Decreto cautelare 8 maggio 2024
Ordinanza cautelare 3 giugno 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00564/2024 REG.RIC.
N. 01412/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 564 del 2024, proposto da
Settimio GI RL AZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Tolomeo e Fabiana Lucia Passiatore, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Di GI e Arcangelo Maurizio Passiatore, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2024, proposto da
Settimio GI RL AZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Tolomeo e Fabiana Lucia Passiatore, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
Comune di Manduria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Di GI e Arcangelo Maurizio Passiatore, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento
1. Quanto al ricorso n. 564 del 2024:
- del provvedimento in data 24/04/24, n. A099A84, prot. n. 26225, del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Manduria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota in data 04/04/24, n. 21795, del Responsabile dell’Area 2 e la nota in data 05/04/24, n. 22082, del Responsabile dell’Area 5, mai notificate al ricorrente, e il provvedimento in data 29/04/24, di rilascio immobile del medesimo Responsabile dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Manduria.
2. Quanto al ricorso n. 1412 del 2024:
- del provvedimento del 06/09/2024 prot. n. 50889, avente ad oggetto “ DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA’ ART. 19 L.241/90 Solo per l’apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - attività di friggitoria da asporto senza servizi ai tavoli - sita in Manduria (TA) Via Sorani suc, fg. 61 p.lla 2410 sub 1 ”, notificato a mezzo p.e.c. in data 08/09/2024, con il quale il Responsabile del Servizio S.U.A.P. del Comune di Manduria, dopo aver richiamato l’ordinanza comunale n. 113 del 07/05/2024 e dopo aver ribadito che la stessa è rimasta inoppugnata, ha statuito ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990, che la nuova S.C.I.A. presentata dal ricorrente il 9.08.2024 non “... può superare gli effetti dell’ordinanza n. 113 non impugnata …” e che “... fino a che non sarà definito il contenzioso relativamente al provvedimento adottato da Responsabile dell’Area 3 - LLPP impugnato con ricorso al T.A.R. numero di registro generale 564/2024, per il quale è stata emessa ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare con conseguente sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, alcuna attività potrà essere esercitata presso l’immobile sito a Manduria alla Via Sorani snc …”, con divieto dunque di prosecuzione della predetta attività commerciale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, tra cui ove occorra di quelli già impugnati col ricorso n. 564/2024 RG;
nonché per l’accertamento
- del diritto del ricorrente a svolgere l’attività di friggitoria da asporto senza servizio ai tavoli, dichiarata nella S.C.I.A. del 09/08/2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2025 il dott. OL US e uditi per le parti i difensori come da verbale come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con primo ricorso assistito da istanza cautelare, notificato e depositato in data 6.5.2024, Settimio GI RL AZ ha impugnato innanzi a questo Tribunale nell’ambito del procedimento n. 564/2024 R.G., tra l’altro, il provvedimento n. 26225 del 24.4.2024 adottato dal Comune di Manduria, con cui tale Amministrazione comunicava al privato la decadenza della concessione di suolo pubblico (rep. 379 del 18.5.2018) avente per oggetto la gestione di un chiosco sito nel Comune di Manduria in via Sorani angolo via per Maruggio, disponendo, con successiva comunicazione n. 26625 del 29.4.2024, il rilascio dell’immobile.
Formulando due motivi di doglianza (“ I. eccesso di potere per sviamento ” e “ II. falsità del presupposto - violazione e falsa applicazione art. 1460 cc e dei principi inadimplenti non est adimplendum e di proporzionalità ”), il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva cautelare dei medesimi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria in data 27.5.2024, resistendo al ricorso di controparte.
L’istanza cautelare del ricorrente è stata accolta con decreto monocratico n. 277 del 8.5.2024 e, successivamente, con ordinanza collegiale n. 346 del 3.6.2024.
2. Con secondo autonomo ricorso parimenti assistito da istanza cautelare, notificato il 28.10.2024 e depositato il 31.10.2024, il AZ, dando vita al procedimento recante n. 1412/2024 R.G., ha ulteriormente impugnato il provvedimento n. 50889 del 6.9.2024 con cui il Comune di Manduria vietava allo stesso la prosecuzione dell’attività di “ somministrazione di alimenti e bevande – attività di friggitoria da asporto senza servizio ai tavoli ”, di cui alla segnalazione certificata di inizio attività presentata dal privato in data 9.8.2024 e da effettuarsi in via Sorani.
La parte ha assegnato la fondatezza del ricorso a plurimi ordini di censure (“ I. violazione art. 21-septies L.n. 241/1990 e ss.mm. violazione del giudicato cautelare del GA. Nullità ”; “ II. violazione art. 21-septies L.n. 241/1990 e ss.mm. violazione dell’ordine cautelare del GA. Falsità del presupposto ”; “ III. Eccesso di potere per falsità del presupposto e sviamento ”; “ IV. Illegittimità propria e derivata ”), chiedendo l’annullamento degli atti gravati, nonché l’accertamento del proprio diritto a svolgere l’attività oggetto di segnalazione.
L’Ente comunale si è costituito anche in tale giudizio mediante memoria del 15.11.2024, eccependo in via preliminare l’improcedibilità del ricorso di controparte in ragione dell’omessa impugnativa, da parte del ricorrente, di un atto presupposto (in particolare, l’ordinanza comunale n. 113 del 7.5.2024, avente ad oggetto la cessazione dell’attività di friggitoria).
L’istanza cautelare di parte ricorrente è stata accolta con ordinanza del Tribunale n. 733 del 20.11.2024, con conseguente sospensione dell’atto gravato.
3. Depositate dalle parti ulteriori documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., all’esito dell’udienza pubblica del 17.11.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Ritiene preliminarmente il Collegio l’opportunità di disporre la riunione dei due ricorsi danti vita ai distinti procedimenti nn. 564/2024 e 1412/2024, stante la loro connessione sul piano soggettivo e parzialmente oggettivo, nonché in considerazione della sostanziale unitarietà della fattispecie oggetto di causa.
5. Ciò premesso, vanno anzitutto rigettate le censure formulate dalla parte con il ricorso introduttivo del procedimento n. 564/2024 R.G.
6. Alterando l’ordine di prospettazione delle censure per ragioni di pregiudizialità logica, risulta in primo luogo infondato il secondo motivo di ricorso, motivo con cui la parte contesta, in estrema sintesi, l’effettiva sussistenza dei presupposti indicati dall’Amministrazione all’interno dei provvedimenti gravati, non potendosi in particolare ravvisare, secondo ricostruzione del ricorrente, alcun debito maturato da quest’ultimo nei confronti dell’Ente comunale, a dispetto di quanto erroneamente motivato negli atti oggetto di impugnazione.
6.1. La censura va rigettata.
Dall’esame del provvedimento n. 26225 del 24.4.2024 in contestazione (cfr. doc. 1, fascicolo di parte ricorrente) si ricava, infatti, che le ragioni poste dall’Amministrazione comunale a fondamento della decadenza dalla concessione stipulata con l’odierno ricorrente sono diverse.
Più precisamente, con il provvedimento di cui si discute, l’Ente rilevava: a) che il AZ non era in regola con il pagamento del Canone Unico Patrimoniale/tassa di occupazione del suolo pubblico, nonché con gli obblighi tributari, come meglio specificato nella nota comunale prot. n. 21795 del 4.4.2024; b) che lo stesso non era, altresì, in regola con il pagamento del canone concessorio, secondo quanto più diffusamente chiarito con l’ulteriore nota comunale prot. n. 22082 del 5.4.2024; c) infine, che il concessionario non aveva allegato, alla dichiarazione di fine lavori riguardanti la ristrutturazione della piazza su cui insisteva il chiosco sito in via Sorani angolo via per Maruggio, alcuna copia conforme dei documenti fiscali attestanti la spesa sostenuta per detta attività di ristrutturazione.
Alla luce delle diverse motivazioni riportate nel provvedimento è di tutta evidenza che l’atto in esame assume, dunque, natura di atto plurimotivato, con la conseguenza che è sufficiente riscontrare la sussistenza di anche una sola delle ragioni addotte dal Comune per sorreggere integralmente l’atto adottato sotto il profilo della sua legittimità, precludendone così l’annullamento giurisdizionale (nei suddetti termini si vedano, tra le tante, Cons. Stato, IV, n. 4873/2021; Id., V, n. 204/2021; Id., VI, n. 3416/2011).
Orbene, per quanto concerne più precisamente la violazione relativa al mancato pagamento del canone di concessione (cfr. punto b che precede), va osservato che, nella nota prot. n. 22082 richiamata per relationem all’interno del provvedimento impugnato, il Comune di Manduria evidenziava che il AZ aveva versato in un’unica soluzione, in data 26.10.2023, il canone concessorio relativo alle annualità dal 2018 al 2023, senza peraltro corrispondere gli interessi maturati rispetto a tali importi e omettendo, in ogni caso, di pagare l’ulteriore canone per l’anno 2024: il tutto in violazione, dunque, delle clausole contenute nel contratto di concessione stipulato tra le parti in data 18.5.2018, ove era previsto a carico del concessionario il pagamento annuale e anticipato del canone dovuto in favore dell’Ente comunale (cfr. doc. 5, fascicolo di parte ricorrente, deposito del 22.5.2024).
Le tempistiche di pagamento prospettate dal Comune sono state espressamente confermate anche dallo stesso ricorrente nei propri scritti difensivi (dandosi atto che il AZ aveva provveduto a saldare il proprio debito con il Comune nell’ottobre del 2023; cfr. ricorso, p. 5, punto 10, nonché p. 9, punto 1), pur allo scopo di inferirne l’inesistenza del debito reclamato dall’Ente territoriale.
Tuttavia, come correttamente obiettato dall’Amministrazione, il contratto di concessione del 18.5.2018 stipulato tra gli odierni contendenti prevedeva che il pagamento del canone dovuto dal privato concessionario fosse “ da versarsi annualmente anticipatamente, pena la decadenza della stessa concessione ” (si veda l’art. 10, lett. b, della concessione di suolo pubblico di cui al doc. 3, fascicolo di parte resistente).
Inoltre, in piena coerenza con la citata disposizione, il successivo art. 18 disponeva chiaramente che “ La concessione si intenderà decaduta con l’obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell’area libera da cose, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: […] c) mancato pagamento del canone dovuto ”.
Essendo dunque indiscusso, all’interno del presente contenzioso, che il ricorrente ha provveduto al pagamento del canone dovuto in favore del Comune di Manduria con ritardo rispetto a quanto espressamente previsto dalla concessione, tenuto altresì conto che il ritardato adempimento di detto canone è pacificamente da considerare un inadempimento all’obbligazione contrattualmente assunta, in termini generali e come si evince dall’espresso dato letterale dal combinato disposto delle previsioni negoziali di cui agli artt. 10, lett. b) e 18 più sopra richiamate, va pertanto ritenuta pienamente legittima in parte qua la contestazione operata dall’Ente comunale nei confronti del ricorrente, essendo pienamente riscontrata la condotta inadempiente imputata al concessionario nell’atto in gravame.
Tanto basta, assorbite le ulteriori contestazioni formulate dall’Ente, a sorreggere la decadenza dalla concessione di cui al provvedimento n. 26225 del 24.4.2024, nonché la consequenziale intimazione di rilascio dell’immobile del 29.4.2024, alla luce della natura plurimotivata del primo provvedimento e attesa la specificità dell’inadempimento che viene in rilievo, in presenza del quale la concessione sottoscritta dalle parti prevedeva testualmente un’ipotesi di decadenza con conseguente rilascio dell’area.
7. Le considerazioni che precedono comportano, altresì, il rigetto dell’ulteriore motivo di doglianza prospettato dalla parte, con cui si deduce che i provvedimenti gravati sarebbero affetti da un vizio di eccesso di potere per sviamento, in quanto l’Amministrazione ha avviato il procedimento amministrativo per l’adozione di tali atti solo all’esito della ricezione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace del Tribunale di Taranto in favore del ricorrente per un credito di questi relativo a importi per lavori di rifacimento dell’area pubblica effettuati dal privato e non corrisposti dal Comune.
7.1. La doglianza in esame non può essere accolta.
Secondo consolidato orientamento ermeneutico, infatti, il vizio di eccesso di potere per sviamento consiste nell’effettiva e comprovata divergenza fra l’atto e la sua funzione tipica, vale a dire nell’esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, circostanza che si verifica, in particolare, allorquando l’atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico (cfr. Cons. Stato, V, n. 4030/2025, n. 7665/2023; Id., IV, n. 4749/2023).
Vale la pena rammentare che la censura per sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto dall’organo amministrativo (così Cons. Stato, VII, n. 2257/2022) e occorrendo, altresì, che gli elementi emersi rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell’atto (si vedano Cons. Stato, VI, nn. 6681/2022 e 192/2021; Id., V, n. 725/2018).
Né il vizio in questione può essere ravvisato allorquando gli atti o i comportamenti asseritamente viziati risultino, comunque, posti in essere nel rispetto delle norme che ne disciplinano la forma e il contenuto ovvero risultino, comunque, in piena aderenza al fine pubblico al quale sono istituzionalmente preordinati (cfr. ancora Cons. Stato, V, n. 4030/2025, n. 7665/2023; IV, n. 4749/2023).
Traslando dunque le suddette coordinate interpretative all’odierna fattispecie di causa, è di tutta evidenza che nessun sviamento può essere ipotizzato in relazione agli atti in contestazione, posto che il provvedimento decadenziale di cui si discute risulta pienamente conforme e del tutto coerente con la disciplina pattizia regolante il rapporto di concessione instaurato tra le parti, rispondente peraltro all’evidente interesse pubblico di non proseguire un rapporto di concessione con un soggetto inadempiente rispetto alle obbligazioni sullo stesso gravanti.
La censura de qua non può, pertanto, essere accolta, con conseguente integrale rigetto del primo ricorso promosso dal AZ.
8. L’infondatezza del citato ricorso comporta, quale ulteriore precipitato, la declaratoria di improcedibilità del ricorso dante vita al procedimento n. 1412/2024 R.G. ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ancorché per ragioni differenti rispetto a quelle prospettate dal Comune di Manduria nei propri scritti.
Come già più sopra accennato, tale secondo ricorso è infatti volto a contestare la legittimità del provvedimento comunale n. 50889 del 6.9.2024, con cui è stata vietata al ricorrente la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande intrapresa con segnalazione certificata dallo stesso presentata in data 9.8.2024 ed effettuata in via Sorani (cfr. docc. 1 e 2, fascicolo di parte ricorrente relativo al procedimento n. 1412).
È tuttavia evidente che il concreto svolgimento di detta attività da parte del AZ in via Sorani postula, in ogni caso, la permanente vigenza della concessione del suolo su cui esercitare la medesima.
Ne deriva che, essendo stata in questa sede accertata la legittimità del provvedimento decadenziale n. 26225/2024 (nonché del conseguente rilascio dell’immobile di cui alla nota n. 26625 del 29.4.2024), il ricorrente non potrebbe comunque ottenere alcuna utilità sostanziale dall’eventuale annullamento dell’atto n. 50889 impugnato con il secondo ricorso azionato, essendogli in ogni caso preclusa la possibilità di esercitare l’attività dichiarata sull’area comunale indicata.
9. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso dante vita al procedimento n. 564/2024 R.G. deve essere rigettato, mentre quello relativo al procedimento n. 1412/2024 R.G. va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
10. In ragione delle peculiarità che caratterizzano l’odierna fattispecie di contenzioso, il Collegio ravvisa la sussistenza di eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) rigetta il ricorso n. 564/2024 R.G.;
b) dichiara l’improcedibilità del ricorso n. 1412/2024 R.G.;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
d) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NI EL RE, Presidente FF
OL US, Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL US | NI EL RE |
IL SEGRETARIO