa declaratoria Parte_1 Parte_2 Controparte_1 di tempestività e fondatezza dell'eccezione di usucapione della servitù di scolo, maturata a favore del fondo dell'appellante, così come dedotta nella comparsa di costituzione. -Condannare gli appellati alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio con accessori di legge. In via istruttoria, nella ipotesi l'adita Corte lo dovesse ritenere necessario, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, ammettere nuova c.t.u.”. Il gravame si basa sui motivi di impugnazione di seguito sintetizzati:
Violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – Nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria - L'appellante deduce la violazione delle norme sopra indicate, lamentando che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda di negatoria servitutis proposta dagli attori con motivazione meramente assertiva, priva di coerenza logico-giuridica e non sorretta da alcun riscontro probatorio. Il provvedimento gravato, in particolare, non fornirebbe un'esposizione chiara dei criteri di valutazione seguiti dal primo giudice, risultando contraddittorio rispetto allo stato effettivo dei luoghi e non confrontandosi con le risultanze istruttorie acquisite, sì da integrare un vizio di motivazione apparente e, pertanto, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, n. 4,
c.p.c.; Erronea valutazione delle prove ed omissione di considerazione delle risultanze istruttorie – Violazione dell'art. 115 c.p.c. - L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda degli attori basandosi unicamente sulle loro allegazioni, senza dare conto delle deposizioni testimoniali acquisite né delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; Violazione e
pag. 5/12 falsa applicazione degli artt. 115, 116, 166 e 167 c.p.c., nonché degli artt. 913, 1061,
1140 e 1158 c.c. – Erroneo rigetto dell'eccezione di usucapione della servitù di scolo e travisamento delle risultanze tecniche - L'appellante censura la statuizione del Tribunale che ha ritenuto non provata la sussistenza, in suo favore, della servitù di scolo delle acque e dichiarato inammissibile, per tardività, l'eccezione riconvenzionale di usucapione. Sostiene che tale eccezione non costituisse domanda riconvenzionale in senso proprio, ma mera difesa finalizzata a paralizzare la pretesa attorea, e pertanto proponibile anche in sede tardiva, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Deduce, inoltre, che il Tribunale non abbia considerato la situazione reale dei luoghi, come documentata dalla relazione del c.t.u. e dalle prove orali, le quali hanno accertato, a suo dire, che: – lo scolo delle acque avviene da oltre un ventennio per pendenza naturale;
– le modifiche idrauliche dei canali sono state eseguite dagli attori nei fondi “serventi”, con sostituzione dei canali naturali con condotte artificiali di minor capacità;
– le acque convogliate nel canale sottostante provengono non solo dal fondo dell'appellante, ma anche dalla collina soprastante, da un canale pubblico di irrigazione e da altri terreni limitrofi;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e dell'art. 913 c.c. – Erronea interpretazione delle risultanze tecniche e motivazione illogica - L'appellante censura, sotto ulteriore profilo, la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che l'impianto serricolo di sua proprietà avrebbe causato uno sversamento anomalo di acque nei fondi degli attori, disattendendo immotivatamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Quest'ultimo avrebbe accertato che solo una parte delle acque meteoriche provenienti dal fondo dell'appellante confluisca nel canale artificiale dei fondi e , la cui capacità ricettiva Pt_2 CP_1 sarebbe idonea a garantire il regolare deflusso in caso di eventi meteorici ordinari. Gli eventuali fenomeni di allagamento sarebbero, invece, riconducibili a carenze manutentive e ad alterazioni del tracciato del canale, trasformato in cemento e parzialmente intubato. Ricorrebbe pertanto, la violazione dell'art. 913 c.c.;
L'appellante, inoltre, deduce che la decisione del Tribunale, oltre a disapplicare il disposto dell'art. 913, comma 3, c.c., avrebbe omesso di valutare:
pag. 6/12 i. se, in presenza delle opere realizzate nei fondi e , la fattispecie Pt_2 CP_1 dovesse qualificarsi come servitù o come limite legale della proprietà;
ii. se lo scolo delle acque, provenendo da una pluralità di fondi a monte, imponesse l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
In conclusione, l'appellante chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti gli appellati che nel chiedere il rigetto dell'appello hanno evidenziato:Inammissibilità dell'eccezione di usucapione -
Con riferimento al primo motivo d'appello, con il quale l'appellante lamenta che l'eccezione di usucapione non sia stata accolta, l'appellato evidenzia che il Tribunale ha correttamente applicato i principi processuali vigenti.
Come precisato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'eccezione di usucapione rientra tra le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, che devono essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestiva, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c..
Inconfigurabilità dello scolo naturale ai sensi dell'art. 913 c.c. - Quanto al secondo motivo d'appello, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 913 c.c., l'appellato evidenzia che la norma richiamata disciplina unicamente il deflusso naturale delle acque tra fondi in rapporto di soprassuolo e sottosuolo, ponendo un limite legale al diritto di proprietà finalizzato a impedire modifiche della conformazione naturale dei terreni. Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, tale disposizione non trova applicazione quando lo scolo derivi da attività antropiche, quali la realizzazione di impianti o opere artificiali. Irrilevanza dell'art. 913, comma 3, c.c. e dell'assimilazione a opere di sistemazione agraria - Non sarebbe da condividersi l'ulteriore argomentazione dell'appellante secondo cui la realizzazione delle serre costituirebbe un intervento di sistemazione agraria rientrante nell'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 913, comma 3, c.c.. Tale disposizione, infatti, consente la modifica del deflusso delle acque solo nel caso di opere minori di trasformazione agraria che non comportino pregiudizio grave per il fondo inferiore. Le serre, per contro, rappresentano opere complesse e strutturalmente impermeabili, idonee ad alterare stabilmente il regime idrico del terreno. Esclusione di qualsiasi legittimazione derivante da altre servitù - L'appellato evidenzia, altresì, che l'eventuale presenza di altri canali o servitù nei fondi confinanti non può in alcun modo legittimare l'immissione delle acque pag. 7/12 provenienti dal fondo dell'appellante nei fossi di proprietà dell'appellato. Conferma delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – Gli appellati richiamano, infine, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato come, dal 1996 ad oggi, le serre dell'appellante siano raddoppiate (da cinque a dieci blocchi), con conseguente incremento della superficie impermeabile e del volume di acque meteoriche convogliate nei fossi sottostanti. Il c.t.u. avrebbe, inoltre, rilevato che le criticità riscontrate nei canali di scolo attraversanti la proprietà sarebbero imputabili all'aumentato flusso di acque Pt_2 provenienti dal fondo superiore, e non alla mancata manutenzione da parte degli attore.
Con ordinanza collegiale del 02.10.2024, Questa Corte ha disposto l'accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata n. 1313/2024 del Tribunale di Salerno,in relazione al profilo del pericolo grave ed irreparabile. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127- ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 02.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 23.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore n. cronol. 2432/2025 del 06/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Con i motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, per avere erroneamente: accolto la domanda di negatoria servitutis degli appellati;
non fatto riferimento né alle dichiarazioni rese dai testi, né a quanto accertato dal c.t.u.; ritenuto non provata, da parte dell'appellante, la sussistenza del diritto di scolo delle acque pluviali in capo ai fondi serventi delle controparti;
ritenuto che
l'impianto serricolo ricadente nel fondo dell'appellante abbia causato lo sversamento di acqua in quello “servente”, di proprietà degli appellati, superiore a quello dei precedenti venti anni;
omesso di valutare se in presenza di opere nuove realizzate nei fondi e la situazione fosse inquadrabile come Pt_2 CP_1 servitù oppure come limite legale della proprietà servente;
omesso di constatare che lo scolo delle acque che raggiungono il canale nei fondi e provenga da più fondi – Pt_2 CP_1 da quello di , dalla collina soprastante, dal canale pubblico e dalla strada pubblica – Pt_1 ragione per cui avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio. Il primi tre motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in relazione alla verifica preliminare ed pag. 8/12 assorbente della intempestività della eccezione riconvenzionale di usucapione della servitù di scolo. Dalla lettura degli atti e dalla stessa narrativa del giudizio di primo grado emerge che si è costituito tardivamente, solo all'udienza di prima comparizione, formulando Parte_1 in tale sede l'eccezione riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di scolo. La
Corte osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di usucapione — pur potendo essere proposta in funzione meramente difensiva
— rientra tra le eccezioni di merito in senso stretto, soggette a decadenza se non sollevate nella comparsa di risposta tempestiva ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c.. Trattandosi di giudizio introdotto nel 2009, la disciplina applicabile ratione temporis imponeva che l'eccezione fosse proposta almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, pena la sua irrilevanza processuale. Non essendo stato rispettato tale termine, il Tribunale ne ha correttamente dichiarato l'inammissibilità, con motivazione conforme a diritto, atteso che il
Collegio, all'esito del riesame degli atti e delle risultanze istruttorie, condivide integralmente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sia in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, sia quanto all'apprezzamento del materiale probatorio. Le doglianze dell'appellante si risolvono, per lo più, in una diversa lettura dei medesimi elementi istruttori, senza tuttavia evidenziare alcuna lacuna, illogicità manifesta o travisamento probatorio idoneo a scalfire la motivazione della decisione impugnata. La Corte ritiene pertanto di dover confermare, anche sotto il profilo probatorio, le valutazioni espresse dal primo giudice, reputandole corrette, esaustive e immuni da vizi logici o giuridici;
nè può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui l'eccezione di usucapione costituirebbe mera difesa, proponibile in ogni stato e grado, atteso che la natura acquisitiva dell'istituto presuppone un'espressa allegazione di fatti giuridici (possesso ultraventennale, animus domini, continuità e pubblicità del possesso) la cui deduzione tempestiva è condizione di ammissibilità della relativa eccezione. Sul punto occorre, inoltre, osservare come l'eccezione riconvenzionale di usucapione nel caso di azione negatoria di servitù non costitusca una mera difesa, ma una eccezione riconvenzionale soggetta a precisi termini di decadenza, La tardiva proposizione ne comporta l'inammissibilità, (Cass. ordinanza n. 4536/2025) e la preclusione di proposizione per la prima volta in appello(Cass. n. 9452/2024) Da ciò deriva la mancata dimostrazione della esistenza in favore dell'appellante di un titolo validamente costitutivo della sevitù di scolo, come acquisto a titolo originario o derivato, non ricorrendo neppure l'ipotesi di costituzione pag. 9/12 ex lege, per conformità all'art. 913 c.c. Resta pertanto irrilevante il riferimento alla costituzione delle serre nell'anno 1996, ed il mancato aggravamento dello scolo, anche per la realizzazione di opere di supporto ai canali naturali già esistenti, in quanto l'usucapione non può formare oggetto di verifica nel merito, per cui anche il riferimento al mancato esame dei testimoni in relazione all'epoca e modalità di scolo delle acque piovane è motivo assorbito dall'inammissibilità dell'eccezione riconvnenzionale di usucapione. Ne consegue che il ragionamento del primo giudice è esente da vizi logici e motivazionali ed i motivi di appello infondati. Sull'applicabilità dell'art. 913 c.c. e sulla natura del deflusso delle acque - 3.
Sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - 4. Sulla pretesa configurabilità di un obbligo di adeguamento dei fossi a carico degli appellati 5. Su omesse valutazioni del Tribunale in merito a qualificazione della fattispecie e ad integrazione del contraddittorio - I motivi ulteriori proposti dall'appellante, pur formalmente distinti, si fondano su presupposti logici e giuridi superati dalla decisione assunta sui motivi già rigettati.
L'art. 913 c.c. riguardante lo scolo delle acque è interpretato dalla giurisprudenza come limite legale alla proprietà che obbliga i proprietari di fondi a dislivello a non altterare il deflusso naturale della acque, dovendo il proprietario del fondo sottostante sopportare lo scolo delle acque provenienti dal fondo superiore, tuttavia il proprietario del fondo superiore non può aggravare tale scolo attraverso realizzazione di opere umane. Se la modifica è necessaria per la realizzazione di opere di sistemazione agraria è dovuta una indennità al proprietario che subisce il pregiudizio. Per cui l'art. 913 c.c. non preclude in assoluto che possano essere realizzate opere di sistemazione dello scolo naturale, tuttavia le alterazioni prodotte non debbono aggravare ed alterar in maniera apprezzabile la condizione del fondo servente, rendendola più gravosa.( Cass. n. 32648/2021) Nel caso di specie l'art. 913 c.c. non può trovare applicazione in quanto la realizzazione di un impianto serricolo costituisce un'opera umana di alto impatto ambiantale, per la consistenza della infrastrutture necessarie, per cui da essa consegue un sensibile e percepibile modifica del corso naturale delle acque, tant'è che lo stesso appellante riconosce di aver realizzato nel tempo opere si sostegno ed aggiuntive per facilitare lo scolo delle acque. Detta condizione non può dirsi che abbia determinato un impatto di scarso rilievo sulla proprietà sottostante e sul deflusso sui canali naturali esistenti.
pag. 10/12 La valutazione conseguente è che le modifiche aportate nell'area di interesse abbiano avuto l'effetto di alterare e rendere gravoso lo scarico delle acque per il fondo sottostante, non conciliabile con l'andamento naturale dello scolo stesso. Detto intervento non può farsi rientrare nella mera attività di sistemazione agraria, di manutenzione di piccolo impatto, in quanto come accertato dal ctu le serre nel tempo sono diventate dieci da cinque originarie, con inevitabile incremento corposo della necessità di impermeabilizzazione e della raccolta acque nei fossi sottostanti. Neppure si riscontra dall'esito dell'istruttoria un incremento dello scolo dovuto dalla mancata manutenzione dei canali naturali da parte degli appellati. Non emerge inoltre una maggiore incidenza dovuta a fattori concorrenti o escludenti come altri canali di scolo riferibili ad altri fondi, con esclusione della richiesta di integrazione del contraddittorio, non specifica in relazione a fatti rappresentati. L'appello va rigettato, con condanna al pagamento delle spese di lite, in ragione del valore indeterminato della controversia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, ogni diversa Parte_1 domanda o eccezione respinta, ed assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati Parte_1 [...]
e , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Parte_2 Controparte_1
6.500,00 compenso difensore per ciascuna parte, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari Avv.ti
QU PI e ME PI, tali dichiaratisi.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto
4. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 18 /11/2025
pag. 11/12 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 401/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 401/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto la riforma della sentenza nr. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata l'11.3.24 e notificata in data 15-3-24, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 5182/16 R.G.;
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gaetano Parte_1
La RE e NI NT, ed elettivamente domiciliato presso i medesimi in Eboli al
V.le Amendo, 84;
-Appellante–
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. ME PI, ed elettivamente Controparte_1 domiciliati presso lo studio dell'Avv. QU PI sito in Bellizzi, alla via Roma 177;
rappresentato e difeso dall'avv.to QU PI ed elettivamente Parte_2 domiciliato in Bellizzi alla via Roma n. 177 presso lo studio dello stesso;
-Appellati–
********* avente ad oggetto: riforma della sentenza nr. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata l'11.3.24 e notificata in data 15-3-24, nella causa in primo grado iscritta al ruolo nr. 5182/16
R.G. (azioni in materia di acque e servitù di scolo).
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: le Parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti, conclusioni che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2016, e Parte_2 Controparte_1 convenivano in giudizio , deducendo che i rispettivi fondi di loro proprietà, siti Parte_1 nel Comune di Pontecagnano alla via dello Statuto, venivano danneggiati dallo scarico delle acque provenienti da un impianto serricolo realizzato sul fondo del convenuto. Gli attori esponevano che fosse proprietario di un terreno rustico censito al catasto Parte_2 al foglio 6, particelle nn. 119, 1971, 1972, 1974, 2266, 1271, 1272, 2268, 2261, 2260, 2264,
346, 1205 e 1279, della superficie di circa ettari quattro, destinato a seminativo irriguo;
che era proprietario di altro fondo confinante, parimenti a destinazione Controparte_1 seminativa, censito al foglio 6, particella n. 99 (ora nn. 1405 e 1406), della superficie di are
72,50. Entrambi i terreni confinavano con il fondo di proprietà di , censito al Parte_1 foglio 6, particelle nn. 2117, 2118, 2119, 2120, 1548, 1549 e 186, della superficie di circa ettari quattro, sul quale risultava realizzato, da epoca risalente, un impianto serricolo. Secondo la prospettazione attorea, la maggior parte delle acque di scolo provenienti da detto impianto veniva convogliata, in parte, sui fondi degli stessi attori attraverso un canale che, per un primo tratto, correva lungo il confine tra le proprietà e e, per un secondo tratto, CP_1 Pt_1 attraversava la proprietà . Tale canale, di loro pertinenza, sarebbe risultato Pt_2 inadeguato, per dimensioni, a contenere il maggior volume d'acqua derivante dall'impianto serricolo, con conseguenti allagamenti dei terreni anche in occasione di modeste precipitazioni. Gli attori deducevano che lo scarico delle acque, così come realizzato, costituiva un abuso in danno delle loro proprietà e che, nonostante le reiterate diffide e la procedura di mediazione esperita avanti l'Organismo “Giustizia Nuova” di Pontecagnano, il convenuto non aveva provveduto alla rimozione della condotta contestata. Chiedevano, pertanto, dichiararsi l'abusività dello scarico delle acque provenienti dall'impianto serricolo insistente sul fondo del convenuto, con conseguente condanna di quest'ultimo alla sua eliminazione e al risarcimento dei danni subiti per gli allagamenti verificatisi nei rispettivi fondi, da liquidarsi in via equitativa.
Costituendosi in giudizio, contestava integralmente la domanda, eccependo la Parte_1 sua improcedibilità, inammissibilità e infondatezza in fatto, nonché la carenza di interesse pag. 2/12 degli attori, deducendo che lo stato dei luoghi risaliva a oltre un ventennio. Rappresentava che, con atto di compravendita del 30 luglio 2009, rogato dal notaio , aveva acquistato Per_1 un fondo rustico in località Pontecagnano Faiano, alla via dello Statuto, della superficie di ettari 4.14.15 circa, censito al foglio 6, particelle nn. 186, 2117, 2118, 2119, 2120, 1548 e 1549, confinante con i beni e , già detenuto in virtù di contratto di affitto del 21 CP_1 Pt_2 ottobre 1997 e, in precedenza, dal padre, che nel 1996 aveva realizzato impianti serricoli.
Precisava, inoltre, che le acque meteoriche avevano da sempre defluito naturalmente attraverso canali ricadenti sui fondi prima di e poi di e che, nell'ultimo CP_1 Pt_2 decennio, questi ultimi avevano provveduto a convogliare le acque in un unico canale in cemento, nel quale confluivano anche quelle dei fondi a monte, compreso il proprio, garantendo un regolare deflusso fin dal periodo antecedente al 1996, allorquando il terreno era condotto dal padre e già dotato di impianti serricoli mobili (“tunnels”). Il convenuto deduceva, altresì, che sia il proprio dante causa, sia egli medesimo, avevano Parte_1 provveduto – al fine di contenere il volume delle acque meteoriche provenienti dal fondo – alla realizzazione di stradoni drenanti posti ai lati delle strutture serricole, attraversati da un tubo perforato del diametro di 500 mm, destinato a convogliare le acque nella rete di prima ricezione e, successivamente, nel canale artificiale realizzato dai proprietari dei fondi sottostanti. Esponeva che, negli ultimi anni, aveva apportato modifiche Parte_2 sostanziali al proprio fondo ed al canale di raccolta delle acque provenienti dai terreni a monte, riducendone la sezione mediante l'intubazione di un tratto con tubazioni di modesta apertura. In particolare, l'attore, dopo aver concentrato il deflusso di tutte le acque pluviali in un unico canale, avrebbe, per effetto di tale intubazione, sensibilmente diminuito la capacità di smaltimento del medesimo. Sosteneva, pertanto, che gli eventuali allagamenti verificatisi nel fondo durante precipitazioni di eccezionale intensità fossero diretta Pt_2 conseguenza delle modifiche da questi apportate al canale ricadente nella propria proprietà.
Aggiungeva che le esondazioni lamentate non potevano essere ricondotte alle acque provenienti dall'impianto serricolo del convenuto, bensì alle acque convogliate dal collettore di bonifica insistente sul bacino idrografico sovrastante, di ampia estensione. Tali acque, per effetto della mancata manutenzione del canale pubblico, trasporterebbero materiale terroso ed altri residui, provocando l'intasamento del tratto di condotta interrata realizzata dallo e determinando, seppure in modo episodico, l'allagamento delle aree marginali al Pt_2
pag. 3/12 canale stesso. Il convenuto sosteneva, inoltre, di avere acquisito il diritto di scarico delle acque pluviali del proprio fondo nel canale di scolo sottostante – che aveva sostituito quelli naturali originari – in forza dell'inerzia ultraventennale degli attori, i quali non avevano mai contestato il deflusso delle acque, anche dopo la realizzazione dell'impianto serricolo. Rilevava, a sostegno della propria tesi, che l'art. 913 c.c. non vieta, in via assoluta, l'esecuzione di opere di sistemazione o trasformazione agraria, purché esse non arrechino pregiudizio grave al fondo inferiore rispetto alla situazione preesistente, e che, in ipotesi di aggravamento non invasivo dello scolo, la norma prevede unicamente la corresponsione di un'indennità proporzionata, richiamando a conforto la giurisprudenza di legittimità (Cass., 26 aprile 2000,
n. 5333; Cass., 23 agosto 1997, n. 7934). Osservava, infine, che l'unica eventuale eccedenza d'acqua, verificabile in caso di piogge torrenziali, avrebbe dovuto essere imputata all'Ente pubblico competente alla manutenzione dei canali di bonifica, cui spetta la gestione delle opere idrauliche che raccolgono le acque meteoriche provenienti dal bacino soprastante il terreno del convenuto. Sulla base di tali deduzioni, concludeva chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea, per difetto di interesse e per infondatezza in fatto e in diritto, deducendo, in via subordinata, l'avvenuta usucapione della servitù di scolo delle acque pluviali provenienti dal proprio fondo nel canale ricadente nelle proprietà attoree, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite, con accessori di legge.
Il giudizio è stato istruito mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'assunzione delle prove testimoniali ammesse. È stata altresì disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, incaricata di accertare i profili di natura tecnica rilevanti ai fini della decisione. Con note telematiche depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni; quindi, il giudizio veniva riservato per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza nr. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, pubblicata l'11.3.24 e notificata in data
15-3-24, ha statuito quanto segue: “Accoglie la domanda come proposta da e Parte_2 CP_1
e, dichiarata l'insussistenza di alcun diritto di servitù di scarico a favore del fondo di
[...] Parte_1 ordina al medesimo l'immediata adozione di ogni opportuno o necessario accorgimento al fine di Parte_1 riportare il deflusso delle acque verso i fondi inferiori ai limiti preesistenti all'ampliamento dell'impianto serricolo, e comunque non oltre quanto permesso ai sensi dell'art. 913 CC. Rigetta la domanda di risarcimento
pag. 4/12 dei danni. Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 132,00 per esborsi ed € Parte_1
2600,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento, con attribuzione all'avv.
QU PI per dichiarazione di antistatarietà; pone a definitivo carico di le spese di CTU Parte_1 come liquidate in separato decreto”.
Con atto di citazione in appello notificato regolarmente, l'Appellante censura suddetta sentenza, chiedendo: “disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame: - In via preliminare - ovvero alla prima udienza - disporre
l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per le ragioni esposte nell'istanza in precedenza formulata. -Nel merito, riformare integralmente, per tutte le ragioni esposte nei motivi, la sentenza n°1313/2024 pronunciata dal Tribunale di Salerno, nel giudizio distinto da RG
N°5182/2016, respingendo integralmente la domanda di negatoria servitutis di scolo, a favore di
proposta dagli appellati e Il tutto previa declaratoria Parte_1 Parte_2 Controparte_1 di tempestività e fondatezza dell'eccezione di usucapione della servitù di scolo, maturata a favore del fondo dell'appellante, così come dedotta nella comparsa di costituzione. -Condannare gli appellati alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio con accessori di legge. In via istruttoria, nella ipotesi l'adita Corte lo dovesse ritenere necessario, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, ammettere nuova c.t.u.”. Il gravame si basa sui motivi di impugnazione di seguito sintetizzati:
Violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. – Nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria - L'appellante deduce la violazione delle norme sopra indicate, lamentando che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda di negatoria servitutis proposta dagli attori con motivazione meramente assertiva, priva di coerenza logico-giuridica e non sorretta da alcun riscontro probatorio. Il provvedimento gravato, in particolare, non fornirebbe un'esposizione chiara dei criteri di valutazione seguiti dal primo giudice, risultando contraddittorio rispetto allo stato effettivo dei luoghi e non confrontandosi con le risultanze istruttorie acquisite, sì da integrare un vizio di motivazione apparente e, pertanto, la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, n. 4,
c.p.c.; Erronea valutazione delle prove ed omissione di considerazione delle risultanze istruttorie – Violazione dell'art. 115 c.p.c. - L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda degli attori basandosi unicamente sulle loro allegazioni, senza dare conto delle deposizioni testimoniali acquisite né delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; Violazione e
pag. 5/12 falsa applicazione degli artt. 115, 116, 166 e 167 c.p.c., nonché degli artt. 913, 1061,
1140 e 1158 c.c. – Erroneo rigetto dell'eccezione di usucapione della servitù di scolo e travisamento delle risultanze tecniche - L'appellante censura la statuizione del Tribunale che ha ritenuto non provata la sussistenza, in suo favore, della servitù di scolo delle acque e dichiarato inammissibile, per tardività, l'eccezione riconvenzionale di usucapione. Sostiene che tale eccezione non costituisse domanda riconvenzionale in senso proprio, ma mera difesa finalizzata a paralizzare la pretesa attorea, e pertanto proponibile anche in sede tardiva, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Deduce, inoltre, che il Tribunale non abbia considerato la situazione reale dei luoghi, come documentata dalla relazione del c.t.u. e dalle prove orali, le quali hanno accertato, a suo dire, che: – lo scolo delle acque avviene da oltre un ventennio per pendenza naturale;
– le modifiche idrauliche dei canali sono state eseguite dagli attori nei fondi “serventi”, con sostituzione dei canali naturali con condotte artificiali di minor capacità;
– le acque convogliate nel canale sottostante provengono non solo dal fondo dell'appellante, ma anche dalla collina soprastante, da un canale pubblico di irrigazione e da altri terreni limitrofi;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e dell'art. 913 c.c. – Erronea interpretazione delle risultanze tecniche e motivazione illogica - L'appellante censura, sotto ulteriore profilo, la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che l'impianto serricolo di sua proprietà avrebbe causato uno sversamento anomalo di acque nei fondi degli attori, disattendendo immotivatamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Quest'ultimo avrebbe accertato che solo una parte delle acque meteoriche provenienti dal fondo dell'appellante confluisca nel canale artificiale dei fondi e , la cui capacità ricettiva Pt_2 CP_1 sarebbe idonea a garantire il regolare deflusso in caso di eventi meteorici ordinari. Gli eventuali fenomeni di allagamento sarebbero, invece, riconducibili a carenze manutentive e ad alterazioni del tracciato del canale, trasformato in cemento e parzialmente intubato. Ricorrebbe pertanto, la violazione dell'art. 913 c.c.;
L'appellante, inoltre, deduce che la decisione del Tribunale, oltre a disapplicare il disposto dell'art. 913, comma 3, c.c., avrebbe omesso di valutare:
pag. 6/12 i. se, in presenza delle opere realizzate nei fondi e , la fattispecie Pt_2 CP_1 dovesse qualificarsi come servitù o come limite legale della proprietà;
ii. se lo scolo delle acque, provenendo da una pluralità di fondi a monte, imponesse l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
In conclusione, l'appellante chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta, si sono costituiti gli appellati che nel chiedere il rigetto dell'appello hanno evidenziato:Inammissibilità dell'eccezione di usucapione -
Con riferimento al primo motivo d'appello, con il quale l'appellante lamenta che l'eccezione di usucapione non sia stata accolta, l'appellato evidenzia che il Tribunale ha correttamente applicato i principi processuali vigenti.
Come precisato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'eccezione di usucapione rientra tra le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, che devono essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestiva, depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c..
Inconfigurabilità dello scolo naturale ai sensi dell'art. 913 c.c. - Quanto al secondo motivo d'appello, con cui si invoca l'applicazione dell'art. 913 c.c., l'appellato evidenzia che la norma richiamata disciplina unicamente il deflusso naturale delle acque tra fondi in rapporto di soprassuolo e sottosuolo, ponendo un limite legale al diritto di proprietà finalizzato a impedire modifiche della conformazione naturale dei terreni. Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, tale disposizione non trova applicazione quando lo scolo derivi da attività antropiche, quali la realizzazione di impianti o opere artificiali. Irrilevanza dell'art. 913, comma 3, c.c. e dell'assimilazione a opere di sistemazione agraria - Non sarebbe da condividersi l'ulteriore argomentazione dell'appellante secondo cui la realizzazione delle serre costituirebbe un intervento di sistemazione agraria rientrante nell'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 913, comma 3, c.c.. Tale disposizione, infatti, consente la modifica del deflusso delle acque solo nel caso di opere minori di trasformazione agraria che non comportino pregiudizio grave per il fondo inferiore. Le serre, per contro, rappresentano opere complesse e strutturalmente impermeabili, idonee ad alterare stabilmente il regime idrico del terreno. Esclusione di qualsiasi legittimazione derivante da altre servitù - L'appellato evidenzia, altresì, che l'eventuale presenza di altri canali o servitù nei fondi confinanti non può in alcun modo legittimare l'immissione delle acque pag. 7/12 provenienti dal fondo dell'appellante nei fossi di proprietà dell'appellato. Conferma delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – Gli appellati richiamano, infine, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, che ha accertato come, dal 1996 ad oggi, le serre dell'appellante siano raddoppiate (da cinque a dieci blocchi), con conseguente incremento della superficie impermeabile e del volume di acque meteoriche convogliate nei fossi sottostanti. Il c.t.u. avrebbe, inoltre, rilevato che le criticità riscontrate nei canali di scolo attraversanti la proprietà sarebbero imputabili all'aumentato flusso di acque Pt_2 provenienti dal fondo superiore, e non alla mancata manutenzione da parte degli attore.
Con ordinanza collegiale del 02.10.2024, Questa Corte ha disposto l'accoglimento dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata n. 1313/2024 del Tribunale di Salerno,in relazione al profilo del pericolo grave ed irreparabile. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 127- ter c.p.c., con provvedimento del Consigliere Istruttore del 02.10.2025, la trattazione orale dell'udienza pubblica è stata sostituita dal deposito, entro il 23.10.2025, di note scritte da parte dei difensori delle parti costituite. Depositate le note scritte in sostituzione di udienza, con provvedimento del giudice istruttore n. cronol. 2432/2025 del 06/11/2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto va rigettato per le ragioni di seguito riportate. Con i motivi di gravame, l'appellante censura la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, per avere erroneamente: accolto la domanda di negatoria servitutis degli appellati;
non fatto riferimento né alle dichiarazioni rese dai testi, né a quanto accertato dal c.t.u.; ritenuto non provata, da parte dell'appellante, la sussistenza del diritto di scolo delle acque pluviali in capo ai fondi serventi delle controparti;
ritenuto che
l'impianto serricolo ricadente nel fondo dell'appellante abbia causato lo sversamento di acqua in quello “servente”, di proprietà degli appellati, superiore a quello dei precedenti venti anni;
omesso di valutare se in presenza di opere nuove realizzate nei fondi e la situazione fosse inquadrabile come Pt_2 CP_1 servitù oppure come limite legale della proprietà servente;
omesso di constatare che lo scolo delle acque che raggiungono il canale nei fondi e provenga da più fondi – Pt_2 CP_1 da quello di , dalla collina soprastante, dal canale pubblico e dalla strada pubblica – Pt_1 ragione per cui avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio. Il primi tre motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in relazione alla verifica preliminare ed pag. 8/12 assorbente della intempestività della eccezione riconvenzionale di usucapione della servitù di scolo. Dalla lettura degli atti e dalla stessa narrativa del giudizio di primo grado emerge che si è costituito tardivamente, solo all'udienza di prima comparizione, formulando Parte_1 in tale sede l'eccezione riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù di scolo. La
Corte osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di usucapione — pur potendo essere proposta in funzione meramente difensiva
— rientra tra le eccezioni di merito in senso stretto, soggette a decadenza se non sollevate nella comparsa di risposta tempestiva ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c.. Trattandosi di giudizio introdotto nel 2009, la disciplina applicabile ratione temporis imponeva che l'eccezione fosse proposta almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, pena la sua irrilevanza processuale. Non essendo stato rispettato tale termine, il Tribunale ne ha correttamente dichiarato l'inammissibilità, con motivazione conforme a diritto, atteso che il
Collegio, all'esito del riesame degli atti e delle risultanze istruttorie, condivide integralmente la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, sia in ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, sia quanto all'apprezzamento del materiale probatorio. Le doglianze dell'appellante si risolvono, per lo più, in una diversa lettura dei medesimi elementi istruttori, senza tuttavia evidenziare alcuna lacuna, illogicità manifesta o travisamento probatorio idoneo a scalfire la motivazione della decisione impugnata. La Corte ritiene pertanto di dover confermare, anche sotto il profilo probatorio, le valutazioni espresse dal primo giudice, reputandole corrette, esaustive e immuni da vizi logici o giuridici;
nè può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui l'eccezione di usucapione costituirebbe mera difesa, proponibile in ogni stato e grado, atteso che la natura acquisitiva dell'istituto presuppone un'espressa allegazione di fatti giuridici (possesso ultraventennale, animus domini, continuità e pubblicità del possesso) la cui deduzione tempestiva è condizione di ammissibilità della relativa eccezione. Sul punto occorre, inoltre, osservare come l'eccezione riconvenzionale di usucapione nel caso di azione negatoria di servitù non costitusca una mera difesa, ma una eccezione riconvenzionale soggetta a precisi termini di decadenza, La tardiva proposizione ne comporta l'inammissibilità, (Cass. ordinanza n. 4536/2025) e la preclusione di proposizione per la prima volta in appello(Cass. n. 9452/2024) Da ciò deriva la mancata dimostrazione della esistenza in favore dell'appellante di un titolo validamente costitutivo della sevitù di scolo, come acquisto a titolo originario o derivato, non ricorrendo neppure l'ipotesi di costituzione pag. 9/12 ex lege, per conformità all'art. 913 c.c. Resta pertanto irrilevante il riferimento alla costituzione delle serre nell'anno 1996, ed il mancato aggravamento dello scolo, anche per la realizzazione di opere di supporto ai canali naturali già esistenti, in quanto l'usucapione non può formare oggetto di verifica nel merito, per cui anche il riferimento al mancato esame dei testimoni in relazione all'epoca e modalità di scolo delle acque piovane è motivo assorbito dall'inammissibilità dell'eccezione riconvnenzionale di usucapione. Ne consegue che il ragionamento del primo giudice è esente da vizi logici e motivazionali ed i motivi di appello infondati. Sull'applicabilità dell'art. 913 c.c. e sulla natura del deflusso delle acque - 3.
Sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - 4. Sulla pretesa configurabilità di un obbligo di adeguamento dei fossi a carico degli appellati 5. Su omesse valutazioni del Tribunale in merito a qualificazione della fattispecie e ad integrazione del contraddittorio - I motivi ulteriori proposti dall'appellante, pur formalmente distinti, si fondano su presupposti logici e giuridi superati dalla decisione assunta sui motivi già rigettati.
L'art. 913 c.c. riguardante lo scolo delle acque è interpretato dalla giurisprudenza come limite legale alla proprietà che obbliga i proprietari di fondi a dislivello a non altterare il deflusso naturale della acque, dovendo il proprietario del fondo sottostante sopportare lo scolo delle acque provenienti dal fondo superiore, tuttavia il proprietario del fondo superiore non può aggravare tale scolo attraverso realizzazione di opere umane. Se la modifica è necessaria per la realizzazione di opere di sistemazione agraria è dovuta una indennità al proprietario che subisce il pregiudizio. Per cui l'art. 913 c.c. non preclude in assoluto che possano essere realizzate opere di sistemazione dello scolo naturale, tuttavia le alterazioni prodotte non debbono aggravare ed alterar in maniera apprezzabile la condizione del fondo servente, rendendola più gravosa.( Cass. n. 32648/2021) Nel caso di specie l'art. 913 c.c. non può trovare applicazione in quanto la realizzazione di un impianto serricolo costituisce un'opera umana di alto impatto ambiantale, per la consistenza della infrastrutture necessarie, per cui da essa consegue un sensibile e percepibile modifica del corso naturale delle acque, tant'è che lo stesso appellante riconosce di aver realizzato nel tempo opere si sostegno ed aggiuntive per facilitare lo scolo delle acque. Detta condizione non può dirsi che abbia determinato un impatto di scarso rilievo sulla proprietà sottostante e sul deflusso sui canali naturali esistenti.
pag. 10/12 La valutazione conseguente è che le modifiche aportate nell'area di interesse abbiano avuto l'effetto di alterare e rendere gravoso lo scarico delle acque per il fondo sottostante, non conciliabile con l'andamento naturale dello scolo stesso. Detto intervento non può farsi rientrare nella mera attività di sistemazione agraria, di manutenzione di piccolo impatto, in quanto come accertato dal ctu le serre nel tempo sono diventate dieci da cinque originarie, con inevitabile incremento corposo della necessità di impermeabilizzazione e della raccolta acque nei fossi sottostanti. Neppure si riscontra dall'esito dell'istruttoria un incremento dello scolo dovuto dalla mancata manutenzione dei canali naturali da parte degli appellati. Non emerge inoltre una maggiore incidenza dovuta a fattori concorrenti o escludenti come altri canali di scolo riferibili ad altri fondi, con esclusione della richiesta di integrazione del contraddittorio, non specifica in relazione a fatti rappresentati. L'appello va rigettato, con condanna al pagamento delle spese di lite, in ragione del valore indeterminato della controversia.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1313/2024 del Tribunale di Salerno, ogni diversa Parte_1 domanda o eccezione respinta, ed assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati Parte_1 [...]
e , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro Parte_2 Controparte_1
6.500,00 compenso difensore per ciascuna parte, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari Avv.ti
QU PI e ME PI, tali dichiaratisi.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto
4. Attesta che la presente sentenza è stata redatta nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità ed essenzialità previsti dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2023, n. 110, adottato ai sensi dell'art. 46 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 18 /11/2025
pag. 11/12 Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 12/12