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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1020/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1020/2018 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA LORUSSO e dall'Avv. ALDO DEL
FORNO, giusta procura in atti;
appellante contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA CAPOBIANCO, giusta procura in atti;
appellata
avverso la sentenza n. 1036/2017, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il 3 luglio 2017.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
5.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Controparte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Foggia ha accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale promossa da per lo smarrimento di un plico “GammaFree” Controparte_2 contenente buoni pasto del valore di € 4.103,68.
In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il GdP: 1) ha ritenuto sussistente la responsabilità di sebbene avesse utilizzato un servizio Controparte_1 Controparte_2
postale non idoneo rispetto al contenuto del pacco, così contravvenendo alle
Condizioni Generali di Servizio che prevedono all'articolo 3 che “non sono ammessi alla spedizione monete, denaro, in qualunque valuta, carte valori e titoli di credito nominativi e/o al portatore, cambiali, oggetti d'oro o con parti di oro, platino”; 2) non ha tenuto conto della disciplina speciale, limitativa della responsabilità, di cui beneficia 3) ha affermato la responsabilità di natura contrattuale Controparte_1
di Controparte_1
Ha dunque concluso chiedendo di riformare integralmente la sentenza e, per l'effetto, di rigettare la domanda originariamente promossa. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l'appellata che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
5.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. pagina 2 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che nel presente giudizio, riassegnato alla scrivente il 5.1.2024, non è mai stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
In proposito, va osservato che “l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata” (cfr. Cass. n. 9498/2019; 20631/2018).
Nel caso di specie, la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non osta alla decisione tenuto conto della documentazione comunque allegata ai fascicoli di parte e della natura prettamente giuridica delle questioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata: al riguardo, è sufficiente osservare che parte appellante ha chiaramente indicato i provvedimenti richiesti;
inoltre l'atto introduttivo indica in maniera sufficientemente precisa sia le parti del provvedimento impugnato per le quali è richiesta la modifica, sia gli errori/omissioni del Giudice di primo grado dai quali derivano le denunciate violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In punto di fatto, occorre anzitutto evidenziare che è incontestato l'invio, da parte dell'appellata, tramite il pacco , di buoni pasto del controvalore di € Parte_1
4.103,68. È altresì pacifico che detto pacco sia stato smarrito e che Controparte_1 abbia corrisposto l'indennizzo previsto dalle Condizioni Generali di Servizio
[...]
che, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe satisfattivo di ogni pretesa,
pagina 3 di 8 tenuto conto delle Condizioni Generali di Servizio e della disciplina speciale di cui essa gode.
Ciò posto, occorre innanzitutto muovere dalla natura della responsabilità e dal regime normativo cui soggiace in caso di omessa (o ritardata) consegna Controparte_1
del plico.
Devono a tal fine essere richiamate due norme che completano la disciplina normativa sul punto e consentono di comprendere l'effettivo atteggiarsi della responsabilità di in ipotesi di mancata consegna. CP_1
Il comma 3 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 261 del 1999 prevede che “è fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n.
28”; l'art. 19 del D. Lgs. n. 261 del 1999, nella versione novellata dal D. Lgs. n. 58 del 2011, prevede che “la responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile”.
Il legislatore ha quindi inteso predisporre due differenti modelli di tutela: l'uno fondato sul reclamo da presentarsi al gestore del servizio, regolato dall'art. 14 comma
2 del D. Lgs. n. 261 del 1999 e dalla Carta della Qualità emanata con Decreto
Ministeriale; l'altro, fondato sul ricorso all'autorità giurisdizionale.
La Corte di Cassazione ha affermato la natura contrattuale della responsabilità di per omesso o tardivo recapito di corrispondenza, estendendola, Controparte_1
oltre che nei confronti del mittente, anche nei confronti del destinatario (cfr. Cass. n.
2261/2022; 4619/1998).
Vertendosi dunque in fattispecie di responsabilità contrattuale, si deve precisare che il creditore che agisca per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del pagina 4 di 8 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o comunque dall'impossibilità sopravvenuta di adempiere a sé non imputabile (cfr. Cass. SS.UU.
n. 13533/2001).
Nel caso di specie, pacifici, come si è detto, il titolo e lo smarrimento del pacco,
[...]
ha censurato la decisione del GdP, eccependo l'assenza di una propria Controparte_1
responsabilità per i danni subiti dalla società attrice, stante per un verso il contenuto del pacco, cioè buoni pasto, con conseguente violazione, da parte dell'appellata, dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Servizio che non consente la spedizione, tra gli altri, di “titoli di credito nominativi e/o al portatore” e, per altro verso,
l'applicabilità al caso di specie della normativa speciale nonché il diritto di controparte a ottenere, nell'eventualità di disservizi, un mero indennizzo, secondo quanto previsto dalla Carta della Qualità del Servizio Postale Universale.
La tesi tuttavia non coglie nel segno.
Sotto il primo profilo, mette conto osservare che i buoni pasto non sono riconducibili ai titoli di credito ex art. 1992 c.c. e quindi, non incorporano il diritto indicato, in quanto non sono dotati dei requisiti di legittimità e autonomia che connotano tali titoli, ma costituiscono titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c. (cfr.
Corte app. Roma, 26.11.2021).
In ragione della natura di titoli di legittimazione, deve dunque escludersi la violazione da parte dell'odierna appellata delle Condizioni Generali sopra richiamate, che vietano la spedizione di titoli di credito nominativi e/o al portatore.
Sotto il secondo aspetto, va evidenziato che la limitazione di responsabilità per disservizi postali è sancita dall'art. 19 del D.Lg. n. 261 del 1999 mediante il richiamo dell'art. 6 D.P.R. n. 156 del 1973 che, tuttavia, è stato dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 254/2002, ribadita con la sentenza n. 46/2011 che ha ritenuto che l'esonero dalla responsabilità per il gestore del servizio postale determina “un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio”. pagina 5 di 8 Va aggiunto che il D. Lgs. n. 259/2003 ha espressamente abrogato l'art. 6 del D.P.R.
156/1973 e, dunque, deve concludersi che risponde del proprio Controparte_1
operato nei confronti dell'utente secondo le norme di diritto privato.
Né si può ritenere che debbano essere applicate le limitazioni previste dalla Carta della Qualità: infatti, oltre al fatto che l'autonomia dei due sistemi di tutela impedisce l'applicazione di regole espressamente previste per il sistema del reclamo in sede giurisdizionale, certo non si può sostenere che le limitazioni alla responsabilità di cui alla Carta della Qualità, essendo contenute in un Decreto Ministeriale, possano derogare alle generali prescrizioni in tema di risarcibilità del danno contrattuale, aventi fonte di legge ordinaria. Del resto, la Carta dei servizi richiamata da CP_1
costituisce uno strumento di regolamentazione del servizio mediante la determinazione di standard qualitativi minimi, i quali non sostituiscono le forme di tutela contrattuale del cliente, ma ne ampliano la portata (cfr. Corte app. Roma,
22.11.2011).
Anche in una recentissima sentenza (n. 8070/2024), la Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo in materia evidenziando che “il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest'ultimo. Addirittura, l'articolo 6 L. n.
156 del 1973 prevedeva espressamente che “L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi”. Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla
Corte Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che
“La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante pagina 6 di 8 giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione”. Questa pronuncia è stata resa tenendo conto del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il DM 9 aprile del
2001, detto Carta della qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità per il ritardo nella consegna (regime, si ripete, escluso dalla abrogata norma del 1973), ha previsto il solo rimborso del costo della spedizione. La Corte costituzionale ha tenuto conto di tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente. Infatti, si legge nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con la su citata sentenza, ha statuito che “la clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di Controparte_1
per ritardo nella consegna è nulla per contrasto con norme imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché – essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che prevedeva tale esonero o limitazione – la stessa regola non può trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale”.
Facendo dunque applicazione dei superiori principi, deve dunque concludersi che del tutto correttamente il GdP ha affermato che lo smarrimento della spedizione è fonte di responsabilità contrattuale da inadempimento per Controparte_1
condannandola al risarcimento del danno patito, di cui è rimasto incontestato il quantum, pari al controvalore dei buoni pasto oggetto della spedizione. pagina 7 di 8 Ne discende, pertanto, il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'appello;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
Antonella Cea pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1020/2018 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA LORUSSO e dall'Avv. ALDO DEL
FORNO, giusta procura in atti;
appellante contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GRAZIA CAPOBIANCO, giusta procura in atti;
appellata
avverso la sentenza n. 1036/2017, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il 3 luglio 2017.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del
5.2.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Controparte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Foggia ha accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale promossa da per lo smarrimento di un plico “GammaFree” Controparte_2 contenente buoni pasto del valore di € 4.103,68.
In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il GdP: 1) ha ritenuto sussistente la responsabilità di sebbene avesse utilizzato un servizio Controparte_1 Controparte_2
postale non idoneo rispetto al contenuto del pacco, così contravvenendo alle
Condizioni Generali di Servizio che prevedono all'articolo 3 che “non sono ammessi alla spedizione monete, denaro, in qualunque valuta, carte valori e titoli di credito nominativi e/o al portatore, cambiali, oggetti d'oro o con parti di oro, platino”; 2) non ha tenuto conto della disciplina speciale, limitativa della responsabilità, di cui beneficia 3) ha affermato la responsabilità di natura contrattuale Controparte_1
di Controparte_1
Ha dunque concluso chiedendo di riformare integralmente la sentenza e, per l'effetto, di rigettare la domanda originariamente promossa. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita l'appellata che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa è pervenuta all'udienza del
5.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. pagina 2 di 8 Preliminarmente, deve darsi atto che nel presente giudizio, riassegnato alla scrivente il 5.1.2024, non è mai stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado.
In proposito, va osservato che “l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata” (cfr. Cass. n. 9498/2019; 20631/2018).
Nel caso di specie, la mancata acquisizione del fascicolo di primo grado non osta alla decisione tenuto conto della documentazione comunque allegata ai fascicoli di parte e della natura prettamente giuridica delle questioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata: al riguardo, è sufficiente osservare che parte appellante ha chiaramente indicato i provvedimenti richiesti;
inoltre l'atto introduttivo indica in maniera sufficientemente precisa sia le parti del provvedimento impugnato per le quali è richiesta la modifica, sia gli errori/omissioni del Giudice di primo grado dai quali derivano le denunciate violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito, l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
In punto di fatto, occorre anzitutto evidenziare che è incontestato l'invio, da parte dell'appellata, tramite il pacco , di buoni pasto del controvalore di € Parte_1
4.103,68. È altresì pacifico che detto pacco sia stato smarrito e che Controparte_1 abbia corrisposto l'indennizzo previsto dalle Condizioni Generali di Servizio
[...]
che, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe satisfattivo di ogni pretesa,
pagina 3 di 8 tenuto conto delle Condizioni Generali di Servizio e della disciplina speciale di cui essa gode.
Ciò posto, occorre innanzitutto muovere dalla natura della responsabilità e dal regime normativo cui soggiace in caso di omessa (o ritardata) consegna Controparte_1
del plico.
Devono a tal fine essere richiamate due norme che completano la disciplina normativa sul punto e consentono di comprendere l'effettivo atteggiarsi della responsabilità di in ipotesi di mancata consegna. CP_1
Il comma 3 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 261 del 1999 prevede che “è fatta salva la facoltà di adire l'Autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami di cui ai commi 1 e 2 ovvero, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n.
28”; l'art. 19 del D. Lgs. n. 261 del 1999, nella versione novellata dal D. Lgs. n. 58 del 2011, prevede che “la responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile”.
Il legislatore ha quindi inteso predisporre due differenti modelli di tutela: l'uno fondato sul reclamo da presentarsi al gestore del servizio, regolato dall'art. 14 comma
2 del D. Lgs. n. 261 del 1999 e dalla Carta della Qualità emanata con Decreto
Ministeriale; l'altro, fondato sul ricorso all'autorità giurisdizionale.
La Corte di Cassazione ha affermato la natura contrattuale della responsabilità di per omesso o tardivo recapito di corrispondenza, estendendola, Controparte_1
oltre che nei confronti del mittente, anche nei confronti del destinatario (cfr. Cass. n.
2261/2022; 4619/1998).
Vertendosi dunque in fattispecie di responsabilità contrattuale, si deve precisare che il creditore che agisca per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del pagina 4 di 8 fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o comunque dall'impossibilità sopravvenuta di adempiere a sé non imputabile (cfr. Cass. SS.UU.
n. 13533/2001).
Nel caso di specie, pacifici, come si è detto, il titolo e lo smarrimento del pacco,
[...]
ha censurato la decisione del GdP, eccependo l'assenza di una propria Controparte_1
responsabilità per i danni subiti dalla società attrice, stante per un verso il contenuto del pacco, cioè buoni pasto, con conseguente violazione, da parte dell'appellata, dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Servizio che non consente la spedizione, tra gli altri, di “titoli di credito nominativi e/o al portatore” e, per altro verso,
l'applicabilità al caso di specie della normativa speciale nonché il diritto di controparte a ottenere, nell'eventualità di disservizi, un mero indennizzo, secondo quanto previsto dalla Carta della Qualità del Servizio Postale Universale.
La tesi tuttavia non coglie nel segno.
Sotto il primo profilo, mette conto osservare che i buoni pasto non sono riconducibili ai titoli di credito ex art. 1992 c.c. e quindi, non incorporano il diritto indicato, in quanto non sono dotati dei requisiti di legittimità e autonomia che connotano tali titoli, ma costituiscono titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c. (cfr.
Corte app. Roma, 26.11.2021).
In ragione della natura di titoli di legittimazione, deve dunque escludersi la violazione da parte dell'odierna appellata delle Condizioni Generali sopra richiamate, che vietano la spedizione di titoli di credito nominativi e/o al portatore.
Sotto il secondo aspetto, va evidenziato che la limitazione di responsabilità per disservizi postali è sancita dall'art. 19 del D.Lg. n. 261 del 1999 mediante il richiamo dell'art. 6 D.P.R. n. 156 del 1973 che, tuttavia, è stato dichiarato illegittimo dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 254/2002, ribadita con la sentenza n. 46/2011 che ha ritenuto che l'esonero dalla responsabilità per il gestore del servizio postale determina “un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio”. pagina 5 di 8 Va aggiunto che il D. Lgs. n. 259/2003 ha espressamente abrogato l'art. 6 del D.P.R.
156/1973 e, dunque, deve concludersi che risponde del proprio Controparte_1
operato nei confronti dell'utente secondo le norme di diritto privato.
Né si può ritenere che debbano essere applicate le limitazioni previste dalla Carta della Qualità: infatti, oltre al fatto che l'autonomia dei due sistemi di tutela impedisce l'applicazione di regole espressamente previste per il sistema del reclamo in sede giurisdizionale, certo non si può sostenere che le limitazioni alla responsabilità di cui alla Carta della Qualità, essendo contenute in un Decreto Ministeriale, possano derogare alle generali prescrizioni in tema di risarcibilità del danno contrattuale, aventi fonte di legge ordinaria. Del resto, la Carta dei servizi richiamata da CP_1
costituisce uno strumento di regolamentazione del servizio mediante la determinazione di standard qualitativi minimi, i quali non sostituiscono le forme di tutela contrattuale del cliente, ma ne ampliano la portata (cfr. Corte app. Roma,
22.11.2011).
Anche in una recentissima sentenza (n. 8070/2024), la Corte di Cassazione ha ricostruito il quadro normativo in materia evidenziando che “il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest'ultimo. Addirittura, l'articolo 6 L. n.
156 del 1973 prevedeva espressamente che “L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi”. Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla
Corte Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che
“La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante pagina 6 di 8 giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione”. Questa pronuncia è stata resa tenendo conto del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il DM 9 aprile del
2001, detto Carta della qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità per il ritardo nella consegna (regime, si ripete, escluso dalla abrogata norma del 1973), ha previsto il solo rimborso del costo della spedizione. La Corte costituzionale ha tenuto conto di tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente. Infatti, si legge nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con la su citata sentenza, ha statuito che “la clausola contrattuale di esclusione o limitazione della responsabilità di Controparte_1
per ritardo nella consegna è nulla per contrasto con norme imperative ed è sostituita di diritto dalla regola di responsabilità di diritto comune, perché – essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza, la norma che prevedeva tale esonero o limitazione – la stessa regola non può trovare applicazione o produrre effetti, nemmeno in base a fonte negoziale”.
Facendo dunque applicazione dei superiori principi, deve dunque concludersi che del tutto correttamente il GdP ha affermato che lo smarrimento della spedizione è fonte di responsabilità contrattuale da inadempimento per Controparte_1
condannandola al risarcimento del danno patito, di cui è rimasto incontestato il quantum, pari al controvalore dei buoni pasto oggetto della spedizione. pagina 7 di 8 Ne discende, pertanto, il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi e con esclusione della fase istruttoria siccome non tenutasi.
Occorre infine dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'appello;
b) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge;
c) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Foggia, 22.5.2025
Il Giudice
Antonella Cea pagina 8 di 8