Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00978/2025REG.PROV.COLL.
N. 00982/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2023, proposto da:
Comune di Militello in Val di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Leonardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NI AR NR, NI LO, NI MA, NI OL, NI AR AZ AT, NI TR UI LO, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo De Vecchi e Dario Covucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ecomuseo della Valle Del Loddiero, Comando della Polizia Locale di Militello in Val di Catania, non costituiti in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2112/2023, resa tra le parti, avente a oggetto l’annullamento:
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania n. 55, datata 22 ottobre 2021 che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, aveva ordinato ai ricorrenti, nella loro asserita qualità di comproprietari dell'area sita in contrada “Loddiero” censita al catasto al foglio 33, particelle nn. 176 e 111, con la massima urgenza, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati presso l'area medesima e di ripristinare lo stato dei luoghi, dandone comunicazione al Comune;
-di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, tra cui, in particolare, in quanto occorra:
-dell'esposto prot. 226 del 7 gennaio 2021 della d.ssa Carmela Di Trio,Coordinatrice dell'Ecomuseo Valle del Loddiero, di contenuto ignoto;
-del verbale di ispezione del 22 gennaio 2021 redatto dall'Uff. Di P.G. Ispettore Sebastiano Ventura, di contenuto ignoto;
-del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio adottato dal Comune di Militello in Val di Catania con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31 agosto 2016;
-della nota prot. n. 6259 del 31 marzo 2021 del Responsabile dell'Ara Servizi Tecnici, arch. Salvatore Campisi, con la quale, valutata la natura non pericolosa dei rifiuti abbandonati, si rappresentava che non sussistevano le ragioni di urgenza per omettere l'avvio del procedimento ai sensi della legge n.
241/1990, nei confronti dei proprietari dell'area, di contenuto ignoto;
-delle comunicazioni di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 trasmesse dal Comune di Militello in Val di Catania ai soggetti interessati;
- delle memorie trasmesse nel corso del procedimento dai soggetti interessati, di contenuto ignoto;
delle richieste inviate dal Comune di Militello in Val di Catania ai Comuni di nascita dei soggetti destinatari degli atti già richiamati, delle relative risposte, tutte di contenuto ignoto;
-degli atti delle indagini svolte dal Comune di Militello in Val di Catania presso la Conservatoria RR.II. di Catania, di contenuto ignoto;
- degli atti delle indagini svolte del Comune di Militello in Val di Catania per l'individuazione degli autori materiali dell'abbandono dei rifiuti, di contenuto ignoto;
-del Decreto Assessoriale della Regione siciliana n. 4 del 6 febbraio 2020 di istituzione dell'Ecomuseo Valle del Loddiero;
nonché per la condanna della parte resistente all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, ed in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dai ricorrenti in forma
specifica, o, in subordine, per equivalente economico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di NI AR NR, NI LO, NI MA, NI OL, NI AR AZ AT e NI TR UI LO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. UN NA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I Sigg. NI AR NR, NI LO, NI MA, NI OL, NI AR AZ AT e NI TR UI LO hanno impugnato l'ordinanza del Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania n. 55 del 22 ottobre 2021 che, ai sensi dell'art. 192 del d. lgs. n. 152/2006, aveva ordinato loro, nella asserita qualità di comproprietari dell'area sita in contrada “Loddiero”, censita al catasto al foglio 33, particelle nn. 176 e 111, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati presso la stessa area e il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Con successivo ricorso con motivi aggiunti i ricorrenti hanno pure censurato gli esiti di un supplemento istruttorio condotto dall’Amministrazione, oggetto dell’ordinanza sindacale n. 4 dell’8 febbraio 2022, affetta, a loro parere, da illegittimità derivata.
3. Il T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo che l’individuazione della titolarità della proprietà del fondo in capo ai ricorrenti sulla base delle mere risultanze catastali fosse illegittima e che non sussisteva alcun elemento per poter ricondurre, neanche a titolo di accettazione tacita dell’eredità, la proprietà dell’immobile ai ricorrenti.
4. Il giudice di primo grado ha, altresì, affermato che l’Amministrazione si era limitata ad addebitare a “ignoti” lo sversamento dei rifiuti, senza compiere accertamenti per l’individuazione degli autori e senza svolgere un adeguato contraddittorio con i ricorrenti; né poteva ritenersi sufficiente, ai fini dell’addebito di responsabilità, la constatazione dello stato di degrado del fondo, peraltro ragionevolmente da ritenersi effetto, e non causa, dello sversamento dei rifiuti.
5. Il Comune di Militello in Val di Catania ha proposto appello con atto affidato a quattro motivi, cui hanno resistito i ricorrenti in primo grado, e successiva memoria.
6. Il Comando della Polizia Locale di Militello in Val di Catania e l’Ecomuseo della Valle del Loddiero, pure evocati in giudizio, non hanno svolto difese.
7. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie di replica.
8. Alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo deduce “ Errata valutazione dei documenti in atti in ordine all’istruttoria svolta nella fase procedimentale ”, in quanto le affermazioni del Giudice di primo grado erano frutto di una disamina incompleta degli atti prodotti dall’Ente sin dalla prima difesa. In particolare, dalla relazione redatta dall’avv. UI AR Mazzeo, professionista incaricato dal Comune per svolgere indagini presso la Conservatoria dei RR.II. di Catania, era risultato che NI AR AZ, NI OL e NI TR UI erano gli effettivi proprietari del terreno ciascuno per la quota indivisa pari 2/48, tenuto conto che i suindicati soggetti erano indicati nel certificato catastale prodotto in atti; la voltura catastale era un atto avente rilievo sia agli effetti civili, che a quelli catastali, idoneo a integrare un'accettazione tacita dell'eredità. Con riferimento a NI LB (deceduto in data 21 marzo 2006, a cui erano succeduti i figli NI MA e NI LO) la voltura catastale di un solo immobile aveva comportato l’accettazione tacita dell’eredità di tutti i beni facenti parte del compendio ereditario del predetto NI LB. Con riferimento, infine, a NI AN (deceduto in data 14 aprile 2017) la sua successione si era devoluta per testamento, pubblicato in data 10 maggio 2017, dal Notaio P. Avondola, rep. n. 1704 /1153, giusta dichiarazione n. 1033 del 19 dicembre 2017, trascritta in favore dei figli NI AR LB e NI LA in data 4 giugno 2018, ai nn. 444482/31198. La sentenza impugnata era pure errata nella parte in cui aveva sostenuto che la certificazione del notaio LO Di Giorgi era inammissibile quale integrazione postuma della motivazione del provvedimento, dato che detta certificazione aveva semplicemente confermato quanto già accertato dall’Avv. Mazzeo nella sua relazione.
2. Il secondo motivo deduce “ Erronea valutazione della documentazione richiesta in corso di causa dal TAR Catania giusta ordinanza n. 1986/2022 del 14.07.2022 pubblicata il 21.07.2022 ”. La sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto carente e contraddittoria l’istruttoria condotta, atteso che dalla relazione resa dal predetto Avv. Mazzeo risultava inequivocabilmente che i signori NI AR AZ, NI OL e NI TR UI erano i titolari del bene per le quote indicate nelle visure catastali in virtù della successione mortis causa di NI TA (denuncia 99, vol. 566 trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Catania il 6 novembre 1985 ai nn. 37383/29225).
3. Il terzo motivo deduce “ Errore di giudizio – Errata interpretazione dell’art. 192 D.Lgs. 152/2006 ”. La sentenza impugnata era erronea altresì nella parte in cui aveva statuito che era sufficiente il mero accertamento della proprietà dell’area per giungere all’addebito, al presunto proprietario, dell’obbligo di rimozione dei rifiuti, tenuto conto che la P.A. aveva riscontrato, nel caso di specie, la sussistenza del requisito della colpa in capo agli odierni appellati, consistente nell'avere omesso le cautele e gli accorgimenti suggeriti dall’ordinaria diligenza per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area al fine di impedire l’indiscriminato deposito dei rifiuti.
4. Il quarto motivo deduce “ Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha condannato il Comune di Militello in Val di Catania alla rifusione, per metà, delle spese di lite, liquidate, già dimezzate, in complessivi € 2.500,00 oltre spese ed accessori ”. Il T.A.R. aveva errato nel condannare il Comune di Militello in Val di Catania al pagamento, per metà, delle spese del giudizio di primo grado, non sussistendone i presupposti di legge, per la palese infondatezza delle doglianze sollevate da controparte avverso i provvedimenti impugnati.
5. Deve essere, in via preliminare, disattesa l’eccezione di inammissibilità e improcedibilità dell’appello formulata dagli appellati per la mancata impugnazione dell’accoglimento del secondo e del quarto motivo di impugnazione sui quali si sarebbe formato il giudicato formale, in quanto il giudicato interno può formarsi solo su un capo non impugnato della decisione, capace di comportare una parziale soccombenza della parte e, dunque, su un capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato, anche interno, che risolve una questione controversa, avente una propria individualità e autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente.
La suddetta autonomia, invece, manca nelle mere argomentazioni e anche quando si verte in tema di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorra a formare un capo unico della decisione, come nel caso di specie dove, a dire degli stessi appellanti, con il secondo motivo di ricorso era stato contestato che il Comune non aveva dato atto di alcun rigoroso accertamento per individuare gli autori materiali dell’abbandono dei rifiuti e con il quarto motivo era stato eccepita la mancanza di un previo contraddittorio con le parti come invece previsto dalla norma di riferimento.
Deve dunque, affermarsi il principio, condiviso, che « In tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione » (cfr. Cass., 30 giugno 2022, n. 20951; Cass., 15 dicembre 2021, n. 40276).
5.1 È assente, dunque, nelle statuizioni della sentenza di primo grado, quel carattere di “autonomia”, idoneo a configurare la formazione del giudicato interno, peraltro sostanziale (art. 2909 c.c.) e non formale (324 c.p.c.) come dedotto dagli appellanti.
6. Passando all’esame dei motivi, il primo e il secondo motivo, che devono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
6.1 Al riguardo è pacifico che “ spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede ” (cfr. Cass., 30 agosto 2018, n. 21436 e, più di recente, Cass., 17 giugno 2025, n. 16369).
È parimenti pacifico che l’accettazione tacita dell’eredità può inferirsi anche dal compimento di atti che non abbiano solo natura meramente fiscale (come la denuncia di successione ex se inidonea a denotare in modo univoco l’intento di assumere la qualità di erede, siccome diretta a evitare l’applicazione di sanzioni sulla imposta), ma siano al contempo di valenza fiscale e civile, come la voltura catastale. In tal caso, infatti, l’atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioè ai fini del pagamento dell’imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per l’accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi; soltanto chi intende accettare l’eredità ragionevolmente assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso (cfr. Cass., 30 aprile 2021, n. 11478; Cass. 21 ottobre 2014, n. 22317).
Inoltre, ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, non rilevano nemmeno la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, al pari del pagamento delle imposte, in quanto atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei a esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice a cui compete il relativo accertamento può legittimamente escludere, con riferimento a essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale e all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità (cfr. Cass., 19 febbraio 2019, n. 4843, in motivazione).
L’accettazione tacita può, tuttavia, desumersi - e la notazione è dirimente nella vicenda in esame - soltanto ed esclusivamente da un comportamento posto in essere direttamente del successibile o da un comportamento a questi riferibile in via mediata, sicché, come ha puntualizzato la Corte di Cassazione, non ricorre quando un altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l’attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (cfr. Cass., 6 aprile 2017, n. 8980), sia pure indicando, a necessari fini di completezza della propria dichiarazione, anche l’identità e le generalità degli altri chiamati (cfr. Cass., 13 agosto 2024, n. 22769). Dunque, se è vero che il contegno del chiamato integrante accettazione tacita (il contegno, cioè, che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede) non postula un’attività negoziale diretta o personale del successibile, potendo realizzarsi anche quando l’atto voltura catastale sia compiuto da altri chiamati su conferimento di delega o nello svolgimento di mansioni procuratorie, oppure ancora in fattispecie di negotiorum gestio cui segua la successiva ratifica del chiamato (cfr. Cass., 11 luglio 2014, n. 15888; ma così anche, in epoca più risalente, Cass., 1 dicembre 1977, n. 5227; Cass., 3 dicembre 1974, n. 3958) è, tuttavia, necessario in questi casi dare la prova della delega, della procura o della successiva ratifica del chiamato.
6.2 La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra affermati, avendo il giudice di primo grado correttamente evidenziato, in punto di diritto, che non poteva ritenersi sufficiente la qualità di chiamati all’eredità per affermare che i ricorrenti fossero divenuti comproprietari del terreno, non essendo stati individuati gli atti di accettazione, tacita o espressa, della successione.
6.3 In punto di fatto, dalla documentazione versata in atti, e per quel che rileva in questa sede (non occupandoci della posizione di TA SE e TA TT, succeduti per la quota di 18/48 in virtù di testamento di TA CO, deceduto il 7 gennaio 1952, pubblicato con verbale notarile del 10 luglio 1952, trascritto presso i RR. II. di Catania il 23 gennaio 1953, ai nn. 1885 e 1704), risulta che:
-) il terreno sito nel Comune di Militello in Val di Catania, censito al foglio 33, particelle nn. 111 e 176, era pervenuto ai signori NI LB (classe 1929), NI AN (classe 1938), NI AR AZ (classe 1946), NI OL (classe 1943) e NI TR UI (classe 1945), per la quota di 2/48 indivisi, per successione legittima di NI TA di LO (classe 1900), deceduta il 29 marzo 1982, giusta denuncia di successione n. 99, vol. 566, trascritta presso i RR. II. di Catania il 6 novembre 1985, ai nn. 37383 e 29225, volturata presso la Direzione Provinciale di Catania, Ufficio Territorio Servizi Catastali, in data 7 marzo 1991;
-) NI LB (classe 1929) è deceduto il 21 marzo 2006 e la sua successione si è devoluta ab intestato alla moglie ZI BI (che successivamente ha rinunziato all’eredità) e ai figli NI MA (classe 1960) e NI LO (classe 1963), ricorrenti-appellati, giusta dichiarazione di successione n. 51, vol. 698 del 5 luglio 206, trascritta presso i RR.II. di Verbania il 13 marzo 2007, ai nn. 3841 e 2472;
-) NI AN (classe 1938) è deceduto in data 14 aprile 2017 e la sua successione si è devoluta in favore dei soli figli NI CO LB e NI LA (e non anche nei confronti della moglie NI AR NR), tutti ricorrenti-appellati, per testamento pubblicato il 10 maggio 2017 e trascritto il 4 giugno 2018 presso i RR. II. di Milano, ai nn. 44482 e 31198;
-) la voltura catastale, in atti, in favore di NI MA e NI LO, figli di NI LB, riguarda l’immobile sito nel Comune di Omegna, iscritto in catasto al foglio 16, particella 306.
6.4 Riassuntivamente dalla documentazione versata in atti, risulta che il Comune appellante ha proceduto nei confronti di:
NI AR AZ, NI OL e NI TR UI per successione legittima in morte di NI TA di LO, giusta denuncia di successione n. 99, vol. 566, trascritta il 6 novembre 1985;
NI MA e NI LO, figli di NI LB, giusta dichiarazione (di successione) n. 51 vol. 698 del 5 luglio 2006, trascritta il 13 marzo 2007 ai nn. 3841/2472;
NI CO LB e NI LA, figli di NI AN, giusta testamento olografo di NI AN trascritto in favore dei figli NI CO LB e NI LA (e non anche della moglie NI AR NR).
6.5 Come già precisato, si tratti di atti, tutti, non idonei a esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere della qualità di erede, in quanto trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale e caratterizzati da scopi conservativi (denuncia di successione e trascrizione del testamento) va escluso, con riferimento a essi, il proposito univoco di accettare l'eredità; anche con riferimento alla voltura catastale, asseritamente posta in essere da NI MA e NI LO, va osservato che dal documento prodotto in atti nel giudizio di primo grado (allegato n. 16), che pure potrebbe rilevare, per quanto già detto, dal punto di vista civile quale elemento per l’accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (non essendo consentita, ai sensi dell’art. 475 c.c. un’accettazione parziale dell’eredità), non è, tuttavia, possibile desumere la manifestazione della volontà di accettazione dell’eredità in capo a NI MA e NI LO, in quanto non è dato ricavare il soggetto che ha fatto la richiesta di voltura catastale e potendo assumere specifica rilevanza, ai fini che qui rilevano, soltanto uno specifico comportamento del successibile e non di altri, a meno che non si produca, per quanto già detto, la delega o la procura o non intervenga in fattispecie di negotiorum gestio la successiva ratifica del chiamato, tutti atti (delega, procura e ratifica) assenti nel presente giudizio.
6.6 In conclusione, in mancanza di ulteriori elementi, estesi al complessivo comportamento degli eredi e all'eventuale possesso e gestione dell'eredità, deve concludersi per l’assenza di prova in ordine all’effettiva proprietà del terreno di cui si discute in capo a NI OL (classe 1943), NI TR UI LO (classe 1945), NI AR AZ AT (classe 1946), NI LO (classe 1963) e NI MA (classe 1960), tutti ricorrenti e odierni appellati.
7. Anche il terzo e quarto motivo, che devono essere trattati congiuntamente perché connessi, sono infondati.
7.1 Come emerge dagli atti del processo e dalle allegazioni di parte appellante, nel caso di specie, viene in rilievo un’ipotesi di abbandono incontrollato di rifiuti, dal momento che l’ordinanza impugnata è stata emessa ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, al comma 3 dispone: “ Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
7.2 Come chiaramente si desume dal tenore letterale della disposizione richiamata, la responsabilità solidale del proprietario è subordinata alla condizione che la violazione del divieto sia a lui “ imputabile a titolo di dolo o colpa ”: sicché la legge non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma richiede che l’abbandono sia stato quanto meno agevolato dal negligente esercizio delle facoltà dominicali attribuite per legge al proprietario a tutela del proprio diritto.
7.3 Soccorre in tal senso, oltre che il chiaro tenore letterale della norma di riferimento, anche la giurisprudenza amministrativa che, al riguardo, ha precisato che “ Prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune deve accertare l’elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al proprietario non responsabile dello sversamento di rifiuti. Ai fini di tale accertamento, poi, l’omessa recinzione del suolo inquinato non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario…Pertanto, dal tenore letterale dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e, più in generale, dalla giurisprudenza sopra richiamata, emerge come la responsabilità del proprietario sia ancorata alla dimostrazione di profili di colpa ravvisabili nella sua condotta ” (Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2024 n. 7439; Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657).
Parimenti, in altre pronunce, il Consiglio di Stato ha affermato che “ Stante l’insuperabile tenore testuale della norma sancita dal comma 3 dell’art. 192, la responsabilità in questione è pur sempre qualificabile secondo i canoni classici della responsabilità per il proprio fatto personale colpevole dal momento che la personalità e la rimproverabilità dell’illecito risiedono nel comportamento del soggetto che volontariamente sceglie di sottrarsi o, il che è lo stesso, di non attivarsi anche per mera negligenza, per ripristinare l’ambiente o prevenirne un vulnus ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4298; sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2997; sez. IV, 31 maggio 2021, n. 4145).
7.4 Applicando i principi esposti alla vicenda controversa, correttamente il giudice di primo grado ha affermato che non era ravvisabile la colpa in capo ai proprietari in ragione della mancata recinzione del fondo, che costituiva una facoltà e non un obbligo del proprietario e che non poteva ritenersi sufficiente, ai fini dell’addebito di responsabilità, la constatazione dello stato di degrado del fondo, peraltro ragionevolmente esso ritenersi effetto, e non causa, dello sversamento dei rifiuti. Assume, peraltro, ulteriore e specifico rilievo, nel caso in esame, la circostanza che i proprietari da tempo non risiedevano nel Comune di Militello in Val di Catania, essendosi trasferiti in diverse località del nord Italia (Milano, Domodossola e Novi Ligure), tenuto anche conto che sarebbe stato onere dell’amministrazione comunale resistente, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., individuare quali colpevoli omissioni dei proprietari avevano causalmente favorito la realizzazione dell’illecito ex art. 192 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; mentre l’unica circostanza allegata sul punto è consistita nell’omessa recinzione dell’area su cui passavano le condotte al di sotto delle quali erano stati trovati i rifiuti abbandonati, chiusura del fondo che tuttavia, per quanto già detto, è oggetto di una facoltà dominicale e non di un obbligo e il cui mancato esercizio non è dunque sufficiente a formulare alcun addebito di responsabilità in capo ai proprietari.
7.5 Va da sé, in ultimo, che la sentenza è corretta anche in punto di statuizione sulle spese processuali, avendo il giudice di primo grado correttamente applicato il principio della soccombenza.
8. Per quanto esposto, l’appello va respinto.
8.1 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 982/2023 R.G., come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune di Militello in Val di Catania al pagamento, in favore degli appellati in solido dal lato attivo, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA de CI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
AR Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
UN NA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UN NA | MA de CI |
IL SEGRETARIO