Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 30/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 146/2024 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LOCRI, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 146/2024, introitata per la decisione con la concessione dei termini alle parti di cui all'art. 189 c.p.c. novellato, all'udienza del 3 dicembre 2024. promossa da succeduta ad TR_1 Parte 1
[...] dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.l. 22/10/2016 n.193 convertito in L. 1 dicembre 2016 n.225, rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppina
Possidente del foro di Catanzaro, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro presso lo studio del nominato difensore in via A. Daniele, 24 come da procura in calce all'atto introduttivo attore
Contro
C.F. 1 ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 (c.f.
Valentina De Maria presso il cui studio sito in Siderno (RC) Via Nosside n. 9, è anche elettivamente domiciliato, giusto mandato in atti. convenuto e nei confronti
Tribunale di Reggio Calabria (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Reggio Calabria Via Sant'Anna II Tronco -Palazzo Cedir-
convenuto contumace
Oggetto: Opposizione all'esecuzione ex.art. 615 c. 2° e art. 617 cpc c. 2°
Conclusioni delle parti: come da note per l'udienza del 3 dicembre 2024 nei termini assegnati ex art. 189 c.p.c., udienza nella quale la causa è stata trattenuta in decisione da intendersi qui ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Parte 2Con atto di citazione datato 6.2.2024, in p.l.r.p.t. rappresentata come in atti, quale agente per la riscossione e creditore opposto, citava innanzi
,quale debitore esecutato, nonché il Tribunale di Reggio
Calabria in persona del funzionario ivi indicato, quale terzo pignorato, in quanto parti nella precedente fase cautelare innanzi al Giudice dell'esecuzione.
A fondamento dell'azione intrapresa, vi è l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973 n.09420223220000272003 fasc. n.94/2022/1449,
― notificato da in data 21.07.2022 al predetto CP_2 il quale Parte 2
aveva proposto opposizione con ricorso ex art. 615 comma 2 c.p.c. e art. 617 comma 2 c.p.c. con istanza di sospensione inaudita altera parte depositato il 10/08/2022. Detta opposizione incardinata innanzi alla sezione esecuzioni mobiliari e presso terzi al n. RGE 897/2022, aveva ad oggetto il predetto pignoramento diretto nonché tutti gli atti presupposti ivi compresa l'intimazione di pagamento n.09420229004906285000 notificata in data 15/07/2022, nonché qualsivoglia ed ulteriore atto sotteso. I motivi di opposizione, tra gli altri, erano: l'illegittimità della notifica a mezzo p.e.c. dell'intimazione di pagamento sottesa all'atto di pignoramento e di tutti gli atti ad essa presupposti;
nel merito l'opponente rilevava l'annullamento di alcune delle cartelle indicate nel pignoramento, l'intervenuta maturata decadenza e/o prescrizione dei crediti azionati. In sede cautelare si costituiva CP 3 la quale impugnava e contestava quanto ex
,
adverso sostenuto, insisteva per la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa. La fase cautelare, nel corso della quale venivano altresì eccepiti e rilevati da parte opponente ulteriori motivi di opposizione a seguito dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, si concludeva con l' ordinanza del 07.11.2023, comunicata con pec dell'08.11.2023, alle parti nella quale il GE disponeva come segue: " ritenuto che sussistono i presupposti per la conferma della sospensione dell'esecuzione Contr promossa da nei confronti di CP 2 osserva:
l'opponente ha documentato la presentazione dell'istanza di sospensione legale ai sensi dell'art. 1 L. 228/2012, commi 537 e ss, in data 20.07.2022 dalla quale risulta la motivazione sottesa all'istanza (prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso in data antecedente a quelloa in cui il ruolo è reso esecutivo), sicchè le Contr argomentazioni difensive prospettate dal CP 5 sul punto risultano del tutto inconferenti, essendo evidente l'obbligo del concessionario di sospendere l'attività di riscossione ed in particolare di proseguire con la notifica del pignoramento. Pur essendo tale motivazione di per sè legittimante ed assorbente al fine della conferma della sospensione, si evidenzia l'intervenuta novella legislativa, segnatamente la Legge n. 197/2022, che ai commi
222-230, prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all' TR_6 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, cd. "rottamazione quater", la cui applicazione interessa svariati crediti sottesi al pignoramento che ci occupa.
Quindi il Giudice dell'esecuzione concedeva il termine per l'introduzione del giudizio di merito, introduceva incardinando il giudizio de quo, e con l'che Parte 2 atto introduttivo chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "via preliminare, previa revoca del provvedimento già adottato in fase cautelare, rigettare la domanda di sospensione dell'opposto atto di pignoramento presso terzi proposta da controparte in quanto infondata e totalmente sfornita dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
1) Riconoscere e dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità della proposta opposizione e conseguentemente disporne il rigetto. 2) Accertare e dichiarare la legittimità e la validità degli opposti,
l'atto di pignoramento presso terzi n.09420223220000272003 e l' intimazione di pagamento n.094202290049062 85000 nonché dei sottesi atti impositivi;
3) Accertare e dichiarare la legittimità e la validità delle pretese impositive sottese all'opposto atto di pignoramento presso terzi n.09420223220000272003 ed all'intimazione di pagamento n.09420229004906285000; 4) Accertare e dichiarare la regolare notifica delle cartelle esattoriali sottese all'opposto atto di pignoramento presso terzi n.09420223220000272003 ed all'intimazione di pagamento n.09420229004906285000; 5) Accertare e dichiarare la legittimità dell'operato CP dell'Agente della Riscossione;
6) Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente
Riscossione per tutte le contestazioni riferibili ad atti e/o procedimenti non direttamente riconducibili alla propria attività. Con vittoria di spese e compensi di giudizio"
Con comparsa depositata in data 19.4.2024 si costituiva il il quale CP_2
,
impugnava e contestava l'azione proposta ed eccepiva, in via preliminare, l' incompetenza per materia e valore del Tribunale di Locri, nonché la decadenza del termine perentorio assegnato dal GE per l'introduzione del giudizio di merito. Ribadiva i motivi di opposizione relativamente alla nullità della notifica via pec, all'annullamento delle cartelle azionate a seguito della legge di bilancio ed in forza di sentenze divenute giudicato, come da decisioni che produceva,
l'illegittimità dell'attività esecutiva posta in essere da Parte 2 sostenendo
[...] Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- In via principale: accertare e
.
dichiarare la nullità e/o annullabilità dell" atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis
DPR n. 602/1973), n. 09420223220000272003 - fasc. n. 94/2022/1449, notificato da [...]
TR_7 in data 21.07.2022, stante l'evidente ed illegittima violazione dell" art. 1 cc. 537 e ss. della l. 228/2012, in ragione delle argomentazioni su esposte;
- accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inesistente, illegittimo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973), n. 09420223220000272003 fasc. n. 94/2022/1449, la sottesa intimazione di pagamento n.
09420229004906285000, nonché ogni ulteriore atto sotteso, emesso e notificato da TR_7
[...] in ragione delle argomentazioni puntualmente esposte, con riferimento alle modalità di effettuazione della notifica a mezzo p.e.c. degli atti impugnati ed ogni altro profilo connesso;
- accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inesistente, illegittimo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis DPR
n. 602/1973), n. 09420223220000272003 - fasc. n. 94/2022/1449, la sottesa intimazione di pagamento n. 09420229004906285000, nonché ogni ulteriore atto sotteso, emesso e notificato da TR_7 [...] stante l'illegittima e/o erronea utilizzazione da parte dell" Agente TR_6 dell'indirizzo p.e.c. ai fini della notifica degli stessi atti;
accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inesistente, illegittimo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973), n. 09420223220000272003 - fasc. n. 94/2022/1449, la sottesa intimazione di pagamento n. 09420229004906285000, nonché ogni ulteriore atto sotteso, emesso e notificato da stante l'effettuazione della notifica di detti atti impugnati sullaTR_7 و
p.e.c. professionale del ricorrente, in ragione delle argomentazioni puntualmente esposte;
- accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o inesistente, illegittimo l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis
DPR n. 602/1973), n. 09420223220000272003 – fasc. n. 94/2022/1449, la sottesa intimazione di pagamento n. 09420229004906285000, nonché ogni ulteriore atto sotteso, emesso e notificato da [...]
TR_7 in ragione delle argomentazioni puntualmente esposte con riferimento all" omessa notifica degli atti presupposti;
- accertare e dichiarare la violazione dello Statuto del Contribuente, in specie dell'art. 7, nonché l'art. 3 legge n. 241/1990, in combinato disposto con l'art. 21 septies l. n. 241/1990, in ragione delle argomentazioni su esposte;
- accertare e dichiarare in ogni caso l'assenza di titolo idoneo alla richiesta di
- -
pagamento sottesa all" atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973),
n. 09420223220000272003 - fasc. n. 94/2022/1449 e, quindi, all" intimazione di pagamento n.
09420229004906285000, stante l'omessa notifica di qualsivoglia atto presupposto nei termini di legge, nonché
I" intervenuta prescrizione e/o decadenza delle relative pretese di pagamento, in ragione delle motivazioni esposte sul punto nel corpo dell" atto e, per l'effetto, disporne l'annullamento di detti atti impugnati, nonché di ogni eventuale ed ulteriore atto presupposto.
In subordine: - nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le superiori richieste, voler in ogni caso rideterminare l'esatto ammontare del credito oggetto dell" atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973), n. 09420223220000272003 e, quindi, della sottesa intimazione di pagamento n. 09420229004906285000, in considerazione delle argomentazioni su esposte e, per l'effetto, voler dichiarare nulla e/o annullabile la rimanente pretesa creditoria, anche in considerazione del minimo vitale previsto dalla legge.
In ogni caso: - con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore sottoscritto che si dichiara antistatario.66
Effettuate le verifiche preliminari e concessi i termini ex art. 171 ter cpc, depositate le memorie, trattandosi di giudizio documentale, dopo la prima udienza di comparizione, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza dl 3.12.2024, previa concessione dei termini ex art. 189 novellato cpc per il deposito delle difese di legge.
In diritto
1.- Eccezione di incompetenza per materia e valore del Tribunale civile In via preliminare occorre vagliare l'eccezione sollevata nella comparsa di costituzione da parte convenuta (pag.4), in ordine all'incompetenza di questo Tribunale relativamente alla fase di merito. L'eccezione è infondata e va rigettata
Deve rilevarsi che la causa petendi del giudizio è il pignoramento diretto ex art. 72 bis ut supra indicato ed il petitum va circoscritto, sulla base del principio della domanda e del tenore dell'atto introduttivo, all'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva, quale domanda proposta in via principale. Nell'atto introduttivo CP 3 ha chiesto: "") Accertare e dichiarare la legittimità e la validità degli opposti, l'atto di pignoramento presso terzi n.09420223220000272003 e l' intimazione di pagamento n.094202290049062 85000 nonché dei sottesi atti impositivi ".
Deve pertanto ritenersi ammissibile l'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva oggetto di opposizione, comprendente il pignoramento, nonché l'attività di riscossione in senso stretto ovvero la notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, che vanno ricondotte nell'alveo dell'art. 617 cpc, ovvero il quomodo dell' attività di riscossione, come tale rientrante nella competenza funzionale del Tribunale,
indipendentemente dalla natura ed importo delle singole cartelle.
Devono ritenersi di conseguenza inammissibili, valutazioni relative all'esistenza del credito/posizione debitoria ed alla eventuale prescrizione dei crediti che integrano motivi ex art. 615 cpc, e sono pertanto soggette alle ordinarie regole sul riparto della giurisdizione/competenza.
2.-Eccezione di decadenza.
Del pari non fondata è l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da parte convenuta (pag.7 comparsa di costituzione), ove sostiene che l'azione de qua sarebbe stata introdotta oltre il termine disposto dal Giudice della precedente fase.
Su base documentale, va rilevato che il provvedimento del Giudice dell'esecuzione nel quale è fissato il termine dei tre mesi per la prosecuzione, è stato comunicato in data
08.11.2023 pertanto il termine ultimo per l'introduzione della presente fase era 1'08.2.2024, considerato che la citazione risulta notificata in data 7.2.2024, la stessa risulta tempestiva rispetto al termine fissato dal Giudice della fase cautelare.
3.- Eccezione di difetto di legittimazione attiva
Parte attrice, creditrice opposta, ha altresì sollevato nelle difese, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della stessa. L'eccezione è infondata e va rigettata.
Per quanto rilevato ai punti precedenti, il vaglio del sottoscritto giudicante attiene all'attività esecutiva posta in essere da CP 3 nonché la verifica della regolarità delle notifiche relative all'intimazione di pagamento n.09420229004906285000 ed alle cartelle indicate nell'atto di pignoramento. Trattasi di attività riconducibili esclusivamente all'agente della riscossione. Come chiarito, profili connessi ai soggetti titolari della pretesa creditoria e ad eventuali sgravi, non rientrano nella competenza e nella giurisdizione di questo Giudice.
4. Nel merito
Tanto chiarito, e valutata la pacifica natura bifasica del giudizio innanzi al GE ed innanzi al giudice del merito a seguito di opposizione, il thema decidenum resterà quindi all'interno della stretta valutazione della legittimità dell'azione esecutiva promossa da CP_3 nei confronti di TR 2 , se essa sia stata legittima o meno e verrà decisa sulla base del principio della ragione più liquida. La domanda è parzialmente fondata nei seguenti termini.
Come detto, oggetto di valutazione è l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973, n.09420223220000272003 fasc. n.94/2022/1449 per
-
l'importo di € 15.656,36 notificato da in data 21.07.2022, nei TR_7 confronti del a monte dell'azione esecutiva vi è l'intimazione di pagamento CP_2
,
n.09420229004906285000 notificata in data 15.07.2022 a mezzo pec, profilo su cui si tornerà infra.
In ordine alla legittimità dell'esecuzione, occorre considerare che la "Legge di Bilancio
2023" (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione ai commi 222-230, prevedendo espressamente l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all' TR_6 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Occorre considerare che la procedura esecutiva originaria risale al 2022, sia la notifica dell'atto esecutivo che dell'intimazione di pagamento sono quindi antecedenti all'entrata in vigore della legge che ha prodotto l'annullamento automatico delle cartelle risalenti al predetto periodo. Pertanto, in pendenza della procedura esecutiva RGE 897/2022, già in quella sede
CP 3 avrebbe dovuto "stralciare" la pretesa creditoria delle cartelle comprese nell'annullamento ex lege, in quanto ciò non richiedeva alcuna attività o richiesta particolare da parte del contribuente se non l'immediato azzeramento da parte dell'Agente per la riscossione.
La difesa di CP 3 relativa al profilo dell'affidamento dei ruoli e della mera attività di riscossione, non risulta essere fondata in quanto l'agente per la riscossione ha comunque una propria autonomia nella fase della riscossione, previa verifica della permanenza della posizione debitoria del soggetto. Pertanto, acquisiti i ruoli dei tributi oggetto di intimazione, l'azione esecutiva di CP_3 già in fase cautelare avrebbe dovuto arrestarsi con riferimento alle cartelle: 09420120005357834000; 09420110032473318000; 09420120009648265000,
09420120013398185000; 09420130003007442000; 09420130015041743000
09420130027682261000 ; 09420140028838171000 ; 09420150011771038000 ;
09420150012929692000, con rideterminazione della posizione debitoria.
Per le superiori cartelle nulla poteva e può essere preteso, difatti il Giudice
dell'esecuzione correttamente ed indipendentemente dalla regolarità dell'attività notificatoria a monte, ha confermato la sospensione .
Atteso che anche in sede di merito, con la copiosa documentazione prodotta, l' [...] ha insistito sia per l'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva e Parte 3
attività di notifica sottesa che per il quantum comprensivo delle cartelle annullate ex lege, sotto questo profilo l'azione è infondata e va rigettata atteso il pignoramento risulta essere divenuto parzialmente illegittimo.
4.1- Sempre in considerazione del petitum dell'azione, occorre rilevare che parte opponente ha documentato che le cartelle 09420140028838171000, 09420150011771038000 e
09420150012929692000 sono state annullate con decisioni del Giudice di Pace di Locri e con sentenza della Commissione Tributaria di Reggio Calabria;
per quel che riguarda in particolare le cartelle successive alla legge di bilancio 2023, la cartella 09420180016839782000 è stata annullata con sentenza del Giudice di Pace n. 798/2020 ; le cartelle 09420170007736218000,
0942017000999935000 e 09420170014382175000 sono state annullate con decisione della
Corte di Giustizia Tributaria n. 3655/22 ; quindi con sentenza emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Reggio Calabria n. 471/2022 è stato disposto l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 09420170007736218000, n. 09420170009999350000, n.
09420170014382175000, n. 094201800237347260000; la sentenza n. 251/2023 emessa dal
Tribunale di Locri, sez. lavoro ha annullato la cartella di pagamento n. 09420170009999249000; la sentenza n. 102/2023 ha annullato la cartella di pagamento n. 094201890015251308/000.
Le sentenze richiamate e prodotte da parte opposta sono: Corte di Giustizia Tributaria
3655/22 e 471/22, Giudice di Pace di Locri n. 798/20 e Tribunale di Locri sez. Lavoro nn.
102/23 e 251/23, tali decisioni sono rimaste incontestate così come la circostanza del passaggio in giudicato, non essendo stato prodotto da CP_3 prova del deposito di alcun gravame. Ai fini che qui interessano, nella sostanza, trattasi di sentenze di annullamento alcune precedenti all'azione esecutiva altre intervenute nelle more ed in pendenza dell'esecuzione, e sono state emesse in giudizi nei quali CP_3 era stata ritualmente chiamata e non sempre costituita.
Pertanto, anche sotto questo profilo le cartelle ut supra indicate non avrebbero dovuto ab origine essere azionate o, nelle more dell'esecuzione, avrebbero dovute essere stralciate, pertanto la condotta dell'agente per la Riscossione è censurabile ed il pignoramento risulta essere illegittimo anche per le cartelle annullate.
4.2- Tanto accertato ed alla luce dei superiori dati, anche documentali, deve ritenersi che l'azione esecutiva risulta legittima in ordine alle cartelle residue non annullate ex lege o da altro giudice nn ed importi come di seguito riportati :
09420170000777992000, € 570,00
09420180016839681000, € 175,25
09420190012872006000 € 90,34
09420190019586606000 € 881,93;
09420190022469505000 € 431,88;
09420190023761591000 € 278,96;
09420190027791226000 € 4.268,60
per un totale complessivo di € 6.696,96 in luogo di € 15.656,36, pertanto nei predetti termini il pignoramento risulta legittimo e l'azione de qua può essere accolta.
5.-Così rideterminata la pretesa creditoria in relazione alla quale CP_3 è legittimata ad agire, occorre vagliare l'ulteriore argomento oggetto di opposizione, ovvero la legittimità
e validità della notifica via pec atteso che tutte le residue cartelle nonché l'intimazione di pagamento sottesa n. 09420229004906285000, sono state notificate attraverso la posta elettronica certificata dall' Email 1 t.
Sotto questo profilo l'opposizione va rigettata.
Sul punto non risulta essere fondato quanto sostenuto da parte opponente convenuta in questa sede, in ordine alla nullità della notifica via pec in quanto non proveniente da indirizzo risultante dai pubblici registri, ovvero dall'indirizzo
E in luogo di Email 2
Email_4 t.
Secondo la più recente giurisprudenza, la suprema Corte, con ordinanza n. 26682 del
14 ottobre 2024, ha stabilito il principio secondo cui in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto. Ciò tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, va riferita alle sole notifiche eseguite dagli avvocati;
che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter D.Lgs.
7 marzo 2005, n. 82, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Pertanto deve ritenersi valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Il superiore principio è conforme alla pronuncia emanata da Cass SS UU del 18 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in motivazione: “. secondo quanto già statuito da questa
Corte nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza
n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è infatti nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L.
n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente"
L'articolo 3-bis della l. 53/94, al primo comma, dispone che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi in relazione alla posizione del professionista.
Il successivo comma 1-bis prevede, invece, che la notificazione dalle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo
16-ter, comma 1-ter, del Dl 179/2012, e, ai sensi del comma 3, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del Dpr 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del medesimo
Dpr 68/2005. Ciò in quanto, si ribadisce, la disposizione di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, si riferisce alle notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della Pa può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art.
6-ter Dlgs 82/2005, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. (cfr. Cassazione
28 febbraio 2023, n. 6015).
In linea con quanto da ultimo stabilito dalla Suprema Corte deve ritenersi che le notifiche provenienti dall' indirizzo Email 2 t" 66
devono ritenersi valide in quanto la provenienza delle stesse e la riconducibilità ad [...]
TR_7 è di facile evidenza, atteso che la notifica non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata.
Da ciò discende la legittimità dell'azione esecutiva atteso che, peraltro, parte opponente convenuta non ha documentato l'impugnativa delle cartelle CP 2
residue.
5.1- In conclusione, l' atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis e 48 bis DPR n. 602/1973, n.09420223220000272003 - fasc. n.94/2022/1449 deve essere considerato legittimo limitatamente alle cartelle nn.09420170000777992000, € 570,00;
€ 90,34; 09420180016839681000, € 175,25; 09420190012872006000
€ 431,88; 09420190019586606000 € 881,93; 09420190022469505000
09420190023761591000 € 278,96; 09420190027791226000 € 4.268,60 , validamente notificate, come la sottesa intimazione di pagamento da considerarsi ritualmente notificata, per quanto in motivazione e non opposte, per un totale complessivo di € 6.696,96 in luogo di € 15.656,36, pertanto nei predetti termini l'azione può essere accolta.
6.- Assorbite le altre questioni
7.- Le spese di giudizio
Le spese seguono la soccombenza e pertanto CP 2 deve essere Parte 2condannato al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di
'[...] che si quantificano come segue (con esclusione della fase istruttoria): Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00; in totale € 3.397,00
oltre € 264,00 per spese vive, oltre spese gen, IVA e cpa come per legge, con compensazione nella misura della metà, attesa la rideterminazione del credito per le ragioni di cui alla parte motiva.
Compensate le spese tra tutte le parti ed il convenuto contumace Tribunale di Reggio
Calabria
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri in persona del Giudice Giuliana M. R. Ranieri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1.- rigetta le eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti;
2.- previa revoca parziale della sospensione dell'esecuzione disposta nella fase cautelare, accoglie l'azione proposta da ed accerta e Parte_2 dichiara la legittimità dell' atto di pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 72 bis e 48 bis
DPR n. 602/1973, n.09420223220000272003 – fasc. n.94/2022/1449 nei confronti di [...] alle cartelle nn.09420170000777992000, € 570,00;CP 2 limitatamente '
175,25;09420190012872006000 09420180016839681000,
€ 90,34;
881,93;09420190022469505000 € 431,88; 09420190019586606000
09420190023761591000 € 278,96; 09420190027791226000 € 4.268,60 , validamente notificate, come la sottesa intimazione di pagamento da considerarsi ritualmente notificata, per quanto in motivazione e non opposte, per un totale complessivo di € 6.696,96, rigetta l'azione nel resto;
3.- per lo effetto CP_2 deve essere condannato al pagamento delle somme di cui al pignoramento, all'intimazione di pagamento ed alle cartelle limitatamente alle cartelle € 570,00; 09420180016839681000, € nn.09420170000777992000,
175,25;09420190012872006000
€ 90,34; 09420190019586606000 €
881,93;09420190022469505000
€ 431,88; 09420190023761591000 € 278,96;
09420190027791226000 € 4.268,60, validamente notificate, per un totale complessivo di €
6.696,96 oltre interessi nella misura legale dalla notifica dl pignoramento;
CP 2 al pagamento delle spese e competenze di lite in 4.- condanna favore di
, che si quantificano come segue: Fase di studio Parte 2
della controversia, valore medio: € 919,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 777,00; Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00; in totale € 3.397,00 oltre €
264,00 per spese vive, oltre spese gen, IVA e cpa come per legge, con compensazione nella misura della metà attesa la rideterminazione del credito per le ragioni di cui alla parte motiva.
Compensate le spese tra tutte le parti ed il convenuto contumace Tribunale di Reggio
Calabria
Locri, lì 28.01.2025
Il Cancelliere
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana M. R. Ranieri