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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4061/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4061/2025 V.G. posta in decisione il
13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Maria Giulia Tarroni)
e
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
residente in [...] (avv. C.F._2
Dario Zauli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
13/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 01/09/2001 a Imola (BO), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 58, p. I, anno 2001; preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Imola (BO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
B) la casa coniugale sita a Massa Lombarda (RA) via Delle Campanelle n. 6 resterà nella disponibilità del sig. che vi continuerà a risiedere. La sig.ra previo Parte_2 Parte_1 prelievo degli oggetti di sua esclusiva proprietà, provvederà a modificare la propria residenza entro la data di comparizione delle parti innanzi il Tribunale;
C) si dà atto che l'immobile è in comproprietà dei due coniugi. L'immobile è gravato da mutuo ipotecario. Nel caso di vendita dell'immobile sopra citato, il ricavato è da intendersi suddiviso al 50% tra le parti detratte le spese che si dovessero rendere necessarie;
D) i coniugi sono titolari di redditi propri e sono economicamente autosufficienti in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno: nulla è pertanto dovuto l'uno all'altro in termini di mantenimento economico;
E) il sig. offre un contributo per il pagamento dell'affitto alla sig.ra Parte_2
di € 200,00 (duecento/00). Tale contributo cesserà al momento dell'incasso della Pt_1 vendita dell'immobile, e nessun altro onere sarà in capo al sig. ; Parte_2
F) La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre. Data l'età della figlia, maggiorenne e studentessa universitaria, le Parti potranno decidere in accordo direttamente tra loro giorni orari e periodi di visita, lasciando ogni più ampia libertà organizzativa;
G) Il sig. si impegna a corrispondere alla figlia , tutte le spese relative Parte_2 Per_1 all'autovettura (pagamento finanziamento, assicurazione, bollo auto e riparazioni varie), ed il versamento mensile in favore della stessa della somma di € 300,00 (trecento/00) quale contributo al suo mantenimento;
H) Ogni altra spesa di carattere ordinario e straordinario relativa alla figlia , sarà a Per_1 carico della sig.ra ; Parte_1
I) Attuate le predette pattuizioni, i ricorrenti intendono definita ogni e qualunque questione di natura patrimoniale, ivi compresa la suddivisione di mobili e suppellettili presenti nella casa coniugale, dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, a qualunque titolo, per fatti e circostanze verificatesi fino alla data del presente atto, e rinunciando ad attivarsi in ogni e qualunque sede l'uno nei confronti dell'altra per fatti e circostanze verificatesi fino alla data del presente atto;
J) I coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio del passaporto.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4061/2025 V.G. posta in decisione il
13/11/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Maria Giulia Tarroni)
e
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
residente in [...] (avv. C.F._2
Dario Zauli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
13/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 01/09/2001 a Imola (BO), in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 58, p. I, anno 2001; preso atto che l'udienza del 06/11/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Imola (BO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
B) la casa coniugale sita a Massa Lombarda (RA) via Delle Campanelle n. 6 resterà nella disponibilità del sig. che vi continuerà a risiedere. La sig.ra previo Parte_2 Parte_1 prelievo degli oggetti di sua esclusiva proprietà, provvederà a modificare la propria residenza entro la data di comparizione delle parti innanzi il Tribunale;
C) si dà atto che l'immobile è in comproprietà dei due coniugi. L'immobile è gravato da mutuo ipotecario. Nel caso di vendita dell'immobile sopra citato, il ricavato è da intendersi suddiviso al 50% tra le parti detratte le spese che si dovessero rendere necessarie;
D) i coniugi sono titolari di redditi propri e sono economicamente autosufficienti in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno: nulla è pertanto dovuto l'uno all'altro in termini di mantenimento economico;
E) il sig. offre un contributo per il pagamento dell'affitto alla sig.ra Parte_2
di € 200,00 (duecento/00). Tale contributo cesserà al momento dell'incasso della Pt_1 vendita dell'immobile, e nessun altro onere sarà in capo al sig. ; Parte_2
F) La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 la madre. Data l'età della figlia, maggiorenne e studentessa universitaria, le Parti potranno decidere in accordo direttamente tra loro giorni orari e periodi di visita, lasciando ogni più ampia libertà organizzativa;
G) Il sig. si impegna a corrispondere alla figlia , tutte le spese relative Parte_2 Per_1 all'autovettura (pagamento finanziamento, assicurazione, bollo auto e riparazioni varie), ed il versamento mensile in favore della stessa della somma di € 300,00 (trecento/00) quale contributo al suo mantenimento;
H) Ogni altra spesa di carattere ordinario e straordinario relativa alla figlia , sarà a Per_1 carico della sig.ra ; Parte_1
I) Attuate le predette pattuizioni, i ricorrenti intendono definita ogni e qualunque questione di natura patrimoniale, ivi compresa la suddivisione di mobili e suppellettili presenti nella casa coniugale, dichiarando altresì di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, a qualunque titolo, per fatti e circostanze verificatesi fino alla data del presente atto, e rinunciando ad attivarsi in ogni e qualunque sede l'uno nei confronti dell'altra per fatti e circostanze verificatesi fino alla data del presente atto;
J) I coniugi si danno reciprocamente assenso al rilascio del passaporto.”
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 25.11.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè