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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13614/2023 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 14054/2023
R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti, anche disgiuntamente, dall'avv. Raffaele Di Parte_1
Tella e dall'avv. Francesco Di Tella
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dal funzionario dott.ssa Monica D'Aquino
RESISTENTE
1
Con ricorso depositato in data 3.11.2023 -a cui è stato assegnato n. R.G. 13614-2023-,
ha dedotto: Parte_1
“1) che l'istante, affetto da Spondilodiscoartrosi in esiti di pregressa frattura L2 trattata con stabilizzazione con barre e viti D12-L1-L3 (1997) e successiva rimozione del materiale chirurgico e toilette del tramite fistoloso (maggio 2020) , lombosciatalgia cronica bilaterale, stato ansioso depressivo reattivo, ipertensione arteriosa dislipidemia enfisema polmonare con insufficienza respiratoria e recidivanti bronchiti, in data 12.11.2019 veniva sottoposto a visita domiciliare presso la casa circondariale di Secondigliano.
2) che, con verbale definito in data 28.11.2019, la Commissione Medica Superiore dell' di Napoli riconosceva il ricorrente invalido con riduzione permanente della CP_1
capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 al 74% con decorrenza dal 28.11.2019 fino al mese di Novembre 2020 data fissata per la successiva revisione;
3) che, alla suddetta visita di revisione, espletata in data 21.01.2021, la Commissione
Medica Superiore dell' di Caserta riformava la precedente valutazione valutando il CP_1
ricorrente invalido nella misura del 50% e determinando, in tal modo, la revoca dell'assegno mensile di invalidità civile;
4) che, tuttavia, l' di Napoli Vomero, in data 10.06.020, notificava modello TE08 con CP_1 il quale comunicava: “La informo che la richiesta presentata il 12 Febbraio 2018 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno di assistenza quale invalido parziale, Cat.
INV.CIV N° 07803464, con decorrenza dal 1 Dicembre 2019 -in atti-;
5) che, tuttavia, l' convenuto non ha mai provveduto alla liquidazione della suddetta CP_1
prestazione, sebbene riconosciuta.
6) che, a nulla sono valse le diffide di pagamento inviate a mezzo pec – in atti-;
7) che, per tali motivi all'istante spettano, a tutt'oggi, di diritto le mensilità riconosciute e non corrisposte a partire dal mese di Dicembre dell'anno 2019, così come descritto nel
Modello TE08, e sino al mese di Dicembre 2020”.
2 Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le mensilità dell'assegno di invalidità civile, cat. numero 07803464, con decorrenza dal 1 Dicembre 2019 – come da Modello TE08b) condannare, l' CP_1 resistente, alla corresponsione in favore dell'istante dei singoli ratei maturati e non riscossi dell'assegno di invalidità civile, cat. numero 07803464, con decorrenza dal 1 Dicembre
2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c)vittoria di spese e competenze del presente giudizio IVA, CPA e rimborso forfetario, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
L' si è costituito in giudizio e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto il CP_1 ricorrente è ristretto in carcere e, pertanto, l' non ha potuto effettuare il pagamento. CP_1
Con ricorso depositato in data 11.11.2023 -a cui è stato assegnato n. R.G. 14054-2023-,
ha dedotto: Parte_1
“1) che l'istante, con ricorso depositato il 05.01.2022, e ritualmente notificato, conveniva l' innanzi al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere CP_1
ai sensi degli artt. 445 bis e 696bis, l'accertamento preventivo del requisito sanitario prescritto dalla legge per poter beneficiare dell'assegno d' invalidità civile, dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla data stabilita dal CTU;
2) che la causa, iscritta al n. 168/2022 R.G., veniva assegnata al Giudice Raffaela
Sorrentino, che fissava la prima udienza di comparizione delle parti per il giorno
30.06.2022;
3) che in data 22.05.2023 il Giudice emetteva Decreto di Omologa ex art. 445 bis c.p.c. confermando le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU – Dott.ssa
[...]
-che ha riconosciuto il ricorrente invalido nella misura del 74% con Persona_1
decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.06.2021) -in atti;
3 4) che successivamente, si provvedeva a notificare il suddetto Decreto di Omologa alla sede provinciale e zonale dell' , rispettivamente in data 01.06.2023; CP_1
5) che in data 10.07.2023 provvedeva, altresì, ad inoltrare il modello AP70 alla sede CP_1
competente al fine di consentire una celere liquidazione;
6) che, tuttavia, ad oggi, il ricorrente non ha ancora ricevuto quanto spettante nonostante sia decorso ampiamente il termine di 120 giorni concesso dalla legge alle Pubbliche
Amministrazioni per adempiere al pagamento delle prestazioni economiche.
7) che, il sig. , si trovava nelle condizioni reddituali previste dalla legge per Parte_1 la liquidazione delle provvidenze economiche relative alla categoria degli invalidi civili”.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente, a percepire i singoli ratei dell'assegno mensile di invalidità civile maturati e non riscossi dalla data della domanda amministrativa (14.06.2021);
b) condannare, parte resistente, alla corresponsione in favore dell'istante dei singoli ratei dell'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa (14.06.2021), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) vittoria di spese e competenze del presente giudizio IVA, CPA e rimborso forfetario, con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”.
In tale giudizio l' non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica CP_1
del ricorso, per cui se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti
4 costituite, visti gli artt. 151 disp. att. cpc e 274 cpc, rilevata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, dopo aver riunito alla causa n. 13614/2023 R.G. quella recante n.
14054/2023 R.G., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum attiene al diritto del ricorrente di beneficiare della prestazione dell'assegno di invalidità civile per il periodo dal mese di dicembre 2019 a quello di dicembre 2020 e, poi, a decorrere dal 14.6.2021.
In via preliminare, occorre rammentare che l'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge. Esso spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Lo stesso viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
L'assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
-riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
-reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge;
-età compresa tra i 18 e i 67 anni;
-cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri comunitari e cittadini extracomunitari loro familiari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
-residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
5 Tale provvidenza è incompatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.
Per quanto concerne la compatibilità tra l'assegno di invalidità e la condanna ad alcuni reati di particolare gravità, giova ricostruire la disciplina normativa e gli interventi giurisprudenziali di riferimento.
In origine, infatti, l'articolo 2, comma 58, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che: “Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280,
289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.
Il successivo comma 61 del richiamato articolo 2 ha, altresì, previsto che: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”.
Sulla disciplina è intervenuta di recente la Corte Costituzionale, la quale con la sentenza del
02/07/2021, n.137, ha stabilito che “È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2, comma 58, l. 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione
6 sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere. L'illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.
Pregiudizio che resta il medesimo anche quando la revoca venga disposta dalla sentenza di condanna per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.
92 del 2012, ossia nella fattispecie di cui al comma 58”.
In particolare, nel suo iter argomentativo, la pronuncia innanzi citata ha precisato che
“risulta opportuno ricostruire la disciplina complessivamente prevista dall'art. 2, commi da
58 a 61, della legge n. 92 del 2012.
8.1.1.- Il comma 58 dispone che, nel pronunciare condanna per taluni reati di particolare allarme sociale - quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso - il giudice applichi, in sentenza, la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali, ossia l'indennità di disoccupazione,
l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili.
Il comma 59 stabilisce che l'erogazione di tali provvidenze possa essere ripristinata, a domanda dell'interessato e ove ne sussistano i presupposti previsti dalla normativa di riferimento, una volta espiata la pena.
Il comma 60 impone l'obbligo di tempestiva comunicazione all'ente previdenziale competente dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.
Il comma 61, oggetto di censura, infine, prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmetta agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previste dal medesimo comma 58, primo periodo.
7 8.1.2.- L'intervento del legislatore crea, in tal modo, uno "statuto d'indegnità" per la percezione di determinare provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti, secondo un'impostazione rinvenibile anche in altre disposizioni legislative, tra le quali, ad esempio, quelle sul reddito di cittadinanza previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26), già oggetto d'esame da parte di questa Corte (sentenze n. 126 del 2021 e n. 122 del 2020).
La devoluzione dei risparmi di spesa al Controparte_2
, delle richieste estorsive e dell'usura e agli interventi in favore
[...]
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, inoltre, pare configurare l'intervento legislativo anche quale concorso al finanziamento di tale fondo, considerato il progressivo depauperamento dello stesso (come ricordato dall'atto di costituzione dell' . CP_1
8.2.- Ciò precisato, l'art. 38, primo comma, Cost. prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, configurando così un dovere di solidarietà economica e sociale in capo allo Stato e alla comunità complessivamente intesa.
Sin dalle sue più risalenti pronunce, questa Corte ha sottolineato che il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà, che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità
e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece, anch'esso ispirato a criteri di solidarietà sociale, ma con speciale riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente sulla loro attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita (tra le tante, sentenze n. 22 del 1969 e n. 27 del 1965).
8.2.1.- Il dovere di cui al primo comma si esprime attraverso specifiche misure di assistenza economica, basate principalmente sullo stato di bisogno del beneficiario.
8 Tra queste rientra senz'altro l'assegno sociale, oggetto del giudizio a quo, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
Si tratta di una provvidenza che ha sostituito la pensione sociale, erogata a soggetti con età superiore a 65 anni (dal 1° gennaio 2019 superiore a 67 anni), in possesso di un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge. Tale prestazione assistenziale è volta a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando invece altre prestazioni sociali - quali, ad esempio, l'assistenza sanitaria o l'indennità di accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno derivante da grave invalidità o non autosufficienza (sentenze n. 12 del 2019 e n. 400 del 1999).
Proprio l'erogazione al solo scopo di far fronte allo stato di bisogno evidenzia la natura meramente assistenziale dell'assegno sociale, che pertanto si differenzia da altre provvidenze, motivate anche da ulteriori finalità, come il già ricordato reddito di cittadinanza, che non ha natura meramente assistenziale, ma anche di reinserimento lavorativo e per tali ragioni legato a più stringenti requisiti, obblighi e condizioni (sentenza n. 126 del 2021).
8.2.2.- Vero è che il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle stesse prestazioni sociali, purché le sue scelte rispettino rigorosamente il canone di ragionevolezza;
trattandosi di provvidenze a tutela di soggetti fragili, infatti, le eventuali limitazioni all'accesso devono esprimere un'esigenza chiara e razionale, senza determinare discriminazioni (sentenze n. 50 del 2019, n. 166 del 2018, n. 133 del 2013 e n. 432 del
2005).
La possibilità di modulare la disciplina delle misure assistenziali, pertanto, non può pregiudicare quelle prestazioni che si configurano come misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile, diretta al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del 2020). Così anche per le provvidenze destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla garanzia per la stessa sopravvivenza, come
9 l'indennità di comunicazione o quella di accompagnamento, nonché la pensione per i ciechi o per i sordi, la cui attribuzione comporta il coinvolgimento di una serie di principi, tutti di rilievo costituzionale (tra cui l'art. 2 Cost.) (si vedano le sentenze n. 230 e n. 22 del 2015, n.
40 del 2013 e n. 187 del 2010).
Per la percezione dell'assegno sociale, questa Corte ha ritenuto ammissibile la fissazione di specifiche condizioni, quale il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo dell'Unione europea, condizione esclusa, invece, per le prestazioni sopra indicate (sentenza n. 50 del 2019). Si trattava però di condizioni non irragionevoli in quanto espressive della necessità per lo straniero extra-comunitario di comprovare, ai fini dell'accesso a una provvidenza non legata allo stato di salute, un inserimento stabile nella nostra società.
8.3.- Ciò premesso, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura - ivi inclusa la specifica provvidenza in discussione nel giudizio a quo - può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.
8.3.1.- Lo "statuto d'indegnità" definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2,3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza.
È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del
2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche.
8.3.2.- Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena)
10 rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti.
Tener conto di tale diversità di situazioni, anzi, risulta presumibilmente coerente con la stessa volontà dell'intervento legislativo, che ha stabilito l'incompatibilità tra determinate provvidenze pubbliche e l'essere stati condannati in via definitiva per reati giudicati particolarmente gravi. È ben possibile, infatti, che per tali reati il legislatore abbia pensato alla sola detenzione in carcere come regime di espiazione della pena, senza quindi prevedere deroghe allorché ricorrano peculiari situazioni, legate all'età avanzata del condannato, alla presenza di precarie condizioni di salute, nonché, per particolari reati quali quelli di cui al giudizio a quo, anche alla collaborazione con la giustizia.
Risulta così violato lo stesso principio di ragionevolezza, perché l'ordinamento valuta un soggetto meritevole di accedere forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.
8.4.- Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, nella parte in cui - richiamando il comma 58, primo periodo - prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
8.5.- Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale del comma 61 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012 consegue, negli stessi limiti, anche quella del comma 58 del medesimo articolo, ove si prevede, a regime, la revoca delle ricordate prestazioni assistenziali con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla stessa disposizione.
L'illegittimità della revoca, infatti, deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Pregiudizio che resta il medesimo anche quando la revoca venga disposta dalla sentenza di condanna per i reati commessi
11 successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ossia nella fattispecie di cui al comma 58”.
A seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, l' con messaggio numero 1197 CP_1
del 16-03-2022 ha fornito le istruzioni operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 58 a 63, della richiamata legge n. 92 del 2012. L'ente previdenziale ha precisato che “in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale in oggetto, l' CP_1
non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Con riferimento alle misure alternative alla detenzione in carcere si ritiene che in questa fase di prima applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e in assenza ad oggi di chiarimenti della giurisprudenza, possano essere incluse tra le misure alternative alla detenzione, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle di seguito elencate:
l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, di seguito “ordinamento penitenziario”);
le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 47-quater dell'ordinamento penitenziario);
la detenzione domiciliare (art. 47-ter dell'ordinamento penitenziario), trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione, preso in considerazione in particolare modo dalla stessa sentenza n. 137 del 2021 della Corte Costituzionale;
la detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi (art. 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario) introdotta dalla legge 8 marzo 2001, n. 40, e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
la liberazione anticipata, prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario e, teoricamente, inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
12 le misure adottate durante l'emergenza epidemiologica ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70”.
Sulla scorta di quanto riportato in narrativa, dunque, il godimento della prestazione dell'assegno di invalidità è escluso solo allorquando il soggetto sia stato condannato per reati di particolare gravità indicati dall'art. 2, comma 58 della legge n. 92/2012 e lo stesso stia scontando la relativa pena in regime detentivo in carcere.
Tanto premesso, volgendo i principi evidenziati al caso di specie, parte attrice nelle conclusioni del ricorso ha avanzato due domande: 1) con la prima ha chiesto il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità per il periodo dal dicembre 2019 al dicembre 2020 così come riconosciuto dal verbale della commissione medica superiore dell' di Caserta e CP_1 dal successivo modello TE08 inviato dall' ; 2) con la seconda ha chiesto il pagamento CP_1
dei ratei dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.6.2021 come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord-
Sezione Lavoro del 22.5.2023 reso all'esito del giudizio recante n. R.G. 168/2022.
L' , costituitosi solo nel primo giudizio, ha eccepito l'applicazione della disciplina della CP_1
legge Fornero innanzi citata per giustificare il rifiuto del pagamento, mentre è rimasto contumace nel secondo giudizio e, quindi, non ha dedotto alcuna motivazione a sostegno del mancato pagamento.
L'eccezione proposta dall' , tuttavia, risulta infondata. A ben vedere, dal certificato del CP_1
casellario giudiziale in atti risulta che il è stato condannato a 22 anni di Parte_1
reclusione per omicidio in concorso (artt. 110, 575 c.p.) con sentenza della Corte di Assise di Appello del Tribunale di Napoli divenuta definitiva in data 5.7.2014 (cfr. condanna n. 18 del casellario giudiziario). Dal certificato di detenzione e dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli n. 3568/2020 in atti si evince, poi, che il ricorrente è stato posto in regime di detenzione domiciliare con decorrenza dal 14.4.2020.
A quanto precede consegue che nella fattispecie in esame non trova applicazione la disciplina dell'art. 2 comma 58 della legge c.d. “Fornero”, così come interpretata dalla
Corte Costituzionale, in quanto la stessa fa esclusivo riferimento ai reati di particolare gravità indicati tra cui non rientra l'omicidio ex art. 575 c.p. commesso senza alcuna
13 aggravante di tipo mafioso o terroristico. Di tal che, allorquando non si configuri una condanna per uno dei reati elencati dal suddetto articolo, il diritto alla prestazione dell'invalidità spetta anche se il soggetto istante sconta la propria pena in regime carcerario, in assenza di una specifica disciplina di senso contrario.
Dal casellario giudiziale in atti, invero, si evince che il è stato condannato per reato di Pt_1
associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) alla pena della reclusione di anni 6 con sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli divenuta definitiva in data 11.10.2012 e, quindi, la pena era già stata espiata al momento del riconoscimento della prestazione (dicembre
2019).
In presenza, pertanto, dei requisiti anagrafici, reddituali (cfr. certificato reddituale in atti) e sanitari, così come emerge, altresì, dal verbale sanitario dell e dal modello TE08 CP_1 inviato dall'ente previdenziale, e in assenza di ulteriori ragioni ostative allegate dall , CP_1
al ricorrente spetta il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile per il periodo dal dicembre 2019 al dicembre 2020, in quanto, successivamente, a seguito di visita di revisione, la prestazione è stata formalmente revocata dall' a decorrere dal 21.1.2021. CP_1
A tale importo si cumulano gli interessi come previsti dalla legge;
non spetta, invece, la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.
412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso di specie parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Per analoghe ragioni l' deve essere condannato al pagamento dell'assegno di invalidità CP_1
civile anche per l'ulteriore periodo successivo con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14.6.2021, come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale di
Napoli Nord-Sezione Lavoro del 22.5.2023 reso all'esito del procedimento recante n. R.G.
168/2022, in presenza dei requisiti normativi per beneficiare di tale provvidenza e in mancanza di eccezioni dell rimasto contumace nel relativo giudizio. Ciò anche in CP_1
considerazione della trasmissione del modello AP70 per la liquidazione della prestazione effettuata da parte del ricorrente in data 10.7.2023.
14 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni altra istanza o eccezione contraria, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati CP_1
per l'assegno di invalidità civile per il periodo dal dicembre 2019 al dicembre 2020, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121esimo giorno successivo alla maturazione del diritto;
c) Per l'effetto condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati CP_1
per l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 14.6.2021 come riconosciuto dal decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro del 22.5.2023 reso all'esito del procedimento recante n. R.G. 168/2022, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121esimo giorno successivo alla maturazione del diritto;
d) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che CP_1
si liquidano in euro 2.424,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Aversa, 14.1.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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