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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Anna Mantovani Consigliera dr. Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 894/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARIGNANI CRISTIANA e dell'avv. ROSSI EDOARDO LORENZO ( ) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 C.F._1
20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 20122 MILANO presso il difensore avv. CARIGNANI CRISTIANA
APPELLANTE CONTRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TO MA e dell'avv. RIVA FRANCESCA PATRIZIA ( ) VIA MONTE ROSA, 67 20149 MILANO;
C.F._2
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA, 67 20149 MILANO presso il difensore avv. TO MA
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
In via principale di merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1294/2025. emessa dal Tribunale Civile di Milano, sezione VII Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Novelli, nell'ambito del giudizio R.g.n. 859/2024 depositata in cancelleria in data 14/02/2025 e notificata il 18/02/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano ““Voglia l'intestato Tribunale, previe le opportune declaratorie e ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: In via principale e nel merito: Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi esposti in narrativa dall'odierna opponente, revocare e/o con qualunque statuizione rendere privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 17414/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 13.11.2023, depositato in data 14.11.2023 e notificato in data 17.11.2023 nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore.”
[...]
Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA, come per legge e in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- In via istruttoria:
- Senza inversione dell'onere della prova ex art.1667 c.c., si insiste nella richiesta di ammissione di prova per testi, come indicati in atti, sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art.171 ter c.p.c. n.2, oltre a prova contraria sugli eventuali capitoli ammessi a controparte.
Per Controparte_1
pagina 2 di 10 - in via preliminare, accertare e dichiarare che l'atto di citazione in appello notificato dalla è inammissibile per non avere Parte_1
l'appellante rispettato i canoni ed i principi indicati dall'art. 342 bis c.p.c. nonché, comunque, manifestamente infondato;
per l'effetto, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.;
- in subordine, nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza Parte_1
n.1294/2025 pubblicata il 14/2/2025 dal Tribunale di Milano, Sezione VII, Giudice Unico Dott.ssa S. Novelli.
- in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie dedotte dalla controparte per tutte le ragioni dedotte in comparsa di costituzione nonché verbalizzate in prima udienza. Con integrale rifusione delle competenze di difesa del giudizio di secondo grado.
Concisa esposizione delle ragioni in fatti e in diritto
§. 1. Il giudizio concerne la richiesta di pagamento dell'importo di euro 224.859,00 avanzata con decreto ingiuntivo da nei Controparte_1 confronti di a titolo di corrispettivo per Parte_1
l'esecuzione di impianti elettrici nei cantieri di Via Genova AG ES, Via Monte Bisbino NN Perusella e via Clerici a Lainate. si oppose al suddetto decreto convenendo in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Milano. L'opponente chiese la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo allegando che:
- gli accordi prevedevano un corrispettivo a forfait di euro 140.000,00 per il cantiere di AG ES e di euro 154.000,00 per il cantiere di NN ER,
- benché avesse eseguito in entrambi i cantieri circa il 50% delle opere, CP_1 aveva emesso fatture rispettivamente per gli importi di euro 136.950,00 e di euro 147.909,00;
-quanto al cantiere di Lainate, a fronte di un corrispettivo pattuito di euro 48.000,00, l'appaltatore aveva emesso fatture per euro 34.000,00 senza tuttavia consegnare le certificazioni degli impianti elettrici e installare l'impianto fotovoltaico e quello di domotica;
- anche nei precedenti cantieri in cui era intervenuta (i due cantieri di via CP_1
Principessa DA in AG ES) l'opposta, oltre ad avere emesso pagina 3 di 10 fatture per importi superiori a quelli concordati, non aveva ultimato le lavorazioni;
-dai SAL al 31.07.23 relativi ai cinque cantieri, risultavano pagamenti per l'importo di euro 471.500,00 a fronte di opere eseguite del valore complessivo di euro 473.647,37;
-le opere, oltre a non essere ultimate, presentavano svariati vizi e difetti che la abbandonando il cantiere, si era rifiutata di eliminare. CP_1
costituitasi in giudizio, eccepì: Controparte_1
-l'irrilevanza delle vicende relative ai due cantieri di via Principessa DA di AG ES, per i quali l'opponente aveva provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo senza mai sollevare contestazioni;
-l'irrilevanza probatoria dei Sal al 31.07.23 che non erano sottoscritti da CP_1 le parti, in fase di esecuzione del rapporto, avevano volutamente superato la regola prevista della preventiva emissione di SAL, tant'è che le precedenti fatture erano state pagate dalla committente pur in assenza degli stati di avanzamento lavori;
-l'avvenuta consegna di tutte le certificazioni comprovata altresì dalla vendita di buona parte degli immobili;
-che stante l'inadempimento della parte opponente, a partire da ottobre 2022, agli obblighi di pagamento, era stata costretta a interrompere e a non CP_1 ultimare l'installazione degli impianti fotovoltaici nei tre cantieri in questione;
-che i corrispettivi delle opere ineseguite non erano stati chiesti in pagamento;
-la decadenza della committente dall'azione di garanzia. Concluse quindi chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna di al pagamento di euro 224.859,00. Parte_1
Con sentenza n. 1294/2025 pubblicata il 14/02/2025 il tribunale di Milano così statuì: <<1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1741472023 del 14/11/2023 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 parte opposta, che si liquidano in Euro 11.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge>> Il primo giudice osservò che:
pagina 4 di 10 -le opere non erano state ultimate in ragione del legittimo uso del meccanismo di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c. ed altresì che era incontroverso che alcun corrispettivo fosse stato richiesto per le opere non eseguite;
-che le opere risultavano essere state consegnate alla committente, la quale a propria volta aveva posto fruttuosamente in vendita gli immobili, con la conseguenza che gli impianti elettrici dovevano considerarsi ultimati;
-privi di rilievo probatorio dovevano ritenersi i al 31.07.2023 in quanto emessi unilateralmente dalla committente;
-l'opposta aveva fornito prova di avere consegnati tutti i certificati di conformità degli impianti e la committente era decaduta dalla possibilità di invocare la garanzia per vizi e difetti;
-con riferimento ai cantieri di via Principessa DA i rapporti tra le parti erano già stati definiti senza che la committente sollevasse alcun rilievo. Avverso detta sentenza ha interposto gravame Parte_1
Si è regolarmente costituita Controparte_1
A seguito della rinuncia da parte dell'appellante a coltivare l'istanza di sospensiva è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 352 cpc al 23 ottobre 2025 ed è stata riservata la decisione al collegio prefissato in base al calendario delle udienze. Indi, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
§.
2. I Motivi di Impugnazione Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma come circostanza incontroversa che il corrispettivo richiesto fosse riferito alle sole opere eseguite. Sottolinea che il valore degli impianti fotovoltaici nei tre cantieri, sulla base dei capitolati concordati, ammontava a euro 82.000,00, importo che avrebbe CP_1 dovuto scorporare dal corrispettivo richiesto;
che poiché pacificamente le opere non erano state ultimate, non era neppure dovuto il corrispettivo di fine lavori di euro 44.000,00; che le certificazioni depositate riguardavano solo 17 unità abitative in luogo delle 21 previste e che per gli impianti non realizzati CP_1 avrebbe dovuto non fatturare l'ulteriore importo di euro 36.400,00. Di conseguenza secondo l'appellante la controparte, a fronte di opere dichiaratamente realizzate del valore di euro 178.800,00, aveva indebitamente emesso fatture per il maggior importo di euro 318.859,00.
pagina 5 di 10 Con il secondo motivo si duole delle argomentazioni con le quali il tribunale reputa non rilevante l'asserita sovrafatturazione con riferimento ai cantieri di via Principessa DA. aveva fatturato acconti maggiori rispetto al CP_1 realizzato e il fatto che tale allegazione non avesse dato corpo alla proposizione di una domanda riconvenzionale -contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza- non era di alcun rilievo, poiché tutte le contestazioni sollevate, ponendo in luce quali fossero i reali rapporti di dare-avere tra le parti, erano finalizzate a paralizzare la pretesa attorea attraverso una eccezione di compensazione. Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione dell'art. 2697 c.c.. Il tribunale si sarebbe limitato a recepire le difese della controparte senza esaminare le prove documentali in atti da cui si evinceva che, a fronte di un corrispettivo contrattuale complessivo di euro 665.000,00, aveva Controparte_1 fatturato oltre euro 720.000,00 per opere che non aveva neppure ultimato.
§.
3. L'Opinione della Corte I. In via preliminare si osserva che non è fondata la richiesta di una declaratoria in rito ex art. 342 cpc sollecitata dall'appellata. La tecnica di redazione del gravame è pienamente conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). I motivi di impugnazione sono tesi a contrastare i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e risultano comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche alla sentenza che vengono richieste. II. Venendo quindi all'esame delle doglianze, il primo e il secondo motivo, trattando temi tra loro connessi, possono essere esaminati unitariamente. Il tribunale, partendo dalla considerazione che
<<non è oggetto di contestazione, oltre che riconosciuto dalla appaltatrice, sin procedura < i>
monitoria, che la stessa sospese l'installazione degli impianti fotovoltaici, proprio perché l'opponente si rese inadempiente agli obblighi di pagamento per la rilevante somma di euro 224.859.00>> reputa
<< [..].. fatto incontroverso che non richiese alla Controparte_1 Parte_1 alcun corrispettivo per le suddette opere non eseguite: né prima della procedura monitoria,
[...] né con il ricorso ex art. 633 c.p.c.>>. pagina 6 di 10 Nulla questio sull'assunto di partenza, ossia sulla mancata ultimazione dei lavori da parte di a causa del mancato pagamento degli importi fatturati, non è CP_1 invece corretta l'affermazione secondo cui il credito oggetto di ingiunzione fosse pacificamente riferibile esclusivamente alle opere eseguite giacché: (i)tale circostanza era stata ampiamente contestata dall'opponente odierna appellante che, proprio attraverso la produzione , ha eccepito il minor valore delle opere eseguite;
(ii) alcuna prova specifica sulla corrispondenza e congruità dei corrispettivi richiesti, rispetto alle opere realizzate, ha fornito la creditrice, nonostante su di essa gravasse un preciso onere in tale senso, in base ai generali principi in materia di riparto probatorio;
(iii) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non è infatti l'opponente a dovere provare <<l'omesso completamento delle lavorazioni inerenti gli impianti, né l'asserita erronea fatturazione da parte dell'appaltatrice, la duplicazione di voci compenso richieste anche se pagate..>>. L'appellata dal canto suo si è limitata a contestare la rilevanza probatoria dei e a sostenere, senza tuttavia provare, di avere “chiesto il pagamento delle sole opere realizzate” e che di contro “..l'appellante avrebbe quanto meno dovuto allegare le prove dettagliate dei presunti pagamenti in eccesso..”, così obliterando il noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, spettando al creditore che agisce per il pagamento fornire prova del titolo e della corretta quantificazione del proprio credito. Occorre dunque verificare se le fatture chieste in pagamento abbiano ad oggetto il corrispettivo per opere effettivamente eseguite da nei cantieri di Via CP_1
Genova, Via Monte Bisbino e Lainate, partendo dalle seguenti considerazioni
1. Il corrispettivo doveva essere pagato tramite acconti, da corrispondere nel corso dell' esecuzione e preventivamente determinati in relazione alla quota di valore attribuita alle lavorazioni eseguite, salvo una percentuale residua a fine lavori;
2. ogni questione sugli asseriti vizi degli impianti realizzati è coperta dal giudicato, stante l'assenza di specifica censura alle argomentazioni con le quali il tribunale ha rigettato l'eccezione di inadempimento per vizi e difetti;
3. risultano pacificamente non eseguite le opere fotovoltaiche in tutti i cantieri;
pagina 7 di 10 4. in relazione al cantiere di Lainate, oltre al fotovoltaico, non vi è prova dell'esecuzione delle voci “VMC” e “TVCC” non avendo a riguardo fornito alcuna prova della loro esecuzione;
CP_1
5. ha invece depositato le certificazioni relative agli impianti Controparte_1 elettrici di tutte le unità immobiliari (tot. 22 u.i.: docc. 6.1/6.11 per Monte Bisbino;
doc. 7 per Lainate;
docc. 7.1./7.10 per via Genova).
Da ciò consegue che, alla luce dei preventivi allegati ai contratti di appalto, non ha maturato il diritto a ricevere la quota di corrispettivo Controparte_1 corrispondente al valore delle opere non eseguite complessivamente di € 81.700,00 (€ 28.000,00 fotovolt. € 30.800,00 fotovolt. NN Parte_3
P. + € 13.500 fotov. + 6500 VMC + 3.200 TVCC Lainate). E' invece dovuta la parte di corrispettivo che i contratti di appalto stabilivano dovesse essere corrisposta a fine lavori, trattandosi di somme non correlate al valore delle singole voci bensì alla verifica della corretta esecuzione dell'opera. Poiché la quota di corrispettivo non dovuto è maggiore rispetto a quello non fatturato di € 39.000,00 (calcolato detraendo dal valore complessivo delle opere contrattuali ed extracontrattuali di € 362.859,00 il totale fatturato di € 323.859,00) la differenza di € 42.700,00 risulta chiesta indebitamente in pagamento ed è pertanto da detrarre dall'importo ingiunto di € 224.859,00. III. Non è invece fondato il secondo motivo. Correttamente il primo giudice ha sottolineato, riguardo ai due cantieri di via Principessa DA, che furono soddisfatti e che prima del presente giudizio, non denunciò Parte_1 alcun vizio o difetto delle opere eseguite, né tantomeno l'incompiutezza delle opere commissionatele>>. Premesso che l'appellante non impugna le motivazioni con le quali il tribunale ha superato quanto asserito da circa la presenza di vizi e Parte_1 difetti nelle opere eseguite, deve sottolinearsi, a sostegno della decisione di I grado, che l'appellante non ha assolto all'onere di provare la sussistenza dei fatti che rendevano i pagamenti privi di giustificazione causale. Ancora in sede di impugnazione non allega in modo specifico gli elementi a Parte_1 sostegno della propria tesi sul cui accoglimento insiste senza tuttavia fornirne dimostrazione, benché a ciò fosse onerato. In tal caso, infatti, è la parte che assume di aere eseguito un pagamento non dovuto a dovere fornire prova della natura indebita dello stesso. pagina 8 di 10 Di alcun ausilio in tal senso si valutano le istanze istruttorie che l'appellante ha tempestivamente reiterato (Cass. Sez. 3, 24/04/2019, n. 11197) ma che risultano articolate in capitoli di prova aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate ovvero irrilevanti ai fini della decisione. Dal computo dei rapporti di dare-avere ancora pendenti non vanno pertanto considerati i corrispettivi pagati dall'appellante per i cantieri di Via Principessa DA. IV.Per tutte queste ragioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di
[...] al pagamento in favore di della minore Parte_1 Controparte_1 somma di € 182.159,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo. V. Il parziale accoglimento dell'impugnazione determina una revisione del regime delle spese adottato in I grado. L'esito complessivo della lite vede infatti una parziale soccombenza anche di il che giustifica una Controparte_1 compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei limiti di un terzo, con condanna di a rifondere i due terzi Parte_1 residui delle spese che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri prossimi ai medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022 tenendo altresì conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per Parte_1 Controparte_1 la riforma della sentenza del tribunale di Milano n. 1294/2025, pubblicata il 14/02/2025, in parziale accoglimento così dispone: 1. in parziale accoglimento dell'impugnazione ridetermina il credito dovuto a nell'importo di € 182.159,00 e, per l'effetto, revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo e condanna al pagamento Parte_1 in favore di della somma di € 182.159,00 oltre interessi ex d.lgs. Controparte_1
231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
2. condanna a rifondere a i Parte_1 Controparte_1 due terzi delle spese di lite del I grado con compensazione del terzo residuo, spese che si liquidano per l'intero nell'importo di € 11.200,00 per compensi pagina 9 di 10 professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. conferma nel resto;
4. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
i due terzi delle spese di lite di questo grado con compensazione del terzo
[...] residuo, spese che si liquidano per l'intero nell'importo di € 9.000,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 29 ottobre 2025.
La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Anna Mantovani Consigliera dr. Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 894/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CARIGNANI CRISTIANA e dell'avv. ROSSI EDOARDO LORENZO ( ) CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 C.F._1
20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II 15 20122 MILANO presso il difensore avv. CARIGNANI CRISTIANA
APPELLANTE CONTRO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
TO MA e dell'avv. RIVA FRANCESCA PATRIZIA ( ) VIA MONTE ROSA, 67 20149 MILANO;
C.F._2
pagina 1 di 10 elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA, 67 20149 MILANO presso il difensore avv. TO MA
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto sulle seguenti conclusioni. Per Parte_1
In via principale di merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1294/2025. emessa dal Tribunale Civile di Milano, sezione VII Civile, Giudice Dott.ssa Stefania Novelli, nell'ambito del giudizio R.g.n. 859/2024 depositata in cancelleria in data 14/02/2025 e notificata il 18/02/2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano ““Voglia l'intestato Tribunale, previe le opportune declaratorie e ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: In via principale e nel merito: Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi esposti in narrativa dall'odierna opponente, revocare e/o con qualunque statuizione rendere privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 17414/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 13.11.2023, depositato in data 14.11.2023 e notificato in data 17.11.2023 nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore.”
[...]
Per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA, come per legge e in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse
/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
- In via istruttoria:
- Senza inversione dell'onere della prova ex art.1667 c.c., si insiste nella richiesta di ammissione di prova per testi, come indicati in atti, sui capitoli di prova di cui alla memoria ex art.171 ter c.p.c. n.2, oltre a prova contraria sugli eventuali capitoli ammessi a controparte.
Per Controparte_1
pagina 2 di 10 - in via preliminare, accertare e dichiarare che l'atto di citazione in appello notificato dalla è inammissibile per non avere Parte_1
l'appellante rispettato i canoni ed i principi indicati dall'art. 342 bis c.p.c. nonché, comunque, manifestamente infondato;
per l'effetto, disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c.;
- in subordine, nel merito, rigettare l'appello proposto dalla
[...]
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza Parte_1
n.1294/2025 pubblicata il 14/2/2025 dal Tribunale di Milano, Sezione VII, Giudice Unico Dott.ssa S. Novelli.
- in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie dedotte dalla controparte per tutte le ragioni dedotte in comparsa di costituzione nonché verbalizzate in prima udienza. Con integrale rifusione delle competenze di difesa del giudizio di secondo grado.
Concisa esposizione delle ragioni in fatti e in diritto
§. 1. Il giudizio concerne la richiesta di pagamento dell'importo di euro 224.859,00 avanzata con decreto ingiuntivo da nei Controparte_1 confronti di a titolo di corrispettivo per Parte_1
l'esecuzione di impianti elettrici nei cantieri di Via Genova AG ES, Via Monte Bisbino NN Perusella e via Clerici a Lainate. si oppose al suddetto decreto convenendo in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Milano. L'opponente chiese la Controparte_1 revoca del decreto ingiuntivo allegando che:
- gli accordi prevedevano un corrispettivo a forfait di euro 140.000,00 per il cantiere di AG ES e di euro 154.000,00 per il cantiere di NN ER,
- benché avesse eseguito in entrambi i cantieri circa il 50% delle opere, CP_1 aveva emesso fatture rispettivamente per gli importi di euro 136.950,00 e di euro 147.909,00;
-quanto al cantiere di Lainate, a fronte di un corrispettivo pattuito di euro 48.000,00, l'appaltatore aveva emesso fatture per euro 34.000,00 senza tuttavia consegnare le certificazioni degli impianti elettrici e installare l'impianto fotovoltaico e quello di domotica;
- anche nei precedenti cantieri in cui era intervenuta (i due cantieri di via CP_1
Principessa DA in AG ES) l'opposta, oltre ad avere emesso pagina 3 di 10 fatture per importi superiori a quelli concordati, non aveva ultimato le lavorazioni;
-dai SAL al 31.07.23 relativi ai cinque cantieri, risultavano pagamenti per l'importo di euro 471.500,00 a fronte di opere eseguite del valore complessivo di euro 473.647,37;
-le opere, oltre a non essere ultimate, presentavano svariati vizi e difetti che la abbandonando il cantiere, si era rifiutata di eliminare. CP_1
costituitasi in giudizio, eccepì: Controparte_1
-l'irrilevanza delle vicende relative ai due cantieri di via Principessa DA di AG ES, per i quali l'opponente aveva provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo senza mai sollevare contestazioni;
-l'irrilevanza probatoria dei Sal al 31.07.23 che non erano sottoscritti da CP_1 le parti, in fase di esecuzione del rapporto, avevano volutamente superato la regola prevista della preventiva emissione di SAL, tant'è che le precedenti fatture erano state pagate dalla committente pur in assenza degli stati di avanzamento lavori;
-l'avvenuta consegna di tutte le certificazioni comprovata altresì dalla vendita di buona parte degli immobili;
-che stante l'inadempimento della parte opponente, a partire da ottobre 2022, agli obblighi di pagamento, era stata costretta a interrompere e a non CP_1 ultimare l'installazione degli impianti fotovoltaici nei tre cantieri in questione;
-che i corrispettivi delle opere ineseguite non erano stati chiesti in pagamento;
-la decadenza della committente dall'azione di garanzia. Concluse quindi chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna di al pagamento di euro 224.859,00. Parte_1
Con sentenza n. 1294/2025 pubblicata il 14/02/2025 il tribunale di Milano così statuì: <<1) rigetta l'opposizione di Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n.1741472023 del 14/11/2023 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 parte opposta, che si liquidano in Euro 11.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge>> Il primo giudice osservò che:
pagina 4 di 10 -le opere non erano state ultimate in ragione del legittimo uso del meccanismo di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c. ed altresì che era incontroverso che alcun corrispettivo fosse stato richiesto per le opere non eseguite;
-che le opere risultavano essere state consegnate alla committente, la quale a propria volta aveva posto fruttuosamente in vendita gli immobili, con la conseguenza che gli impianti elettrici dovevano considerarsi ultimati;
-privi di rilievo probatorio dovevano ritenersi i al 31.07.2023 in quanto emessi unilateralmente dalla committente;
-l'opposta aveva fornito prova di avere consegnati tutti i certificati di conformità degli impianti e la committente era decaduta dalla possibilità di invocare la garanzia per vizi e difetti;
-con riferimento ai cantieri di via Principessa DA i rapporti tra le parti erano già stati definiti senza che la committente sollevasse alcun rilievo. Avverso detta sentenza ha interposto gravame Parte_1
Si è regolarmente costituita Controparte_1
A seguito della rinuncia da parte dell'appellante a coltivare l'istanza di sospensiva è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 352 cpc al 23 ottobre 2025 ed è stata riservata la decisione al collegio prefissato in base al calendario delle udienze. Indi, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
§.
2. I Motivi di Impugnazione Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui afferma come circostanza incontroversa che il corrispettivo richiesto fosse riferito alle sole opere eseguite. Sottolinea che il valore degli impianti fotovoltaici nei tre cantieri, sulla base dei capitolati concordati, ammontava a euro 82.000,00, importo che avrebbe CP_1 dovuto scorporare dal corrispettivo richiesto;
che poiché pacificamente le opere non erano state ultimate, non era neppure dovuto il corrispettivo di fine lavori di euro 44.000,00; che le certificazioni depositate riguardavano solo 17 unità abitative in luogo delle 21 previste e che per gli impianti non realizzati CP_1 avrebbe dovuto non fatturare l'ulteriore importo di euro 36.400,00. Di conseguenza secondo l'appellante la controparte, a fronte di opere dichiaratamente realizzate del valore di euro 178.800,00, aveva indebitamente emesso fatture per il maggior importo di euro 318.859,00.
pagina 5 di 10 Con il secondo motivo si duole delle argomentazioni con le quali il tribunale reputa non rilevante l'asserita sovrafatturazione con riferimento ai cantieri di via Principessa DA. aveva fatturato acconti maggiori rispetto al CP_1 realizzato e il fatto che tale allegazione non avesse dato corpo alla proposizione di una domanda riconvenzionale -contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza- non era di alcun rilievo, poiché tutte le contestazioni sollevate, ponendo in luce quali fossero i reali rapporti di dare-avere tra le parti, erano finalizzate a paralizzare la pretesa attorea attraverso una eccezione di compensazione. Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione dell'art. 2697 c.c.. Il tribunale si sarebbe limitato a recepire le difese della controparte senza esaminare le prove documentali in atti da cui si evinceva che, a fronte di un corrispettivo contrattuale complessivo di euro 665.000,00, aveva Controparte_1 fatturato oltre euro 720.000,00 per opere che non aveva neppure ultimato.
§.
3. L'Opinione della Corte I. In via preliminare si osserva che non è fondata la richiesta di una declaratoria in rito ex art. 342 cpc sollecitata dall'appellata. La tecnica di redazione del gravame è pienamente conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). I motivi di impugnazione sono tesi a contrastare i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado e risultano comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche alla sentenza che vengono richieste. II. Venendo quindi all'esame delle doglianze, il primo e il secondo motivo, trattando temi tra loro connessi, possono essere esaminati unitariamente. Il tribunale, partendo dalla considerazione che
<<non è oggetto di contestazione, oltre che riconosciuto dalla appaltatrice, sin procedura < i>
monitoria, che la stessa sospese l'installazione degli impianti fotovoltaici, proprio perché l'opponente si rese inadempiente agli obblighi di pagamento per la rilevante somma di euro 224.859.00>> reputa
<< [..].. fatto incontroverso che non richiese alla Controparte_1 Parte_1 alcun corrispettivo per le suddette opere non eseguite: né prima della procedura monitoria,
[...] né con il ricorso ex art. 633 c.p.c.>>. pagina 6 di 10 Nulla questio sull'assunto di partenza, ossia sulla mancata ultimazione dei lavori da parte di a causa del mancato pagamento degli importi fatturati, non è CP_1 invece corretta l'affermazione secondo cui il credito oggetto di ingiunzione fosse pacificamente riferibile esclusivamente alle opere eseguite giacché: (i)tale circostanza era stata ampiamente contestata dall'opponente odierna appellante che, proprio attraverso la produzione , ha eccepito il minor valore delle opere eseguite;
(ii) alcuna prova specifica sulla corrispondenza e congruità dei corrispettivi richiesti, rispetto alle opere realizzate, ha fornito la creditrice, nonostante su di essa gravasse un preciso onere in tale senso, in base ai generali principi in materia di riparto probatorio;
(iii) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non è infatti l'opponente a dovere provare <<l'omesso completamento delle lavorazioni inerenti gli impianti, né l'asserita erronea fatturazione da parte dell'appaltatrice, la duplicazione di voci compenso richieste anche se pagate..>>. L'appellata dal canto suo si è limitata a contestare la rilevanza probatoria dei e a sostenere, senza tuttavia provare, di avere “chiesto il pagamento delle sole opere realizzate” e che di contro “..l'appellante avrebbe quanto meno dovuto allegare le prove dettagliate dei presunti pagamenti in eccesso..”, così obliterando il noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”, spettando al creditore che agisce per il pagamento fornire prova del titolo e della corretta quantificazione del proprio credito. Occorre dunque verificare se le fatture chieste in pagamento abbiano ad oggetto il corrispettivo per opere effettivamente eseguite da nei cantieri di Via CP_1
Genova, Via Monte Bisbino e Lainate, partendo dalle seguenti considerazioni
1. Il corrispettivo doveva essere pagato tramite acconti, da corrispondere nel corso dell' esecuzione e preventivamente determinati in relazione alla quota di valore attribuita alle lavorazioni eseguite, salvo una percentuale residua a fine lavori;
2. ogni questione sugli asseriti vizi degli impianti realizzati è coperta dal giudicato, stante l'assenza di specifica censura alle argomentazioni con le quali il tribunale ha rigettato l'eccezione di inadempimento per vizi e difetti;
3. risultano pacificamente non eseguite le opere fotovoltaiche in tutti i cantieri;
pagina 7 di 10 4. in relazione al cantiere di Lainate, oltre al fotovoltaico, non vi è prova dell'esecuzione delle voci “VMC” e “TVCC” non avendo a riguardo fornito alcuna prova della loro esecuzione;
CP_1
5. ha invece depositato le certificazioni relative agli impianti Controparte_1 elettrici di tutte le unità immobiliari (tot. 22 u.i.: docc. 6.1/6.11 per Monte Bisbino;
doc. 7 per Lainate;
docc. 7.1./7.10 per via Genova).
Da ciò consegue che, alla luce dei preventivi allegati ai contratti di appalto, non ha maturato il diritto a ricevere la quota di corrispettivo Controparte_1 corrispondente al valore delle opere non eseguite complessivamente di € 81.700,00 (€ 28.000,00 fotovolt. € 30.800,00 fotovolt. NN Parte_3
P. + € 13.500 fotov. + 6500 VMC + 3.200 TVCC Lainate). E' invece dovuta la parte di corrispettivo che i contratti di appalto stabilivano dovesse essere corrisposta a fine lavori, trattandosi di somme non correlate al valore delle singole voci bensì alla verifica della corretta esecuzione dell'opera. Poiché la quota di corrispettivo non dovuto è maggiore rispetto a quello non fatturato di € 39.000,00 (calcolato detraendo dal valore complessivo delle opere contrattuali ed extracontrattuali di € 362.859,00 il totale fatturato di € 323.859,00) la differenza di € 42.700,00 risulta chiesta indebitamente in pagamento ed è pertanto da detrarre dall'importo ingiunto di € 224.859,00. III. Non è invece fondato il secondo motivo. Correttamente il primo giudice ha sottolineato, riguardo ai due cantieri di via Principessa DA, che furono soddisfatti e che prima del presente giudizio, non denunciò Parte_1 alcun vizio o difetto delle opere eseguite, né tantomeno l'incompiutezza delle opere commissionatele>>. Premesso che l'appellante non impugna le motivazioni con le quali il tribunale ha superato quanto asserito da circa la presenza di vizi e Parte_1 difetti nelle opere eseguite, deve sottolinearsi, a sostegno della decisione di I grado, che l'appellante non ha assolto all'onere di provare la sussistenza dei fatti che rendevano i pagamenti privi di giustificazione causale. Ancora in sede di impugnazione non allega in modo specifico gli elementi a Parte_1 sostegno della propria tesi sul cui accoglimento insiste senza tuttavia fornirne dimostrazione, benché a ciò fosse onerato. In tal caso, infatti, è la parte che assume di aere eseguito un pagamento non dovuto a dovere fornire prova della natura indebita dello stesso. pagina 8 di 10 Di alcun ausilio in tal senso si valutano le istanze istruttorie che l'appellante ha tempestivamente reiterato (Cass. Sez. 3, 24/04/2019, n. 11197) ma che risultano articolate in capitoli di prova aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate ovvero irrilevanti ai fini della decisione. Dal computo dei rapporti di dare-avere ancora pendenti non vanno pertanto considerati i corrispettivi pagati dall'appellante per i cantieri di Via Principessa DA. IV.Per tutte queste ragioni, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di
[...] al pagamento in favore di della minore Parte_1 Controparte_1 somma di € 182.159,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo. V. Il parziale accoglimento dell'impugnazione determina una revisione del regime delle spese adottato in I grado. L'esito complessivo della lite vede infatti una parziale soccombenza anche di il che giustifica una Controparte_1 compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei limiti di un terzo, con condanna di a rifondere i due terzi Parte_1 residui delle spese che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri prossimi ai medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022 tenendo altresì conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per Parte_1 Controparte_1 la riforma della sentenza del tribunale di Milano n. 1294/2025, pubblicata il 14/02/2025, in parziale accoglimento così dispone: 1. in parziale accoglimento dell'impugnazione ridetermina il credito dovuto a nell'importo di € 182.159,00 e, per l'effetto, revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo e condanna al pagamento Parte_1 in favore di della somma di € 182.159,00 oltre interessi ex d.lgs. Controparte_1
231/02 dalla data di scadenza delle fatture al saldo;
2. condanna a rifondere a i Parte_1 Controparte_1 due terzi delle spese di lite del I grado con compensazione del terzo residuo, spese che si liquidano per l'intero nell'importo di € 11.200,00 per compensi pagina 9 di 10 professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. conferma nel resto;
4. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
i due terzi delle spese di lite di questo grado con compensazione del terzo
[...] residuo, spese che si liquidano per l'intero nell'importo di € 9.000,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 29 ottobre 2025.
La Consigliera est. Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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