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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 652/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 652/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Bandettini Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Schiano Controparte_1
INPS, con l'avv. Tomasello CP_2
INAIL, con l'avv. Donazzan resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il sig. è stato legale rappresentante della società IC srl;
Pt_1
- tra il 2004 e il 2007 egli ha ricevuto la notifica di 4 cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti Inps ed Inail, ed in particolare:
- n. 1242040041819164000, notificata dall'INAIL di Vicenza in data 3.1.2005, per l'importo di € 8.158,40;
- n. 12420050039877366000, notificata dall'INAIL di Vicenza in data 24.12.2005, per l'importo di € 35.633,11;
- n. 12420060000247423000, notificata dall'INPS di Vicenza in data 4.2.2006, per l'importo di € 120.722,02;
- n. 12420070003795453000, notificata dall'INPS di Vicenza in data 10.3.2007, per l'importo di € 8.120,35;
- le predette cartelle sono state oggetto di opposizione;
- in data 17.5.2022, l'Agenzia delle Entrate di Vicenza-riscossione ha notificato all'odierno opponente l'intimazione di pagamento n. 1242022900176106/000 (doc. 1) avente ad oggetto, tra l'altro, le cartelle suddette;
- in data 29.9.2022, l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, in ragione delle suddette cartelle, ha notificato al ricorrente un atto di pignoramento dei crediti verso terzi (doc. 2);
- in data 8.11.2022 il sig. si è opposto all'esecuzione (doc. 3) in ragione della Pt_1 ritenuta intervenuta prescrizione dei contributi di cui alle cartelle notificate, in quanto tra la data di notifica dei titoli originari (avvenuta tra il gennaio del 2005 e il marzo del 2007)
e quella dell'intimazione di pagamento del maggio 2022 non sarebbero pervenuti atti interruttivi della prescrizione;
- il presente giudizio è stato instaurato dopo il rigetto del ricorso al giudice dell'esecuzione, per lo svolgimento della fase di merito. In questa sede il ricorrente insiste per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei crediti verificatasi successivamente alla notifica delle cartelle in questione;
- Inps, a cui su ordine del giudice è stato esteso il contraddittorio a seguito di CP_3 CP_2 eccezione in questo senso dell'Inps) ed Inail insistono per il rigetto del ricorso;
rilevato che:
- come già accennato l'opposizione si fonda sulla ritenuta prescrizione dei crediti pagina 2 di 5 successivamente la notifica dei titoli originari, come confermato espressamente dal procuratore del ricorrente anche in sede di discussione;
- la domanda va accolta;
- il ricorrente sostiene che la prescrizione si sia verificata, con riferimento ad ognuno dei crediti, tra la data di notifica delle cartelle e quella del primo/secondo atto successivamente notificato da a scopo interruttivo;
CP_3
- non vale quindi a contrastare efficacemente la tesi attorea il richiamo degli enti resistenti al pur condivisibile orientamento in punto di principio di cristallizzazione del credito. Il principio potrebbe essere infatti legittimamente invocato con riferimento alle doglianze che il ricorrente avesse inteso svolgere rispetto al merito o alla prescrizione dei crediti intervenuta anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, e sarebbe connesso all'intervenuta decadenza dall'opposizione a questi ultimi;
- la questione oggetto della presente controversia, al contrario, riguarda la legittimità dell'avvio e della prosecuzione delle azioni esecutive successive alla notifica dei titoli, che non è in discussione;
- come si evince dalla documentazione allegata alle memorie delle resistenti, il cui contenuto è compiutamente riassunto nel dettagliato resoconto di cui alle pagg. 15 e 16 della memoria (a cui anche nel corso dell'udienza odierna lo stesso ricorrente si è CP_3 riportato), tra la data della notifica delle cartelle di pagamento e quella del primo/secondo atto pretesamente interruttivo si è infatti verificata la prescrizione dei crediti, rispetto a cui il serrato, successivo avvicendarsi di ulteriori atti interruttivi nulla può, stante l'impossibilità di reviviscenza dei crediti successivamente alla prescrizione;
- più in particolare, quanto alla cartella di pagamento n. 12420040041819164000, notificata in data 3 gennaio 2005, sebbene il primo atto interruttivo consista nel pignoramento mobiliare del 28 settembre 2006, risulta che l'atto immediatamente successivo, l'avviso di intimazione n. 12420129000985946000, sia stato notificato solo in data 20 settembre
2012, e quindi oltre i 5 anni successivi alla notifica dell'atto precedente;
- quanto ha la cartella di pagamento n. 12420050039877366000, notificata in data 24 dicembre 2005, sebbene il primo atto interruttivo consista nel pignoramento mobiliare del pagina 3 di 5 28 settembre 2006, risulta che l'atto immediatamente successivo, l'avviso di intimazione n. 12420129000986653000, sia stato notificato solo in data 20 settembre 2012, e quindi ancora una volta oltre i 5 anni successivi alla notifica dell'atto precedente;
- quanto alla cartella di pagamento n. 12420060000247423000, notificata in data 4 febbraio
2006, sebbene il primo atto interruttivo consista nel pignoramento mobiliare del 28 settembre 2006, risulta che l'atto immediatamente successivo, l'avviso di intimazione n.
12420129000986754000, sia stato notificato solo in data 20 settembre 2012, e quindi oltre i 5 anni successivi alla notifica dell'atto precedente;
- infine, quanto alla cartella di pagamento n. 12420070003795453000, notificata in data 10 marzo 2007, risulta che il primo atto interruttivo consista nell'avviso di intimazione n.
12420129000987461000 notificato solo in data 20 settembre 2012, e quindi oltre i 5 anni successivi alla notifica dell'atto precedente;
- ogni ulteriore questione risulta assorbita;
- quanto alle spese di lite, che si liquidano in dispositivo anche tenendo conto della fase cautelare, sebbene risulti che la prescrizione si è verificata successivamente alla notifica delle cartelle per atto imputabile all'ente di riscossione, deve ritenersi che la costituzione e la resistenza in giudizio degli enti titolari del credito nonostante l'univoco contenuto della documentazione versata in atti e valorizzata nel presente provvedimento, quantomeno conoscibile già dal momento della notifica del ricorso attraverso, siano scelte che ciascuno degli enti ha compiuto autonomamente, con conseguente necessità che ne sostenga direttamente gli oneri connessi;
- sussistono i presupposti per la distrazione a fronte della richiesta in tal senso del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- in accoglimento del ricorso in opposizione dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione ai titoli per cui è causa;
- condanna le resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite,
pagina 4 di 5 che liquida in euro 15.000,00 oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 10/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 652/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Bandettini Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Schiano Controparte_1
INPS, con l'avv. Tomasello CP_2
INAIL, con l'avv. Donazzan resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il sig. è stato legale rappresentante della società IC srl;
Pt_1
- tra il 2004 e il 2007 egli ha ricevuto la notifica di 4 cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti Inps ed Inail, ed in particolare:
- n. 1242040041819164000, notificata dall'INAIL di Vicenza in data 3.1.2005, per l'importo di € 8.158,40;
- n. 12420050039877366000, notificata dall'INAIL di Vicenza in data 24.12.2005, per l'importo di € 35.633,11;
- n. 12420060000247423000, notificata dall'INPS di Vicenza in data 4.2.2006, per l'importo di € 120.722,02;
- n. 12420070003795453000, notificata dall'INPS di Vicenza in data 10.3.2007, per l'importo di € 8.120,35;
- le predette cartelle sono state oggetto di opposizione;
- in data 17.5.2022, l'Agenzia delle Entrate di Vicenza-riscossione ha notificato all'odierno opponente l'intimazione di pagamento n. 1242022900176106/000 (doc. 1) avente ad oggetto, tra l'altro, le cartelle suddette;
- in data 29.9.2022, l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, in ragione delle suddette cartelle, ha notificato al ricorrente un atto di pignoramento dei crediti verso terzi (doc. 2);
- in data 8.11.2022 il sig. si è opposto all'esecuzione (doc. 3) in ragione della Pt_1 ritenuta intervenuta prescrizione dei contributi di cui alle cartelle notificate, in quanto tra la data di notifica dei titoli originari (avvenuta tra il gennaio del 2005 e il marzo del 2007)
e quella dell'intimazione di pagamento del maggio 2022 non sarebbero pervenuti atti interruttivi della prescrizione;
- il presente giudizio è stato instaurato dopo il rigetto del ricorso al giudice dell'esecuzione, per lo svolgimento della fase di merito. In questa sede il ricorrente insiste per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei crediti verificatasi successivamente alla notifica delle cartelle in questione;
- Inps, a cui su ordine del giudice è stato esteso il contraddittorio a seguito di CP_3 CP_2 eccezione in questo senso dell'Inps) ed Inail insistono per il rigetto del ricorso;
rilevato che:
- come già accennato l'opposizione si fonda sulla ritenuta prescrizione dei crediti pagina 2 di 5 successivamente la notifica dei titoli originari, come confermato espressamente dal procuratore del ricorrente anche in sede di discussione;
- la domanda va accolta;
- il ricorrente sostiene che la prescrizione si sia verificata, con riferimento ad ognuno dei crediti, tra la data di notifica delle cartelle e quella del primo/secondo atto successivamente notificato da a scopo interruttivo;
CP_3
- non vale quindi a contrastare efficacemente la tesi attorea il richiamo degli enti resistenti al pur condivisibile orientamento in punto di principio di cristallizzazione del credito. Il principio potrebbe essere infatti legittimamente invocato con riferimento alle doglianze che il ricorrente avesse inteso svolgere rispetto al merito o alla prescrizione dei crediti intervenuta anteriormente alla notifica dei titoli esecutivi, e sarebbe connesso all'intervenuta decadenza dall'opposizione a questi ultimi;
- la questione oggetto della presente controversia, al contrario, riguarda la legittimità dell'avvio e della prosecuzione delle azioni esecutive successive alla notifica dei titoli, che non è in discussione;
- come si evince dalla documentazione allegata alle memorie delle resistenti, il cui contenuto è compiutamente riassunto nel dettagliato resoconto di cui alle pagg. 15 e 16 della memoria (a cui anche nel corso dell'udienza odierna lo stesso ricorrente si è CP_3 riportato), tra la data della notifica delle cartelle di pagamento e quella del primo/secondo atto pretesamente interruttivo si è infatti verificata la prescrizione dei crediti, rispetto a cui il serrato, successivo avvicendarsi di ulteriori atti interruttivi nulla può, stante l'impossibilità di reviviscenza dei crediti successivamente alla prescrizione;
- più in particolare, quanto alla cartella di pagamento n. 12420040041819164000, notificata in data 3 gennaio 2005, sebbene il primo atto interruttivo consista nel pignoramento mobiliare del 28 settembre 2006, risulta che l'atto immediatamente successivo, l'avviso di intimazione n. 12420129000985946000, sia stato notificato solo in data 20 settembre
2012, e quindi oltre i 5 anni successivi alla notifica dell'atto precedente;
- quanto ha la cartella di pagamento n. 12420050039877366000, notificata in data 24 dicembre 2005, sebbene il primo atto interruttivo consista nel pignoramento mobiliare del pagina 3 di 5 28 settembre 2006, risulta che l'atto immediatamente successivo, l'avviso di intimazione n. 12420129000986653000, sia stato notificato solo in data 20 settembre 2012, e quindi ancora una volta oltre i 5 anni successivi alla notifica dell'atto precedente;
- quanto alla cartella di pagamento n. 12420060000247423000, notificata in data 4 febbraio
2006, sebbene il primo atto interruttivo consista nel pignoramento mobiliare del 28 settembre 2006, risulta che l'atto immediatamente successivo, l'avviso di intimazione n.
12420129000986754000, sia stato notificato solo in data 20 settembre 2012, e quindi oltre i 5 anni successivi alla notifica dell'atto precedente;
- infine, quanto alla cartella di pagamento n. 12420070003795453000, notificata in data 10 marzo 2007, risulta che il primo atto interruttivo consista nell'avviso di intimazione n.
12420129000987461000 notificato solo in data 20 settembre 2012, e quindi oltre i 5 anni successivi alla notifica dell'atto precedente;
- ogni ulteriore questione risulta assorbita;
- quanto alle spese di lite, che si liquidano in dispositivo anche tenendo conto della fase cautelare, sebbene risulti che la prescrizione si è verificata successivamente alla notifica delle cartelle per atto imputabile all'ente di riscossione, deve ritenersi che la costituzione e la resistenza in giudizio degli enti titolari del credito nonostante l'univoco contenuto della documentazione versata in atti e valorizzata nel presente provvedimento, quantomeno conoscibile già dal momento della notifica del ricorso attraverso, siano scelte che ciascuno degli enti ha compiuto autonomamente, con conseguente necessità che ne sostenga direttamente gli oneri connessi;
- sussistono i presupposti per la distrazione a fronte della richiesta in tal senso del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- in accoglimento del ricorso in opposizione dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in relazione ai titoli per cui è causa;
- condanna le resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite,
pagina 4 di 5 che liquida in euro 15.000,00 oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 10/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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