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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Rosalba De Bonis, ha pronunciato, all'udienza del 12 giugno 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 294/2025 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Giglio ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Gravina in Puglia, alla via
Casale n. 38, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Persona_1
Fiumicino, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 31.01.2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe insorge avverso il giudizio espresso dal CTU, dott. , nel procedimento per ATP, conclusosi Persona_2
con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la propria pretesa al riconoscimento dello stato di handicap grave. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria depositata il 19.05.2025 si è costituito l' ed ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, deducendo la insussistenza dei presupposti sanitari per fruire del beneficio rivendicato.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 12 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Il CTU, all'esito di un esame completo e accurato della documentazione medica depositata e, altresì, visitata la ricorrente, ha concluso per la insussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento del beneficio preteso.
Le censure formulate da parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del consulente, ovvero, eventuali incongruenze tra gli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal CTU.
In altre parole, la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Non si ritiene, pertanto, che sussistano gli estremi per rinnovare la perizia.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile,
2 si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
3. Le spese processuali sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 31.01.2025, ogni altra domanda, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Potenza, 12 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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