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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 12091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12091 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 15351/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.15351/2023 R.G., riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.10.2025, TRA
(c.f. , nata a San Giorgio a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.10.2006 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 45/A, presso lo studio dell'avv. Roberto Cardone, in virtù di procura in atti ATTRICE E (P.I. , in persona dei suoi legali rappresentanti, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliati per la carica presso la sede della società in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, difesa dall'avv. Antonio Andreozzi (c.f. , in virtù di C.F._2 procura in atti CONVENUTA NONCHÉ (P. IVA / c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al viale Luca Gaurico n. 187 CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 20.10.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.7.2023, e Parte_2
quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, Parte_3 Parte_1 proponevano domanda risarcitoria nei confronti della e della Controparte_1 [...] per i danni che la ragazza aveva subìto in seguito all'investimento Controparte_2 verificatosi nel Comune di Napoli, in data 8.3.2022, alle ore 16.15 circa.
pagina 1 di 8 Più precisamente, gli attori deducevano che la figlia stava attraversando a piedi la Traversa Abbeveratoio quando veniva investita dal motoveicolo Yamaha T-Max, targato EP05576, di proprietà della società che proveniva dalla via Cupa Controparte_2
Vicinale dell'Olivo con direzione via Argine. Il motoveicolo, nell'occasione, era condotto da tale ed era assicurato per la Persona_1 on la società CP_3 Controparte_1
A seguito dell'impatto, la minore riportava lesioni personali che richiedevano l'intervento dell'ambulanza per il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli, dove le venivano diagnosticate “fratture chiuse dell'estremità prossimale dell'omero” con prognosi di 40 gg. Successivamente, in data 9.3.2022, la giovane veniva ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia del medesimo nosocomio, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di
“riduzione ed osteosintesi omero sinistro con placca e viti”, per poi essere dimessa. Gli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia, minorenne all'epoca dei fatti, chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie di danno biologico con personalizzazione e danno morale) e del danno patrimoniale (per le spese mediche sostenute), patiti in conseguenza del sinistro. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.; l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda attrice, in base alle disposizioni di cui al vigente D.lgs. n. 209/2005 (artt. 141, 145 e 148); nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea chiedendone il rigetto. In particolare, contestava le circostanze del sinistro rilevando che il motociclo, nell'intento di evitare la ragazza che attraversava improvvisamente la strada dopo essere spuntata da un cespuglio, impattava contro il marciapiedi. Quanto all' proprietaria del motociclo, invece, deve dirsi che Controparte_2 la stessa, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice, veniva espletata CTU medico-legale. Con comparsa depositata in data 1.4.2025, si costituiva in giudizio la quale, Parte_1 essendo diventata nelle more maggiorenne, si riportava a tutti gli atti e alle richieste svolte dai propri genitori nel suo interesse. Quindi, all'udienza del 20.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. sollevata dalla convenuta.
pagina 2 di 8 Dalla lettura dell'atto introduttivo, infatti, che non risulta in alcun modo carente in parte narrativa né eccessivamente sintetico, è agevole rilevare in forma chiara e precisa la determinazione sia del petitum, sia dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (c.d. “causa petendi”). Va, altresì, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per difetto delle condizioni richieste dagli artt. 141, 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, atteso che parte attrice ha versato in atti la lettera stragiudiziale di richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia assicurativa, completa di tutti gli elementi essenziali richiesti dalle norme richiamate ai fini della identificazione in concreto della pretesa risarcitoria avanzata (cfr. allegato all'atto di citazione contenente richiesta di risarcimento danni inviata tramite P.E.C. e ritualmente ricevuta dalla convenuta costituita in data 13.4.2023). Quanto alla legittimazione delle parti in causa, deve dirsi che la stessa risulta provata per tabulas in forza della documentazione depositata in atti da parte attrice, relativa alla proprietà del motociclo coinvolto nell'incidente (cfr. documentazione P.R.A. relativa al ciclomotore Yamaha T-Max, targato EP05576, allegata all'atto introduttivo).
2. Nel merito, la domanda attrice risulta fondata e deve, essere, pertanto, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. Invero, con riferimento alla dinamica dell'incidente stradale dedotto in giudizio, le circostanze indicate nell'atto di citazione hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata da parte attrice e nell'attività istruttoria che è stata espletata. Ci si riferisce, in particolare, alle deposizioni testimoniali rese da e Testimone_1
escussi su richiesta di parte attrice, e alla CTU medico-legale a firma della Testimone_2 dott.ssa . Persona_2
Le dichiarazioni rese dai due testi, in particolare, oltre ad essere sostanzialmente convergenti tra di loro, sono risultate pienamente conformi alla narrazione dell'incidente fornita da parte attrice, in citazione. In particolare, sentito all'udienza del 6.6.2024, l' , zio della minore (in quanto marito Tes_1 di una sorella del padre), ha dichiarato di aver avuto diretta percezione dell'investimento della ragazza, in quanto, l'8.3.2022, alle ore 16.15 circa, si trovava con il cognato, Testimone_2
a circa 100 metri dal luogo in cui avvenne l'incidente. Il teste, infatti, ha precisato che, insieme all'amico, era in procinto di recarsi presso casa della suocera che si trova nelle vicinanze e, precisamente nel viale privato che costeggia la strada pubblica denominata Traversa Abbeveratoio. L , inoltre, ha riferito che la era in procinto di attraversare la strada che, Tes_1 Pt_1 all'epoca, era priva di strisce pedonali, quando, all'improvviso, uno scooter proveniente dalla sua sinistra, procedendo a velocità sostenuta in un tratto rettilineo successivo ad una curva, nonostante un tentativo di frenata, la investiva in pieno, facendola volare in aria. Dopo l'impatto, insieme allo , soccorreva la ragazza e, dal momento che la stessa Tes_2 accusava un forte dolore alla spalla sinistra, chiamava l'ambulanza e i vigili urbani che arrivavano immediatamente.
pagina 3 di 8 L'altro teste escusso, zio della minore (per essere il marito di un'altra sorella Testimone_2 del padre), confermando sostanzialmente quanto dichiarato dall' , ha precisato che “la Tes_1 strada è una strada a scorrimento veloce il cui limite di velocità è di 40 km orari (…) Ritengo che lo scooter avesse una velocità almeno doppia” e che “la ragazza ha anche cercato di sottrarsi all'impatto accelerando il passo ma lo scooter correva e non è stato possibile evitarlo”. A quel punto, insieme ad altre persone del quartiere, prestava soccorso alla fino a quando Pt_1 sopraggiungeva l'ambulanza che, dopo aver atteso l'arrivo del padre, conduceva la ragazza in ospedale. Orbene, la dinamica dei fatti descritta dai testi risulta attendibile, stante l'intrinseca verosimiglianza della stessa e la circostanza che questa è riscontrata dai certificati medici allegati da parte attrice (a partire dal certificato di pronto soccorso dell'8.3.2022), i quali confermano che la impattava il motoveicolo cadendo sul marciapiede e riportando lesioni alla spalla Pt_1 sinistra. Infine, quanto al fatto che il veicolo investitore, al momento del sinistro, fosse assicurato con la deve dirsi che non è stata prodotta in giudizio alcuna polizza Controparte_1 assicurativa;
ciò nonostante, la circostanza non è stata espressamente contestata dalla convenuta compagnia assicurativa e, quindi, la stessa, in quanto pacifica tra le parti, deve ritenersi provata.
4. Orbene, ricostruita nei termini suindicati la dinamica dell'incidente e, in particolare, accertato l'investimento del pedone ad opera del motociclo, la fattispecie concreta deve essere correttamente ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2054, comma 1, c.c. La disposizione richiamata, infatti, stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, superabile solo in presenza di una prova contraria consistente nella dimostrazione, da parte del conducente medesimo, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto a cose o persone dalla circolazione del veicolo. Tale presunzione di responsabilità a carico del conducente, tuttavia, non risulta superabile tramite la prova di un'eventuale condotta colposa posta in essere dal pedone;
la prova di un ipotetico comportamento imprudente del pedone, invero, potrebbe tutt'al più rilevare al fine del riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. a carico di quest'ultimo. In ogni caso, appare evidente che l'onere della prova relativo ad un'eventuale colpa concorrente del pedone grava sul proprietario ovvero sulla compagnia assicuratrice del veicolo investitore (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24472 del 18.11.2014; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 24204 del 13.11.2014). Nel caso di specie, deve dirsi che il proprietario del veicolo è rimasto contumace e che la compagnia assicuratrice convenuta si è limitata a dedurre, ma senza provare alcunché, che la ragazza avrebbe avuto una condotta colposa, consistente nel non aver attraversato la strada sulle strisce pedonali, nell'essere uscita repentinamente da un cespuglio e nell'aver sostato senza motivo sulla carreggiata. Senonché, sul punto, deve osservarsi, innanzitutto, che dal filmato depositato da parte attrice in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., risulta evidente l'assenza di cespugli e che la ragazza non sostava sulla carreggiata, bensì stava completando l'attraversamento della strada quando,
pagina 4 di 8 vedendo un motociclo venirle incontro a velocità sostenuta, cercava di evitarlo effettuando uno scatto in avanti ma, non riuscendoci, cadeva sul marciapiede. Risulta provato, invece, che la non attraversava la strada sulle strisce pedonali;
tuttavia, Pt_1 sul punto, deve appena precisarsi che, in quel tratto di strada non vi erano strisce pedonali e che la convenuta compagnia assicuratrice non ha dimostrato, nelle immediate vicinanze, l'esistenza di tali strisce, che avrebbero consentito al pedone di attraversare in condizioni di maggiore sicurezza. Ne deriva che non risulta acquisito al processo alcun elemento utile al fine di ritenere assolto l'onere della prova liberatoria imposto dall'art. 2054, comma 1, c.c. o, quantomeno, al fine di riconoscere una responsabilità concorrente della nella produzione dell'incidente. Pt_1
A ciò si aggiunga che la dinamica del sinistro, oltre ad essere stata provata mediante le dichiarazioni dei testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, risulta documentata da un filmato dell'incidente, che è stato prodotto da parte attrice, ed appare pienamente compatibile con le lesioni subite dall'attrice e riscontrate dal CTU. Alla luce di quanto sopra, quindi, questo giudice ritiene che, in relazione al sinistro che ha cagionato i danni subiti dall'attrice debba essere affermata l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo Yamaha T-Max, di proprietà della convenuta Controparte_2
rimasta contumace.
[...]
Accertata, dunque, la responsabilità in ordine al sinistro in esame, occorre procedere ora alla liquidazione dei danni patiti, in conseguenza, da Parte_1
5. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
pagina 5 di 8 In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro che l'ha coinvolta, ha subito una “frattura pluriframmentaria dell'epifisi prossimale omero sinistro” (cfr. elaborato peritale a firma del nominato CTU, dott.ssa . Persona_2
Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura dell'11% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in 10 giorni, corrispondenti ai ricoveri ospedalieri, e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in 155 giorni e, precisamente, in 35 giorni al valore medio del 75%, in 60 giorni, al valore medio del 50% e ulteriori 60 giorni, al valore medio del 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice. Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., il consulente di parte attrice, dott. , ha mosso critiche alla CTU, che hanno trovato però Persona_3 precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale, il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio. Ai fini della valutazione del danno, devono applicarsi, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dall'art. 138 del nuovo codice delle assicurazioni che offrono, peraltro, parametri obiettivamente verificabili ma che non escludono la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tale norma stabilisce i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di non lieve entità – nel caso di specie, l'11% – derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispira a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti parametri al caso di specie e utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 15 anni – deve essere quantificato in € 27.954,00, mentre il danno da inabilità temporanea viene calcolato in € 9.343,75 (attribuendo a ciascuna giornata di invalidità temporanea totale € 55,24 e diminuendo detto importo proporzionalmente per l'invalidità temporanea parziale), per un totale di complessivi € 37.297,75 (trentasettemiladuecentonovantasette/75). Pur trattandosi di debito di valore, il predetto importo non va rivalutato essendo stato liquidato con riferimento a valori attuali.
pagina 6 di 8 Tenuto conto dei principi espressi dalle sezioni unite civili della Suprema Corte (Cass. 11.11.2008 n. 26972) non può essere liquidato il danno morale né quello esistenziale, non avendo parte attrice offerto prova neppure in via presuntiva della sofferenza morale patita, né essendovi le condizioni per un aumento dell'ammontare del danno biologico. Sulla somma di € 37.297,75, all'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (marzo 2022) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da marzo 2022 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Quando al danno patrimoniale asserito da parte attrice consistente nelle spese mediche sostenute in seguito all'incidente, può richiamarsi la relazione peritale a firma della dott.ssa in cui si legge: “sono state esibite spese per FKT per un totale di 140 sedute da Persona_2 fisioterapista privato. Tale periodo non si ritiene completamente congruo in quanto dalle certificazioni ortopediche esibite risultano prescritti in tutto pacchetti di FKT per un totale di 80 sedute: nello specifico le uniche prescrizioni specialistiche sono state fatte in data 29.3.2022, 21.4.2022 e 10.6.2022. Non si ritengono, invece, rimborsabili le fatture n. 21, 23 e 27 che fanno riferimento al certificato ortopedico del 15.9.2022 nel quale manca completamente una specifica indicazione terapeutica ma è riportata esclusivamente una dicitura generica “prosegua FKT” che risulta, pertanto, di nulla valenza medico legale mancando il numero di sedute e la tipologia di pacchetto riabilitativo da eseguire (presenti invece nelle altre certificazioni specialistiche citate). Inoltre, il suddetto periodo riabilitativo non è supportato neppure da un criterio statistico-epidemiologico, tenuto conto dei “tempi medi” di evoluzione clinica e di completo recupero funzionale della suddetta lesività, in assenza di complicanze documentate. Si precisa che l'obiettività in data 15.9.2022 era la seguente “clinicamente articolarità completa con lieve dolorabilità”. Pertanto le spese fisioterapiche rimborsabili sono pari ad € 2.000 per un totale di 80 sedute di FKT, sufficientemente congrue anche tenuto conto dell'età del soggetto. Ad esse dovranno aggiungersi
€ 106 per esami radiografici e copia cartella clinica;
ulteriori € 114,40 per spese farmaceutiche. Sono stati considerati attendibili solo gli scontrini del 18.3 e 16.3, 25.3 e 15.6; tutti gli altri, non potendo risalire ai farmaci acquistati e non essendoci una prescrizione farmaceutica associata, non sarà possibile conteggiarli. Le spese complessive CONGRUE risultano pari a € 2.220,40”. La valutazione effettuata dalla consulente può essere condivisa in quanto sorretta da coerente e ragionevole motivazione, e, per tale ragione, deve essere liquidata all'attrice la somma di € 2.220,40 (duemiladuecentoventi/40), a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
7. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza dei convenuti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo. Allo stesso modo, le spese della CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 37.297,75 (trentasettemiladuecento- novantasette/75), a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato al mese di marzo 2022 rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT FOI, da marzo 2022 fino alla pubblicazione della sentenza;
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.220,40(duemiladuecentoventi/40) a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della sentenza;
- condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro al pagamento, delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in € 836,00 a titolo di esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, inclusi quelli dovuti per la fase di assistenza stragiudiziale;
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico di e Controparte_1 [...] in solido tra loro. Controparte_2
Napoli, 20/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.15351/2023 R.G., riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 20.10.2025, TRA
(c.f. , nata a San Giorgio a [...] Parte_1 C.F._1
l'1.10.2006 ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 45/A, presso lo studio dell'avv. Roberto Cardone, in virtù di procura in atti ATTRICE E (P.I. , in persona dei suoi legali rappresentanti, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliati per la carica presso la sede della società in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, difesa dall'avv. Antonio Andreozzi (c.f. , in virtù di C.F._2 procura in atti CONVENUTA NONCHÉ (P. IVA / c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma al viale Luca Gaurico n. 187 CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 20.10.2025, svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni in essi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.7.2023, e Parte_2
quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, Parte_3 Parte_1 proponevano domanda risarcitoria nei confronti della e della Controparte_1 [...] per i danni che la ragazza aveva subìto in seguito all'investimento Controparte_2 verificatosi nel Comune di Napoli, in data 8.3.2022, alle ore 16.15 circa.
pagina 1 di 8 Più precisamente, gli attori deducevano che la figlia stava attraversando a piedi la Traversa Abbeveratoio quando veniva investita dal motoveicolo Yamaha T-Max, targato EP05576, di proprietà della società che proveniva dalla via Cupa Controparte_2
Vicinale dell'Olivo con direzione via Argine. Il motoveicolo, nell'occasione, era condotto da tale ed era assicurato per la Persona_1 on la società CP_3 Controparte_1
A seguito dell'impatto, la minore riportava lesioni personali che richiedevano l'intervento dell'ambulanza per il trasporto al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli, dove le venivano diagnosticate “fratture chiuse dell'estremità prossimale dell'omero” con prognosi di 40 gg. Successivamente, in data 9.3.2022, la giovane veniva ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia del medesimo nosocomio, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di
“riduzione ed osteosintesi omero sinistro con placca e viti”, per poi essere dimessa. Gli attori, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia, minorenne all'epoca dei fatti, chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale (sub specie di danno biologico con personalizzazione e danno morale) e del danno patrimoniale (per le spese mediche sostenute), patiti in conseguenza del sinistro. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c.; l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda attrice, in base alle disposizioni di cui al vigente D.lgs. n. 209/2005 (artt. 141, 145 e 148); nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea chiedendone il rigetto. In particolare, contestava le circostanze del sinistro rilevando che il motociclo, nell'intento di evitare la ragazza che attraversava improvvisamente la strada dopo essere spuntata da un cespuglio, impattava contro il marciapiedi. Quanto all' proprietaria del motociclo, invece, deve dirsi che Controparte_2 la stessa, benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice, veniva espletata CTU medico-legale. Con comparsa depositata in data 1.4.2025, si costituiva in giudizio la quale, Parte_1 essendo diventata nelle more maggiorenne, si riportava a tutti gli atti e alle richieste svolte dai propri genitori nel suo interesse. Quindi, all'udienza del 20.10.2025, la causa veniva riservata per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. sollevata dalla convenuta.
pagina 2 di 8 Dalla lettura dell'atto introduttivo, infatti, che non risulta in alcun modo carente in parte narrativa né eccessivamente sintetico, è agevole rilevare in forma chiara e precisa la determinazione sia del petitum, sia dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (c.d. “causa petendi”). Va, altresì, respinta l'eccezione di improponibilità della domanda per difetto delle condizioni richieste dagli artt. 141, 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005, atteso che parte attrice ha versato in atti la lettera stragiudiziale di richiesta di risarcimento inoltrata alla compagnia assicurativa, completa di tutti gli elementi essenziali richiesti dalle norme richiamate ai fini della identificazione in concreto della pretesa risarcitoria avanzata (cfr. allegato all'atto di citazione contenente richiesta di risarcimento danni inviata tramite P.E.C. e ritualmente ricevuta dalla convenuta costituita in data 13.4.2023). Quanto alla legittimazione delle parti in causa, deve dirsi che la stessa risulta provata per tabulas in forza della documentazione depositata in atti da parte attrice, relativa alla proprietà del motociclo coinvolto nell'incidente (cfr. documentazione P.R.A. relativa al ciclomotore Yamaha T-Max, targato EP05576, allegata all'atto introduttivo).
2. Nel merito, la domanda attrice risulta fondata e deve, essere, pertanto, accolta nei sensi di cui in motivazione.
3. Invero, con riferimento alla dinamica dell'incidente stradale dedotto in giudizio, le circostanze indicate nell'atto di citazione hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata da parte attrice e nell'attività istruttoria che è stata espletata. Ci si riferisce, in particolare, alle deposizioni testimoniali rese da e Testimone_1
escussi su richiesta di parte attrice, e alla CTU medico-legale a firma della Testimone_2 dott.ssa . Persona_2
Le dichiarazioni rese dai due testi, in particolare, oltre ad essere sostanzialmente convergenti tra di loro, sono risultate pienamente conformi alla narrazione dell'incidente fornita da parte attrice, in citazione. In particolare, sentito all'udienza del 6.6.2024, l' , zio della minore (in quanto marito Tes_1 di una sorella del padre), ha dichiarato di aver avuto diretta percezione dell'investimento della ragazza, in quanto, l'8.3.2022, alle ore 16.15 circa, si trovava con il cognato, Testimone_2
a circa 100 metri dal luogo in cui avvenne l'incidente. Il teste, infatti, ha precisato che, insieme all'amico, era in procinto di recarsi presso casa della suocera che si trova nelle vicinanze e, precisamente nel viale privato che costeggia la strada pubblica denominata Traversa Abbeveratoio. L , inoltre, ha riferito che la era in procinto di attraversare la strada che, Tes_1 Pt_1 all'epoca, era priva di strisce pedonali, quando, all'improvviso, uno scooter proveniente dalla sua sinistra, procedendo a velocità sostenuta in un tratto rettilineo successivo ad una curva, nonostante un tentativo di frenata, la investiva in pieno, facendola volare in aria. Dopo l'impatto, insieme allo , soccorreva la ragazza e, dal momento che la stessa Tes_2 accusava un forte dolore alla spalla sinistra, chiamava l'ambulanza e i vigili urbani che arrivavano immediatamente.
pagina 3 di 8 L'altro teste escusso, zio della minore (per essere il marito di un'altra sorella Testimone_2 del padre), confermando sostanzialmente quanto dichiarato dall' , ha precisato che “la Tes_1 strada è una strada a scorrimento veloce il cui limite di velocità è di 40 km orari (…) Ritengo che lo scooter avesse una velocità almeno doppia” e che “la ragazza ha anche cercato di sottrarsi all'impatto accelerando il passo ma lo scooter correva e non è stato possibile evitarlo”. A quel punto, insieme ad altre persone del quartiere, prestava soccorso alla fino a quando Pt_1 sopraggiungeva l'ambulanza che, dopo aver atteso l'arrivo del padre, conduceva la ragazza in ospedale. Orbene, la dinamica dei fatti descritta dai testi risulta attendibile, stante l'intrinseca verosimiglianza della stessa e la circostanza che questa è riscontrata dai certificati medici allegati da parte attrice (a partire dal certificato di pronto soccorso dell'8.3.2022), i quali confermano che la impattava il motoveicolo cadendo sul marciapiede e riportando lesioni alla spalla Pt_1 sinistra. Infine, quanto al fatto che il veicolo investitore, al momento del sinistro, fosse assicurato con la deve dirsi che non è stata prodotta in giudizio alcuna polizza Controparte_1 assicurativa;
ciò nonostante, la circostanza non è stata espressamente contestata dalla convenuta compagnia assicurativa e, quindi, la stessa, in quanto pacifica tra le parti, deve ritenersi provata.
4. Orbene, ricostruita nei termini suindicati la dinamica dell'incidente e, in particolare, accertato l'investimento del pedone ad opera del motociclo, la fattispecie concreta deve essere correttamente ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2054, comma 1, c.c. La disposizione richiamata, infatti, stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, superabile solo in presenza di una prova contraria consistente nella dimostrazione, da parte del conducente medesimo, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto a cose o persone dalla circolazione del veicolo. Tale presunzione di responsabilità a carico del conducente, tuttavia, non risulta superabile tramite la prova di un'eventuale condotta colposa posta in essere dal pedone;
la prova di un ipotetico comportamento imprudente del pedone, invero, potrebbe tutt'al più rilevare al fine del riconoscimento di un concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. a carico di quest'ultimo. In ogni caso, appare evidente che l'onere della prova relativo ad un'eventuale colpa concorrente del pedone grava sul proprietario ovvero sulla compagnia assicuratrice del veicolo investitore (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 24472 del 18.11.2014; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 24204 del 13.11.2014). Nel caso di specie, deve dirsi che il proprietario del veicolo è rimasto contumace e che la compagnia assicuratrice convenuta si è limitata a dedurre, ma senza provare alcunché, che la ragazza avrebbe avuto una condotta colposa, consistente nel non aver attraversato la strada sulle strisce pedonali, nell'essere uscita repentinamente da un cespuglio e nell'aver sostato senza motivo sulla carreggiata. Senonché, sul punto, deve osservarsi, innanzitutto, che dal filmato depositato da parte attrice in sede di memorie ex art. 183 c.p.c., risulta evidente l'assenza di cespugli e che la ragazza non sostava sulla carreggiata, bensì stava completando l'attraversamento della strada quando,
pagina 4 di 8 vedendo un motociclo venirle incontro a velocità sostenuta, cercava di evitarlo effettuando uno scatto in avanti ma, non riuscendoci, cadeva sul marciapiede. Risulta provato, invece, che la non attraversava la strada sulle strisce pedonali;
tuttavia, Pt_1 sul punto, deve appena precisarsi che, in quel tratto di strada non vi erano strisce pedonali e che la convenuta compagnia assicuratrice non ha dimostrato, nelle immediate vicinanze, l'esistenza di tali strisce, che avrebbero consentito al pedone di attraversare in condizioni di maggiore sicurezza. Ne deriva che non risulta acquisito al processo alcun elemento utile al fine di ritenere assolto l'onere della prova liberatoria imposto dall'art. 2054, comma 1, c.c. o, quantomeno, al fine di riconoscere una responsabilità concorrente della nella produzione dell'incidente. Pt_1
A ciò si aggiunga che la dinamica del sinistro, oltre ad essere stata provata mediante le dichiarazioni dei testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, risulta documentata da un filmato dell'incidente, che è stato prodotto da parte attrice, ed appare pienamente compatibile con le lesioni subite dall'attrice e riscontrate dal CTU. Alla luce di quanto sopra, quindi, questo giudice ritiene che, in relazione al sinistro che ha cagionato i danni subiti dall'attrice debba essere affermata l'esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo Yamaha T-Max, di proprietà della convenuta Controparte_2
rimasta contumace.
[...]
Accertata, dunque, la responsabilità in ordine al sinistro in esame, occorre procedere ora alla liquidazione dei danni patiti, in conseguenza, da Parte_1
5. In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus. Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.
pagina 5 di 8 In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attrice, a causa del sinistro che l'ha coinvolta, ha subito una “frattura pluriframmentaria dell'epifisi prossimale omero sinistro” (cfr. elaborato peritale a firma del nominato CTU, dott.ssa . Persona_2
Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura dell'11% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in 10 giorni, corrispondenti ai ricoveri ospedalieri, e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in 155 giorni e, precisamente, in 35 giorni al valore medio del 75%, in 60 giorni, al valore medio del 50% e ulteriori 60 giorni, al valore medio del 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice. Del resto, anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., il consulente di parte attrice, dott. , ha mosso critiche alla CTU, che hanno trovato però Persona_3 precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale, il quale, si ripete, appare coerente, esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio. Ai fini della valutazione del danno, devono applicarsi, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dall'art. 138 del nuovo codice delle assicurazioni che offrono, peraltro, parametri obiettivamente verificabili ma che non escludono la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tale norma stabilisce i criteri per il risarcimento dei danni alla persona di non lieve entità – nel caso di specie, l'11% – derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e, quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispira a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti parametri al caso di specie e utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attrice, all'epoca dell'incidente, aveva 15 anni – deve essere quantificato in € 27.954,00, mentre il danno da inabilità temporanea viene calcolato in € 9.343,75 (attribuendo a ciascuna giornata di invalidità temporanea totale € 55,24 e diminuendo detto importo proporzionalmente per l'invalidità temporanea parziale), per un totale di complessivi € 37.297,75 (trentasettemiladuecentonovantasette/75). Pur trattandosi di debito di valore, il predetto importo non va rivalutato essendo stato liquidato con riferimento a valori attuali.
pagina 6 di 8 Tenuto conto dei principi espressi dalle sezioni unite civili della Suprema Corte (Cass. 11.11.2008 n. 26972) non può essere liquidato il danno morale né quello esistenziale, non avendo parte attrice offerto prova neppure in via presuntiva della sofferenza morale patita, né essendovi le condizioni per un aumento dell'ammontare del danno biologico. Sulla somma di € 37.297,75, all'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (marzo 2022) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da marzo 2022 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Quando al danno patrimoniale asserito da parte attrice consistente nelle spese mediche sostenute in seguito all'incidente, può richiamarsi la relazione peritale a firma della dott.ssa in cui si legge: “sono state esibite spese per FKT per un totale di 140 sedute da Persona_2 fisioterapista privato. Tale periodo non si ritiene completamente congruo in quanto dalle certificazioni ortopediche esibite risultano prescritti in tutto pacchetti di FKT per un totale di 80 sedute: nello specifico le uniche prescrizioni specialistiche sono state fatte in data 29.3.2022, 21.4.2022 e 10.6.2022. Non si ritengono, invece, rimborsabili le fatture n. 21, 23 e 27 che fanno riferimento al certificato ortopedico del 15.9.2022 nel quale manca completamente una specifica indicazione terapeutica ma è riportata esclusivamente una dicitura generica “prosegua FKT” che risulta, pertanto, di nulla valenza medico legale mancando il numero di sedute e la tipologia di pacchetto riabilitativo da eseguire (presenti invece nelle altre certificazioni specialistiche citate). Inoltre, il suddetto periodo riabilitativo non è supportato neppure da un criterio statistico-epidemiologico, tenuto conto dei “tempi medi” di evoluzione clinica e di completo recupero funzionale della suddetta lesività, in assenza di complicanze documentate. Si precisa che l'obiettività in data 15.9.2022 era la seguente “clinicamente articolarità completa con lieve dolorabilità”. Pertanto le spese fisioterapiche rimborsabili sono pari ad € 2.000 per un totale di 80 sedute di FKT, sufficientemente congrue anche tenuto conto dell'età del soggetto. Ad esse dovranno aggiungersi
€ 106 per esami radiografici e copia cartella clinica;
ulteriori € 114,40 per spese farmaceutiche. Sono stati considerati attendibili solo gli scontrini del 18.3 e 16.3, 25.3 e 15.6; tutti gli altri, non potendo risalire ai farmaci acquistati e non essendoci una prescrizione farmaceutica associata, non sarà possibile conteggiarli. Le spese complessive CONGRUE risultano pari a € 2.220,40”. La valutazione effettuata dalla consulente può essere condivisa in quanto sorretta da coerente e ragionevole motivazione, e, per tale ragione, deve essere liquidata all'attrice la somma di € 2.220,40 (duemiladuecentoventi/40), a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
7. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza dei convenuti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo. Allo stesso modo, le spese della CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 37.297,75 (trentasettemiladuecento- novantasette/75), a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale sull'importo qui liquidato, devalutato al mese di marzo 2022 rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT FOI, da marzo 2022 fino alla pubblicazione della sentenza;
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
e in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.220,40(duemiladuecentoventi/40) a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della sentenza;
- condanna e in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro al pagamento, delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in € 836,00 a titolo di esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, inclusi quelli dovuti per la fase di assistenza stragiudiziale;
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico di e Controparte_1 [...] in solido tra loro. Controparte_2
Napoli, 20/12/2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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