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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 23/02/2026, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3172/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA EG IO AR, Presidente
CANDIA UGO, Relatore
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16358/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. DI PAGAM n. 62206 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22439/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«accogliere il presente ricorso […] e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o invalida e/o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo;
condannare GESET Italia S.p.A. ed il Comune di San Giuseppe Vesuviano al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Ge.Se.T. Italia S.p.A. ha così concluso:
«Rigettare il ricorso nei limiti del discarico effettuato per l'anno 2007 e dichiarare legittima la pretesa per le annualità 2004-2005-2008-2009;
2. Condannare dannare parte istante al pagamento delle competenze di giudizio»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato alla Ge.Se.T. Italia S.p.A. ed al Comune di Somma Vesuviana il 4 luglio 2024, depositato il 16 luglio 2024, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 24 giugno 2024, con cui il predetto concessionario aveva chiesto il versamento della somma di 12.565, 25 €, a titolo di ICI per gli anni 2004-2005-2007-2008-2009.
2. Solo Ge.Se.T. Italia S.p.A. ha depositato in data 11 ottobre 2024 memoria difensiva e documentazione, concludendo nel senso sopra indicato.
3. L'istante ha presentato nota difensiva e memoria illustrativa in data 14 aprile ed 11 novembre 2025.
4. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, la Corte, ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segretaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha contestato la pretesa in oggetto, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei relativi crediti.
2. Il ricorso va accolto solo parzialmente nella parte in cui la concessionaria ha dato conto del discarico delle somme relative all'anno d'imposta 2007.
3. Per gli altri anni, l'impugnazione non è fondata.
La difesa della concessionaria ha, infatti, prodotto in atti le notifiche di precedenti avvisi (concernenti gli anni
2004/2005 e 2008/2009) eseguite – per quanto più rileva – rispettivamente in data 24 maggio/ 4 giugno
2019 per temporanea assenza e plico non ritirato e 23 maggio 2023, con consegna a persona di famiglia e non oggetto di impugnazione.
La difesa del contribuente ha depositato, in data 12 aprile 2025, nota difensiva, che non è pertinente al giudizio in oggetto, avendo riguardo ad un preavviso notificato in data 3 maggio 2024.
Appena aggiungendo sul punto che, a tacer d'altro, ogni contestazione sul punto doveva essere veicolata tramite i necessari motivi aggiunti (cfr. Cass. 13 aprile 2017, n. 9637, Cass. 2 marzo 2017, n. 5369, Cass.
2 luglio 2014, n. 10551, Cass. 15 ottobre 2013, n. 23326, Cass. 5 aprile 2013, n. 8398), il che preclude, in assenza di tale modalità di contestazione, ogni verifica sulla validità delle predette notifiche, dovendo il relativo scrutinio limitarsi all'accertamento della loro esistenza.
La memoria depositata il 25 novembre 2025 contiene, invece, censure del tutto generiche ed assertive circa l'assenza di prova delle menzionate notifiche.
4. In tale contesto, va allora ritenuto che la prova delle notifiche dei citati atti prodromici consente di ritenere preclusa ogni forma di contestazione rispetto all'eccepita prescrizione e/o decadenza concernente il periodo maturato prima delle citate notifiche, non risultando tali atti impugnati, così rendendo le relative pretese non più controvertibile sotto il denunciato profilo (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. T., 29 novembre 2021,
n. 37259 e la varia giurisprudenza ivi citata;
cui adde, ex multis, Cass., Sez. T., 16 dicembre 2024, n. 32671).
Va poi posto in evidenza che le menzionate notifiche hanno determinato l'effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale ed il decorso, a partire dal sessantunesimo giorno successivo, di un nuovo termine (sempre di cinque anni) di prescrizione, che non era maturato al momento della notifica dell'ingiunzione impugnata, tenuto anche conto dei termini di sospensione previsti dall'art. 68, comma 1, d.
l. 18/2020
5. Il parziale accoglimento del ricorso determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato e l'iscrizione a ruolo limitatamente alla pretesa relativa all'ICI anno di imposta 2007. Compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DA EG IO AR, Presidente
CANDIA UGO, Relatore
SORRENTINO ARMANDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16358/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM. DI PAGAM n. 62206 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22439/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«accogliere il presente ricorso […] e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima e/o invalida e/o inefficacia del preavviso di fermo amministrativo;
condannare GESET Italia S.p.A. ed il Comune di San Giuseppe Vesuviano al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Ge.Se.T. Italia S.p.A. ha così concluso:
«Rigettare il ricorso nei limiti del discarico effettuato per l'anno 2007 e dichiarare legittima la pretesa per le annualità 2004-2005-2008-2009;
2. Condannare dannare parte istante al pagamento delle competenze di giudizio»
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato alla Ge.Se.T. Italia S.p.A. ed al Comune di Somma Vesuviana il 4 luglio 2024, depositato il 16 luglio 2024, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 24 giugno 2024, con cui il predetto concessionario aveva chiesto il versamento della somma di 12.565, 25 €, a titolo di ICI per gli anni 2004-2005-2007-2008-2009.
2. Solo Ge.Se.T. Italia S.p.A. ha depositato in data 11 ottobre 2024 memoria difensiva e documentazione, concludendo nel senso sopra indicato.
3. L'istante ha presentato nota difensiva e memoria illustrativa in data 14 aprile ed 11 novembre 2025.
4. Così radicatosi e sviluppatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2025, la Corte, ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segretaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente ha contestato la pretesa in oggetto, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei relativi crediti.
2. Il ricorso va accolto solo parzialmente nella parte in cui la concessionaria ha dato conto del discarico delle somme relative all'anno d'imposta 2007.
3. Per gli altri anni, l'impugnazione non è fondata.
La difesa della concessionaria ha, infatti, prodotto in atti le notifiche di precedenti avvisi (concernenti gli anni
2004/2005 e 2008/2009) eseguite – per quanto più rileva – rispettivamente in data 24 maggio/ 4 giugno
2019 per temporanea assenza e plico non ritirato e 23 maggio 2023, con consegna a persona di famiglia e non oggetto di impugnazione.
La difesa del contribuente ha depositato, in data 12 aprile 2025, nota difensiva, che non è pertinente al giudizio in oggetto, avendo riguardo ad un preavviso notificato in data 3 maggio 2024.
Appena aggiungendo sul punto che, a tacer d'altro, ogni contestazione sul punto doveva essere veicolata tramite i necessari motivi aggiunti (cfr. Cass. 13 aprile 2017, n. 9637, Cass. 2 marzo 2017, n. 5369, Cass.
2 luglio 2014, n. 10551, Cass. 15 ottobre 2013, n. 23326, Cass. 5 aprile 2013, n. 8398), il che preclude, in assenza di tale modalità di contestazione, ogni verifica sulla validità delle predette notifiche, dovendo il relativo scrutinio limitarsi all'accertamento della loro esistenza.
La memoria depositata il 25 novembre 2025 contiene, invece, censure del tutto generiche ed assertive circa l'assenza di prova delle menzionate notifiche.
4. In tale contesto, va allora ritenuto che la prova delle notifiche dei citati atti prodromici consente di ritenere preclusa ogni forma di contestazione rispetto all'eccepita prescrizione e/o decadenza concernente il periodo maturato prima delle citate notifiche, non risultando tali atti impugnati, così rendendo le relative pretese non più controvertibile sotto il denunciato profilo (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. T., 29 novembre 2021,
n. 37259 e la varia giurisprudenza ivi citata;
cui adde, ex multis, Cass., Sez. T., 16 dicembre 2024, n. 32671).
Va poi posto in evidenza che le menzionate notifiche hanno determinato l'effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale ed il decorso, a partire dal sessantunesimo giorno successivo, di un nuovo termine (sempre di cinque anni) di prescrizione, che non era maturato al momento della notifica dell'ingiunzione impugnata, tenuto anche conto dei termini di sospensione previsti dall'art. 68, comma 1, d.
l. 18/2020
5. Il parziale accoglimento del ricorso determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato e l'iscrizione a ruolo limitatamente alla pretesa relativa all'ICI anno di imposta 2007. Compensa le spese.