Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 11/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1815/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa congiuntamente da nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]piazza Boris Giuliano 2, (C.F.: ), C.F._1
[...]
nata a [...] il [...], residente a [...](En), in Parte_2 piazza Boris Giuliano 2, (C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi, giusta C.F._2 procura in atti, dall'avv. Federica Licata (C.F.: ) con domicilio digitale eletto, C.F._3 ex art. 136 c.p.c., presso la p.e.c. Email_1
-RICORRENTI-
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
04/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno chiesto di dichiarare Parte_1 Parte_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto a ZA ME
(En) in data 25.09.1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto comune al n. 114, parte
II, serie A, ufficio 1, anno 1998.
Le parti hanno rappresentato che dal rapporto matrimoniale sono nati i figli (nata a [...] il Per_1
18.05.2000) economicamente autosufficiente, e (nato a [...] il [...]) attualmente ancora Per_2
impegnato con gli studi universitari.
Nel corpo dell'atto introduttivo, le parti hanno allegato la sentenza n. 73/2024, pubblicata in data
12.02.2024, emessa all'esito del giudizio RG n. 934/2023, con cui il Tribunale di Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni riportate e sottoscritte nel ricorso congiunto depositato il 13.09.2023
Rilevato che il divorzio è stato deciso alle condizioni indicate in ricorso, di seguito trascritte:
“1) L'APPARTAMENTO DI PIAZZA ARMERINA.
1.1) L'ex casa coniugale, sita a ZA ME, è di proprietà della figlia , alla quale è Per_1
stata donata nel 2019 dai genitori, che si sono riservati l'usufrutto a vita.
1.2) Nell'ambito di una complessiva regolazione dei loro rapporti patrimoniali, già col ricorso di separazione dei coniugi la dottoressa ha rinunciato definitivamente con effetto Parte_2
immediato, in favore del dott. all'usufrutto a essa spettante, in cambio del Parte_1
pagamento da parte di quest'ultimo, con le modalità di seguito specificate, del relativo corrispettivo, considerato che, ai fini del giudizio di separazione, nonché del presente atto, le parti hanno quantificato il valore sia della proprietà dell'appartamento sia del loro usufrutto in € 200.000,00
(duecentomila), per cui il dott. verserà alla moglie il valore della sua quota, così Parte_1
concordemente determinata in € 100.000,00 (centomila), con le seguenti modalità.
1.3.1) Una parte di questa somma, di € 25.000,00 (venticinquemila,00), è già stata versata a tale titolo dal dott. con bonifico del 30.05.2024, sul conto Finecobank intestato alla Parte_1
moglie, che con la firma del presente ricorso ne accusa formale ricevuta. 2) Entro settembre 2025, il dott. verserà alla moglie altri € 25.000,00; entro i Parte_1 successivi 12 mesi le verserà altri € 20.000,00; entro i successivi 12 mesi verserà altri € 20.000,00; ed infine, entro i successivi 12 mesi verserà gli ultimi € 10.000,00.
1.3.3.) L'appartamento de quo è ormai nel totale possesso, quale unico usufruttuario, del dott.
[...]
che rimane proprietario di mobili, suppellettili e accessori di qualsiasi tipo vi si Parte_1
trovavano già al momento in cui, il 27.06.2024, la moglie ha lasciato l'appartamento per trasferirsi a Padova.
1.3.4.) La dott.ssa ha già portato con sé tutti i suoi effetti personali e oggetti Parte_2
preziosi. Dei seguenti oggetti, originariamente di sua proprietà, viene con il presente atto formalizzata la donazione (di modico valore) ai figli: 1) letto in ferro battuto;
2) lavabo in ferro battuto;
3) quattro giare;
4) pianoforte;
5) macchina da cucire.
2) ASSEGNO DIVORZILE E RINUNZIA AL T.F.S.
2.1) Sempre nell'ambito di una complessiva consensuale regolazione dei loro rapporti patrimoniali,
e nel riconoscimento morale della durata del matrimonio e del ruolo avuto dalla moglie, il dott. corrisponderà alla prima, per venire incontro alle sue indifferibili esigenze Parte_1
economiche, legate all'acquisto, già dalla stessa concordato, di un'abitazione a Padova, un assegno divorzile, di cui: a) una parte, quantificata forfettariamente in € 100.000,00 (centomila), sarà versata in anticipo rispetto al divorzio, e in unica soluzione, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo
(18.09.2024); b) un'altra parte, quantificata in € 100,00 (cento) mensili, sarà corrisposta dal mese successivo a quello in cui sarà diventata definitiva la sentenza di divorzio.
2.2) Le parti danno atto che la dott.ssa ha uno specifico interesse patrimoniale, Parte_2
legato al suddetto acquisto, a ricevere subito tale somma, per cui, nell'ambito di una valutazione complessiva sia delle somme che sta per ricevere – per un totale di € 200.000, oltre al citato assegno divorzile periodico di € 100,00 – che di quelle già spese dal dott. per la famiglia, rinuncia Parte_1
a qualsiasi pretesa al Trattamento di Fine Servizio (TFS) che sarà erogato al dott. Parte_1
anche considerato che essa è, da circa 30 anni, insegnante a tempo indeterminato di Discipline giuridiche ed economiche negli Istituti di istruzione superiori, e ha quindi uno stipendio mensile di €
2.000 circa.
3) SPESE E ONERI SOSTENUTI DAL DOTT. . Parte_1
I coniugi si danno reciprocamente atto che ad oggi il dott. ha sopportato e continua a Parte_1
sopportare l'intero peso economico per mantenere i figli, tra i quali: a) il mutuo contratto nel 2002, durato fino al 2017, per l'acquisto dell'appartamento di ZA ME poi donato alla figlia
, per un totale di € 75.000; b) entrambi i figli, e , sono stati mantenuti agli studi Per_1 Per_1 Per_2
dal dott. il quale, in particolare per quelli universitari, ha sostenuto le spese di Parte_1 seguito indicate. Per : 3.1) € 25.000 per la frequenza, tra il 2016 e il 2017, del 4° anno di Per_1 liceo a Bedford (UK); 3.2) € 100.000,00 per la frequenza, tra il 2018 e il 2021, dell'Università di
Nottingham (UK); 3.3) € 35.000 per il Master in Finance a Barcellona (Spagna).
Per : 3.4) € 69.500 per la frequenza, fra il 2021 e il 2024, della Facoltà di Giurisprudenza Per_2
presso l'Università LUISS di Roma. 3.5) A tale somma vanno aggiunte quelle, per un totale di €
95.500, spese finora da per l'acquisto a Roma, il 06.09.2023, della casa donata a Parte_1
, per il prezzo complessivo di € 345.000, di cui € 250.000 tramite mutuo ventennale a carico Per_2
totale di e la restante parte versata all'atto dell'acquisto [nella misura di € 65.000 Parte_1 dal dott. e nella misura di € 30.000 dalla dott.ssa (che in tal Parte_1 Parte_2
modo ha partecipato all'acquisto nella misura dell'8,5%)]. Pertanto, il dott. ha Parte_1 finora versato a tale scopo le seguenti somme: a) € 65.000 al proprietario;
b) € 12.956 per le spese di rogito e bancarie;
c) € 17.544 per le rate di mutuo da settembre 2023 ad agosto 2024. Quindi, a oggi, per gli studi universitari dei figli il dott. ha speso almeno la somma di € Parte_1
325.000,0, oltre a quelle di cui ai successivi punti 4 e 5.
4) IL PAGAMENTO DEL MUTUO RELATIVO ALLA CASA DI ROMA.
Cont Il dott. si impegna a pagare le rate del mutuo contratto con la il 06.09.2023, Parte_1 per l'acquisto al figlio della casa di Roma, per un totale di € 250.000,00. Per_2
5) IL MANTENIMENTO DEL FIGLIO . Per_2
Le parti concordano, altresì, che il dott. provvederà al mantenimento del figlio Parte_1
, studente di Giurisprudenza all'Università LUISS di Roma, fino a quando non sarà Per_2
autosufficiente. Qualora però la moglie dovesse andare a vivere a Roma nella casa acquistata il
06.09.2023, sarà lei a provvedere alle spese ordinarie del figlio. Invece, la figlia è dipendente Per_1
a tempo indeterminato di una Società con sede a Dublino (IE), ed è quindi economicamente autosufficiente.
6) CLAUSOLA FINALE.
6.1.) I coniugi dichiarano altresì di non avere null'altro da pretendere, oltre a quanto sopra specificato, legato o conseguente in qualsiasi modo al matrimonio. Qualora la dottoressa Parte_2
non dovesse confermare, fino agli adempimenti finali previsti nell'ambito del giudizio di
[...]
divorzio, il presente accordo, o il Tribunale non dovesse accogliere, in tutto in parte, il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che le parti presentano conformemente all'accordo raggiunto, questo si intenderà risolto di diritto, e tutte le somme già erogate, sia legate al pagamento dell'usufrutto che alla parte una tantum dell'assegno divorzile, andranno considerate indebito oggettivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 del codice civile. 6.2) A tal fine, le parti precisano che il pagamento di tutte le somme sopra citate ha un'unica causa, legata alla descritta complessiva consensuale regolazione dei loro rapporti patrimoniali, cosicché il pagamento della somma legata all'usufrutto è inscindibile dall'anticipo dell'assegno””.
Ciò premesso, considerato che lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 73/2024, pubblicata in data 12.02.2024, emessa all'esito del giudizio
RG n. 934/2023, dal Tribunale di Enna, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
Ritenuto, inoltre, che le condizioni del divorzio non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto in seno alle note scritte depositate per l'udienza del giorno 6.02.2025, nel corpo delle quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e nata a [...] il [...], (C.F.: C.F._1 Parte_2
) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli C.F._2
stessi contratto a ZA ME (En), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto comune al n. 114, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1998, alle condizioni riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il 26.09.2024 e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.