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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/10/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n.4196/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE RM
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. INTRONA COSIMO DAMIANO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 21/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 17/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, la condanna dell' alla CP_1
1 erogazione della corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
NA NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.2, 3 e 4 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU:
«Dalla V. Peritale e dall'esame della documentazione Sanitaria, sono degne di nota, patologie cliniche riguardanti i seguenti apparati: Cardiovascolare, Endocrinologico, Neurologico,
Locomotore.
App. cardiovascolare:
Diagnosi di Dimissione H. reparto di Cardiologia UTIC, , CP_2 referta che il Peritando è affetto da "Sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST.Stenosi di 1° grado sottoposta ad angioplastica + impianto di Stend medicato.
Occlusione cronica di a. coronarica ds. Moderata disfunzione contrattuale ventricolare sn.
La sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto
ST è una condizione patologica in cui l'occlusione coronarica è parziale con prognosi più favorevole.
Obiettivamente, I toni cardiaci sono stati ritmici, 73 bpm',
PA=110/70 mmHg;
Dall'ecocardiogramma si riscontra una forza di eiezione del Vs =
45%, (range 55%). Si richiede Classificazione cardiologica Nyha, non presente,
Endocrinologico: Il Peritando, è affetto da Diabete Mellito insulino-dipendente, gli esami di laboratorio del 03/10/2023,
3 evidenziano un Diabete mellito in compenso non ottimale per HbA1c
- 71,1. L'emoglobina glicata, evidenzia la compensazione del diabete nell'ambito di 3/6 mesi.
Le complicanze a lungo termine del diabete, consistono in alterazioni a carico dei grossi vasi sanguigni arteriosi
(macroangiopatia diabetica) e dei capillari (microangiopatia diabetica) infatti lo screening eco delle carotidi, riscontra all'origine della carotide comune, stenosi sup.al 50%.
App. Neurologico: V. Neurologica del 03/09/2024, referta deficit cognitivo, disartria lieve, deambulazione a piccoli passi.
Obiettivamente, la memoria a breve ed a lungo termine si presenta discreta.
Si richiede Tac cerebrale e valutazione MMSE, non eseguite.
App. Locomotore: V. Fisiatrica del 07/07/2023, referta, deficit deambulatorio ingravescente in sospetta spondiloartrosi, ortostatismo assunto autonomamente con appoggio, deambulazione autonoma ma con precoce insorgenza di esauribilità muscolare e lombalgia >
Rx della colonna vertebrale Lombo/sacrale, evidenzia spondiloartrosi a carattere osteofitosico con evoluti becchi somato-marginali
Il Peritando, è portatore di artrodesi della caviglia ds, marcata anchilosi tibio-peronea-astragalica.
L'artrodesi, intervento chirurgico, che mira alla fusione degli elementi ossei dell'articolazione, questo determina una riduzione del dolore a discapito di un'inferiore mobilità della caviglia.
Obiettivamente, l'articolazione della caviglia ds, si presenta limitata ai gradi medi in flesso/estensione, non impedendo la deambulazione, range di flessione dorsale 30° e plantare 50°, lieve edema della caviglia, non si riscontra nella documentazione
Sanitaria, cicli di FKT.
Per l'App. Visivo ed Acustico non sono valutabili i deficit sensoriali, poiché anche se il Peritando presenta entrambi gli occhi in degenerazione maculare senile legata all'invecchiamento che colpisce la macula, ossia la porzione più centrale della
4 retina, la cura può rallentare la malattia è impedire di avere una grave perdita della vista, la perdita della vista per OD equivale a 4/10 e per l'OS 5/10.
La V. Oculistica del 10/10/2023 c/o consiglia intervento CP_2 di cataratta in entrambi gli occhi per valutare le prospettive di recupero.
La successiva V. Oculistica del 12/01/2024, conclude per entrambi gli occhi di degenerazione maculare senile con iniezione intravitreale in os.
Si richiede, V. Oculistica d'aggiornamento sugli esiti degli interventi e delle terapie, non pervenute.
App. acustico: I deficit uditivi sono valutabili da 500 Herz sino ai 3000 Herz per decibel inferiori ad 80 decibel che nella circostanza non si riscontrono (audiogramma 2023).
Conclusioni: Dalla V. Peritale, dalla valutazione della documentazione Sanitaria, a mio parere, reputo giusto ed equo, confermmare quanto stabilito dalla Commissione Invalidante:
funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%>».
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Al riguardo, non si ritiene meritevole di accoglimento la censura formulata in ricorso con riferimento al fatto che il CTU avrebbe omesso di valutare patologie rilevanti ai fini del calcolo della
5 percentuale dell'invalidità civile [si veda a pag.3 del ricorso:
“Orbene contrariamente a quanto espressamente richiesto ed autorizzato dal Giudice, il CTU nel proprio elaborato peritale non fa alcun cenno ad una serie di patologie di cui soffre il ricorrente (DOCUMENTALMENTE PROVATE) tra le quali l'ipoacusia grave (esame audiometrico del 21/12/2023), l'incontinenza CP_2 urinaria (autorizzazione ad ottenere i pannoloni del CP_2
03/08/2024), la PC (riportata in tutta la documentazione depositata agli atti, anche attraverso rx toraciche), senza neppure giustificare la loro omissione… Infine, il CTU, sempre in assoluta autonomia e senza seguire le specifiche richieste dell'On. Giudicante non assegnava, neppure alle patologie dallo stesso riscontrate, i previsti e richiesti codici del D.M. del
1992, e tanto è evidente dalla semplice visione della relazione”].
Invero, in ambito di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, non occorre procedere alla quantificazione dell'invalidità civile in misura percentuale con riferimento alle patologie riscontrate, bensì occorre verificare se la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1 L. 21/11/1988, n. 508, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua [Cass. Sez. Lav., Ordinanza
n. 20819 del 20/08/2018 (Rv. 650131 - 01): «Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore»; Cass.
6 Sez. Lav., Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 (Rv. 665477 - 01): «Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente,
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona»].
Anche la censura sollevata in ricorso con riferimento al contenuto della relazione scritta non merita accoglimento [“Ed ancora, il
CTU nell'elaborato peritale (in più circostanze, a titolo esemplificativo a pagina 3 “Si richiede Classificazione cardiologica Nyha, non presente”, ovvero pagina 3 “Si richiede Tac cerebrale e valutazione MMSE, non eseguite.” ovvero pagina 4 “Si richiede, V. Oculistica d'aggiornamento sugli esiti degli interventi e delle terapie, non pervenute”) fa riferimento a delle richieste INVERO MAI EFFETTUATE NE IN SEDE DI VISITA NE
PRECEDENTEMENTE NE SUCCESSIVAMENTE”], in quanto la difesa di parte ricorrente non si lamenta del fatto che il consulente abbia omesso di valutare le risultanze di esami (anche strumentali) presenti in atti, bensì l'aver fatto riferimento a “richieste INVERO MAI
EFFETTUATE NE IN SEDE DI VISITA NE PRECEDENTEMENTE NE
SUCCESSIVAMENTE”. In tale prospettiva, si ritiene che le espressioni utilizzate dal CTU vogliono fare intendere esclusivamente che in atti non erano presenti alcuni esami (anche
7 strumentali), che sarebbero stati necessari per un esame più approfondito del quadro patologico.
Ne discende che la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
GE RM LA
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE RM
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. INTRONA COSIMO DAMIANO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 21/10/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 17/05/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, la condanna dell' alla CP_1
1 erogazione della corrispondente prestazione assistenziale con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante, Cass., Sez.
Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
NA NZ, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice,
2 pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione dell'indennità di accompagnamento (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.2, 3 e 4 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU:
«Dalla V. Peritale e dall'esame della documentazione Sanitaria, sono degne di nota, patologie cliniche riguardanti i seguenti apparati: Cardiovascolare, Endocrinologico, Neurologico,
Locomotore.
App. cardiovascolare:
Diagnosi di Dimissione H. reparto di Cardiologia UTIC, , CP_2 referta che il Peritando è affetto da "Sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto ST.Stenosi di 1° grado sottoposta ad angioplastica + impianto di Stend medicato.
Occlusione cronica di a. coronarica ds. Moderata disfunzione contrattuale ventricolare sn.
La sindrome coronarica acuta senza sopraslivellamento del tratto
ST è una condizione patologica in cui l'occlusione coronarica è parziale con prognosi più favorevole.
Obiettivamente, I toni cardiaci sono stati ritmici, 73 bpm',
PA=110/70 mmHg;
Dall'ecocardiogramma si riscontra una forza di eiezione del Vs =
45%, (range 55%). Si richiede Classificazione cardiologica Nyha, non presente,
Endocrinologico: Il Peritando, è affetto da Diabete Mellito insulino-dipendente, gli esami di laboratorio del 03/10/2023,
3 evidenziano un Diabete mellito in compenso non ottimale per HbA1c
- 71,1. L'emoglobina glicata, evidenzia la compensazione del diabete nell'ambito di 3/6 mesi.
Le complicanze a lungo termine del diabete, consistono in alterazioni a carico dei grossi vasi sanguigni arteriosi
(macroangiopatia diabetica) e dei capillari (microangiopatia diabetica) infatti lo screening eco delle carotidi, riscontra all'origine della carotide comune, stenosi sup.al 50%.
App. Neurologico: V. Neurologica del 03/09/2024, referta deficit cognitivo, disartria lieve, deambulazione a piccoli passi.
Obiettivamente, la memoria a breve ed a lungo termine si presenta discreta.
Si richiede Tac cerebrale e valutazione MMSE, non eseguite.
App. Locomotore: V. Fisiatrica del 07/07/2023, referta, deficit deambulatorio ingravescente in sospetta spondiloartrosi, ortostatismo assunto autonomamente con appoggio, deambulazione autonoma ma con precoce insorgenza di esauribilità muscolare e lombalgia >
Rx della colonna vertebrale Lombo/sacrale, evidenzia spondiloartrosi a carattere osteofitosico con evoluti becchi somato-marginali
Il Peritando, è portatore di artrodesi della caviglia ds, marcata anchilosi tibio-peronea-astragalica.
L'artrodesi, intervento chirurgico, che mira alla fusione degli elementi ossei dell'articolazione, questo determina una riduzione del dolore a discapito di un'inferiore mobilità della caviglia.
Obiettivamente, l'articolazione della caviglia ds, si presenta limitata ai gradi medi in flesso/estensione, non impedendo la deambulazione, range di flessione dorsale 30° e plantare 50°, lieve edema della caviglia, non si riscontra nella documentazione
Sanitaria, cicli di FKT.
Per l'App. Visivo ed Acustico non sono valutabili i deficit sensoriali, poiché anche se il Peritando presenta entrambi gli occhi in degenerazione maculare senile legata all'invecchiamento che colpisce la macula, ossia la porzione più centrale della
4 retina, la cura può rallentare la malattia è impedire di avere una grave perdita della vista, la perdita della vista per OD equivale a 4/10 e per l'OS 5/10.
La V. Oculistica del 10/10/2023 c/o consiglia intervento CP_2 di cataratta in entrambi gli occhi per valutare le prospettive di recupero.
La successiva V. Oculistica del 12/01/2024, conclude per entrambi gli occhi di degenerazione maculare senile con iniezione intravitreale in os.
Si richiede, V. Oculistica d'aggiornamento sugli esiti degli interventi e delle terapie, non pervenute.
App. acustico: I deficit uditivi sono valutabili da 500 Herz sino ai 3000 Herz per decibel inferiori ad 80 decibel che nella circostanza non si riscontrono (audiogramma 2023).
Conclusioni: Dalla V. Peritale, dalla valutazione della documentazione Sanitaria, a mio parere, reputo giusto ed equo, confermmare quanto stabilito dalla Commissione Invalidante:
funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%>».
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Al riguardo, non si ritiene meritevole di accoglimento la censura formulata in ricorso con riferimento al fatto che il CTU avrebbe omesso di valutare patologie rilevanti ai fini del calcolo della
5 percentuale dell'invalidità civile [si veda a pag.3 del ricorso:
“Orbene contrariamente a quanto espressamente richiesto ed autorizzato dal Giudice, il CTU nel proprio elaborato peritale non fa alcun cenno ad una serie di patologie di cui soffre il ricorrente (DOCUMENTALMENTE PROVATE) tra le quali l'ipoacusia grave (esame audiometrico del 21/12/2023), l'incontinenza CP_2 urinaria (autorizzazione ad ottenere i pannoloni del CP_2
03/08/2024), la PC (riportata in tutta la documentazione depositata agli atti, anche attraverso rx toraciche), senza neppure giustificare la loro omissione… Infine, il CTU, sempre in assoluta autonomia e senza seguire le specifiche richieste dell'On. Giudicante non assegnava, neppure alle patologie dallo stesso riscontrate, i previsti e richiesti codici del D.M. del
1992, e tanto è evidente dalla semplice visione della relazione”].
Invero, in ambito di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, non occorre procedere alla quantificazione dell'invalidità civile in misura percentuale con riferimento alle patologie riscontrate, bensì occorre verificare se la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 1 L. 21/11/1988, n. 508, si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua [Cass. Sez. Lav., Ordinanza
n. 20819 del 20/08/2018 (Rv. 650131 - 01): «Ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono richiesti dall'art. 1, comma 1, della l. n. 18 del 1980, in via alternativa l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana, sicché - nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore»; Cass.
6 Sez. Lav., Sentenza n. 24980 del 19/08/2022 (Rv. 665477 - 01): «Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente,
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona»].
Anche la censura sollevata in ricorso con riferimento al contenuto della relazione scritta non merita accoglimento [“Ed ancora, il
CTU nell'elaborato peritale (in più circostanze, a titolo esemplificativo a pagina 3 “Si richiede Classificazione cardiologica Nyha, non presente”, ovvero pagina 3 “Si richiede Tac cerebrale e valutazione MMSE, non eseguite.” ovvero pagina 4 “Si richiede, V. Oculistica d'aggiornamento sugli esiti degli interventi e delle terapie, non pervenute”) fa riferimento a delle richieste INVERO MAI EFFETTUATE NE IN SEDE DI VISITA NE
PRECEDENTEMENTE NE SUCCESSIVAMENTE”], in quanto la difesa di parte ricorrente non si lamenta del fatto che il consulente abbia omesso di valutare le risultanze di esami (anche strumentali) presenti in atti, bensì l'aver fatto riferimento a “richieste INVERO MAI
EFFETTUATE NE IN SEDE DI VISITA NE PRECEDENTEMENTE NE
SUCCESSIVAMENTE”. In tale prospettiva, si ritiene che le espressioni utilizzate dal CTU vogliono fare intendere esclusivamente che in atti non erano presenti alcuni esami (anche
7 strumentali), che sarebbero stati necessari per un esame più approfondito del quadro patologico.
Ne discende che la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 21/10/2025
Il Giudice del Lavoro
GE RM LA
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