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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.4868/2022 RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3739/2022 del Tribunale di Napoli, vertente
TRA
(C.F. ) (p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione in Bologna, Via
Stalingrado n. 45, già denominata quale incorporante di Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione del 31/12/2013 a rogito
[...]
notaio i Bologna (Rep. 53712, racc. n. 34018), rappresentata dal Dott. Per_1 Per_2
, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Cicero, , del Foro di CodiceFiscale_1
, la quale dichiara di voler ricevere le CP_3
comunicazioni e le notificazioni presso il seguente numero di fax: 02 29005265 o presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dell'Avv. Antonietta Sepe, sito in Nola (NA), alla Via Variante 7/bis n. 250
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Matteotti presso la Sede di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv.Rosita Leone, in virtù di procura generale alle liti per Notaio
del 04.05.22 (Rep.55418 – Racc.16104) Persona_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.7.2017 la conveniva in Controparte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli ed esponeva Controparte_5
- che nell'ambito della propria attività, per la liquidazione delle polizze e per il pagamento degli importi spettanti a titolo di risarcimento dei danni agli aventi diritto, si avvaleva dei servizi bancari di Banca SAI S.p.A. (oggi Unipol Banca S.p.A.) e di Banco Popolare Soc.
Coop. (oggi Banco BPM S.p.A.), che su suo mandato emettevano a favore degli aventi diritto assegni bancari, non trasferibili, dell'importo corrispondente a quanto liquidato, sui quali, all'incasso, gli intestatari, dopo averli ricevuti via posta, erano tenuti ad apporre la propria sottoscrizione “per traenza” e “per girata”;
- che provvedeva a far emettere assegni di traenza non trasferibili: A) n. 8200087048-10, emesso il 28/05/2012, intestato al Sig. , dell'importo di Euro 11.000,00, Persona_4
tratto su Banco Popolare Soc. Coop. per conto di Milano Ass.ni S.p.A. (oggi Parte_1
; B) n. 9103102363 - 04, emesso il 13/07/2012, intestato al Sig. ,
[...] Persona_5 dell'importo di Euro 18.000,00, tratto su Banca SAI S.p.A. per conto di Milano Ass.ni S.p.A.
Divisione Sasa (oggi ; Parte_1
- che gli intestatari rendevano noto di non aver mai ricevuto nessun assegno portante l'importo liquidato e di aver mai incassato la relativa somma;
- che dava corso alle opportune verifiche contabili ed accertava che i destinatari dei predetti assegni non avevano ricevuto il pagamento oggetto dell'assegno di traenza.; in particolare i Signori e , appreso l'esito delle ricerche effettuate dall'attrice, non solo Per_4 Per_5
negavano di aver mai compiuto detta operazione ma, non appena avuta la possibilità di esaminare, in copia, il titolo di credito che avrebbero dovuto ricevere, accertavano che le sottoscrizioni apposte sul medesimo, al momento della negoziazione, sia per traenza che per girata, erano apocrife, in quanto non corrispondenti a quelle che gli stessi erano soliti vergare e, pertanto, sporgevano la relativa denuncia – querela;
- che entrambi gli assegni erano negoziati presso filiali di Controparte_5
- che, rimasta inadempiente nei confronti degli intestatari dei predetti titoli, sebbene per fatto non imputabile a se stessa, provvedeva ad eseguire un secondo pagamento per tutti gli importi citati, estinguendo, così, la propria obbligazione nei confronti degli aventi diritto.
Tanto premesso, chiedeva : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 29.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e altri oneri come per legge.”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la quale contestava la Controparte_5
domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di causa.
Con sentenza n.3739/2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Escludeva il giudice di prime cure profili di responsabilità nella condotta tenuta da
[...]
considerato che dagli assegni non emergevano segni di contraffazione, come CP_5
“abrasioni, cancellature, uso di segni grafici che non garantiscano la veridicità del contenuto del titolo”; inoltre i beneficiari erano diligentemente identificati all'atto della presentazione dei titoli per il pagamento, con l'esibizione del documento di identità, sicchè nessun addebito poteva essere rivolto a per avere consentito la negoziazione dei titoli presso CP_5
i suoi sportelli.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 11.11.2022, la Parte_1
proponeva appello, chiedendo: “dichiarare e riconoscere la responsabilità della
[...] convenuta, per aver monetizzato l'assegno di cui è causa in palese violazione dell'art. 43
L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dall'ufficio del Tribunale di Napoli n
3739/2022 pubbl. il 12/04/2022; condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 29.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa;
restituire le somme pagate a ristoro delle spese legali di primo grado e vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Si costituiva l'appellata , la quale contestava l'appello sostenendo la CP_5 correttezza della statuizione del giudice di prime cure;
chiedeva dunque il rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza e con vittoria delle spese del giudizio.
Precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con i termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di primo grado escludeva profili di responsabilità nella condotta tenuta da
[...]
considerando che dagli assegni non emergevano segni di contraffazione, come CP_5
“abrasioni, cancellature, uso di segni grafici che non garantiscano la veridicità del contenuto del titolo”; inoltre all'atto della presentazione del titolo per il pagamento il beneficiario fu identificato con l'esibizione del documento di identità, beneficiario peraltro noto per essere titolare di un conto corrente presso , e che all'atto dell'accensione di tale CP_5
rapporto era stato diligentemente identificato, sicchè nessun addebito poteva essere rivolto a per avere consentito la negoziazione dei titoli presso i suoi sportelli. CP_5
L'appellante contesta tale decisione sostenendo viceversa che “la banca negoziatrice è responsabile della corretta identificazione del prenditore, in quanto l'unico soggetto in grado di effettuare pienamente i controlli sull'identità di colui che si presenta per l'incasso dell'assegno di traenza” e che “la stessa banca è inadempiente all'obbligazione che discende dall'art. 43 L.A. allorché, in spregio alla diligenza richiesta all'operatore professionale, paga per colpa a colui che non è legittimato”
Sosteneva inoltre che non avesse posto in essere un controllo adeguato e CP_5 diligente dell'identità dei “sedicenti legittimati”, evidenziando che il mero esame della carta di identità, come avvenuta nel caso in esame, non fosse sufficiente per i casi in cui il soggetto non sia cliente abituale o per quando il pagamento abbia un titolo di importo non modesto.
Le censure non appaiono condivisibili.
È evidente che in mancanza di contestazioni in ordine all'integrità degli assegni negoziati che non risultavano né alterati, né contraffatti in alcuna parte, l'indagine circa la sussistenza o meno di una condotta colposa di va posta esclusivamente con riguardo alle CP_5 modalità attraverso cui l'operatore ha proceduto alla identificazione del soggetto che ha esibito l'assegno e ne ha richiesto l'incasso dichiarando di essere il beneficiario del titolo. In punto di fatto è pacifico che il giorno 18/07/2012 presso l'ufficio postale di Napoli 31(fraz.
40075), si presentava allo sportello la sig.ra , la quale chiedeva Persona_4 all'operatore postale che l'assegno in suo possesso, n. 8200087048-10, dell'importo di
E.11.000,00 a lei intestato venisse incassato e la relativa somma versata sul libretto di deposito a risparmio postale n. 39650707 di cui la stessa risultava essere la titolare;
è altresì pacifico che il giorno 24/09/2012 presso l'ufficio postale di CI (CE) (fraz. 40201), si presentava allo sportello il sig. , il quale chiedeva all'operatore postale che Persona_5
l'assegno in suo possesso n. 9103102363-04 dell'importo di E.18.000,00, a lui intestato venisse incassato e la relativa somma versata sul libretto di deposito a risparmio postale n.
40062402 di cui lo stesso risultava il titolare.
In entrambi i casi i soggetti apparentemente beneficiari furono regolarmente identificati con carta di identità in corso di validità.
Inoltre, nè i documenti, né gli assegni presentavano segni di contraffazione.
Ciò premesso in punto di fatto è opportuno fare richiamo, prima di ogni altra cosa, alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 14712 del 26 giugno 2007 che si è occupata in modo specifico della figura dell'assegno di traenza.
In particolare, con detta sentenza la Corte ha evidenziato che le notevoli “peculiarità di tali titoli e il fatto che essi possono di fatto assolvere a una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca non tolgono che essi siano riconducibili al genus dell'assegno bancario”, di questo mezzo di pagamento riproponendo le caratteristiche di base. “Alla circolazione e al pagamento di un assegno siffatto, munito di clausola di non trasferibilità” risulta dunque applicabile la “disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno bancario non trasferibile, che trova la sua collocazione dell'art. 43 legge assegni”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, di poi, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto attinente all'interpretazione della L.A., art. 43, comma 2, che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per
l'incasso, risponde del pagamento", con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.A., art. 86, comma 1 e L.A. art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. 26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con il recente arresto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la natura contrattuale della responsabilità della banca ex art. 43 legge assegni (già affermata dalle S.U. nella sentenza n. 14712 del 2007) renda non più sostenibile la tesi secondo cui la banca debba rispondere comunque, anche a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore, essendo l'istituto ammesso a provare che l'inadempimento non gli è imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, secondo comma,
c.c. (pur configurandosi la responsabilità ex art. 43 comma 2° legge citata, in ragione della qualità di operatore professionale dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., anche in caso di colpa lieve).
Così, una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art.1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt.1175 e 1375 c.c., non risulta più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore.
La Corte è, quindi, chiamata a pronunciarsi sull'ambito di diligenza professionale che deve connotare la condotta del bonus argentarius, che negozia un assegno di traenza non trasferibile, a norma dell'art.1176, 2 comma, c.c., nella sua accezione di "norma elastica" integratrice del contenuto contrattuale.
Si tratta pertanto di stabilire se l'appellata fosse in grado, usando la dovuta diligenza (ex art. 1176, comma 2°, c.c.), di rilevare la frode, o perché i documenti esibiti mostravano segni che ne facessero sospettare la falsità, ovvero perché il solo riscontro di tali documenti fosse in ogni caso insufficiente per identificare la persona.
Quanto a tale profilo, la società appellante richiama una circolare dell'ABI, risalente al 7 maggio 2001, che prevede che, ai fini dell'identificazione del presentatore del titolo, qualora questi non sia conosciuto dall'istituto bancario, sia necessaria l'esibizione di due documenti di identità entrambi muniti di fotografia, ovvero l'identificazione per mezzo di persone fidefacienti conosciute.
Al riguardo va evidenziato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma
"elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.
Si è, altresì, evidenziato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo.
Sempre il Supremo Collegio (Sez.
1-Ordinanza n.3649 del 12/02/2021) ha significativamente rilevato che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela (tra cui rientra la fattispecie in esame in cui l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, ha aperto un libretto di risparmio postale su cui poi ha versato l'assegno) l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007
(c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo.
E' imposto, invece, alla lett b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti.
Ne consegue che l'impostazione difensiva dell'appellante di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.
Va, infine, comunque precisato che la carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione purchè non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità.
Sulla scorta di detti principi occorre rilevare che l'odierna appellata ha provveduto all'incasso degli assegni da parte di soggetti identificati a mezzo di documento avente specifico valore legale quale la carta d'identità sì che, in definitiva, nessuna violazione dell'obbligo di diligente identificazione, secondo standard professionali propri del banchiere, di chi si è presentato in possesso del titolo e di documenti congrui con il medesimo, pare imputabile alla convenuta negoziatrice, ogni diversa conclusione risolvendo la responsabilità contrattuale in esame in responsabilità oggettiva.
Come affermato dalla Suprema Corte “nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma
1, lett. a), del d.lgs. N. 231 del 2007 elencare modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita” (Cass. Ordinanza n. 3649 del 12/02/2021).
La carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione, purché non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità.
Nel caso di specie inoltre anche gli assegni apparivano regolari, non presentavano segni di contraffazione, irregolarità o alterazioni.
Pertanto, a fronte di tali emergenze l'operatore postale procedeva all'accredito dopo aver ottenuto l'autorizzazione al pagamento dell'importo da parte della banca trattaria.
I titoli venivano regolati in modalità check truncation che, come è noto, è quella procedura che prevede che la banca negoziatrice del titolo (quindi nello specifico ) lo CP_5 presenti alla Banca trattaria/emittente (nello specifico Unipol Banca S.p.A. e Banco BPM
S.p.A.) per il pagamento senza inviarne la materialità ma trasmettendone i dati con flusso informatico (attraverso Rete Nazionale Interbancaria). Trascorso il termine previsto da accordi interbancari per l'eventuale invio di messaggi di impagato ed in assenza degli stessi l'importo portato dall'assegno viene accreditato sul rapporto su cui è stato versato in negoziazione.
Al riguardo, deve condividersi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati, non rileva la procedura di c.d. check truncation, la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé irrilevante la mancata informazione in favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento (Cassazione 07/11/2022, n.32706). Né rappresenta, nel sistema attuale, una causa di esonero da responsabilità” (cfr. Cass. 20/05/2020, n. 9204).
La convenzione interbancaria che regola il sistema della check truncation non può certo essere esonerare la banca trattaria, contrattualmente direttamente obbligata, dall'osservanza degli obblighi professionali protettivi assunti nei confronti del proprio cliente e di tutti coloro a beneficio dei quali l'assegno viene emesso che devono poter contare, in primis, sulla banca emittente per il rispetto della correttezza dell'incasso del titolo che si mette in circolazione. D'altra parte, l'intermediario emittente non può pretendere che la sua scelta organizzativa, peraltro formalizzata in una convenzione interbancaria, di avvalersi della procedura di check truncation valga a rendere legittima una clausola di limitazione dei diritti e delle azioni di inadempimento, oppure di adempimento parziale o inesatto dei propri obblighi.
Infine ritiene la Corte che non possa evincersi la colpa per insufficiente diligenza di CP_5
dal fatto che i soggetti che richiedevano il pagamento non avessero precedenti rapporti contrattuali con quell'Ufficio Postale e che per consentire l'incasso dell'assegno veniva contestualmente aperto presso detto ufficio un libretto di deposito a risparmio sui quali veniva versata la somma proveniente dall'assegno di traenza.
Invero, considerata la pacifica mancanza di alterazioni e contraffazioni sull'assegno e la piena congruenza e leggibilità del documento di identità esibito, non presentante alcun segno di contraffazione evincibile dal cassiere, non si vede perché la circostanza di cui sopra avrebbe dovuto ingenerare un allarme tale da esigere da parte dell'operatore l'esibizione di un ulteriore documento di identificazione o la effettuazioni di verifiche sulla falsità o falsificazione del documento di identificazione dopo l'avvenuto accertamento che esso non era oggetto di furto tramite accesso all' archivio dei documenti rubati.
Può affermarsi, quindi, che ha assolto il proprio incarico contrattuale con la CP_5 cura e la diligenza professionale richieste: l'operatore di sportello ha effettuato il versamento solo dopo aver svolto l'esame circa l'autenticità del titolo ed aver verificato l'assenza di segni di contraffazione e, quindi, di irregolarità o alterazioni;
verificata altresì l'identità del prenditore, veniva resa disponibile la somma portata dal titolo sul rapporto al medesimo intestato, solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione al pagamento da parte della banca trattaria/emittente.
Deve ritenersi quindi che l'appellata abbia tenuto, nella identificazione del prenditore e nel conseguente pagamento dell'assegno, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc e che abbia tenuto una condotta da “accorto banchiere” senza profili di colpa neppure lieve.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dalla appellata. alla cui liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3739/2022 del Tribunale di Napoli, Parte_1
nei confronti di con atto notificato in data 11.11.2022, così provvede: Controparte_5
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.6.946,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, addì 6.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n.4868/2022 RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3739/2022 del Tribunale di Napoli, vertente
TRA
(C.F. ) (p.iva ), in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione in Bologna, Via
Stalingrado n. 45, già denominata quale incorporante di Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014, giusto atto di fusione del 31/12/2013 a rogito
[...]
notaio i Bologna (Rep. 53712, racc. n. 34018), rappresentata dal Dott. Per_1 Per_2
, in virtù di procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Cicero, , del Foro di CodiceFiscale_1
, la quale dichiara di voler ricevere le CP_3
comunicazioni e le notificazioni presso il seguente numero di fax: 02 29005265 o presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1 dell'Avv. Antonietta Sepe, sito in Nola (NA), alla Via Variante 7/bis n. 250
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in Piazza Matteotti presso la Sede di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv.Rosita Leone, in virtù di procura generale alle liti per Notaio
del 04.05.22 (Rep.55418 – Racc.16104) Persona_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.7.2017 la conveniva in Controparte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli ed esponeva Controparte_5
- che nell'ambito della propria attività, per la liquidazione delle polizze e per il pagamento degli importi spettanti a titolo di risarcimento dei danni agli aventi diritto, si avvaleva dei servizi bancari di Banca SAI S.p.A. (oggi Unipol Banca S.p.A.) e di Banco Popolare Soc.
Coop. (oggi Banco BPM S.p.A.), che su suo mandato emettevano a favore degli aventi diritto assegni bancari, non trasferibili, dell'importo corrispondente a quanto liquidato, sui quali, all'incasso, gli intestatari, dopo averli ricevuti via posta, erano tenuti ad apporre la propria sottoscrizione “per traenza” e “per girata”;
- che provvedeva a far emettere assegni di traenza non trasferibili: A) n. 8200087048-10, emesso il 28/05/2012, intestato al Sig. , dell'importo di Euro 11.000,00, Persona_4
tratto su Banco Popolare Soc. Coop. per conto di Milano Ass.ni S.p.A. (oggi Parte_1
; B) n. 9103102363 - 04, emesso il 13/07/2012, intestato al Sig. ,
[...] Persona_5 dell'importo di Euro 18.000,00, tratto su Banca SAI S.p.A. per conto di Milano Ass.ni S.p.A.
Divisione Sasa (oggi ; Parte_1
- che gli intestatari rendevano noto di non aver mai ricevuto nessun assegno portante l'importo liquidato e di aver mai incassato la relativa somma;
- che dava corso alle opportune verifiche contabili ed accertava che i destinatari dei predetti assegni non avevano ricevuto il pagamento oggetto dell'assegno di traenza.; in particolare i Signori e , appreso l'esito delle ricerche effettuate dall'attrice, non solo Per_4 Per_5
negavano di aver mai compiuto detta operazione ma, non appena avuta la possibilità di esaminare, in copia, il titolo di credito che avrebbero dovuto ricevere, accertavano che le sottoscrizioni apposte sul medesimo, al momento della negoziazione, sia per traenza che per girata, erano apocrife, in quanto non corrispondenti a quelle che gli stessi erano soliti vergare e, pertanto, sporgevano la relativa denuncia – querela;
- che entrambi gli assegni erano negoziati presso filiali di Controparte_5
- che, rimasta inadempiente nei confronti degli intestatari dei predetti titoli, sebbene per fatto non imputabile a se stessa, provvedeva ad eseguire un secondo pagamento per tutti gli importi citati, estinguendo, così, la propria obbligazione nei confronti degli aventi diritto.
Tanto premesso, chiedeva : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta, condannarla, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 29.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e altri oneri come per legge.”
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la quale contestava la Controparte_5
domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di causa.
Con sentenza n.3739/2022 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Escludeva il giudice di prime cure profili di responsabilità nella condotta tenuta da
[...]
considerato che dagli assegni non emergevano segni di contraffazione, come CP_5
“abrasioni, cancellature, uso di segni grafici che non garantiscano la veridicità del contenuto del titolo”; inoltre i beneficiari erano diligentemente identificati all'atto della presentazione dei titoli per il pagamento, con l'esibizione del documento di identità, sicchè nessun addebito poteva essere rivolto a per avere consentito la negoziazione dei titoli presso CP_5
i suoi sportelli.
Avverso tale sentenza, con atto notificato in data 11.11.2022, la Parte_1
proponeva appello, chiedendo: “dichiarare e riconoscere la responsabilità della
[...] convenuta, per aver monetizzato l'assegno di cui è causa in palese violazione dell'art. 43
L.A. e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dall'ufficio del Tribunale di Napoli n
3739/2022 pubbl. il 12/04/2022; condannarla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di Euro 29.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i motivi di cui in narrativa;
restituire le somme pagate a ristoro delle spese legali di primo grado e vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Si costituiva l'appellata , la quale contestava l'appello sostenendo la CP_5 correttezza della statuizione del giudice di prime cure;
chiedeva dunque il rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza e con vittoria delle spese del giudizio.
Precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con i termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il giudice di primo grado escludeva profili di responsabilità nella condotta tenuta da
[...]
considerando che dagli assegni non emergevano segni di contraffazione, come CP_5
“abrasioni, cancellature, uso di segni grafici che non garantiscano la veridicità del contenuto del titolo”; inoltre all'atto della presentazione del titolo per il pagamento il beneficiario fu identificato con l'esibizione del documento di identità, beneficiario peraltro noto per essere titolare di un conto corrente presso , e che all'atto dell'accensione di tale CP_5
rapporto era stato diligentemente identificato, sicchè nessun addebito poteva essere rivolto a per avere consentito la negoziazione dei titoli presso i suoi sportelli. CP_5
L'appellante contesta tale decisione sostenendo viceversa che “la banca negoziatrice è responsabile della corretta identificazione del prenditore, in quanto l'unico soggetto in grado di effettuare pienamente i controlli sull'identità di colui che si presenta per l'incasso dell'assegno di traenza” e che “la stessa banca è inadempiente all'obbligazione che discende dall'art. 43 L.A. allorché, in spregio alla diligenza richiesta all'operatore professionale, paga per colpa a colui che non è legittimato”
Sosteneva inoltre che non avesse posto in essere un controllo adeguato e CP_5 diligente dell'identità dei “sedicenti legittimati”, evidenziando che il mero esame della carta di identità, come avvenuta nel caso in esame, non fosse sufficiente per i casi in cui il soggetto non sia cliente abituale o per quando il pagamento abbia un titolo di importo non modesto.
Le censure non appaiono condivisibili.
È evidente che in mancanza di contestazioni in ordine all'integrità degli assegni negoziati che non risultavano né alterati, né contraffatti in alcuna parte, l'indagine circa la sussistenza o meno di una condotta colposa di va posta esclusivamente con riguardo alle CP_5 modalità attraverso cui l'operatore ha proceduto alla identificazione del soggetto che ha esibito l'assegno e ne ha richiesto l'incasso dichiarando di essere il beneficiario del titolo. In punto di fatto è pacifico che il giorno 18/07/2012 presso l'ufficio postale di Napoli 31(fraz.
40075), si presentava allo sportello la sig.ra , la quale chiedeva Persona_4 all'operatore postale che l'assegno in suo possesso, n. 8200087048-10, dell'importo di
E.11.000,00 a lei intestato venisse incassato e la relativa somma versata sul libretto di deposito a risparmio postale n. 39650707 di cui la stessa risultava essere la titolare;
è altresì pacifico che il giorno 24/09/2012 presso l'ufficio postale di CI (CE) (fraz. 40201), si presentava allo sportello il sig. , il quale chiedeva all'operatore postale che Persona_5
l'assegno in suo possesso n. 9103102363-04 dell'importo di E.18.000,00, a lui intestato venisse incassato e la relativa somma versata sul libretto di deposito a risparmio postale n.
40062402 di cui lo stesso risultava il titolare.
In entrambi i casi i soggetti apparentemente beneficiari furono regolarmente identificati con carta di identità in corso di validità.
Inoltre, nè i documenti, né gli assegni presentavano segni di contraffazione.
Ciò premesso in punto di fatto è opportuno fare richiamo, prima di ogni altra cosa, alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 14712 del 26 giugno 2007 che si è occupata in modo specifico della figura dell'assegno di traenza.
In particolare, con detta sentenza la Corte ha evidenziato che le notevoli “peculiarità di tali titoli e il fatto che essi possono di fatto assolvere a una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca non tolgono che essi siano riconducibili al genus dell'assegno bancario”, di questo mezzo di pagamento riproponendo le caratteristiche di base. “Alla circolazione e al pagamento di un assegno siffatto, munito di clausola di non trasferibilità” risulta dunque applicabile la “disciplina stabilita dal legislatore in materia di assegno bancario non trasferibile, che trova la sua collocazione dell'art. 43 legge assegni”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, di poi, con le sentenze nn. 12477 e 12478 del 21 maggio 2018, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione di diritto attinente all'interpretazione della L.A., art. 43, comma 2, che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per
l'incasso, risponde del pagamento", con la precisazione che la previsione, cui espressamente rinviano la L.A., art. 86, comma 1 e L.A. art. 100, va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonchè (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. 26/06/2007, n. 14712) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità.
Con il recente arresto le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la natura contrattuale della responsabilità della banca ex art. 43 legge assegni (già affermata dalle S.U. nella sentenza n. 14712 del 2007) renda non più sostenibile la tesi secondo cui la banca debba rispondere comunque, anche a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del prenditore, essendo l'istituto ammesso a provare che l'inadempimento non gli è imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, secondo comma,
c.c. (pur configurandosi la responsabilità ex art. 43 comma 2° legge citata, in ragione della qualità di operatore professionale dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., anche in caso di colpa lieve).
Così, una volta ricondotta la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art.1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt.1175 e 1375 c.c., non risulta più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore.
La Corte è, quindi, chiamata a pronunciarsi sull'ambito di diligenza professionale che deve connotare la condotta del bonus argentarius, che negozia un assegno di traenza non trasferibile, a norma dell'art.1176, 2 comma, c.c., nella sua accezione di "norma elastica" integratrice del contenuto contrattuale.
Si tratta pertanto di stabilire se l'appellata fosse in grado, usando la dovuta diligenza (ex art. 1176, comma 2°, c.c.), di rilevare la frode, o perché i documenti esibiti mostravano segni che ne facessero sospettare la falsità, ovvero perché il solo riscontro di tali documenti fosse in ogni caso insufficiente per identificare la persona.
Quanto a tale profilo, la società appellante richiama una circolare dell'ABI, risalente al 7 maggio 2001, che prevede che, ai fini dell'identificazione del presentatore del titolo, qualora questi non sia conosciuto dall'istituto bancario, sia necessaria l'esibizione di due documenti di identità entrambi muniti di fotografia, ovvero l'identificazione per mezzo di persone fidefacienti conosciute.
Al riguardo va evidenziato che la Suprema Corte, con la sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma
"elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente;
non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.
Si è, altresì, evidenziato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo.
Sempre il Supremo Collegio (Sez.
1-Ordinanza n.3649 del 12/02/2021) ha significativamente rilevato che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela (tra cui rientra la fattispecie in esame in cui l'abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, ha aperto un libretto di risparmio postale su cui poi ha versato l'assegno) l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007
(c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo.
E' imposto, invece, alla lett b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti.
Ne consegue che l'impostazione difensiva dell'appellante di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con documento di identità si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.
Va, infine, comunque precisato che la carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione purchè non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità.
Sulla scorta di detti principi occorre rilevare che l'odierna appellata ha provveduto all'incasso degli assegni da parte di soggetti identificati a mezzo di documento avente specifico valore legale quale la carta d'identità sì che, in definitiva, nessuna violazione dell'obbligo di diligente identificazione, secondo standard professionali propri del banchiere, di chi si è presentato in possesso del titolo e di documenti congrui con il medesimo, pare imputabile alla convenuta negoziatrice, ogni diversa conclusione risolvendo la responsabilità contrattuale in esame in responsabilità oggettiva.
Come affermato dalla Suprema Corte “nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma
1, lett. a), del d.lgs. N. 231 del 2007 elencare modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita” (Cass. Ordinanza n. 3649 del 12/02/2021).
La carta d'identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligente identificazione, purché non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità.
Nel caso di specie inoltre anche gli assegni apparivano regolari, non presentavano segni di contraffazione, irregolarità o alterazioni.
Pertanto, a fronte di tali emergenze l'operatore postale procedeva all'accredito dopo aver ottenuto l'autorizzazione al pagamento dell'importo da parte della banca trattaria.
I titoli venivano regolati in modalità check truncation che, come è noto, è quella procedura che prevede che la banca negoziatrice del titolo (quindi nello specifico ) lo CP_5 presenti alla Banca trattaria/emittente (nello specifico Unipol Banca S.p.A. e Banco BPM
S.p.A.) per il pagamento senza inviarne la materialità ma trasmettendone i dati con flusso informatico (attraverso Rete Nazionale Interbancaria). Trascorso il termine previsto da accordi interbancari per l'eventuale invio di messaggi di impagato ed in assenza degli stessi l'importo portato dall'assegno viene accreditato sul rapporto su cui è stato versato in negoziazione.
Al riguardo, deve condividersi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati, non rileva la procedura di c.d. check truncation, la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé irrilevante la mancata informazione in favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento (Cassazione 07/11/2022, n.32706). Né rappresenta, nel sistema attuale, una causa di esonero da responsabilità” (cfr. Cass. 20/05/2020, n. 9204).
La convenzione interbancaria che regola il sistema della check truncation non può certo essere esonerare la banca trattaria, contrattualmente direttamente obbligata, dall'osservanza degli obblighi professionali protettivi assunti nei confronti del proprio cliente e di tutti coloro a beneficio dei quali l'assegno viene emesso che devono poter contare, in primis, sulla banca emittente per il rispetto della correttezza dell'incasso del titolo che si mette in circolazione. D'altra parte, l'intermediario emittente non può pretendere che la sua scelta organizzativa, peraltro formalizzata in una convenzione interbancaria, di avvalersi della procedura di check truncation valga a rendere legittima una clausola di limitazione dei diritti e delle azioni di inadempimento, oppure di adempimento parziale o inesatto dei propri obblighi.
Infine ritiene la Corte che non possa evincersi la colpa per insufficiente diligenza di CP_5
dal fatto che i soggetti che richiedevano il pagamento non avessero precedenti rapporti contrattuali con quell'Ufficio Postale e che per consentire l'incasso dell'assegno veniva contestualmente aperto presso detto ufficio un libretto di deposito a risparmio sui quali veniva versata la somma proveniente dall'assegno di traenza.
Invero, considerata la pacifica mancanza di alterazioni e contraffazioni sull'assegno e la piena congruenza e leggibilità del documento di identità esibito, non presentante alcun segno di contraffazione evincibile dal cassiere, non si vede perché la circostanza di cui sopra avrebbe dovuto ingenerare un allarme tale da esigere da parte dell'operatore l'esibizione di un ulteriore documento di identificazione o la effettuazioni di verifiche sulla falsità o falsificazione del documento di identificazione dopo l'avvenuto accertamento che esso non era oggetto di furto tramite accesso all' archivio dei documenti rubati.
Può affermarsi, quindi, che ha assolto il proprio incarico contrattuale con la CP_5 cura e la diligenza professionale richieste: l'operatore di sportello ha effettuato il versamento solo dopo aver svolto l'esame circa l'autenticità del titolo ed aver verificato l'assenza di segni di contraffazione e, quindi, di irregolarità o alterazioni;
verificata altresì l'identità del prenditore, veniva resa disponibile la somma portata dal titolo sul rapporto al medesimo intestato, solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione al pagamento da parte della banca trattaria/emittente.
Deve ritenersi quindi che l'appellata abbia tenuto, nella identificazione del prenditore e nel conseguente pagamento dell'assegno, l'adeguato grado di diligenza imposto all'operatore professionale dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1176 comma 2 cc e che abbia tenuto una condotta da “accorto banchiere” senza profili di colpa neppure lieve.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Segue per rigore di soccombenza la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio sostenute dalla appellata. alla cui liquidazione delle spese si provvede in dispositivo, in considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello.
Infine, si evidenzia che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 3739/2022 del Tribunale di Napoli, Parte_1
nei confronti di con atto notificato in data 11.11.2022, così provvede: Controparte_5
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.6.946,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, addì 6.2.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio