Trib. Locri, sentenza 30/01/2025, n. 54
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Sentenza 30 gennaio 2025

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Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, ha deciso in merito a un'opposizione all'esecuzione promossa da un debitore esecutato nei confronti dell'agente della riscossione, avente ad oggetto un atto di pignoramento di crediti verso terzi e gli atti presupposti, tra cui un'intimazione di pagamento. Il debitore opponente ha sollevato plurimi motivi di opposizione, tra cui l'illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'annullamento di alcune cartelle esattoriali in forza di sentenze passate in giudicato, la maturata decadenza e/o prescrizione dei crediti azionati, nonché la violazione dello Statuto del Contribuente. L'agente della riscossione, costituendosi, ha contestato le argomentazioni dell'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e l'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva e degli atti impugnati. Il Tribunale ha preliminarmente rigettato le eccezioni di incompetenza per materia e valore sollevate dal convenuto, ritenendo la competenza del Tribunale civile per l'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva e della regolarità delle notifiche ai sensi dell'art. 617 c.p.c. È stata altresì rigettata l'eccezione di decadenza per tardiva introduzione del giudizio di merito, essendo stata la citazione notificata tempestivamente rispetto al termine assegnato dal Giudice dell'esecuzione. Infine, è stata respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, in quanto le contestazioni attenevano all'attività esecutiva e alle notifiche, riconducibili alla sua competenza.

Nel merito, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione. Ha ritenuto che l'azione esecutiva fosse illegittima in relazione a diverse cartelle esattoriali annullate da sentenze passate in giudicato, nonché in relazione a quelle coperte dalla "rottamazione quater" prevista dalla Legge di Bilancio 2023, che comportava l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro relativi al periodo 2000-2015. Di conseguenza, l'importo del pignoramento è stato rideterminato in € 6.696,96, anziché € 15.656,36. Per quanto concerne la notifica a mezzo PEC, il Giudice ha rigettato l'eccezione di nullità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, ordinanza n. 26682/2024 e sentenza SS.UU. n. 15979/2022) secondo cui la notifica effettuata da un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla se ha consentito al destinatario di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, senza incertezze sull'origine e sull'oggetto dell'atto. Pertanto, il pignoramento è stato dichiarato legittimo limitatamente all'importo rideterminato, mentre è stato rigettato nel resto. Le spese di lite sono state poste a carico del debitore esecutato, con compensazione nella misura della metà, in considerazione della parziale soccombenza e della rideterminazione del credito. Le spese tra le parti e il convenuto contumace sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Locri, sentenza 30/01/2025, n. 54
    Giurisdizione : Trib. Locri
    Numero : 54
    Data del deposito : 30 gennaio 2025

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