Articolo 14 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1
Articolo 13Articolo 15
Versione
20 gennaio 1981
Art. 14.
L' articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312 , e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento e' corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennita' di lire quindici milioni.
Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennita' e' liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1981
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