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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1170/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1170/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.to Federica Cerri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, V.lo del Carmine, n. 1;
RICORRENTE contro cod. fisc./p. Iva con sede legale in Parma Via Taro, n. 12, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio e Matteo Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via
Mistrali, n. 4;
RESISTENTE nonché contro
- in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Nilla Barusi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso: che, con ricorso depositato in data 27.11.2024 e ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, la società e l CP_1 CP_2
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso e di legge:
a) accertato che nel periodo 25.01/25.02.2022 era Parte_1
regolarmente assente dal lavoro per malattia e fino al 01.03.2022 non ha mai avuto accesso al luogo di lavoro, dichiarare l'inapplicabilità alla ricorrente della disciplina di cui all'art. 4 D.L. n. 1/2022 e per l'effetto accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento con cui è stata considerata da assente CP_1
ingiustificata per il periodo 15.02/28.02.2022, con conseguente non riconoscimento dell'indennità di malattia e di ogni emolumento e accessorio dovuti per legge e contrattualmente da e CP_1 CP_2
b) condannare e in persona dei propri legali rappresentanti pro CP_1 CP_2
tempore, per le quote di rispettiva competenza, a corrispondere alla ricorrente quanto spettante a titolo di indennità di malattia per il periodo di assenza dal lavoro
15.02/25.02.2022 oltre a tutti i relativi accessori e emolumenti dovuti per legge e contrattualmente, o le diverse somme che verranno determinate in corso di causa.
Rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo come per legge;
c) condannare in persona del legale rappresentante, al versamento a CP_1
favore della ricorrente delle somme dovute quali retribuzione, accessori ed emolumenti ad essi connessi relativi ai giorni 26-27-28.02.2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
d) condannare e in persona dei propri legali rappresentanti pro CP_1 CP_2
tempore, per quanto di rispettiva competenza, a rettificare la posizione previdenziale della ricorrente per il periodo 15.02/28.02.2022;
e) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, CPA ed
IVA”. che, con memoria difensiva depositata in data 20.12.2024, si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per CP_2
intervenuta decadenza, e, nel merito, constando la fondatezza delle pretese attoree;
che, con memoria difensiva depositata in data 24.12.2024, si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso;
che, all'udienza del 22.04.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda attorea, instando per la compensazione delle spese di lite;
Contr che, alla predetta udienza, la società ha accettato la rinuncia attorea e la compensazione delle spese di lite;
che, alla predetta udienza, ha accettato tale rinuncia, instando, tuttavia, per la CP_2
liquidazione delle spese di lite;
visto l'art. 306, comma 4, c.p.c. ai sensi del quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”;
considerato che – per costante giurisprudenza1 - il giudice di merito ben può dichiarare estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio e, tuttavia, disporne la compensazione delle spese di lite anziché la mera liquidazione delle medesime, non limitandosi a prendere atto della rinuncia e dell'accettazione, ma risolvendo la controversia sull'esistenza stessa dei presupposti dell'estinzione - ovvero, in una prospettiva più limitata, sull'individuazione di coloro i quali, con il proprio contegno, processuale e non, hanno dato causa alla lite, secondo i canoni del noto principio di causalità, il quale si colloca a monte, come sua forma prodromica, rispetto al principio di soccombenza (che giunge a poi a concretizzarlo nell'esito effettivo del giudizio);
considerato che, nel caso di specie, la complessità e la novità delle questioni giuridiche in controversia siano tali da integrare “le gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti;
dato atto infine che, in tal caso, il predetto provvedimento acquista valore di sentenza, poiché trattasi di provvedimento assunto nel contrasto delle parti, il quale fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 306 c.p.c., che presuppone la concorde accettazione delle parti, sia in ordine alla rinuncia, sia in ordine alla regolamentazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio per intervenuta rinuncia agli atti da parte della ricorrente.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. 26210/2009.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1170/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.to Federica Cerri del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, V.lo del Carmine, n. 1;
RICORRENTE contro cod. fisc./p. Iva con sede legale in Parma Via Taro, n. 12, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio e Matteo Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via
Mistrali, n. 4;
RESISTENTE nonché contro
- in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Nilla Barusi del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato in Parma, Viale Basetti n. 10, presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso: che, con ricorso depositato in data 27.11.2024 e ritualmente notificato,
ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, la società e l CP_1 CP_2
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Sig. Giudice del Lavoro Ill.mo, contrariis reiectis, previe declaratorie del caso e di legge:
a) accertato che nel periodo 25.01/25.02.2022 era Parte_1
regolarmente assente dal lavoro per malattia e fino al 01.03.2022 non ha mai avuto accesso al luogo di lavoro, dichiarare l'inapplicabilità alla ricorrente della disciplina di cui all'art. 4 D.L. n. 1/2022 e per l'effetto accertare e dichiarare
l'illegittimità del provvedimento con cui è stata considerata da assente CP_1
ingiustificata per il periodo 15.02/28.02.2022, con conseguente non riconoscimento dell'indennità di malattia e di ogni emolumento e accessorio dovuti per legge e contrattualmente da e CP_1 CP_2
b) condannare e in persona dei propri legali rappresentanti pro CP_1 CP_2
tempore, per le quote di rispettiva competenza, a corrispondere alla ricorrente quanto spettante a titolo di indennità di malattia per il periodo di assenza dal lavoro
15.02/25.02.2022 oltre a tutti i relativi accessori e emolumenti dovuti per legge e contrattualmente, o le diverse somme che verranno determinate in corso di causa.
Rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo come per legge;
c) condannare in persona del legale rappresentante, al versamento a CP_1
favore della ricorrente delle somme dovute quali retribuzione, accessori ed emolumenti ad essi connessi relativi ai giorni 26-27-28.02.2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
d) condannare e in persona dei propri legali rappresentanti pro CP_1 CP_2
tempore, per quanto di rispettiva competenza, a rettificare la posizione previdenziale della ricorrente per il periodo 15.02/28.02.2022;
e) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, CPA ed
IVA”. che, con memoria difensiva depositata in data 20.12.2024, si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per CP_2
intervenuta decadenza, e, nel merito, constando la fondatezza delle pretese attoree;
che, con memoria difensiva depositata in data 24.12.2024, si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso;
che, all'udienza del 22.04.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda attorea, instando per la compensazione delle spese di lite;
Contr che, alla predetta udienza, la società ha accettato la rinuncia attorea e la compensazione delle spese di lite;
che, alla predetta udienza, ha accettato tale rinuncia, instando, tuttavia, per la CP_2
liquidazione delle spese di lite;
visto l'art. 306, comma 4, c.p.c. ai sensi del quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”;
considerato che – per costante giurisprudenza1 - il giudice di merito ben può dichiarare estinto il processo per rinuncia agli atti del giudizio e, tuttavia, disporne la compensazione delle spese di lite anziché la mera liquidazione delle medesime, non limitandosi a prendere atto della rinuncia e dell'accettazione, ma risolvendo la controversia sull'esistenza stessa dei presupposti dell'estinzione - ovvero, in una prospettiva più limitata, sull'individuazione di coloro i quali, con il proprio contegno, processuale e non, hanno dato causa alla lite, secondo i canoni del noto principio di causalità, il quale si colloca a monte, come sua forma prodromica, rispetto al principio di soccombenza (che giunge a poi a concretizzarlo nell'esito effettivo del giudizio);
considerato che, nel caso di specie, la complessità e la novità delle questioni giuridiche in controversia siano tali da integrare “le gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti;
dato atto infine che, in tal caso, il predetto provvedimento acquista valore di sentenza, poiché trattasi di provvedimento assunto nel contrasto delle parti, il quale fuoriesce dal paradigma di cui all'art. 306 c.p.c., che presuppone la concorde accettazione delle parti, sia in ordine alla rinuncia, sia in ordine alla regolamentazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio per intervenuta rinuncia agli atti da parte della ricorrente.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 22 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. 26210/2009.