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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 7960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7960 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 7.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 40553/2024 R.A.C.C.,
TRA
e N.Q. DI Parte_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini n. 114/B, presso Parte_3 lo studio degli Avv.ti Niccolò Di Biagio e Giulio Chiacchio che li rappresentano e difendono giusta procura in atti RICORRENTI E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, contumace CONVENUTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 6.11.2024 e successivamente iscritto a ruolo le parti ricorrenti in epigrafe nominate esponevano che: all'esito di procedimento di atp con decreto del 07.10.2023 il Tribunale di Roma sezione lavoro omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendo in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. Parte_3
1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione del 22.11.2022; in data 9.10.2023 veniva notificato all' il decreto di omologa;
in data CP_2
7.10.2023 veniva trasmessa all' la modulistica attestante i requisiti socio economici utili ai CP_2 fini della liquidazione del pagamento della prestazione riconosciuta;
in data 19.10.2023 il sig.
è deceduto;
gli eredi in data 08.07.2024 inviavano il modello AP23, Parte_3 debitamente compilato;
ad oggi, nessuna liquidazione è pervenuta ai ricorrenti.
Tanto esposto le parti ricorrenti così concludevano:” dichiarare il diritto degli eredi del Sig.
connessi all'indennità d'accompagnamento ex art. 1 Legge 18/80 in misura di Parte_3 legge, a decorrere dalla visita di revisione (22/11/2022) fino al decesso avvenuto in data 19.10.2023 e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_2 maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120^ giorno, sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori, avv. Niccolò Di Biagio e Avv. Giulio Chiacchio dichiaratasi antistatari”. L' , nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, CP_2 non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace. Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, con termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 7.10.2023 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del ctu, riconoscendo che possiede il Parte_3 requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/1980 ai fini dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione del 22.11.2022; in data 27.6.2024 è stato notificato il decreto di omologa all' ; in data 5.7.2024 è stato trasmesso all' il modello AP 70 al fine della
CP_2 CP_2 liquidazione della prestazione riconosciuta;
in data 9.10.2023 è stato a notificato all' il
CP_2 decreto di omologa;
in data 7.10.2023 è stata trasmessa all' la modulistica attestante i
CP_2 requisiti socio economici utili ai fini della liquidazione del pagamento della prestazione riconosciuta;
in data 19.10.2023 il sig. è deceduto;
gli eredi hanno inviato il Parte_3 modello AP23, debitamente compilato, in data 08.07.2024. L' non si è costituito in giudizio, rinunciando a motivare la mancata erogazione della
CP_2 prestazione di cui in ricorso. Nelle note autorizzate parte ricorrente ha confermato che ad oggi non è intervenuto alcun pagamento da parte dell' .
CP_2
In conseguenza deve essere dichiarato che le parti ricorrenti n.q. di eredi di Parte_3 hanno diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n.18/1980 a decorrere dalla visita di revisione del 22/11/2022 e fino al decesso in data 19.10.2023 e, per l'effetto, l' deve essere CP_2 condannato al pagamento in favore delle parti ricorrenti dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione del 22/11/2022 e fino al decesso in data 19.10.2023, oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti n.q. di eredi di all'indennità di Parte_3 accompagnamento di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 a decorrere dalla visita di revisione del 22/11/2022 e fino al decesso in data 19/10/2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore CP_2 delle parti ricorrenti dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla visita di revisione del 22/11/2022 e fino al decesso in data 19/10/2023, oltre interessi legali come per legge;
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00, di cui CP_2
€ 1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Vincenzi